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Document 32011R0683

    Regolamento (UE) n. 683/2011 del Consiglio, del 17 giugno 2011 , recante modifica del regolamento (UE) n. 57/2011 per quanto concerne le possibilità di pesca per alcuni stock ittici

    GU L 187 del 16.7.2011, p. 1–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 16/07/2011

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/683/oj

    16.7.2011   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 187/1


    REGOLAMENTO (UE) N. 683/2011 DEL CONSIGLIO

    del 17 giugno 2011

    recante modifica del regolamento (UE) n. 57/2011 per quanto concerne le possibilità di pesca per alcuni stock ittici

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 3,

    vista la proposta della Commissione europea,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (UE) n. 57/2011 del Consiglio (1) stabilisce, per il 2011, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell’UE e, per le navi dell’UE, in determinate acque non UE.

    (2)

    Le consultazioni sulle possibilità di pesca tra l’Unione e le Isole Færøer non hanno permesso di giungere ad un accordo per il 2011. Dopo un ulteriore ciclo di consultazioni con la Norvegia nel marzo 2011, le possibilità di pesca riservate per le consultazioni con le Isole Færøer possono ora essere assegnate agli Stati membri. L’articolo 1 del regolamento (UE) n. 57/2011 e i pertinenti TAC di cui agli allegati IA e IB dello stesso regolamento dovrebbero pertanto essere modificati al fine di distribuire il contingente non assegnato e di rispecchiare la tradizionale distribuzione dello sgombro nell’Atlantico nordorientale.

    (3)

    È auspicabile attuare disposizioni flessibili riguardo all’uso di contingenti per il melù nelle due principali zone di gestione definite nell’allegato IA del regolamento (UE) n. 57/2011, per il suddetto stock (vale a dire da un lato le acque UE e le acque internazionali delle zone CIEM I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII e XIV e dall’altro le zone CIEM VIIIc, IX e X e le acque UE della zona Copace 34.1.1), in quanto queste due zone di gestione formano oggetto del medesimo parere scientifico e sono considerate parte del medesimo stock biologico.

    (4)

    L’allegato IA del regolamento (UE) n. 57/2011 stabilisce contingenti generali per lo scampo nella zona CIEM VII e contingenti specifici per lo scampo nell’area Porcupine Bank situata all’interno della stessa zona. È necessario fissare nuovamente tali contingenti specifici per l’anno 2011 in base ai dati aggiornati sulle catture storiche.

    (5)

    A seguito delle consultazioni conclusesi il 17 marzo 2011 tra gli Stati costieri (Isole Færøer, Groenlandia e Islanda) e altre parti contraenti (Unione e Norvegia) della Convenzione per la pesca nell’Atlantico Nord Orientale (NEAFC) sulla gestione dello scorfano nel Mare di Irminger e nelle acque adiacenti, è necessario fissare i TAC per lo scorfano in tali zone rispettando le limitazioni spaziali e temporali concordate. È opportuno modificare di conseguenza l’allegato IB del regolamento (UE) n. 57/2011.

    (6)

    La Commissione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale (WCPFC), nella sua riunione annuale del 2010, ha deciso di mantenere i limiti imposti per lo stesso anno riguardo alla cattura del pesce spada e riguardo al numero di pescherecci autorizzati alla pesca del pesce spada, a decorrere dal 1o gennaio 2011. È necessario applicare le suddette misure nel diritto dell’Unione.

    (7)

    I partecipanti alla terza riunione internazionale per la creazione di un’Organizzazione regionale di gestione della pesca (ORGP) nelle acque d’altura del Pacifico meridionale (SPFO), svoltasi nel maggio 2007, hanno adottato misure provvisorie, comprese possibilità di pesca, volte a disciplinare la pesca pelagica e la pesca di fondo in tale zona fino all’istituzione della suddetta ORGP. Nella seconda conferenza preparatoria della Commissione SPFO svoltasi nel gennaio 2011, sono state accettate nuove misure provvisorie. Tali misure provvisorie sono volontarie e non giuridicamente vincolanti a norma del diritto internazionale. È tuttavia opportuno, in conformità agli obblighi di cooperazione e conservazione stabiliti dal diritto internazionale del mare, applicare le suddette misure nel diritto dell’Unione fissando un contingente complessivo per l’Unione. Ai fini della ripartizione del contingente dell’Unione fra gli Stati membri, è opportuno stabilire una nuova e definitiva chiave di ripartizione in base a criteri rigorosi, equi e obiettivi che tengano conto dei passati risultati di pesca degli Stati membri negli anni 2009 e 2010, periodo recente e sufficientemente rappresentativo durante il quale tutti gli Stati membri interessati erano presenti nelle zone di pesca.

    (8)

    L’allegato IIB del regolamento (UE) n. 57/2011 prevede limitazioni dello sforzo di pesca per la ricostituzione di taluni stock di nasello meridionale e di scampo nelle divisioni CIEM VIIIc e IXa, ad eccezione del Golfo di Cadice. È opportuno chiarire il testo relativo ad una condizione speciale stabilita nel quadro delle suddette limitazioni dello sforzo di pesca e le conseguenze del fatto di ricevere un numero illimitato di giorni di sbarchi nel periodo di gestione 2011.

