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Document 32011R0630

Regolamento (UE) n. 630/2011 del Consiglio, del 21 giugno 2011 , che modifica il regolamento (UE) n. 7/2010 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell’Unione per taluni prodotti agricoli e industriali

GU L 170 del 30.6.2011, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; abrogato da 32013R1388

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/630/oj

30.6.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 170/1


REGOLAMENTO (UE) N. 630/2011 DEL CONSIGLIO

del 21 giugno 2011

che modifica il regolamento (UE) n. 7/2010 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell’Unione per taluni prodotti agricoli e industriali

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 31,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Per garantire un approvvigionamento sufficiente e regolare di taluni prodotti la cui produzione nell’Unione è insufficiente e per evitare perturbazioni del mercato, il regolamento (UE) n. 7/2010 del Consiglio (1) ha aperto per taluni prodotti agricoli e industriali dei contingenti tariffari autonomi nell’ambito dei quali detti prodotti possono essere importati ad aliquota ridotta o nulla.

(2)

I volumi contingentali precedentemente stabiliti per i contingenti tariffari autonomi dell’Unione recanti i numeri d’ordine 09.2767, 09.2813, 09.2977, 09.2628, 09.2629 e 09.2635 non sono sufficienti a soddisfare il fabbisogno dell’industria dell’Unione. È pertanto opportuno aumentare detti volumi contingentali a decorrere dal 1o luglio 2011 per i contingenti tariffari aventi numeri d’ordine 09.2767 e 09.2813 e dal 1o gennaio 2011 per i contingenti tariffari aventi numeri d’ordine 09.2977, 09.2628, 09.2629 e 09.2635.

(3)

È inoltre opportuno rivedere la designazione dei prodotti per il contingente tariffario autonomo dell’Unione recante il numero d’ordine 09.2631.

(4)

Inoltre, non è più nell’interesse dell’Unione continuare a concedere un contingente tariffario per il secondo semestre del 2011 con riguardo al contingente tariffario recante il numero d’ordine 09.2947. È pertanto opportuno chiudere tale contingente a decorrere dal 1o luglio 2011 e cancellare la riga corrispondente dall’allegato del regolamento (UE) n. 7/2010.

(5)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 7/2010.

(6)

Poiché gli effetti di alcune delle misure previste dal presente regolamento dovrebbero decorrere dal 1o gennaio 2011 e altre dal 1o luglio 2011, è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere rispettivamente dalle predette date ed entri immediatamente in vigore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato del regolamento (UE) n. 7/2010 è così modificato:

1)

le righe corrispondenti ai contingenti tariffari recanti i numeri d’ordine 09.2767, 09.2813 e 09.2631 sono sostituite dalla righe che figurano nell’allegato I del presente regolamento;

2)

le righe corrispondenti ai contingenti tariffari recanti i numeri d’ordine 09.2977, 09.2628, 09.2629 e 09.2635 sono sostituite dalle righe che figurano nell’allegato II del presente regolamento;

3)

la riga corrispondente al contingente tariffario recante il numero d’ordine 09.2947 è soppressa.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2011.

Tuttavia, l’articolo 1, punto 2, si applica a decorrere dal 1o gennaio 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 21 giugno 2011.

Per il Consiglio

Il presidente

FAZEKAS S.


(1)  GU L 3 del 7.1.2010, pag. 1.


ALLEGATO I

Contingenti tariffari di cui all’articolo 1, punto 1

Numero d’ordine

Codice NC

TARIC

Designazione delle merci

Periodo contingentale

Volume contingentale

Dazio contingentale

09.2767

ex 2910 90 00

80

Ossido di allile e glicidile

1.1.-31.12.

4 300 tonnellate

0 %

09.2813

ex 3920 91 00

94

Pellicola di poli butirrale di vinile coestruso a tre strati, senza striscia colorata graduata, con un contenuto in peso pari o superiore al 29 % ma non superiore al 31 % di 2,2’-etilenediossidietil bis(2-etilesanoato) come plastificante

1.1.-31.12.

3 000 000 m2

0 %

09.2631

ex 9001 90 00

80

Lenti, prismi ed elementi cementati in vetro, non montati, usati per la fabbricazione di merci dei codici NC 9002, 9005, 9013 10 e 9015 (1)

1.1.-31.12.

5 000 000 unità

0 %


ALLEGATO II

Contingenti tariffari di cui all’articolo 1, punto 2

Numero d’ordine

Codice NC

TARIC

Designazione delle merci

Periodo contingentale

Volume contingentale

Dazio contingentale

09.2977

2926 10 00

 

acrilonitrile

1.1.-31.12.

50 000 tonnellate

0 %

09.2628

ex 7019 52 00

10

Fibra di vetro a maglia, con armatura in vetroresina plastificata, di peso pari a 120 g/m2 (± 10 g/m2), normalmente utilizzata per la fabbricazione di zanzariere avvolgibili o a telaio fisso

1.1.-31.12.

1 900 000 m2

0 %

09.2629

ex 7616 99 90

85

Manico telescopico in alluminio, destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di valigie (1)

1.1.-31.12.

600 000 unità

0 %

09.2635

ex 9001 10 90

20

Fibre ottiche destinate alla fabbricazione di cavi in fibre ottiche di vetro di cui alla voce 8544 (1)

1.1.-31.12.

3 300 000 km

0 %


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