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Document 32011R0137

Regolamento (UE) n. 137/2011 della Commissione, del 16 febbraio 2011 , che modifica il regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai concimi al fine di adeguarne gli allegati I e IV al progresso tecnico Testo rilevante ai fini del SEE

GU L 43 del 17.2.2011, p. 1–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 15/07/2022; abrog. impl. da 32019R1009

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/137/oj

17.2.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 43/1


REGOLAMENTO (UE) N. 137/2011 DELLA COMMISSIONE

del 16 febbraio 2011

che modifica il regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai concimi al fine di adeguarne gli allegati I e IV al progresso tecnico

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, relativo ai concimi (1), in particolare l’articolo 31, paragrafi 1 e 3,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 3 del regolamento (CE) n. 2003/2003 dispone che un concime che appartenga ad un tipo di concimi elencato nell’allegato I e che soddisfi le prescrizioni stabilite nel regolamento possa recare l’indicazione «concime CE».

(2)

Il formiato di calcio (numero CAS 544-17-2) è un elemento nutritivo secondario impiegato come fertilizzante fogliare per la coltivazione di frutta in uno Stato membro. Si tratta di una sostanza innocua per l’ambiente e per la salute umana. Pertanto, per renderlo più facilmente disponibile agli agricoltori in tutta l’Unione, il formiato di calcio andrebbe riconosciuto quale tipo di «concime CE».

(3)

Le prescrizioni relative ai microelementi chelati e alle soluzioni di microelementi devono essere adeguate onde consentire l’impiego di più di un agente chelante, per introdurre valori comuni per il titolo minimo di microelementi solubili nell’acqua e per garantire che venga etichettato ogni agente chelante che chela almeno l’1 % del microelemento solubile nell’acqua e che è identificato e quantificato da norme EN. Per consentire agli operatori economici di smaltire le loro scorte di concimi, è necessario prevedere un periodo transitorio sufficiente.

(4)

La polvere di ossido di zinco (numero CAS 1314-13-2) è un concime a base di zinco elencato nell’allegato I del regolamento (CE) n. 2003/2003. L’ossido di zinco in polvere presenta un rischio potenziale durante l’impiego, a causa della sua forma. Impiegandolo in una sospensione stabile in acqua è possibile evitare detto rischio. Le sospensioni di concimi a base di zinco vanno quindi riconosciute come tipo di «concime CE» che consente un impiego sicuro dell’ossido di zinco. Per consentire flessibilità di formulazione, in tali sospensioni a base d’acqua va permesso anche l’impiego di sali di zinco e di uno o più tipi di chelati di zinco.

(5)

L’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2003/2003 contiene regole sulla composizione e sull’etichettatura dei concimi a base di miscele di microelementi ma dette miscele non sono ancora elencate tra i tipi di concimi di cui all’allegato I. Di conseguenza i concimi costituiti da miscele di microelementi non possono essere venduti come «concimi CE». Nell’allegato I vanno quindi inserite denominazioni del tipo di concime a base di microelementi per i concimi solidi e fluidi.

(6)

L’acido imminodisuccinico (qui di seguito «IDHA») è un agente chelante il cui impiego è autorizzato in due Stati membri in spray fogliari, per applicazioni al suolo, nelle colture idroponiche e nella fertirrigazione. Per renderlo più facilmente disponibile agli agricoltori in tutta l’Unione, l’IDHA deve essere aggiunto all’elenco degli agenti chelanti autorizzati di cui all’allegato I.

(7)

L’articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2003/2003 prescrive che il controllo dei «concimi CE» sia effettuato secondo i metodi di analisi da esso descritti. Tuttavia, taluni metodi non sono stati riconosciuti a livello internazionale. Il comitato europeo di normalizzazione ha elaborato norme EN volte a sostituire tali metodi.