    (9)

    L’allegato IIC del regolamento (UE) n. 57/2011 stabilisce limitazioni dello sforzo di pesca ai fini del regolamento (CE) n. 509/2007 del Consiglio, del 7 maggio 2007, che istituisce un piano pluriennale per lo sfruttamento sostenibile dello stock di sogliola nella Manica occidentale (2).. È necessario allineare il testo del suddetto allegato con il testo dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 509/2007.

    (10)

    Il regolamento (UE) n. 57/2011 si applica, nel complesso, a decorrere dal 1o gennaio 2011. Tuttavia, le limitazioni dello sforzo di pesca sono stabilite per un periodo di un anno a decorrere dal 1o febbraio 2011. Per seguire il regime annuale di dichiarazione delle possibilità di pesca, le disposizioni del presente regolamento relative ai limiti di cattura e alle assegnazioni dovrebbero essere applicate dal 1o gennaio 2011 e le disposizioni relative alle limitazioni dello sforzo di pesca dovrebbero essere applicate dal 1o febbraio 2011, salvo indicazione contraria. Tale applicazione retroattiva non pregiudica il principio di certezza del diritto, in quanto le possibilità di pesca in questione non sono ancora state esaurite. Per motivi di urgenza, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore immediatamente dopo la pubblicazione,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Modifiche del regolamento (UE) n. 57/2011

    Il regolamento (UE) n. 57/2011 è modificato come segue:

    1)

    l’articolo 1 è sostituito dal testo seguente:

    «Articolo1

    Oggetto

    Il presente regolamento stabilisce le seguenti possibilità di pesca:

    a)

    per il 2011, i limiti di cattura per taluni stock ittici e gruppi di stock ittici;

    b)

    per il periodo dal 1o febbraio 2011 al 31 gennaio 2012, determinati limiti di sforzo;

    c)

    per i periodi indicati negli articoli 20, 21 e 22 e negli allegati IE e V, le possibilità di pesca per determinati stock nella zona della Convenzione sulla conservazione delle risorse biologiche dell’Antartico (CCAMLR);

    d)

    per i periodi indicati nell’articolo 28, le possibilità di pesca per determinati stock nella zona della Convenzione della Commissione interamericana per il tonno tropicale (IATTC); e

    e)

    le possibilità di pesca supplementari per lo sgombro derivanti dai contingenti non catturati nel 2010.»;

    2)

    l’allegato IA è modificato come segue:

    a)

    la voce relativa al cicerello e alle catture accessorie connesse nelle acque UE delle zone IIa, IIIa e IV è sostituita dal testo seguente:

    «Specie

    :

    Cicerello e catture accessorie connesse

    Ammodytes spp.

    Zona

    :

    Acque UE delle zone IIa, IIIa e IV (3)

    (SAN/2A3A4.)

    Danimarca

    334 324

    TAC analitico.

    Regno Unito

    7 308

    Germania

    511

    Svezia

    12 277

    UE

    354 420 (4)

    Norvegia

    20 000

    TAC

    374 420

    Condizioni speciali

    Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle seguenti zone di gestione del cicerello non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso, secondo quanto definito all’allegato IID:

    Zona

    :

    Acque UE delle zone di gestione del cicerello

     

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

     

    (SAN/*234_1)

    (SAN/*234_2)

    (SAN/*234_3)

    (SAN/*234_4)

    (SAN/*234_5)

    (SAN/*234_6)

    (SAN/*234_7)

    Danimarca

    282 989

    32 072

    9 434

    9 434

    0

    395

    0

    Regno Unito

    6 186

    701

    206

    206

    0

    9

    0

    Germania

    433

    49

    14

    14

    0

    1

    0

    Svezia

    10 392

    1 178

    346

    346

    0

    15

    0

    UE

    300 000

    34 000

    10 000

    10 000

    0

    420

    0

    Norvegia

    20 000

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    Totale

    320 000

    34 000

    10 000

    10 000

    0

    420

    0»;

    b)

    la voce relativa all’aringa nella zona IIIa è sostituita dal testo seguente:

    «Specie

    :

    Aringa (5)

    Clupea harengus

    Zona

    :

    IIIa

    (HER/03 A.)

    Danimarca

    12 608 (6)

    TAC analitico.

    Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Germania

    202 (6)

    Svezia

    13 189 (6)

    UE

    25 999 (6)

    TAC

    30 000

    c)

    la voce relativa all’aringa nelle acque UE e nelle acque internazionali delle zone Vb, VIb e VIaN è sostituita dal testo seguente:

    «Specie

    :

    Aringa

    Clupea harengus

    Zona

    :

    Acque UE e acque internazionali delle zone Vb, VIb e VIaN (7)

    (HER/5B6ANB)

    Germania

    2 513

    TAC analitico.

    Francia

    475

    Irlanda

    3 396

    Paesi Bassi

    2 513

    Regno Unito

    13 584

    UE

    22 481

    TAC

    22 481

    d)

    la voce relativa al melù nelle acque UE e nelle acque internazionali delle zone I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII e XIV è sostituita dal testo seguente:

    «Specie

    :

    Melù

    Micromesistius poutassou

    Zona

    :

    Acque UE e acque internazionali delle zone I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII e XIV

    (WHB/1X14)

    Danimarca

    1 533 (8)

    TAC analitico.

