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Document 32011R0884

    Regolamento di esecuzione (UE) n. 884/2011 della Commissione, del 22 agosto 2011 , relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

    GU L 229 del 6.9.2011, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/884/oj

    6.9.2011   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 229/1


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 884/2011 DELLA COMMISSIONE

    del 22 agosto 2011

    relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

    considerando quanto segue:

    (1)

    Al fine di garantire l’applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.

    (2)

    Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell’Unione per l’applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell’ambito degli scambi di merci.

    (3)

    In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nel’allegato del presente regolamento devono essere classificate nei corrispondenti codici indicati nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.

    (4)

    È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata che non sono conformi al presente regolamento possano continuare a essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, in conformità alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (2).

    (5)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nei codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

    Articolo 2

    Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi al presente regolamento possono continuare ad essere invocate per un periodo di tre mesi in conformità alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 22 agosto 2011

    Per la Commissione, a nome del presidente

    Algirdas ŠEMETA

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

    (2)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.


    ALLEGATO

    Designazione delle merci

    Classificazione

    (codice NC)

    Motivazione

    (1)

    (2)

    (3)

    Enzima desossiribonucleasi, con una attività da 10 000 a 25 000 unità/mg, in un tampone acquoso di conservazione a pH 6,5.

    Il prodotto è condizionato per la vendita al minuto per uso di laboratorio nella reazione a catena della polimerasi-trascrittasi inversa (RT-PCR).

    3507 90 90

    La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata e dal testo dei codici NC 3507, 3507 90 e 3507 90 90.

    La modalità di preparazione del prodotto consente di mantenere l’attività dell’enzima durante la conservazione. Il prodotto non contiene alcuna altra sostanza se non lo stesso enzima che consente di effettuare una reazione di rivelazione. È quindi esclusa la classificazione alla voce 3822 come reattivo per diagnostica o da laboratorio.

    Data la sua composizione, il prodotto può essere considerato un enzima preparato ai sensi della voce 3507.

    Il prodotto va pertanto classificato al codice NC 3507 90 90 come altri enzimi preparati non nominati né compresi altrove.


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