Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R0693

Regolamento (UE) n. 693/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2011 , recante modifica del regolamento (CE) n. 861/2006 del Consiglio che istituisce un’azione finanziaria della Comunità per l’attuazione della politica comune della pesca e in materia di diritto del mare

GU L 192 del 22.7.2011, p. 33–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; abrogato da 32014R0508

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/693/oj

22.7.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 192/33


REGOLAMENTO (UE) N. 693/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 6 luglio 2011

recante modifica del regolamento (CE) n. 861/2006 del Consiglio che istituisce un’azione finanziaria della Comunità per l’attuazione della politica comune della pesca e in materia di diritto del mare

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai Parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 861/2006 del Consiglio (3), prevede un’azione finanziaria nei seguenti settori: relazioni internazionali, governance, raccolta dei dati e consulenza scientifica, controllo ed esecuzione delle norme della politica comune della pesca («PCP»).

(2)

In ogni settore d’intervento, il regolamento (CE) n. 861/2006 è integrato da altri regolamenti o da altre decisioni correlati. Dall’adozione di tale regolamento vi è stata un’evoluzione di diversi elementi della legislazione ad esso correlata; il regolamento dovrebbe essere quindi modificato al fine di garantire la coerenza tra tutti gli elementi del quadro legislativo.

(3)

L’esperienza ha inoltre dimostrato che è necessario modificare il regolamento (CE) n. 861/2006 ritoccandone leggermente alcune disposizioni al fine di rispondere meglio alla situazione attuale.

(4)

È altresì necessario chiarire, ove opportuno, la portata delle misure finanziate e di migliorare la formulazione di taluni articoli.

(5)

Possono essere conclusi partenariati internazionali a livello bilaterale, regionale o multilaterale.

(6)

Il fatto che la decisione 2007/409/CE del Consiglio, dell’11 giugno 2007, che modifica la decisione 2004/585/CE relativa all’istituzione di consigli consultivi regionali nell’ambito della politica comune della pesca (4), ha conferito ai consigli consultivi regionali lo status di organismi che perseguono un obiettivo d’interesse generale europeo dovrebbe trovare riscontro nel presente regolamento.

(7)

Per le riunioni preparatorie del comitato consultivo per la pesca e l’acquacoltura («CCPA») è opportuno prevedere la possibilità di concedere un sostegno finanziario, oltre che ai rappresentanti delle organizzazioni professionali europee, a quelli di altre organizzazioni, nonché di finanziare le spese di traduzione, interpretazione e locazione delle sale. È opportuno aggiornare l’elenco degli organi consultivi per le cui riunioni la plenaria del CCPA nomina un rappresentante.

(8)

Il regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio, del 25 febbraio 2008, che istituisce un quadro comunitario per la raccolta, la gestione e l’uso di dati nel settore della pesca e un sostegno alla formulazione della consulenza scientifica relativa alla politica comune della pesca (5), ha ampliato l’ambito di applicazione della raccolta dei dati al fine di includervi la raccolta, la gestione e l’uso dei dati stessi; è opportuno che ciò trovi esplicito riscontro nel presente regolamento.

(9)

La decisione 2008/949/CE della Commissione, del 6 novembre 2008, che adotta un programma comunitario pluriennale in conformità del regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio (6), include tra i dati da raccogliere una serie di variabili socioeconomiche.

(10)

Le misure ammissibili al sostegno finanziario dell’Unione nel settore della raccolta dei dati e della consulenza scientifica sono definite nel regolamento (CE) n. 199/2008, e il regolamento (CE) n. 861/2006 dovrebbe conformarsi a tali disposizioni.

(11)

Le misure di programmazione nel settore della raccolta dei dati e della consulenza scientifica sono definite nel regolamento (CE) n. 199/2008 e nel regolamento (CE) n. 665/2008 della Commissione, del 14 luglio 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio (7).

(12)

Alcune disposizioni della decisione 2000/439/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, relativa ad una partecipazione finanziaria della Comunità alle spese sostenute dagli Stati membri per la raccolta dei dati, nonché al finanziamento di studi e progetti pilota a sostegno della politica comune della pesca (8), non sono state incluse nel regolamento (CE) n. 861/2006, né convertite in modalità di applicazione. Ciò ha dato luogo ad un vuoto giuridico per gli anni 2007 e 2008, periodo durante il quale la Commissione ha continuato ad applicare le norme precedentemente in vigore previste dalla decisione 2000/439/CE. Ai fini della certezza del diritto è opportuno disporre, con effetto retroattivo, che tali norme siano rimaste applicabili in tale periodo.

