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Document 32011L0074
Commission Directive 2011/74/EU of 29 July 2011 amending, for the purposes of its adaptation to technical progress, Annex II to Directive 96/73/EC of the European Parliament and of the Council on certain methods for quantitative analysis of binary textile fibre mixtures Text with EEA relevance
Direttiva 2011/74/UE della Commissione, del 29 luglio 2011 , che modifica, ai fini dell’adattamento al progresso tecnico, l’allegato II della direttiva 96/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a taluni metodi di analisi quantitativa di mischie binarie di fibre tessili Testo rilevante ai fini del SEE
Direttiva 2011/74/UE della Commissione, del 29 luglio 2011 , che modifica, ai fini dell’adattamento al progresso tecnico, l’allegato II della direttiva 96/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a taluni metodi di analisi quantitativa di mischie binarie di fibre tessili Testo rilevante ai fini del SEE
GU L 198 del 30.7.2011, p. 32–36
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 07/05/2012; abrogato da 32011R1007
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 31996L0073 | modifica | allegato II | 19/08/2011 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Repealed by | 32011R1007 |
30.7.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 198/32 |
DIRETTIVA 2011/74/UE DELLA COMMISSIONE
del 29 luglio 2011
che modifica, ai fini dell’adattamento al progresso tecnico, l’allegato II della direttiva 96/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a taluni metodi di analisi quantitativa di mischie binarie di fibre tessili
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 96/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 1996 relativa a taluni metodi di analisi quantitativa di mischie binarie di fibre tessili (1), in particolare l’articolo 5,
considerando quanto segue:
(1) |
La direttiva 2008/121/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 gennaio 2009, relativa alle denominazioni del settore tessile (2) impone che l’etichetta indichi la composizione in fibre dei prodotti tessili e di effettuare analisi di controllo per verificare la conformità dei prodotti in questione alle indicazioni date dall’etichetta. |
(2) |
La direttiva 96/73/CE prevede metodi uniformi di analisi quantitativa delle mischie binarie di fibre tessili. |
(3) |
In base alle recenti conclusioni del gruppo di lavoro tecnico la direttiva 2008/121/CE è stata adattata al progresso tecnico aggiungendo la fibra a due componenti polipropilene/poliammide all’elenco delle fibre di cui agli allegati I e V di tale direttiva. |
(4) |
È perciò necessario definire metodi di analisi uniformi per le due componenti polipropilene/poliammide. |
(5) |
La direttiva 96/73/CE va pertanto modificata di conseguenza. |
(6) |
Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per il settore delle direttive relative alle denominazioni e all’etichettatura dei prodotti tessili, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
L’allegato II della direttiva 96/73/CE è modificato conformemente all’allegato della presente direttiva.
Articolo 2
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il 30 luglio 2012. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.
Articolo 3
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 2011.
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 32 del 3.2.1997, pag. 1.
(2) GU L 19 del 23.1.2009, pag. 29.
ALLEGATO
Il capitolo 2 dell’allegato II della direttiva 96/73/CE è modificato come segue:
1) |
la tabella ricapitolativa è sostituita dalla tabella seguente: «2. TABELLA RIASSUNTIVA
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2) |
il punto 1.2 del metodo n. 1 è sostituito dal seguente testo:
È ovvio che questo metodo non si applica all’acetato disacetilato in superficie.»; |
3) |
il punto 1.2 del metodo n. 2 è sostituito dal seguente testo:
Se sono presenti differenti fibre proteiche, il metodo permette di determinare la quantità globale ma non le singole percentuali.»; |
4) |
il metodo n. 3 è modificato come segue:
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5) |
il metodo n. 5 è modificato come segue:
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6) |
il metodo n. 6 è modificato come segue:
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7) |
il metodo n. 7 è modificato come segue:
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8) |
il punto 1.2 del metodo n. 8 è sostituito dal seguente testo:
Si applica parimenti alle fibre acriliche e a determinate modacriliche tinte con coloranti di pre-metalizzazione ma non a quelle trattate con coloranti a post-cromatazione.»; |
9) |
il punto 1.2 del metodo n. 9 è sostituito dal seguente testo:
Se la percentuale di lana o di seta della mista supera il 25 % si deve ricorrere al metodo n. 2. Se la percentuale di poliammidica o nylon della mischia supera il 25 % dev’essere applicato il metodo n. 4.»; |
10) |
il metodo n. 10 è modificato come segue:
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11) |
il metodo n. 11 è modificato come segue:
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12) |
il metodo n. 14 è modificato come segue:
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13) |
il metodo n. 16 è modificato come segue:
|
(1) Elenco dettagliato delle fibre in base a ogni metodo.»;