    Germania

    596 (8)

    Spagna

    1 300 (8)  (9)

    Francia

    1 067 (8)

    Irlanda

    1 187 (8)

    Paesi Bassi

    1 869 (8)

    Portogallo

    121 (8)  (9)

    Svezia

    379 (8)

    Regno Unito

    1 990 (8)

    UE

    10 042 (8)

    TAC

    40 100

    e)

    la voce relativa alla molva azzurra nelle acque UE e nelle acque internazionali delle zone Vb, VI e VII è sostituita dal testo seguente:

    «Specie

    :

    Molva azzurra

    Molva dypterygia

    Zona

    :

    Acque UE e acque internazionali delle zone Vb, VI, VII

    (BLI/5B67-) (12)

    Germania

    20

    TAC analitico.

    Si applica l’articolo 13 del presente regolamento.

    Estonia

    3

    Spagna

    62

    Francia

    1 422

    Irlanda

    5

    Lituania

    1

    Polonia

    1

    Regno Unito

    362

    Altri

    5 (10)

    UE

    1 717

    Norvegia

    150 (11)

    TAC

    2 032

    f)

    la voce relativa alla molva nelle acque UE e nelle acque internazionali delle zone VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV è sostituita dal testo seguente:

    «Specie

    :

    Molva

    Molva molva

    Zona

    :

    Acque UE e acque internazionali delle zone VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV

    (LIN/6X14.)

    Belgio

    30

    TAC analitico.

    Si applica l’articolo 13 del presente regolamento.

    Danimarca

    5

    Germania

    109

    Spagna

    2 211

    Francia

    2 357

    Irlanda

    591

    Portogallo

    5

    Regno Unito

    2 716

    UE

    8 024

    Norvegia

    6 140 (15)  (16)

    TAC

    14 164

    g)

    la voce relativa allo scampo nella zona VII è sostituita dal testo seguente:

    «Specie

    :

    Scampo

    Nephrops norvegicus

    Zona

    :

    VII

    (NEP/07.)

    Spagna

    1 306 (17)

    TAC analitico.

    Francia

    5 291 (17)

    Irlanda

    8 025 (17)

    Regno Unito

    7 137 (17)

    UE

    21 759 (17)

    TAC

    21 759 (17)

    h)

    la voce relativa allo sgombro nelle zone IIIa e IV; nelle acque UE delle zone IIa, IIIb, IIIc, e sottodivisioni 22-32 è sostituita dal testo seguente:

    «Specie

    :

    Sgombro

    Scomber scombrus

    Zona

    :

    IIIa e IV; acque UE delle zone IIa, IIIb, IIIc e IIId

    (MAC/2A34.)

    Belgio

    517 (20)

    Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Danimarca

    18 084 (20)  (22)

    Germania

    539 (20)

    Francia

    1 629 (20)

    Paesi Bassi

    1 640 (20)

    Svezia

    4 860 (18)  (19)  (20)

    Regno Unito

    1 518 (20)

    UE

    28 787 (18)  (20)  (22)

    Norvegia

    169 019 (21)

    TAC

    Non pertinente

    Condizioni speciali

    Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

     

    IIIa

    (MAC/*03 A.)

    IIIa e IVbc

    (MAC/*3A4BC)

    IVb

    (MAC/*04B.)

    IVc

    (MAC/*04C.)

    VI, acque internazionali della zona IIa, dal 1o gennaio al 31 marzo 2011 e nel dicembre 2011

    (MAC/*2A6.)

    Danimarca

    0

    4 130

    0

    0

    9 764 ()

    Francia

    0

    490

    0

    0

    0

    Paesi Bassi

    0

    490

    0

    0

    0

    Svezia

    0

    0

    390

    10

    1 847

    Regno Unito

    0

    490

    0

    0

    0

    Norvegia

    3 000

    0

    0

    0

    0

    ()  Include 183 t di contingente riportate dalle possibilità di pesca 2010 non utilizzate.»;

    i)

    la voce relativa allo sgombro nelle zone VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe; acque UE e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone IIa, XII e XIV è sostituita dal testo seguente:

    «Specie

    :

    Sgombro

    Scomber scombrus

    Zona

    :

    VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe; acque UE e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone IIa, XII e XIV

    (MAC/2CX14-)

    Germania

    20 694

    TAC analitico.

    Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Spagna

    22

    Estonia

    172

    Francia

    13 797

    Irlanda

    68 978

    Lettonia

    127

    Lituania

    127

    Paesi Bassi

    30 177

    Polonia

    1 457

    Regno Unito

    189 694

    UE

    325 245 (26)

    Norvegia

    14 050 (24)  (25)

    TAC

    Non pertinente

    Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone e nei periodi specificati non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso.

     

    Acque UE e acque norvegesi della zona IVa

    (MAC/*04 A-EN)

    Nei periodi dal 1o gennaio al 15 febbraio 2011 e dal 1o settembre al 31 dicembre 2011

    Acque norvegesi della zona IIa

    (MAC/*2AN-)

    Germania

    8 326

    849

    Francia

    5 551

    566

    Irlanda

    27 754

    2 832

    Paesi Bassi

    12 142

    1 238

    Regno Unito

    76 325

    7 789

    UE

    130 098

    13 274»;

    j)

    la voce relativa allo sgombro nelle zone VIIIc, IX e X; acque UE della zona Copace 34.1.1 è sostituita dal testo seguente:

    «Specie

    :

    Sgombro

    Scomber scombrus

    Zona

    :

    VIIIc, IX e X; acque UE della zona Copace 34.1.1

    (MAC/8C3411)

    Spagna

    30 609 (27)

    TAC analitico.

    Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Francia

    203 (27)

    Portogallo

    6 327 (27)

    UE

    37 139

    TAC

    Non pertinente

    Condizioni speciali

    Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nella zona specificata non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso.