(13)

È opportuno che la spesa nel settore della consulenza scientifica includa la spesa per i contratti di partenariato con gli organismi internazionali incaricati della valutazione degli stock.

(14)

È opportuno presentare in modo più chiaro e particolareggiato le indicazioni riguardanti le spese ammissibili nel settore del controllo e stabilire un collegamento con il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (9), e con il regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (10).

(15)

I partecipanti ai programmi di formazione in materia di controllo e di esecuzione delle norme PCP, benché rappresentino un’autorità dello Stato membro, non sono necessariamente funzionari. È pertanto opportuno che anche le spese sostenute per la formazione di personale diverso dai funzionari siano sovvenzionabili.

(16)

Oltre ad analizzare l’attuazione delle attività di controllo, il Centro comune di ricerca fornisce pareri e partecipa allo sviluppo di nuove tecnologie.

(17)

Ai fini di una più corretta gestione finanziaria è necessario adeguare le modalità di programmazione per le spese connesse alle attività di controllo, in particolare abbreviando il termine per la presentazione delle domande di finanziamento da parte dell’Unione e specificando ulteriormente le informazioni da trasmettere in relazione ai progetti e il formato per la trasmissione di tali informazioni.

(18)

Il titolo e l’articolato del regolamento (CE) n. 861/2006 dovrebbero essere modificati per tener conto dell’entrata in vigore, il 1o dicembre 2009, del trattato di Lisbona.

(19)

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione delle misure in materia di controllo e di applicazione, più in particolare per quanto riguarda i costi sostenuti dagli Stati membri per l’attuazione dei sistemi di sorveglianza e di controllo applicabili alla PCP, nonché delle misure nel settore della raccolta, della gestione e dell’uso dei dati di base, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (11).

(20)

Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 861/2006 di conseguenza,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 861/2006 è così modificato:

1)

il titolo è sostituito dal seguente:

2)

nell’articolato, ad eccezione dei riferimenti all’agenzia comunitaria di controllo della pesca all’articolo 4, lettera c), i termini «comunitario», «comunitaria», «comunitari», «comunitarie» nonché «della Comunità» e «delle Comunità» sono sostituiti dai termini «dell’Unione». I termini «acque comunitarie» sono sostituiti dai termini «acque UE». Sono apportati al testo gli eventuali adeguamenti grammaticali necessari;

3)

all’articolo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

misure di conservazione, raccolta e gestione dei dati e uso dei dati per la formulazione di pareri scientifici per la PCP;»;

4)

all’articolo 3, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

migliorare la raccolta, la gestione e l’uso dei dati necessari per la PCP;»;

5)

l’articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Articolo 5

Obiettivi specifici in materia di raccolta, gestione e uso dei dati e di pareri scientifici

L’azione finanziaria dell’Unione di cui agli articoli 9, 10 e 11 contribuisce a realizzare l’obiettivo di migliorare la raccolta, la gestione e l’uso dei dati e i pareri scientifici riguardanti lo stato delle risorse, il volume di catture, l’impatto delle attività di pesca sulle risorse e sull’ecosistema marino, gli aspetti economici della pesca e dell’acquacoltura e l’operatività del settore alieutico, dentro e fuori delle acque UE, aiutando finanziariamente gli Stati membri a creare, su basi scientifiche, serie pluriennali di dati aggregati che contengano informazioni biologiche, tecniche, ambientali e socioeconomiche.»;

6)

all’articolo 7, paragrafo 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

sviluppare, attraverso partenariati a livello bilaterale, regionale o multilaterale, la capacità di gestione e di controllo delle risorse di pesca dei paesi terzi, in modo da garantire una pesca sostenibile e promuovere lo sviluppo economico del settore alieutico in quei paesi, migliorando la valutazione scientifica e tecnica dei vari tipi di pesca, il monitoraggio e il controllo delle attività di pesca, le condizioni sanitarie e l’ambiente imprenditoriale del settore;»

