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Document 32011R1125
Commission Regulation (EU) No 1125/2011 of 31 October 2011 establishing a prohibition of fishing for common sole in VIIIa and VIIIb by vessels flying the flag of Spain
Regolamento (UE) n. 1125/2011 della Commissione, del 31 ottobre 2011 , recante divieto di pesca della sogliola nelle zone VIIIa e VIIIb per le navi battenti bandiera spagnola
Regolamento (UE) n. 1125/2011 della Commissione, del 31 ottobre 2011 , recante divieto di pesca della sogliola nelle zone VIIIa e VIIIb per le navi battenti bandiera spagnola
GU L 289 del 8.11.2011, p. 22–23
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2011
8.11.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 289/22 |
REGOLAMENTO (UE) N. 1125/2011 DELLA COMMISSIONE
del 31 ottobre 2011
recante divieto di pesca della sogliola nelle zone VIIIa e VIIIb per le navi battenti bandiera spagnola
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 36, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) n. 57/2011 del Consiglio, del 18 gennaio 2011, che stabilisce, per il 2011, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell’UE e, per le navi dell’UE, in determinate acque non UE (2), fissa i contingenti per il 2011. |
(2) |
In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l’esaurimento del contingente assegnato per il 2011. |
(3) |
È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Esaurimento del contingente
Il contingente di pesca assegnato per il 2011 allo Stato membro di cui all’allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.
Articolo 2
Divieti
Le attività di pesca dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 31 ottobre 2011
Per la Commissione, a nome del presidente
Lowri EVANS
Direttore generale degli Affari marittimi e della pesca
(1) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.
(2) GU L 24 del 27.1.2011, pag. 1.
ALLEGATO
N. |
62/T&Q |
Stato membro |
Spagna |
Stock |
SOL/8AB. |
Specie |
Sogliola (Solea solea) |
Zona |
VIIIa e VIIIb |
Data |
28.9.2011 |