(8)

I metodi convalidati pubblicati quali norme EN comprendono solitamente un’analisi di confronto (ring test, prova interlaboratorio) volta a testare la riproducibilità e la ripetibilità dei metodi analitici nei vari laboratori. Di conseguenza va operata una distinzione tra le norme EN convalidate e i metodi non convalidati, affinché si possano identificare più facilmente le norme EN che sono state oggetto di prove interlaboratorio e gli addetti al controllo possano essere informati in merito all’attendibilità statistica delle norme EN.

(9)

Per semplificare la legislazione ed agevolare le revisioni future è opportuno sostituire interamente il testo delle norme dell’allegato IV al regolamento (CE) n. 2003/2003 con riferimenti alle norme EN che saranno pubblicate dal comitato europeo di normalizzazione.

(10)

Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2003/2003.

(11)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 32 del regolamento (CE) n. 2003/2003,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche

1.   L’allegato I del regolamento (CE) n. 2003/2003 è modificato conformemente all’allegato I del presente regolamento.

2.   L’allegato IV del regolamento (CE) n. 2003/2003 è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Disposizioni transitorie

Le lettere da a) a e) del punto 2 dell’allegato I si applicano dal 9 ottobre 2012 ai concimi immessi sul mercato prima del 9 marzo 2011.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 febbraio 2011.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 304 del 21.11.2003, pag. 1.


ALLEGATO I

L’allegato I del regolamento (CE) n. 2003/2003 è così modificato:

1)

nella sezione D sono inserite le seguenti voci 2.1 e 2.2:

«2.1

Formiato di calcio

Prodotto ottenuto per via chimica contenente come componente essenziale formiato di calcio

33,6 % CaO

solubile in acqua

56 % formiato

 

Ossido di calcio

Formiato

2.2

Formiato di calcio fluido

Prodotto ottenuto per dissoluzione in acqua di formiato di calcio

21 % CaO

solubile in acqua

35 % formiato

 

Ossido di calcio

Formiato»;

2)

la sezione E.1 è modificata come segue:

a)

nella sezione E.1.2, le voci 2 (b) e 2 (c) sono sostituite dal seguente:

«2 (b)

Chelato di cobalto

Prodotto solubile nell’acqua ottenuto per combinazione chimica del cobalto con uno o più agenti chelanti autorizzati

5 % di cobalto solubile in acqua e almeno l’80 % del cobalto solubile in acqua è chelato dal o dagli agenti chelanti autorizzati

Nome di ogni agente chelante autorizzato che chela almeno l’1 % del cobalto solubile nell’acqua e che può essere identificato e quantificato da una norma europea

Cobalto (Co) solubile in acqua

Facoltativamente: totale cobalto (Co) chelato da agenti chelanti autorizzati

Cobalto (Co) chelato da ogni agente chelante autorizzato che chela almeno l’1 % del cobalto solubile nell’acqua e che può essere identificato e quantificato da una norma europea

2 (c)

Soluzione di concime al cobalto

Soluzione acquosa dei tipi 2 (a) e/o 2 (b)

2 % di cobalto solubile in acqua

La denominazione deve contenere:

(1)

i nomi degli anioni minerali

(2)

il nome di ogni agente chelante autorizzato che chela almeno l’1 % del cobalto solubile nell’acqua, se presente, e che può essere identificato e quantificato da una norma europea

Cobalto (Co) solubile in acqua

Facoltativamente: totale cobalto (Co) chelato da agenti chelanti autorizzati

Cobalto (Co) chelato da ogni agente chelante autorizzato che chela almeno l’1 % del cobalto solubile nell’acqua e che può essere identificato e quantificato da una norma europea»;

b)

Nella sezione E.1.3, le voci 3 (d) e 3 (f) sono sostituite dal seguente:

«3 (d)

Chelato di rame

Prodotto solubile nell’acqua ottenuto per combinazione chimica del rame con uno o più agenti chelanti autorizzati

5 % di rame solubile in acqua e almeno l’80 % del rame solubile in acqua è chelato dal o dagli agenti chelanti autorizzati

