This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32011R0049
Commission Regulation (EU) No 49/2011 of 20 January 2011 on the issue of licences for the import of preserved mushrooms in 2011
Regolamento (UE) n. 49/2011 della Commissione, del 20 gennaio 2011 , concernente il rilascio nel 2011 di titoli di importazione per conserve di funghi
Regolamento (UE) n. 49/2011 della Commissione, del 20 gennaio 2011 , concernente il rilascio nel 2011 di titoli di importazione per conserve di funghi
GU L 18 del 21.1.2011, p. 22–23
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
21.1.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 18/22 |
REGOLAMENTO (UE) N. 49/2011 DELLA COMMISSIONE
del 20 gennaio 2011
concernente il rilascio nel 2011 di titoli di importazione per conserve di funghi
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l’importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
I quantitativi per i quali sono state presentate domande di titoli da parte di importatori tradizionali e/o nuovi importatori tra il 1o e il 7 gennaio 2011, in conformità dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1979/2006 della Commissione, del 22 dicembre 2006, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari per l'importazione di conserve di funghi dai paesi terzi (3), superano i quantitativi disponibili per i prodotti originari della Cina e di altri paesi. |
(2) |
È pertanto necessario stabilire in che misura sia possibile soddisfare le domande di titoli trasmesse alla Commissione entro il 14 gennaio 2011, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le domande di titoli di importazione presentate a norma dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1979/2006 tra il 1o e il 7 gennaio 2011 e trasmesse alla Commissione entro il 14 gennaio 2011 sono soddisfatte secondo le percentuali dei quantitativi richiesti indicate nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 gennaio 2011.
Per la Commissione, a nome del presidente,
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13.
(3) GU L 368 del 23.12.2006, pag. 91.
ALLEGATO
Origine dei prodotti |
Percentuale di attribuzione |
||||
Cina |
Paesi terzi diversi dalla Cina |
||||
|
91,458435 % |
100 % |
|||
|
17,262928 % |
— |
|||
|