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Document 32011R0630
Council Regulation (EU) No 630/2011 of 21 June 2011 amending Regulation (EU) No 7/2010 opening and providing for the management of autonomous tariff quotas of the Union for certain agricultural and industrial products
Regolamento (UE) n. 630/2011 del Consiglio, del 21 giugno 2011 , che modifica il regolamento (UE) n. 7/2010 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell’Unione per taluni prodotti agricoli e industriali
Regolamento (UE) n. 630/2011 del Consiglio, del 21 giugno 2011 , che modifica il regolamento (UE) n. 7/2010 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell’Unione per taluni prodotti agricoli e industriali
GU L 170 del 30.6.2011, p. 1–3
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; abrogato da 32013R1388
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 32010R0007 | modifica | allegato | 01/07/2011 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Repealed by | 32013R1388 |
30.6.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 170/1 |
REGOLAMENTO (UE) N. 630/2011 DEL CONSIGLIO
del 21 giugno 2011
che modifica il regolamento (UE) n. 7/2010 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell’Unione per taluni prodotti agricoli e industriali
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 31,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
Per garantire un approvvigionamento sufficiente e regolare di taluni prodotti la cui produzione nell’Unione è insufficiente e per evitare perturbazioni del mercato, il regolamento (UE) n. 7/2010 del Consiglio (1) ha aperto per taluni prodotti agricoli e industriali dei contingenti tariffari autonomi nell’ambito dei quali detti prodotti possono essere importati ad aliquota ridotta o nulla. |
(2) |
I volumi contingentali precedentemente stabiliti per i contingenti tariffari autonomi dell’Unione recanti i numeri d’ordine 09.2767, 09.2813, 09.2977, 09.2628, 09.2629 e 09.2635 non sono sufficienti a soddisfare il fabbisogno dell’industria dell’Unione. È pertanto opportuno aumentare detti volumi contingentali a decorrere dal 1o luglio 2011 per i contingenti tariffari aventi numeri d’ordine 09.2767 e 09.2813 e dal 1o gennaio 2011 per i contingenti tariffari aventi numeri d’ordine 09.2977, 09.2628, 09.2629 e 09.2635. |
(3) |
È inoltre opportuno rivedere la designazione dei prodotti per il contingente tariffario autonomo dell’Unione recante il numero d’ordine 09.2631. |
(4) |
Inoltre, non è più nell’interesse dell’Unione continuare a concedere un contingente tariffario per il secondo semestre del 2011 con riguardo al contingente tariffario recante il numero d’ordine 09.2947. È pertanto opportuno chiudere tale contingente a decorrere dal 1o luglio 2011 e cancellare la riga corrispondente dall’allegato del regolamento (UE) n. 7/2010. |
(5) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 7/2010. |
(6) |
Poiché gli effetti di alcune delle misure previste dal presente regolamento dovrebbero decorrere dal 1o gennaio 2011 e altre dal 1o luglio 2011, è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere rispettivamente dalle predette date ed entri immediatamente in vigore, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato del regolamento (UE) n. 7/2010 è così modificato:
1) |
le righe corrispondenti ai contingenti tariffari recanti i numeri d’ordine 09.2767, 09.2813 e 09.2631 sono sostituite dalla righe che figurano nell’allegato I del presente regolamento; |
2) |
le righe corrispondenti ai contingenti tariffari recanti i numeri d’ordine 09.2977, 09.2628, 09.2629 e 09.2635 sono sostituite dalle righe che figurano nell’allegato II del presente regolamento; |
3) |
la riga corrispondente al contingente tariffario recante il numero d’ordine 09.2947 è soppressa. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2011.
Tuttavia, l’articolo 1, punto 2, si applica a decorrere dal 1o gennaio 2011.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, addì 21 giugno 2011.
Per il Consiglio
Il presidente
FAZEKAS S.
(1) GU L 3 del 7.1.2010, pag. 1.
ALLEGATO I
Contingenti tariffari di cui all’articolo 1, punto 1
Numero d’ordine |
Codice NC |
TARIC |
Designazione delle merci |
Periodo contingentale |
Volume contingentale |
Dazio contingentale |
09.2767 |
ex 2910 90 00 |
80 |
Ossido di allile e glicidile |
1.1.-31.12. |
4 300 tonnellate |
0 % |
09.2813 |
ex 3920 91 00 |
94 |
Pellicola di poli butirrale di vinile coestruso a tre strati, senza striscia colorata graduata, con un contenuto in peso pari o superiore al 29 % ma non superiore al 31 % di 2,2’-etilenediossidietil bis(2-etilesanoato) come plastificante |
1.1.-31.12. |
3 000 000 m2 |
0 % |
09.2631 |
ex 9001 90 00 |
80 |
Lenti, prismi ed elementi cementati in vetro, non montati, usati per la fabbricazione di merci dei codici NC 9002, 9005, 9013 10 e 9015 (1) |
1.1.-31.12. |
5 000 000 unità |
0 % |
ALLEGATO II
Contingenti tariffari di cui all’articolo 1, punto 2
Numero d’ordine |
Codice NC |
TARIC |
Designazione delle merci |
Periodo contingentale |
Volume contingentale |
Dazio contingentale |
09.2977 |
2926 10 00 |
|
acrilonitrile |
1.1.-31.12. |
50 000 tonnellate |
0 % |
09.2628 |
ex 7019 52 00 |
10 |
Fibra di vetro a maglia, con armatura in vetroresina plastificata, di peso pari a 120 g/m2 (± 10 g/m2), normalmente utilizzata per la fabbricazione di zanzariere avvolgibili o a telaio fisso |
1.1.-31.12. |
1 900 000 m2 |
0 % |
09.2629 |
ex 7616 99 90 |
85 |
Manico telescopico in alluminio, destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di valigie (1) |
1.1.-31.12. |
600 000 unità |
0 % |
09.2635 |
ex 9001 10 90 |
20 |
Fibre ottiche destinate alla fabbricazione di cavi in fibre ottiche di vetro di cui alla voce 8544 (1) |
1.1.-31.12. |
3 300 000 km |
0 % |