Nome di ogni agente chelante autorizzato che chela almeno l’1 % del rame solubile nell’acqua e che può essere identificato e quantificato da una norma europea

Rame (Cu) solubile in acqua

Facoltativamente: totale rame (Cu) chelato da agenti chelanti autorizzati

Rame (Cu) chelato da ogni agente chelante autorizzato che chela almeno l’1 % del rame solubile nell’acqua e che può essere identificato e quantificato da una norma europea

3 (f)

Soluzione di concime al rame

Soluzione acquosa dei tipi 3 (a) e/o 3 (d)

2 % di rame solubile in acqua

La denominazione deve contenere:

(1)

i nomi degli anioni minerali

(2)

il nome di ogni agente chelante autorizzato che chela almeno l’1 % del rame solubile nell’acqua, se presente, e che può essere identificato e quantificato da una norma europea

Rame (Cu) solubile in acqua

Facoltativamente: totale rame (Cu) chelato da agenti chelanti autorizzati

Rame (Cu) chelato da ogni agente chelante autorizzato che chela almeno l’1 % del rame solubile nell’acqua e che può essere identificato e quantificato da una norma europea»;

c)

nella sezione E.1.4, le voci 4 (b) e 4 (c) sono sostituite dal seguente:

«4 (b)

Chelato di ferro

Prodotto solubile nell’acqua ottenuto per combinazione chimica del ferro con uno o più agenti chelanti autorizzati

5 % di ferro solubile in acqua, la cui frazione chelata è pari almeno all’80 %, e di cui almeno il 50 % è chelato dal o dagli agenti chelanti autorizzati

Nome di ogni agente chelante autorizzato che chela almeno l’1 % del ferro solubile nell’acqua e che può essere identificato e quantificato da una norma europea

Ferro (Fe) solubile in acqua

Facoltativamente: totale ferro (Fe) chelato da agenti chelanti autorizzati

Ferro (Fe) chelato da ogni agente chelante autorizzato che chela almeno l’1 % del ferro solubile nell’acqua e che può essere identificato e quantificato da una norma europea

4 (c)

Soluzione di concime a base di ferro

Soluzione acquosa dei tipi 4 (a) e/o 4 (b)

2 % di ferro solubile in acqua

La denominazione deve contenere:

(1)

i nomi degli anioni minerali

(2)

il nome di ogni agente chelante autorizzato che chela almeno l’1 % del ferro solubile nell’acqua, se presente, e che può essere identificato e quantificato da una norma europea

Ferro (Fe) solubile in acqua

Facoltativamente: totale ferro (Fe) chelato da agenti chelanti autorizzati

Ferro (Fe) chelato da ogni agente chelante autorizzato che chela almeno l’1 % del ferro solubile nell’acqua e che può essere identificato e quantificato da una norma europea»;

d)

nella sezione E.1.5, le voci 5 (b) e 5 (e) sono sostituite dal seguente:

«5 (b)

Chelato di manganese

Prodotto solubile nell’acqua ottenuto per combinazione chimica del manganese con uno o più agenti chelanti autorizzati

5 % di manganese solubile in acqua e almeno l’80 % del manganese solubile in acqua è chelato dal o dagli agenti chelanti autorizzati

Nome di ogni agente chelante autorizzato che chela almeno l’1 % del manganese solubile nell’acqua e che può essere identificato e quantificato da una norma europea

Manganese (Mn) solubile in acqua

Facoltativamente: totale manganese (Mn) chelato da agenti chelanti autorizzati

Manganese (Mn) chelato da ogni agente chelante autorizzato che chela almeno l’1 % del manganese solubile nell’acqua e che può essere identificato e quantificato da una norma europea

5 (e)

Soluzione di concime a base di manganese

Soluzione acquosa dei tipi 5 (a) e/o 5 (b)

2 % di manganese solubile in acqua

La denominazione deve contenere:

(1)

i nomi degli anioni minerali

(2)

il nome di ogni agente chelante autorizzato che chela almeno l’1 % del manganese solubile nell’acqua, se presente, e che può essere identificato e quantificato da una norma europea

