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Document 32011R1094

    Regolamento di esecuzione (UE) n. 1094/2011 della Commissione, del 28 ottobre 2011 , recante fissazione dei coefficienti applicabili ai cereali esportati sotto forma di Scotch whisky per il periodo 2011/2012

    GU L 283 del 29.10.2011, p. 30–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2012

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/1094/oj

    29.10.2011   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 283/30


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1094/2011 DELLA COMMISSIONE

    del 28 ottobre 2011

    recante fissazione dei coefficienti applicabili ai cereali esportati sotto forma di Scotch whisky per il periodo 2011/2012

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

    visto il regolamento (CE) n. 1670/2006 della Commissione, del 10 novembre 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio riguardo alla determinazione e alla concessione di restituzioni adattate per i cereali esportati sotto forma di talune bevande alcoliche (2), in particolare l’articolo 5,

    considerando quanto segue:

    (1)

    A norma dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1670/2006, i quantitativi per i quali è concessa la restituzione sono i quantitativi di cereali sottoposti a controllo e distillati, moltiplicati per un coefficiente fissato annualmente per ogni Stato membro interessato. Tale coefficiente esprime il rapporto esistente tra i quantitativi totali esportati e i quantitativi totali commercializzati della bevanda alcolica in questione, sulla base della tendenza registrata nell’andamento di tali quantitativi durante il numero di anni corrispondente al periodo medio d’invecchiamento di detta bevanda alcolica.

    (2)

    In base alle informazioni fornite dal Regno Unito relativamente al periodo compreso tra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2010, per lo Scotch whisky il periodo medio di invecchiamento nel 2010 era di otto anni.

    (3)

    Il regolamento (CE) n. 1113/2010 della Commissione, del 1o dicembre 2010, recante fissazione dei coefficienti applicabili ai cereali esportati sotto forma di Scotch whisky per il periodo 2010/2011 (3) ha cessato di avere effetto dato che riguarda i coefficienti applicabili per il periodo 2010/2011. Occorre pertanto fissare i coefficienti per il periodo dal 1o ottobre 2011 al 30 settembre 2012.

    (4)

    L’articolo 10 del protocollo n. 3 dell’accordo sullo Spazio economico europeo esclude la concessione di restituzioni per le esportazioni nel Liechtenstein, in Islanda e in Norvegia. L’Unione ha inoltre concluso accordi con alcuni paesi terzi che comportano la soppressione delle restituzioni all’esportazione. Di conseguenza, in applicazione dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1670/2006, occorre tenere conto di questi elementi nel calcolo del coefficiente per il periodo 2011/2012,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Per il periodo dal 1o ottobre 2011 al 30 settembre 2012 i coefficienti di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1670/2006, applicabili ai cereali utilizzati nel Regno Unito per la fabbricazione dello Scotch whisky, sono fissati nell’allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Esso si applica dal 1o ottobre 2011 al 30 settembre 2012.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 28 ottobre 2011

    Per la Commissione

    Il presidente

    José Manuel BARROSO


    (1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

    (2)  GU L 312 dell’11.11.2006, pag. 33.

    (3)  GU L 316 del 2.12.2010, pag. 2.


    ALLEGATO

    Coefficienti applicabili nel Regno Unito

    Periodo di applicazione

    Coefficiente applicabile

    all’orzo trasformato in malto utilizzato nella fabbricazione di whisky di malto («malt whisky»)

    ai cereali utilizzati nella fabbricazione di whisky di cereali («grain whisky»)

    Dal 1o ottobre 2011 al 30 settembre 2012

    0,296

    0,229


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