     

    VIIIb

    (MAC/*08B.)

    Spagna

    2 570

    Francia

    17

    Portogallo

    531»;

    k)

    la voce relativa allo sgombro nelle acque norvegesi delle zone IIa e IVa è sostituita dal testo seguente:

    «Specie

    :

    Sgombro

    Scomber scombrus

    Zona

    :

    Acque norvegesi delle zone IIa e IVa

    (MAC/2A4 A-N.)

    Danimarca

    13 018 (28)  (29)

    TAC analitico.

    Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    UE

    13 018 (28)  (29)

    TAC

    Non pertinente

    l)

    la voce relativa allo spratto e alle catture accessorie connesse nelle acque UE delle zone IIa e IV è sostituita dal testo seguente:

    «Specie

    :

    Spratto e catture accessorie connesse

    Sprattus sprattus

    Zona

    :

    Acque UE delle zone IIa e IV

    (SPR/2AC4-C)

    Belgio

    1 835

    TAC precauzionale.

    Danimarca

    145 273

    Germania

    1 835

    Francia

    1 835

    Paesi Bassi

    1 835

    Svezia

    1 330 (30)

    Regno Unito

    6 057

    UE

    160 000 (33)

    Norvegia

    10 000 (31)

    TAC

    170 000 (32)

    m)

    la voce relativa al sugarello e alle catture accessorie connesse nelle acque UE delle zone IIa, IVa, VI, VIIa-c, VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe; acque UE e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV è sostituita dal testo seguente:

    «Specie

    :

    Sugarello e catture accessorie connesse

    Trachurus spp.

    Zona

    :

    Acque UE delle zone IIa e IVa; VI, VIIa-c,VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe; acque UE e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV

    (JAX/2 A-14)

    Danimarca

    15 781 (34)

    TAC analitico.

    Germania

    12 314 (34)  (35)

    Spagna

    16 795

    Francia

    6 338 (34)  (35)

    Irlanda

    41 010 (34)

    Paesi Bassi

    49 406 (34)  (35)

    Portogallo

    1 618

    Svezia

    675 (34)

    Regno Unito

    14 850 (34)  (35)

    UE

    158 787 (36)

    TAC

    158 787

    3)

    l’allegato IB è modificato come segue:

    a)

    la voce relativa al merluzzo bianco e all’eglefino nelle acque delle Isole Færøer della zona Vb è sostituita dal testo seguente:

    «Specie

    :

    Merluzzo bianco ed eglefino

    Gadus morhua e Melanogrammus aeglefinus

    Zona

    :

    Acque delle Isole Færøer della zona Vb

    (C/H/05B-F.)

    Germania

    0

    TAC analitico.

    Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Francia

    0

    Regno Unito

    0

    UE

    0

    TAC

    Non pertinente»;

    b)

    la voce relativa al melù nelle acque delle Isole Færøer è sostituita dal testo seguente:

    «Specie

    :

    Melù

    Micromesistius poutassou

    Zona

    :

    Acque delle Isole Færøer

    (WHB/2A4AXF)

    Danimarca

    0

    TAC analitico.

    Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Germania

    0

    Francia

    0

    Paesi Bassi

    0

    Regno Unito

    0

    UE

    0

    TAC

    40 100 (37)

    c)

    la voce relativa alla molva e alla molva azzurra nelle acque delle Isole Færøer della zona Vb è sostituita dal testo seguente:

    «Specie

    :

    Molva e molva azzurra

    Molva molva e Molva dypterygia

    Zona

    :

    Acque delle Isole Færøer della zona Vb

    (B/L/05B-F.)

    Germania

    0

    TAC analitico.

    Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Francia

    0

    Regno Unito

    0

    UE

    0

    TAC

    Non pertinente»;

    d)

    la voce relativa al gamberello boreale nelle acque groenlandesi delle zone V e XIV è sostituita dal testo seguente:

    «Specie

    :

    Gamberello boreale

    Pandalus borealis

    Zona

    :

    Acque groenlandesi delle zone V e XIV

    (PRA/514GRN)

    Danimarca

    1 950

    TAC analitico.

    Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Francia

    1 950

    UE

    7 000 (38)

    TAC

    Non pertinente

    e)

    la voce relativa al merluzzo carbonaro nelle acque delle Isole Færøer della zona Vb è sostituita dal testo seguente:

    «Specie

    :

    Merluzzo carbonaro

    Pollachius virens

    Zona

    :

    Acque delle Isole Færøer della zona Vb

    (POK/05B-F.)

    Belgio

    0

    TAC analitico.

    Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Germania

    0

    Francia

    0

    Paesi Bassi

    0

    Regno Unito

    0

    UE

    0

    TAC

    Non pertinente»;

    f)

    la voce relativa all’ippoglosso nero nelle acque groenlandesi delle zone NAFO 0 e 1 è sostituita dal testo seguente:

    «Specie

    :

    Ippoglosso nero

    Reinhardtius hippoglossoides

    Zona

    :

    Acque groenlandesi delle zone NAFO 0 e 1

    (GHL/N01GRN)

    Germania

    1 850

    TAC analitico.

    Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    UE

    2 650 (39)

    TAC

    Non pertinente

    g)

    la voce relativa all’ippoglosso nero nelle acque groenlandesi delle zone V e XIV è sostituita dal testo seguente:

    «Specie

    :

    Ippoglosso nero

    Reinhardtius hippoglossoides

    Zona

    :

    Acque groenlandesi delle zone V e XIV

    (GHL/514GRN)

    Germania

    5 867

    TAC analitico.

    Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Regno Unito

    309

    UE

    7 000 (40)

    TAC

    Non pertinente

    h)

    la voce relativa allo scorfano nelle acque UE e nelle acque internazionali della zona V e nelle acque internazionali delle zone XII e XIV è sostituita dal testo seguente:

    «Specie

    :

    Scorfano (acque pelagiche superficiali)

    Sebastes spp.

    Zona

    :

    Acque UE e acque internazionali della zona V; acque internazionali delle zone XII e XIV

    (RED/51214S)

    Estonia

    0 (41)

    TAC analitico.

    Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Germania

    0 (41)

    Spagna

    0 (41)

    Francia

    0 (41)

    Irlanda

    0 (41)

    Lettonia

    0 (41)

    Paesi Bassi

    0 (41)

    Polonia

    0 (41)

    Portogallo

    0 (41)

    Regno Unito

    0 (41)

    UE

    0 (41)

    TAC

    0 (41)


    Specie

    :

    Scorfano (acque pelagiche profonde)

    Sebastes spp.

    Zona

    :

    Acque UE e acque internazionali della zona V; acque internazionali delle zone XII e XIV

    (RED/51214D)

    Estonia

    177 (42)  (43)

    TAC analitico.

    Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Germania

    3 569 (42)  (43)

    Spagna

    633 (42)  (43)

    Francia

    336 (42)  (43)

    Irlanda

    1 (42)  (43)

    Lettonia

    64 (42)  (43)

    Paesi Bassi

    2 (42)  (43)

    Polonia

    324 (42)  (43)

    Portogallo

    757 (42)  (43)

    Regno Unito

    8 (42)  (43)

    UE

    5 871 (42)  (43)

    TAC

    38 000 (42)  (43)

    i)

    la voce relativa allo scorfano nelle acque groenlandesi delle zone V e XIV è sostituita dal testo seguente:

    «Specie

    :

    Scorfano (acque pelagiche)

    Sebastes spp.

    Zona

    :

    Acque groenlandesi delle zone V e XIV

    (RED/514GRN)

    Germania

    5 164 (44)  (45)

    TAC analitico.

    Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Francia

    26 (44)  (45)

    Regno Unito

    37 (44)  (45)

    UE

    5 227 (44)  (45)

    TAC

    Non pertinente

    j)

    la voce relativa ad altre specie nelle acque delle Isole Færøer della zona Vb è sostituita dal testo seguente:

    «Specie

    :

    Altre specie (46)

    Zona

    :

    Acque delle Isole Færøer della zona Vb

    (OTH/05B-F.)

    Germania

    0

    TAC analitico.

    Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Francia

    0

    Regno Unito

    0

    UE

    0

    TAC

    Non pertinente

    k)

    la voce relativa ai pleuronettiformi nelle acque delle Isole Færøer della zona Vb è sostituita dal testo seguente:

    «Specie

    :

    Pleuronettiformi

    Zona

    :

    Acque delle Isole Færøer della zona Vb

    (FLX/05B-F.)

    Germania

    0

    TAC analitico.

    Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Francia

    0

    Regno Unito

    0

    UE

    0

    TAC

    Non pertinente»;

    4)

    nell’allegato IC, la voce relativa al gamberello boreale nella zona NAFO 3L è sostituita dalla seguente:

    «Specie

    :

    Gamberello boreale

    Pandalus borealis

    Zona

    :

    NAFO 3L (47)

    (PRA/N3L.)

    Estonia

    214

    TAC analitico.

    Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Lettonia

    214

    Lituania

    214

    Polonia

    214

    Altri Stati membri

    213 (48)

    UE

    1 069

    TAC

    19 200

    5)

    nell’allegato ID la voce relativa al tonno rosso nell’Oceano Atlantico, ad est di 45° di longitudine O, e nel Mediterraneo (BFT/AE045 W) è sostituita dal testo seguente:

    «Specie

    :

    Tonno rosso

    Thunnus thynnus

    Zona

    :

    Oceano Atlantico, ad est di 45° O, e Mediterraneo

    (BFT/AE045 W)

    Cipro

    66,98 (53)

     

    Grecia

    124,37

    Spagna

    2 411,01 (50)  (53)

    Francia

    958,42 (50)  (51)  (53)

    Italia

    1 787,91 (53)  (54)

    Malta

    153,99 (53)

    Portogallo

    226,84

    Altri Stati membri

    26,90 (49)

    UE

    5 756,41 (50)  (51)  (53)  (54)

    TAC

    12 900

    6)

    l’allegato IH è sostituito dal seguente:

    «ALLEGATO IH

    Zona della Convenzione WCPFC

    Specie

    :

    Pesce spada

    Xiphias gladius

    Zona

    :

    Zona della convenzione WCPFC a sud di 20° S

    (SWO/F7120S)

    UE

    3 170,36

    TAC analitico

    TAC

    Non pertinente»;

    7)

    l’allegato IJ è sostituito dal seguente:

    «ALLEGATO IJ

    Zona della convenzione SPFO

    Specie

    :

    Sugarello cileno

    Trachurus murphyi

    Zona

    :

    Zona della convenzione SPFO

    (CJM/SPRFMO)

    Germania

    10 223,67

     

    Paesi Bassi

    11 080,80

    Lituania

    7 112,63

    Polonia

    12 231,90

    UE

    40 649»;

    8)

    l’allegato IIB è così modificato:

    a)

    iIl punto 5,2 è sostituito dal seguente:

    «5.2.