Manganese (Mn) solubile in acqua

Facoltativamente: totale manganese (Mn) chelato da agenti chelanti autorizzati

Manganese (Mn) chelato da ogni agente chelante autorizzato che chela almeno l’1 % del manganese solubile nell’acqua e che può essere identificato e quantificato da una norma europea»;

e)

nella sezione E.1.7, le voci 7 (b) e 7 (e) sono sostituite dal seguente:

«7 (b)

Chelato di zinco

Prodotto solubile nell’acqua ottenuto per combinazione chimica dello zinco con uno o più agenti chelanti autorizzati

5 % di zinco solubile in acqua e almeno l’80 % dello zinco solubile in acqua è chelato dal o dagli agenti chelanti autorizzati

Nome di ogni agente chelante autorizzato che chela almeno l’1 % dello zinco solubile nell’acqua e che può essere identificato e quantificato da una norma europea

Zinco (Zn) solubile in acqua

Facoltativamente: totale zinco (Zn) chelato da agenti chelanti autorizzati

Zinco (Zn) chelato da ogni agente chelante autorizzato che chela almeno l’1 % dello zinco solubile nell’acqua e che può essere identificato e quantificato da una norma europea

7 (e)

Soluzione di concime a base di zinco

Soluzione acquosa dei tipi 7 (a) e/o 7 (b)

2 % di zinco solubile in acqua

La denominazione deve contenere:

(1)

i nomi degli anioni minerali

(2)

il nome di ogni agente chelante autorizzato che chela almeno l’1 % dello zinco solubile nell’acqua, se presente, e che può essere identificato e quantificato da una norma europea

Zinco (Zn) solubile in acqua

Facoltativamente: totale zinco (Zn) chelato da agenti chelanti autorizzati

Zinco (Zn) chelato da ogni agente chelante autorizzato che chela almeno l’1 % dello zinco solubile nell’acqua e che può essere identificato e quantificato da una norma europea»;

f)

nella sezione E.1.7. è aggiunta la seguente voce 7 (f):

«7 (f)

Sospensione di concime a base di zinco

Prodotto ottenuto per sospensione del tipo 7 (a) e/o 7 (c) e/o dei tipi 7 (b) in acqua

20 % totale di zinco

La denominazione deve contenere:

(1)

nome(i) degli anioni

(2)

il nome di ogni agente chelante autorizzato che chela almeno l’1 % dello zinco solubile nell’acqua, se presente, e che può essere identificato e quantificato da una norma europea

Zinco totale (Zn)

Zinco (Zn) solubile in acqua, se presente

Zinco (Zn) chelato da ogni agente chelante autorizzato che chela almeno l’1 % dello zinco solubile nell’acqua e che può essere identificato e quantificato da una norma europea»;

3)

la sezione E.2 è modificata come segue:

a)

il titolo della sezione E.2 è sostituito dal seguente testo:

«E.2.   Titolo minimo di microelementi in percentuale del peso del concime; tipi di concime a base di miscele di microelementi»;

b)

il titolo della sezione E.2.1 è sostituito dal seguente testo:

«E.2.1.   Titolo minimo di microelementi nelle miscele solide o fluide di concimi a base di microelementi, percentuale del peso del concime»;

c)

nella sezione E.2.1, le due frasi dopo la tabella sono soppresse;

d)

il titolo della sezione E.2.2 è sostituito dal seguente testo:

«E.2.2.   Titolo minimo di microelementi nei concimi CE per l’apporto di elementi nutritivi primari e/o secondari contenenti microelementi applicabili al suolo, percentuale del peso del concime»;

e)

il titolo della sezione E.2.3 è sostituito dal seguente testo:

«E.2.3.   Titolo minimo di microelementi nei concimi CE per l’apporto di elementi nutritivi primari e/o secondari contenenti microelementi da nebulizzare sul fogliame, percentuale del peso del concime»;

f)

è aggiunta la seguente sezione E.2.4:

«E.2.4.   Miscele solide o fluide di concimi a base di microelementi

N.

