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Document 32011R0097

    Regolamento (UE) n. 97/2011 della Commissione, del 3 febbraio 2011 , recante approvazione di modifiche non minori del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Welsh Beef (IGP)]

    GU L 30 del 4.2.2011, p. 27–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/97/oj

    4.2.2011   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 30/27


    REGOLAMENTO (UE) N. 97/2011 DELLA COMMISSIONE

    del 3 febbraio 2011

    recante approvazione di modifiche non minori del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Welsh Beef (IGP)]

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 4, primo comma,

    considerando quanto segue:

    (1)

    A norma dell'articolo 9, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 510/2006, la Commissione ha esaminato la domanda del Regno Unito relativa all'approvazione di modifiche del disciplinare dell'indicazione geografica protetta «Welsh Beef», registrata in virtù del regolamento (CE) n. 2400/96 della Commissione (2), quale modificato dal regolamento (CE) n. 2066/2002 (3).

    (2)

    Non trattandosi di modifiche minori ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 510/2006, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (4), in applicazione dell'articolo 6, paragrafo 2, primo comma, del suddetto regolamento. Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, le modifiche devono essere approvate,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Sono approvate le modifiche del disciplinare pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea relative alla denominazione che figura nell'allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 2011.

    Per la Commissione, a nome del presidente

    Dacian CIOLOŞ

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

    (2)  GU L 327 del 18.12.1996, pag. 11.

    (3)  GU L 318 del 21.11.2002, pag. 4.

    (4)  GU C 158 del 18.6.2010, pag. 12.


    ALLEGATO

    Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell'allegato I del trattato:

    Classe 1.1.   Carni fresche (e frattaglie)

    REGNO UNITO

    Welsh Beef (IGP)


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