7)

l’articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Articolo 8

Interventi in materia di controllo e di esecuzione

1.   Nel campo del controllo e dell’esecuzione delle norme della PCP, sono ammissibili a finanziamento dell’Unione le seguenti spese:

a)

spese sostenute dagli Stati membri per la messa in funzione dei sistemi di controllo e monitoraggio applicabili alla PCP, in particolare per le seguenti azioni:

i)

investimenti connessi ad attività di controllo svolte dalle autorità nazionali competenti, da enti amministrativi o dal settore privato ai fini seguenti:

acquisto e/o sviluppo di tecnologia, compresi hardware e software, sistemi di rilevamento delle navi (VDS), reti informatiche per la raccolta, la gestione, la convalida, l’analisi, lo scambio e lo sviluppo di metodi di campionamento di dati relativi alla pesca, compreso lo sviluppo di siti web connessi al controllo,

acquisto e/o sviluppo dei componenti necessari ai fini della trasmissione dei dati dagli operatori del settore della pesca e del commercio dei prodotti ittici alle competenti autorità degli Stati membri e dell’Unione, compresi i componenti necessari per i sistemi elettronici di registrazione e comunicazione (ERS), i sistemi di controllo dei pescherecci via satellite (SCP) e i sistemi di identificazione automatica (AIS),

attuazione di programmi finalizzati allo scambio e all’analisi dei dati tra gli Stati membri,

acquisto e ammodernamento dei mezzi di controllo;

ii)

programmi di formazione e di scambio, anche tra Stati membri, di personale competente per il monitoraggio, il controllo e la sorveglianza delle attività di pesca;

iii)

attuazione di progetti pilota connessi al controllo della pesca;

iv)

analisi costi/benefici, valutazione degli audit effettuati e delle spese sostenute dalle autorità competenti nell’ambito delle attività di monitoraggio, controllo e sorveglianza;

v)

iniziative, tra cui seminari e sussidi mediali, intese a sensibilizzare i pescatori ed altri soggetti, come ispettori, pubblici ministeri e giudici, nonché il pubblico in generale, circa la necessità di opporsi alla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata e di applicare le norme della PCP;

b)

spese relative ad accordi amministrativi con il Centro comune di ricerca o con altri organi consultivi dell’Unione, aventi per oggetto la valutazione e lo sviluppo di nuove tecnologie di controllo;

c)

tutte le spese operative connesse alla verifica, ad opera di ispettori della Commissione, del rispetto della PCP da parte degli Stati membri, in particolare missioni ispettive, attrezzature di sicurezza, formazione degli ispettori, riunioni, nonché locazione o acquisto di mezzi d’ispezione da parte della Commissione;

d)

il contributo al bilancio dell’ACCP, a copertura delle spese di personale e delle spese amministrative e operative legate all’esecuzione del programma di lavoro annuale dell’ACCP.

2.   La Commissione può adottare norme dettagliate per l’applicazione del paragrafo 1, lettera a), mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 30, paragrafo 2.»;

8)

l’articolo 9 è sostituito dal seguente:

«Articolo 9

Interventi in materia di raccolta, gestione e uso di dati di base

1.   Nell’ambito della raccolta, della gestione e dell’uso di dati di base, le spese seguenti sono ammesse a beneficiare del sostegno finanziario dell’Unione nel quadro di programmi nazionali pluriennali di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio, del 25 febbraio 2008, che istituisce un quadro comunitario per la raccolta, la gestione e l’uso di dati nel settore della pesca e un sostegno alla consulenza scientifica relativa alla politica comune della pesca (12):

a)

spese sostenute per la raccolta di dati biologici, tecnici, ambientali e socioeconomici in relazione alle attività di pesca commerciali e ricreative, compresi il campionamento, il monitoraggio in mare e le campagne di ricerca, nonché per la raccolta di dati ambientali e socioeconomici nel settore dell’acquacoltura e della trasformazione, in conformità del programma pluriennale dell’Unione di cui all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 199/2008;

b)

spese sostenute per interventi connessi alla gestione, allo sviluppo, al miglioramento e all’utilizzo dei dati di cui alla lettera a);

c)

spese sostenute per interventi connessi all’uso dei dati di cui alla lettera a), quali stime di parametri biologici e la produzione di serie di dati per l’analisi scientifica e la formulazione di pareri;

d)

spese sostenute per la partecipazione alle riunioni di coordinamento regionale di cui all’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 199/2008, a pertinenti riunioni scientifiche delle organizzazioni regionali di gestione della pesca di cui l’Unione è parte contraente o osservatore e a riunioni degli organismi internazionali incaricati di formulare pareri scientifici.