Denominazione del tipo

Modo di preparazione e componenti essenziali

Titolo minimo di microelementi (percentuale del peso)

Indicazioni relative alla valutazione degli elementi nutritivi

Altri requisiti

Altre indicazioni relative alla denominazione del tipo

Elementi il cui titolo deve essere dichiarato

Forme e solubilità degli elementi nutritivi

Altri criteri

1

2

3

4

5

6

1

Miscela di microelementi

Prodotto ottenuto attraverso la miscelazione di due o più concimi del tipo E.1

Totale microelementi: 5 %, in massa, del concime

Singolo microelemento conformemente alla sezione E.2.1

La denominazione deve contenere:

(1)

i nomi degli anioni minerali, se presenti

(2)

i nomi degli agenti chelanti autorizzati, se presenti

Contenuto totale di ogni elemento nutritivo

Contenuto di ogni elemento nutritivo solubile in acqua, se presente

Microelementi chelati da agenti chelanti autorizzati, se presenti

2

Miscela fluida di microelementi

Prodotto ottenuto attraverso dissoluzione e/o sospensione di due o più concimi del tipo E.1 in acqua

Totale microelementi: 2 %, in massa, del concime

Singolo microelemento conformemente alla sezione E.2.1

La denominazione deve contenere:

(1)

i nomi degli anioni minerali, se presenti

(2)

i nomi degli agenti chelanti autorizzati, se presenti

Contenuto totale di ogni elemento nutritivo

Contenuto di ogni elemento nutritivo solubile in acqua, se presente

Microelementi chelati da agenti chelanti autorizzati, se presenti»;

4)

nella sezione E.3.1 è aggiunta la seguente voce:

«Acido imminodisuccinico

IDHA

C8H11O8N

131669-35-7».


ALLEGATO II

L’allegato IV, sezione B, del regolamento (CE) n. 2003/2003 è così modificato:

1)

la voce «Metodo 2.6.2» è sostituita dal seguente testo:

«Metodo 2.6.2

Determinazione dell’azoto totale nei concimi contenenti azoto solamente in forma nitrica, ammoniacale ed ureica mediante due metodi differenti

EN 15750: Concimi. Determinazione dell’azoto totale nei concimi contenenti azoto solamente in forma nitrica, ammoniacale ed ureica mediante due metodi differenti.

Questo metodo di analisi è stato oggetto di prove interlaboratorio.»;

2)

è aggiunto il seguente metodo 2.6.3:

«Metodo 2.6.3

Determinazione dei condensati di urea mediante cromatografia liquida ad alta risoluzione (HPLC) — Isobutilidendiurea e crotonilidendiurea (metodo A) e oligomeri di metilenurea (metodo B)

EN 15705: Concimi. Determinazione dei condensati di urea mediante cromatografia liquida ad alta risoluzione (HPLC). Isobutilidendiurea e crotonilidendiurea (metodo A) e oligomeri di metilenurea (metodo B).

Questo metodo di analisi è stato oggetto di prove interlaboratorio.»;

3)

è inserito il seguente titolo del metodo 5:

«Biossido di carbonio»

4)

è aggiunto il seguente metodo 5.1:

«Metodo 5.1

Determinazione del biossido di carbonio — parte I: metodo per concimi solidi

EN 14397-1: Concimi e correttivi calcici e/o magnesiaci. Determinazione del biossido di carbonio parte I: metodo per concimi solidi.

Questo metodo di analisi è stato oggetto di prove interlaboratorio.»;

5)

la voce «Metodo 8.9» è sostituita dal testo seguente:

«Metodo 8.9

Determinazione del contenuto di solfati utilizzando tre metodi differenti

EN 15749: Concimi. Determinazione del contenuto di solfati utilizzando tre metodi differenti.

Questo metodo di analisi è stato oggetto di prove interlaboratorio.»


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