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Document 32011R0710
Commission Implementing Regulation (EU) No 710/2011 of 20 July 2011 fixing the export refunds on eggs
Regolamento di esecuzione (UE) n. 710/2011 della Commissione, del 20 luglio 2011 , recante fissazione delle restituzioni all'esportazione nel settore delle uova
Regolamento di esecuzione (UE) n. 710/2011 della Commissione, del 20 luglio 2011 , recante fissazione delle restituzioni all'esportazione nel settore delle uova
GU L 190 del 21.7.2011, p. 61–62
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 20/10/2011; abrogato da 32011R1057
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Repeal | 32011R0398 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Repealed by | 32011R1057 |
21.7.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 190/61 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 710/2011 DELLA COMMISSIONE
del 20 luglio 2011
recante fissazione delle restituzioni all'esportazione nel settore delle uova
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (1), in particolare l’articolo 164, paragrafo 2, e l'articolo 170, in combinato disposto con l’articolo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
Ai sensi dell'articolo 162, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, la differenza tra i prezzi dei prodotti elencati nell'allegato I, parte XIX, di detto regolamento praticati sul mercato mondiale e i prezzi degli stessi prodotti nell’Unione europea può essere coperta da una restituzione all'esportazione. |
(2) |
Vista la situazione attualmente esistente sul mercato delle uova, occorre fissare restituzioni all'esportazione nel rispetto delle norme e dei criteri previsti dagli articoli 162, 163, 164, 167 e 169 del regolamento (CE) n. 1234/2007. |
(3) |
Ai sensi dell'articolo 164, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, le restituzioni possono essere differenziate secondo le destinazioni, in particolare quando ciò sia reso necessario dalla situazione del mercato mondiale o dalle particolari esigenze di taluni mercati, o dagli obblighi che scaturiscono dagli accordi conclusi a norma dell’articolo 300 del trattato. |
(4) |
È opportuno limitare la concessione delle restituzioni ai prodotti che possono circolare liberamente all’interno dell’Unione e che soddisfano i requisiti prescritti dal regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (2) e dal regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (3), nonché i requisiti in materia di marchiatura di cui all’allegato XIV, punto A, del regolamento (CE) n. 1234/2007. |
(5) |
Le restituzioni attualmente applicabili sono state fissate dal regolamento (UE) n. 398/2011 della Commissione (4). Poiché è necessario fissare nuove restituzioni, detto regolamento deve essere abrogato. |
(6) |
Il comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli non ha emesso un parere entro il termine stabilito dal suo presidente, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. Le restituzioni all’esportazione di cui all’articolo 164 del regolamento (CE) n. 1234/2007 sono concesse per i prodotti e per gli importi indicati nell’allegato del presente regolamento, alla condizione di cui al paragrafo 2 del presente articolo.
2. I prodotti che possono beneficiare di una restituzione ai sensi del paragrafo 1 devono soddisfare i pertinenti requisiti prescritti dai regolamenti (CE) n. 852/2004 e (CE) n. 853/2004, in particolare per quanto riguarda la preparazione in uno stabilimento riconosciuto e la conformità ai requisiti in materia di marchiatura di cui all’allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004 e all’allegato XIV, punto A, del regolamento (CE) n. 1234/2007.
Articolo 2
Il regolamento (UE) n. 398/2011 è abrogato.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il 21 luglio 2011.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 2011.
Per la Commissione, a nome del presidente,
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1.
(3) GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55.
(4) GU L 105 del 21.4.2011, pag. 6.
ALLEGATO
Restituzioni all'esportazione nel settore delle uova applicabili a partire del 21 luglio 2011
Codice prodotto |
Destinazione |
Unità di misura |
Ammontare delle restituzioni |
|||||||||
0407 00 11 9000 |
A02 |
EUR/100 unità |
0,39 |
|||||||||
0407 00 19 9000 |
A02 |
EUR/100 unità |
0,20 |
|||||||||
0407 00 30 9000 |
E09 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||
E10 |
EUR/100 kg |
19,00 |
||||||||||
E19 |
EUR/100 kg |
0,00 |
||||||||||
0408 11 80 9100 |
A03 |
EUR/100 kg |
74,00 |
|||||||||
0408 19 81 9100 |
A03 |
EUR/100 kg |
22,00 |
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0408 19 89 9100 |
A03 |
EUR/100 kg |
22,00 |
|||||||||
0408 91 80 9100 |
A03 |
EUR/100 kg |
38,00 |
|||||||||
0408 99 80 9100 |
A03 |
EUR/100 kg |
9,00 |
|||||||||
NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A» sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1). Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:
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