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Document 32011R0785
Commission Implementing Regulation (EU) No 785/2011 of 5 August 2011 amending Council Regulation (EC) No 73/2009 as regards the maximum guaranteed area for which the protein crop premium may be granted
Regolamento di esecuzione (UE) n. 785/2011 della Commissione, del 5 agosto 2011 , che modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio relativamente alla superficie massima garantita per la quale può essere concesso il premio per le colture proteiche
Regolamento di esecuzione (UE) n. 785/2011 della Commissione, del 5 agosto 2011 , che modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio relativamente alla superficie massima garantita per la quale può essere concesso il premio per le colture proteiche
GU L 203 del 6.8.2011, p. 10–10
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; abrogato da 32013R1307
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 32009R0073 | sostituzione | articolo 81 .1 | 09/08/2011 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Repealed by | 32013R1307 |
6.8.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 203/10 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 785/2011 DELLA COMMISSIONE
del 5 agosto 2011
che modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio relativamente alla superficie massima garantita per la quale può essere concesso il premio per le colture proteiche
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 (1), in particolare l’articolo 81, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
L’articolo 81, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009 fissa la superficie massima garantita per la quale può essere concesso il premio per le colture proteiche. |
(2) |
L’articolo 81, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 73/2009 dispone che qualora, a norma dell’articolo 67, uno Stato membro decida di integrare il premio per le colture proteiche nel regime di pagamento unico, la Commissione riduce la superficie massima garantita di cui all’articolo 81, paragrafo 1, proporzionalmente agli importi relativi alle colture proteiche corrispondenti a detto Stato membro che figurano nell’allegato XII. |
(3) |
Danimarca, Grecia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Austria, Finlandia, Svezia e Regno Unito, tranne l’Inghilterra, hanno deciso di integrare il premio per le colture proteiche nel regime di pagamento unico. |
(4) |
Occorre modificare di conseguenza l’articolo 81, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009. |
(5) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei pagamenti diretti, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’articolo 81, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009 è sostituito dal seguente:
«1. È fissata una superficie massima garantita, pari a 1 505 056 ettari, per la quale può essere concesso il premio per le colture proteiche.»
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 5 agosto 2011.
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 30 del 31.1.2009, pag. 16.