    Ai fini della determinazione del numero massimo di giorni in mare in cui una nave UE può essere autorizzata dallo Stato membro di bandiera a trovarsi nella zona, si applicano le seguenti condizioni speciali, conformemente alla tabella I:

    a)

    gli sbarchi totali di nasello effettuati dalla nave nel 2008 o nel 2009 rappresentano meno di 5 tonnellate o meno del 3 % del totale degli sbarchi in peso vivo; e

    b)

    gli sbarchi totali di scampo effettuati dalla nave nel 2008 o nel 2009 rappresentano meno di 2,5 tonnellate, sulla base degli sbarchi in peso vivo.»;

    b)

    il punto 9.1 è sostituito dal seguente:

    «9.1.

    Gli sbarchi di una nave a cui sia stato attribuito un numero illimitato di giorni in quanto soddisfa le condizioni speciali non possono superare, nel periodo di gestione 2011, 5 tonnellate o il 3 % del totale degli sbarchi in peso vivo di nasello e 2,5 tonnellate di peso vivo di scampo.»;

    9)

    l’allegato IIC è modificato come segue:

    a)

    il punto 2 è sostituito dal seguente:

    «2.   Attrezzi da pesca

    Il presente allegato si applica ai seguenti gruppi di attrezzi da pesca:

    a)

    sfogliare aventi apertura di maglia pari o superiore a 80 mm;

    b)

    reti fisse, incluse le reti da imbrocco, i tramagli e le reti da posta impiglianti, aventi apertura di maglia pari o inferiore a 220 mm.»;

    b)

    la tabella I è sostituita dalla seguente:

    «Tabella I

    Attrezzo

    punto 2

    Denominazione

    Si utilizzano solo i gruppi di attrezzi di cui al punto 2

    Manica occidentale

    2 a)

    Sfogliare aventi apertura di maglia ≥ 80 mm

    164

    2 b)

    Reti fisse aventi apertura di maglia ≤ 220 mm

    164»;

    10)

    l’allegato VII è sostituito dal seguente:

    «ALLEGATO VII

    ZONA DELLA CONVENZIONE WCPFC

    Numero massimo di navi UE autorizzate a pescare il pesce spada nelle zone a sud di 20o S della zona della convenzione WCPFC

    Spagna

    14

    UE

    14».

    Articolo 2

    Entrata in vigore e applicazione

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Le disposizioni dell’articolo 1, punti da 1 a 7 e punto 10, si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2011.

    Le disposizioni dell’articolo 1, punti 8 e 9, si applicano a decorrere dal 1o febbraio 2011.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Lussemburgo, addi 17 giugno 2011.

    Per il Consiglio

    Il presidente

    MATOLCSY Gy.


    (1)  GU L 24 del 27.1.2011, pag. 1.

    (2)  GU L 122 dell’11.5.2007, pag. 7.

    (3)  Escluse le acque entro sei miglia dalle linee di base del Regno Unito nelle Isole Shetland, Fair e Foula.Escluse le acque entro sei miglia dalle linee di base del Regno Unito nelle Isole Shetland, Fair e Foula.

    (4)  Almeno il 98 % degli sbarchi imputati al TAC deve consistere in cicerelli. Le catture accessorie di limanda, sgombro e merlano devono essere imputate al rimanente 2 % del TAC.

    Condizioni speciali

    Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle seguenti zone di gestione del cicerello non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso, secondo quanto definito all’allegato IID:

    Zona

    :

    Acque UE delle zone di gestione del cicerello

     

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

     

    (SAN/*234_1)

    (SAN/*234_2)

    (SAN/*234_3)

    (SAN/*234_4)

    (SAN/*234_5)

    (SAN/*234_6)

    (SAN/*234_7)

    Danimarca

    282 989

    32 072

    9 434

    9 434

    0

    395

    0

    Regno Unito

    6 186

    701

    206

    206

    0

    9

    0

    Germania

    433

    49

    14

    14

    0

    1

    0

    Svezia

    10 392

    1 178

    346

    346

    0

    15

    0

    UE

    300 000

    34 000

    10 000

    10 000

    0

    420

    0

    Norvegia

    20 000

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    Totale

    320 000

    34 000

    10 000

    10 000

    0

    420

    0»;

    (5)  Sbarchi di aringhe prelevate durante la pesca con reti aventi apertura di maglia pari o superiore a 32 mm.

    (6)  Fino al 50 % di tale quantitativo può essere pescato nelle acque UE della zona IV.»;

    (7)  Si tratta dello stock di aringhe della zona VIa, a nord di 56o 00′ N, e della parte della zona VIa situata ad est di 07o 00′ O e a nord di 55o 00′ N, escluso il Clyde.»;

    (8)  Di cui fino al 68 % può essere pescato nella zona economica norvegese o nella zona di pesca intorno a Jan Mayen (WHB/*NZJM1).

    (9)  Possono essere effettuati trasferimenti di questo contingente verso le zone VIIIc, IX e X; acque UE della zona Copace 34.1.1. Tali trasferimenti devono essere preventivamente comunicati alla Commissione.»;

    (10)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

    (11)  Da prelevare nelle acque UE delle zone IIa, IV, Vb, VI e VII.