2.   La Commissione può adottare norme dettagliate per l’applicazione del paragrafo 1 mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 30, paragrafo 2.

9)

l’articolo 10 è così modificato:

a)

il titolo è sostituito dal seguente:

«Interventi in materia di raccolta, gestione e uso di dati complementari»;

b)

nella parte introduttiva del paragrafo 1, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

«Sono ammissibili al sostegno finanziario dell’Unione le seguenti attività:»;

c)

al paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

studi metodologici e progetti volti ad ottimizzare e standardizzare i metodi di raccolta dei dati necessari per la formulazione di pareri scientifici;»

10)

all’articolo 11, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

spese relative a contratti di partenariato con istituti di ricerca nazionali o organismi internazionali incaricati di effettuare valutazioni degli stock per la presentazione di pareri scientifici e di dati;»

11)

l’articolo 12 è così modificato:

a)

le lettere a), b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

«a)

spese di viaggio e alloggio di membri di organizzazioni rappresentative in seno al CCPA per le riunioni preparatorie delle riunioni del CCPA, nonché costi di traduzione, interpretazione e locazione delle sale connessi alle suddette riunioni;

b)

spese di partecipazione dei delegati del CCPA alle riunioni dei CCR, del Consiglio internazionale per l’esplorazione del mare (CIEM) e del CSTEP;

c)

spese di funzionamento dei CCR secondo quanto previsto nella decisione 2004/585/CE;»

b)

alla lettera d), il punto ii) è sostituito dal seguente:

«ii)

creazione di un accesso molto ampio ai dati e agli elementi esplicativi, in particolare per quanto riguarda le proposte della Commissione, attraverso lo sviluppo dei siti web dei servizi competenti della Commissione e la realizzazione di una pubblicazione periodica, nonché l’organizzazione di seminari di informazione e formazione destinati agli opinionisti.»;

12)

all’articolo 13, paragrafo 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e)

contributi finanziari volontari a lavori o programmi svolti da organizzazioni internazionali che rivestono particolare interesse per l’Unione;»

13)

l’articolo 16 è così modificato:

a)

il titolo è sostituito dal seguente:

«Tassi di cofinanziamento per la raccolta, la gestione e l’uso di dati di base»;

b)

i termini «articolo 23, paragrafo 1» sono sostituiti dai termini «articolo 4 del regolamento (CE) n. 199/2008»;

14)

il titolo dell’articolo 17 è sostituito dal seguente:

«Tassi di cofinanziamento per la raccolta, la gestione e l’uso di dati complementari»;

15)

all’articolo 18, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«2.   A ciascuna organizzazione rappresentativa che fa parte della commissione plenaria del CCPA sono assegnati, in forza di una convenzione di finanziamento con la Commissione, diritti di prelievo in proporzione ai diritti di cui sono titolari i membri della commissione plenaria del CCPA e in funzione delle risorse finanziarie disponibili.

3.   Il numero di trasferte di cui ogni organizzazione può farsi carico per le riunioni preparatorie dipende dai diritti di prelievo assegnati e dal costo medio della trasferta di un membro dell’organizzazione rappresentativa. Entro il limite complessivo dei diritti di prelievo, il 20 % delle spese effettive ammissibili è trattenuto forfettariamente da ogni organizzazione rappresentativa a titolo di compensazione dei costi logistici e amministrativi direttamente connessi all’organizzazione delle riunioni preparatorie.»;

16)

l’articolo 20 è così modificato:

a)

i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1.   Gli Stati membri presentano alla Commissione le domande di sostegno finanziario dell’Unione entro il 15 novembre dell’anno precedente l’anno di attuazione considerato.

La domanda è corredata di un programma annuale di controllo della pesca recante le seguenti indicazioni:

a)

obiettivi del programma annuale di controllo della pesca;

b)

risorse umane disponibili preventivate;

c)

risorse finanziarie disponibili preventivate;

d)

numero di mezzi navali e aerei disponibili preventivati;

e)

elenco dei progetti per i quali è richiesto un contributo finanziario;

f)

spesa totale preventivata per la realizzazione dei progetti;

g)

calendario di esecuzione dei singoli progetti elencati nel programma annuale di controllo della pesca;

h)

elenco di indicatori che saranno utilizzati per valutare l’efficacia del programma annuale di controllo della pesca.

