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Έγγραφο 32011R0796

    Regolamento di esecuzione (UE) n. 796/2011 della Commissione, dell’ 8 agosto 2011 , recante centocinquantacinquesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda

    GU L 205 del 10.8.2011, σ. 1 έως 2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Νομικό καθεστώς του εγγράφου Ισχύει

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/796/oj

    10.8.2011   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 205/1


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 796/2011 DELLA COMMISSIONE

    dell’8 agosto 2011

    recante centocinquantacinquesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l’articolo 7 bis, paragrafi 1 e 5,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Nell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche a norma del regolamento.

    (2)

    Il 29 luglio 2011 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di aggiungere due persone giuridiche, gruppi o entità al suo elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche, nonché di modificare due voci dell’elenco.

    (3)

    Occorre pertanto aggiornare opportunamente l’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002.

    (4)

    Il presente regolamento deve entrare immediatamente in vigore per garantire l’efficacia delle misure ivi contemplate,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato in conformità dell’allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, l’8 agosto 2011.

    Per la Commissione, a nome del presidente

    Capo del Servizio degli strumenti di politica estera


    (1)  GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9.


    ALLEGATO

    L’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è così modificato:

    (1)

    Le voci seguenti sono aggiunte all’elenco “Persone giuridiche, gruppi ed entità”:

    (a)

    “Emarat Kavkaz. Altre informazioni: (a) opera prevalentemente nella Federazione russa, in Afghanistan e in Pakistan; (b) guidato da Doku Khamatovich Umarov. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 29.7.2011.”

    (b)

    Tehrik-e Taliban Pakistan (TTP) (alias (a) Tehrik-I-Taliban Pakistan, (b) Tehrik-e-Taliban, (c) Pakistani Taliban, (d) Tehreek-e-Taliban). Altre informazioni: (a) l’organizzazione Tehrik-e Taliban è basata nelle aree tribali lungo il confine Afghanistan-Pakistan; (b) costituita nel 2007, il suo leader è Hakimullah Mehsud; (c) Wali Ur Rehman è l’emiro del TTP per il Waziristan meridionale. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 29.7.2011.”

    (2)

    La voce “Hakimullah Mehsud (alias (a) Hakeemullah Mehsud, (b) Zulfiqar). Data di nascita: circa 1979. Luogo di nascita: Pakistan. Nazionalità: pakistana. Altre informazioni: (a) sarebbe nato nel Waziristan meridionale, Pakistan; (b) si ritiene che risieda in Pakistan; (c) leader di Tehrik-i-Taliban Pakistan, un’organizzazione basata nelle aree tribali lungo il confine Afghanistan-Pakistan. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 21.10.2010.” dell’elenco “Persone fisiche” è sostituita da quanto segue:

    “Hakimullah Mehsud (alias (a) Hakeemullah Mehsud, (b) Zulfiqar). Data di nascita: intorno al 1979. Luogo di nascita: Pakistan. Nazionalità: pakistana. Altre informazioni: (a) sarebbe nato nel Waziristan meridionale, Pakistan; (b) si ritiene che risieda in Pakistan; (c) leader di Tehrik-e Taliban Pakistan (TTP), un’organizzazione basata nelle aree tribali lungo il confine Afghanistan-Pakistan. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 21.10.2010.”

    (3)

    La voce “Wali Ur Rehman. Data di nascita: circa 1970. Luogo di nascita: Pakistan. Nazionalità: pakistana. Altre informazioni: (a) sarebbe nato nel Waziristan meridionale, Pakistan; (b) si ritiene che risieda in Pakistan; (c) emiro di Tehrik-i-Taliban per l’Agenzia del Waziristan meridionale, aree tribali ad amministrazione federale, Pakistan. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 21.10.2010” dell’elenco “Persone fisiche” è sostituita da quanto segue:

    “Wali Ur Rehman. Data di nascita: intorno al 1970. Luogo di nascita: Pakistan. Nazionalità: pakistana. Altre informazioni: (a) sarebbe nato nel Waziristan meridionale, Pakistan; (b) si ritiene che risieda in Pakistan; (c) emiro di Tehrik-i-Taliban (TTP) per l’Agenzia del Waziristan meridionale, aree tribali ad amministrazione federale, Pakistan. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 21.10.2010.”


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