    (12)  Si applicano condizioni speciali in conformità dell’articolo 1 del regolamento (CE) n. 1288/2009 () e dell’allegato III, punto 7, del regolamento (CE) n. 43/2009 ().

    (13)  Regolamento (CE) n. 1288/2009 del Consiglio, del 27 novembre 2009, che istituisce misure tecniche transitorie dal 1o gennaio 2010 al 30 giugno 2011 (GU L 347 del 24.12.2009, pag. 6).

    (14)  Regolamento (CE) n. 43/2009 del Consiglio, del 16 gennaio 2009, che stabilisce, per il 2009, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (GU L 22 del 26.1.2009, pag. 1).»;

    (15)  Di cui sono autorizzate catture accidentali di altre specie nella misura del 25 % per nave e in ogni momento nelle zone Vb, VI e VII. Tuttavia questa percentuale può essere superata nelle prime 24 ore che seguono l’inizio della pesca in uno specifico fondale di pesca. La totalità delle catture accidentali di altre specie nelle zone VI e VII non supera 3 000 t.

    (16)  Compreso il brosmio. I contingenti per la Norvegia sono di 6 140 t per la molva e 2 923 t per il brosmio, sono interscambiabili fino a 2 000 t e possono essere catturati esclusivamente con palangari nelle zone Vb, VI e VII.»;

    (17)  Di cui non più dei seguenti contingenti può essere prelevato nella zona VII (Porcupine Bank – unità 16) (NEP/*07U16):

    Spagna

    377

    Francia

    241

    Irlanda

    454

    Regno Unito

    188

    UE

    1 260»;

    (18)  Comprese 242 t da prelevare nelle acque norvegesi a sud di 62° N (MAC/*04N-).

    (19)  Nel corso delle attività di pesca nelle acque norvegesi, le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai rispettivi contingenti.

    (20)  Può essere anche prelevato nelle acque norvegesi della zona IVa.

    (21)  Da detrarre dalla quota del TAC spettante alla Norvegia (contingente di accesso). Questo quantitativo include la parte norvegese del TAC del Mare del Nord, pari a 47 197 t. Questo contingente può essere pescato soltanto nella zona IVa, eccetto per 3 000 t che possono essere pescate nella zona IIIa.

    (22)  Include 323 t di contingente riportate dalle possibilità di pesca 2010 non utilizzate.

    Condizioni speciali

    Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

     

    IIIa

    (MAC/*03 A.)

    IIIa e IVbc

    (MAC/*3A4BC)

    IVb

    (MAC/*04B.)

    IVc

    (MAC/*04C.)

    VI, acque internazionali della zona IIa, dal 1o gennaio al 31 marzo 2011 e nel dicembre 2011

    (MAC/*2A6.)

    Danimarca

    0

    4 130

    0

    0

    9 764 ()

    Francia

    0

    490

    0

    0

    0

    Paesi Bassi

    0

    490

    0

    0

    0

    Svezia

    0

    0

    390

    10

    1 847

    Regno Unito

    0

    490

    0

    0

    0

    Norvegia

    3 000

    0

    0

    0

    0

    ()  Include 183 t di contingente riportate dalle possibilità di pesca 2010 non utilizzate.»;

    (23)  Include 183 t di contingente riportate dalle possibilità di pesca 2010 non utilizzate.»;

    (24)  Può essere pescato nelle zone IIa, VIa (a nord di 56° 30’ N), IVa, VIId, VIIe, VIIf e VIIh.

    (25)  33 804 t aggiuntive di contingente di accesso possono essere pescate dalla Norvegia a nord di 56° 30’ N e imputate al limite di cattura.

    (26)  Include 674 t di contingente omesse dalle possibilità di pesca 2010.

    Condizioni speciali

    Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone e nei periodi specificati non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso.

     

    Acque UE e acque norvegesi della zona IVa

    (MAC/*04 A-EN)

    Nei periodi dal 1o gennaio al 15 febbraio 2011 e dal 1o settembre al 31 dicembre 2011

    Acque norvegesi della zona IIa

    (MAC/*2AN-)

    Germania

    8 326

    849

    Francia

    5 551

    566

    Irlanda

    27 754

    2 832

    Paesi Bassi

    12 142

    1 238

    Regno Unito

    76 325

    7 789

    UE

    130 098

    13 274»;

    (27)  I quantitativi soggetti a scambi con altri Stati membri possono essere prelevati nelle zone VIIIa, VIIIb e VIIId (MAC/*8ABD.). Tuttavia, i quantitativi forniti da Spagna, Portogallo o Francia a fini di scambio, da prelevare nelle zone VIIIa, VIIIb e VIIId, non possono superare il 25 % dei contingenti dello Stato membro cedente.

    Condizioni speciali

    Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nella zona specificata non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso.

     

    VIIIb

    (MAC/*08B.)

    Spagna

    2 570

    Francia

    17

    Portogallo

    531»;

    (28)  Le catture effettuate nella zona IVa (MAC/*4A.) e nella zona IIa (MAC/*02A.) devono essere comunicate separatamente.

    (29)  Include 272 t di contingente riportate dalle possibilità di pesca 2010 non utilizzate.»;

    (30)  Compresi i cicerelli.

    (31)  Può essere pescato unicamente nelle acque UE della zona IV.

    (32)  TAC preliminare. Il TAC definitivo sarà stabilito alla luce dei nuovi pareri scientifici nel corso del primo semestre 2011.