2.   Per ciascun progetto, il programma annuale di controllo della pesca specifica la misura prevista all’articolo 8, lettera a), cui si riferisce, indica la finalità del progetto e ne fornisce una descrizione particolareggiata comprendente i seguenti elementi: il titolare, l’ubicazione, il costo preventivato, il calendario di esecuzione del progetto e la procedura di appalto pubblico da seguire. Se un progetto è realizzato congiuntamente da più Stati membri, il programma annuale di controllo della pesca comprende altresì l’elenco degli Stati membri che partecipano al progetto, i costi totali preventivati per il progetto e i costi preventivati per Stato membro.»;

b)

al paragrafo 3, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

per quante ore o giorni nel corso di un anno potrebbero essere utilizzati a fini di controllo delle attività di pesca e quale sistema è applicato nello Stato membro, al fine di consentire alla Commissione o alla Corte dei conti di verificane l’effettivo utilizzo a fini di controllo;»

c)

è aggiunto il paragrafo seguente:

«4.   Gli Stati membri presentano, sia in formato elettronico che su supporto cartaceo, le informazioni specificate ai paragrafi 1, 2 e 3 avvalendosi del modulo elettronico ad essi trasmesso dalla Commissione.»;

17)

il titolo della sezione 2 del capo V è sostituito dal seguente:

«Procedure nel settore della raccolta, della gestione e dell’uso dei dati»;

18)

l’articolo 22 è sostituito dal seguente:

«Articolo 22

Disposizione introduttiva

Il contributo finanziario dell’Unione alle spese sostenute dagli Stati membri per la raccolta, la gestione e l’uso dei dati di base di cui all’articolo 9 è erogato secondo le procedure esposte nella presente sezione.»;

19)

l’articolo 23 è soppresso;

20)

l’articolo 24 è così modificato:

a)

il titolo è sostituito dal seguente:

«Decisione di finanziamento della Commissione»;

b)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Sulla base dei programmi pluriennali presentati dagli Stati membri in conformità dell’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 199/2008 e approvati dalla Commissione in conformità dell’articolo 6, paragrafo 3, del suddetto regolamento, sono adottate ogni anno, secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 30, paragrafo 2, decisioni in merito al contributo finanziario dell’Unione ai programmi nazionali.»;

c)

il paragrafo 2 è soppresso;

21)

l’articolo 30 è sostituito dal seguente:

«Articolo 30

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato per il settore della pesca e dell’acquacoltura istituito dall’articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2371/2002. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (13).

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

22)

l’articolo 31 è soppresso;

23)

l’articolo 32 è sostituito dal seguente:

«Articolo 32

Abrogazione di atti obsoleti

Il regolamento (CE) n. 657/2000 e le decisioni 2000/439/CE e 2004/465/CE sono abrogati con effetto dal 1o gennaio 2007. Tuttavia, le disposizioni dell’articolo 3, secondo trattino, e degli articoli 4 e 6 della decisione 2000/439/CE, nonché del relativo allegato, applicabili al 31 dicembre 2006, si applicano per analogia ai programmi nazionali 2007 e 2008 per la raccolta, la gestione e l’utilizzo dei dati.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

L’articolo 1, punto 23, si applica a decorrere dal 1o gennaio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 6 luglio 2011

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. BUZEK

Per il Consiglio

Il presidente

M. DOWGIELEWICZ


(1)  GU L 44 dell’11.2.2011, pag. 171.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 6 aprile 2011 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 21 giugno 2011.

(3)  GU L 160 del 14.6.2006, pag. 1.

(4)  GU L 155 del 15.6.2007, pag. 68.

(5)  GU L 60 del 5.3.2008, pag. 1.

(6)  GU L 346 del 23.12.2008, pag. 37.

(7)  GU L 186 del 15.7.2008, pag. 3.

(8)  GU L 176 del 15.7.2000, pag. 42.

(9)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

(10)  GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1.

(11)  GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

(12)  GU L 60 del 5.3.2008, pag. 1.»;

(13)  GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.»;


Top