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Document 32011R0785

    Regolamento di esecuzione (UE) n. 785/2011 della Commissione, del 5 agosto 2011 , che modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio relativamente alla superficie massima garantita per la quale può essere concesso il premio per le colture proteiche

    GU L 203 del 6.8.2011, p. 10–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; abrogato da 32013R1307

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/785/oj

    6.8.2011   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 203/10


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 785/2011 DELLA COMMISSIONE

    del 5 agosto 2011

    che modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio relativamente alla superficie massima garantita per la quale può essere concesso il premio per le colture proteiche

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 (1), in particolare l’articolo 81, paragrafo 3,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L’articolo 81, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009 fissa la superficie massima garantita per la quale può essere concesso il premio per le colture proteiche.

    (2)

    L’articolo 81, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 73/2009 dispone che qualora, a norma dell’articolo 67, uno Stato membro decida di integrare il premio per le colture proteiche nel regime di pagamento unico, la Commissione riduce la superficie massima garantita di cui all’articolo 81, paragrafo 1, proporzionalmente agli importi relativi alle colture proteiche corrispondenti a detto Stato membro che figurano nell’allegato XII.

    (3)

    Danimarca, Grecia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Austria, Finlandia, Svezia e Regno Unito, tranne l’Inghilterra, hanno deciso di integrare il premio per le colture proteiche nel regime di pagamento unico.

    (4)

    Occorre modificare di conseguenza l’articolo 81, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009.

    (5)

    Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei pagamenti diretti,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L’articolo 81, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009 è sostituito dal seguente:

    «1.   È fissata una superficie massima garantita, pari a 1 505 056 ettari, per la quale può essere concesso il premio per le colture proteiche.»

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 5 agosto 2011.

    Per la Commissione

    Il presidente

    José Manuel BARROSO


    (1)  GU L 30 del 31.1.2009, pag. 16.


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