    (33)  Almeno il 98 % degli sbarchi imputati al TAC deve essere costituito da spratto. Le catture accessorie di limanda e di merlano devono essere imputate al rimanente 2 % del TAC.»;

    (34)  Fino al 5 % di questo contingente, pescato nelle acque UE delle zone IIa o IVa prima del 30 giugno 2011, può essere imputato al contingente relativo alle acque UE delle zone IVb, IVc e VIId. Tuttavia, il ricorso a tale condizione speciale deve essere preventivamente comunicato alla Commissione (JAX/*4BC7D).

    (35)  Fino al 5 % di questo contingente può essere pescato nella zona VIId. Tuttavia, il ricorso a tale condizione speciale deve essere preventivamente comunicato alla Commissione (JAX/*07D).

    (36)  Almeno il 95 % degli sbarchi imputati al TAC deve essere costituito da sugarelli. Le catture accessorie di pesce tamburo, eglefino, merlano e sgombro devono essere imputate al rimanente 5 % del TAC.»;

    (37)  TAC concordato dall’Unione, dalle Isole Færøer, dalla Norvegia e dall’Islanda.»;

    (38)  Di cui 3 100 t assegnate alla Norvegia.»;

    (39)  Di cui 800 t, da pescarsi esclusivamente nella zona NAFO 1, sono assegnate alla Norvegia.»;

    (40)  Di cui 824 t assegnate alla Norvegia.»;

    (41)  Non può essere pescato dal 1o gennaio al 9 maggio 2011.

    (42)  Può essere prelevato unicamente nella zona delimitata dalle linee che uniscono le seguenti coordinate:

    Punto n.

    Latitudine N

    Longitudine O

    1

    64° 45’

    28° 30’

    2

    62° 50’

    25° 45’

    3

    61° 55’

    26° 45’

    4

    61° 00’

    26° 30’

    5

    59° 00’

    30° 00’

    6

    59° 00’

    34° 00’

    7

    61° 30’

    34° 00’

    8

    62° 50’

    36° 00’

    9

    64° 45’

    28° 30’

    (43)  Non può essere pescato dal 1o gennaio al 9 maggio 2011.»;

    (44)  Può essere pescato solo con reti da traino pelagiche. Può essere pescato a est o ovest.

    (45)  Il contingente può essere prelevato nella zona di regolamentazione NEAFC purché siano soddisfatte le condizioni fissate dalla Groenlandia in materia di comunicazione (RED/*51214). Se pescato nella zona di regolamentazione NEAFC, può essere prelevato solo a decorrere dal 10 maggio 2011 come scorfano di acque pelagiche profonde e unicamente nella zona delimitata dalle linee che uniscono le seguenti coordinate (RED/*5-14):

    Punto n.

    Latitudine N

    Longitudine W

    1

    64° 45’

    28° 30’

    2

    62° 50’

    25° 45’

    3

    61° 55’

    26° 45’

    4

    61° 00’

    26° 30’

    5

    59° 00’

    30° 00’

    6

    59° 00’

    34° 00’

    7

    61° 30’

    34° 00’

    8

    62° 50’

    36° 00’

    9

    64° 45’

    28° 30’ »;

    (46)  Escluse le specie ittiche prive di valore commerciale.»;

    (47)  Esclusa la zona delimitata dalle seguenti coordinate:

    Punto n.

    Latitudine N

    Longitudine O

    1

    47° 20’ 0

    46° 40’ 0

    2

    47° 20’ 0

    46° 30’ 0

    3

    46° 00’ 0

    46° 30’ 0

    4

    46° 00’ 0

    46° 40’ 0

    (48)  Except Estonia, Latvia, Lithuania and Poland.»;

    (49)  Eccetto Cipro, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Malta e Portogallo, e unicamente come cattura accessoria.

    (50)  Nell’ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm effettuate dalle navi di cui all’allegato IV, punto 1, si applicano i seguenti limiti di cattura così ripartiti fra gli Stati membri (BFT/*8301):

    Spagna

    350,51

    Francia

    158,14

    UE

    508,65

    (51)  Nell’ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di peso non inferiore a 6,4 kg o di lunghezza non inferiore a 70 cm effettuate dalle navi di cui all’allegato IV, punto 1, si applicano i seguenti limiti di cattura così ripartiti fra gli Stati membri (BFT/*641):

    Francia

    45 ()

    UE

    45

    ()  Questo quantitativo può essere rivisto dalla Commissione, su richiesta della Francia, fino ad un quantitativo massimo di 100 t, secondo quanto indicato dalla raccomandazione ICCAT 08-05.

    (52)  Questo quantitativo può essere rivisto dalla Commissione, su richiesta della Francia, fino ad un quantitativo massimo di 100 t, secondo quanto indicato dalla raccomandazione ICCAT 08-05.

    (53)  Nell’ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di peso compreso tra 8 kg e 30 kg effettuate dalle navi di cui all’allegato IV, punto 2, si applicano i seguenti limiti di cattura così ripartiti fra gli Stati membri (BFT/*8302):

    Spagna

    48,22

    Francia

    47,57

    Italia

    37,55

    Cipro

    1,34

    Malta

    3,08

    UE

    137,77

    (54)  Nell’ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di peso compreso tra 8 kg e 30 kg effettuate dalle navi di cui all’allegato IV, punto 3, si applicano i seguenti limiti di cattura così ripartiti fra gli Stati membri (BFT/*643):

    Italia

    37,55

    UE

    37,55»;


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