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Document 32011R0512

    Regolamento (UE) n. 512/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’ 11 maggio 2011 , che modifica il regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio relativo all’applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo dal 1 °gennaio 2009 al 31 dicembre 2011

    GU L 145 del 31.5.2011, p. 28–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; abrogato da 32012R0978

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/512/oj

    31.5.2011   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 145/28


    REGOLAMENTO (UE) N. 512/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    dell’11 maggio 2011

    che modifica il regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio relativo all’applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo dal 1o gennaio 2009 al 31 dicembre 2011

    IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 2,

    vista la proposta della Commissione europea,

    previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

    deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),

    considerando quanto segue:

    (1)

    Dal 1971 l’Unione accorda preferenze commerciali ai paesi in via di sviluppo nell’ambito del sistema di preferenze generalizzate («SPG»). L’SPG è stato attuato mediante regolamenti successivi relativi all’applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate («sistema») il cui periodo d’applicazione è solitamente di tre anni.

    (2)

    Il sistema attualmente in vigore è stato stabilito dal regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio (2) e si applica fino al 31 dicembre 2011. Il presente regolamento dovrebbe garantire che il sistema continui ad applicarsi anche oltre tale data.

    (3)

    È opportuno che i miglioramenti da apportare al sistema siano basati su una proposta di nuovo regolamento della Commissione («il prossimo regolamento») che dovrebbe tenere conto di considerazioni pertinenti circa l’efficacia del regolamento (CE) n. 732/2008 nel raggiungimento degli obiettivi del sistema. Il prossimo regolamento dovrebbe comprendere le modifiche necessarie ad assicurare il mantenimento dell’efficacia del sistema. È inoltre essenziale che la proposta della Commissione consideri i dati statistici del settore commerciale, che sono diventati disponibili solo nel luglio 2010, sulle importazioni disciplinate dal sistema per il periodo che comprende il 2009, anno segnato da una netta contrazione nel commercio globale anche nei paesi in via di sviluppo. È ugualmente importante assicurare che gli operatori economici e i paesi beneficiari ricevano un adeguato preavviso relativamente alle modifiche da apportare mediante il prossimo regolamento. Per tali motivi, il rimanente periodo di applicazione del regolamento (CE) n. 732/2008 è insufficiente per consentire alla Commissione di elaborare una proposta e, conseguentemente, per adottare il prossimo regolamento secondo la procedura legislativa ordinaria. È tuttavia auspicabile garantire la continuità del funzionamento del sistema oltre il 31 dicembre 2011 fino a quando il prossimo regolamento non sia adottato e si applichi.

    (4)

    Il periodo di proroga del regolamento (CE) n. 732/2008 non dovrebbe avere durata indeterminata. Di conseguenza, e al fine di concedere il tempo necessario alla procedura legislativa per l’adozione del nuovo sistema, il periodo di applicazione di tale regolamento dovrebbe essere prorogato fino al 31 dicembre 2013. Qualora il nuovo regolamento diventi applicabile prima di tale data, il periodo di proroga dovrebbe essere corrispondentemente ridotto.

    (5)

    Sono necessarie talune modifiche tecniche del regolamento (CE) n. 732/2008 per garantire la coerenza e la continuità del funzionamento del sistema.

    (6)

    I paesi in via di sviluppo che soddisfano i criteri di ammissibilità al regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo (SPG+) dovrebbero poter beneficiare di preferenze tariffarie supplementari in forza di detto regime se, a seguito di richiesta entro il 31 ottobre 2011 o il 30 aprile 2013, la Commissione decide di concedere loro il suddetto regime speciale rispettivamente entro il 15 dicembre 2011 o il 15 giugno 2013. I paesi in via di sviluppo a cui sono stati già accordati i vantaggi contemplati dal regime speciale di incentivazione in conseguenza delle decisioni della Commissione 2008/938/CE, del 9 dicembre 2008, sull’elenco dei paesi beneficiari del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo previsto dal regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio (3), e 2010/318/UE, del 9 giugno 2010, sui paesi beneficiari del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo per il periodo dal 1o luglio 2010 al 31 dicembre 2011, a norma del regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio (4), dovrebbero poter conservare tale status durante la proroga del sistema attuale.

    (7)

    Il regolamento (CE) n. 732/2008 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza,

    HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (CE) n. 732/2008 è così modificato:

    1)

    il titolo è sostituito dal seguente:

    2)

    all’articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, sono aggiunte le lettere seguenti:

    «c)

    ai fini dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), punto iii): quelli disponibili al 1o settembre 2010 come media annuale su tre anni consecutivi;

    d)

    ai fini dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), punto iv): quelli disponibili al 1o settembre 2012 come media annuale su tre anni consecutivi.»;

    3)

    l’articolo 9 è così modificato:

    a)

    al paragrafo 1, lettera a), dopo il punto ii) è inserito quanto segue:

    «oppure

    iii)

    entro il 31 ottobre 2011, per beneficiare del regime speciale di incentivazione a decorrere dal 1o gennaio 2012;

    oppure

    iv)

    entro il 30 aprile 2013, per beneficiare del regime speciale di incentivazione a decorrere dal 1o luglio 2013;»

    b)

    il paragrafo 3 è così modificato:

    i)

    la seconda frase è sostituita dalla seguente:

    «I paesi che beneficiano del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo in base a una richiesta ai sensi del paragrafo 1, lettera a), punto i), non sono tenuti a presentare una richiesta ai sensi del paragrafo 1, lettera a), punto ii), del paragrafo 1, lettera a), punto iii), o del paragrafo 1, lettera a), punto iv).»;

    ii)

    è aggiunto il comma seguente:

    «I paesi che beneficiano del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo in base a una richiesta ai sensi del paragrafo 1, lettera a), punto ii), non sono tenuti a presentare una richiesta ai sensi del paragrafo 1, lettera a), punto iii), o del paragrafo 1, lettera a), punto iv). I paesi che beneficiano del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo in base a una richiesta ai sensi del paragrafo 1, lettera a), punto iii), non sono tenuti a presentare una richiesta ai sensi del paragrafo 1, lettera a), punto iv).»;

    4)

    l’articolo 10, paragrafo 3, è così modificato:

    a)

    alla fine della lettera b) è aggiunta la parola «oppure»;

    b)

    sono aggiunte le lettere seguenti:

    «c)

    entro il 15 dicembre 2011 per una domanda ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), punto iii), oppure

    d)

    entro il 15 giugno 2013 per una domanda ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), punto iv).»;

    5)

    all’articolo 32, paragrafo 2, le parole «31 dicembre 2011» sono sostituite dalle parole «31 dicembre 2013 o fino alla data stabilita dal prossimo regolamento, qualora anteriore».

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Strasburgo, addì 11 maggio 2011.

    Per il Parlamento europeo

    Il presidente

    J. BUZEK

    Per il Consiglio

    La presidente

    GYŐRI E.


    (1)  Posizione del Parlamento europeo del 24 marzo 2011 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 14 aprile 2011.

    (2)  GU L 211 del 6.8.2008, pag. 1.

    (3)  GU L 334 del 12.12.2008, pag. 90.

    (4)  GU L 142 del 10.6.2010, pag. 10.


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