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Document 32011D0629

2011/629/UE: Decisione di esecuzione della Commissione, del 20 settembre 2011 , che modifica l’allegato D della direttiva 88/407/CEE del Consiglio per quanto riguarda gli scambi all’interno dell’Unione di sperma di animali della specie bovina spediti dai centri di raccolta e di magazzinaggio dello sperma [notificata con il numero C(2011) 6425] Testo rilevante ai fini del SEE

GU L 247 del 24.9.2011, p. 22–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; abrog. impl. da 32016R0429

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2011/629/oj

24.9.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 247/22


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 settembre 2011

che modifica l’allegato D della direttiva 88/407/CEE del Consiglio per quanto riguarda gli scambi all’interno dell’Unione di sperma di animali della specie bovina spediti dai centri di raccolta e di magazzinaggio dello sperma

[notificata con il numero C(2011) 6425]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2011/629/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 88/407/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1988, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma di animali della specie bovina (1), in particolare l’articolo 17, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 88/407/CEE stabilisce le condizioni di polizia sanitaria applicabili, tra l’altro, agli scambi all’interno dell’Unione di sperma di animali della specie bovina e contiene i modelli di certificati sanitari per gli scambi di tale prodotto.

(2)

La direttiva 88/407/CEE, modificata dalla direttiva 2008/73/CE del Consiglio (2), introduce una procedura semplificata di redazione degli elenchi dei centri di raccolta e di magazzinaggio dello sperma negli Stati membri.

(3)

La direttiva 88/407/CEE stabilisce inoltre che gli Stati membri subordinano l’ammissione di sperma alla presentazione di un certificato sanitario rilasciato conformemente all’allegato D da un veterinario ufficiale dello Stato membro di raccolta. Tale allegato contiene tre diversi modelli di certificati sanitari (D1, D2 e D3) per gli scambi all’interno dell’Unione di sperma di animali della specie bovina.

(4)

L’allegato D della direttiva 88/407/CEE deve quindi essere modificato per tenere conto della procedura semplificata di redazione degli elenchi dei centri di raccolta e di magazzinaggio dello sperma negli Stati membri.

(5)

La decisione 2010/470/UE della Commissione (3) stabilisce modelli di certificati sanitari per gli scambi all’interno dell’Unione di sperma, ovuli ed embrioni di animali delle specie equina, ovina e caprina nonché di ovuli ed embrioni di animali della specie suina. Tale decisione intende garantire la piena tracciabilità dei prodotti in questione, raccolti in un centro di raccolta dello sperma e spediti da un centro di magazzinaggio dello sperma, indipendentemente dal fatto che quest’ultimo faccia parte di un centro di raccolta dello sperma riconosciuto con un diverso numero di riconoscimento.

(6)

A fini di coerenza della legislazione dell’Unione, nel modello di certificato sanitario per gli scambi all’interno dell’Unione di sperma degli animali della specie bovina è necessario tenere conto della struttura di modelli dei certificati sanitari definiti nella decisione 2010/470/UE.

(7)

In particolare, il modello di certificato sanitario figurante nell’allegato D3 riguarda gli scambi all’interno dell’Unione di sperma e di riserve di sperma di animali della specie bovina spediti da centri di raccolta e di magazzinaggio dello sperma.

(8)

Al fine di garantire la piena tracciabilità dello sperma è necessario aggiungere requisiti di certificazione supplementari al modello di certificato sanitario figurante nell’allegato D3 e utilizzarlo unicamente per gli scambi di sperma raccolto in un centro di raccolta dello sperma e spedito da un centro di magazzinaggio dello sperma, indipendentemente dal fatto che quest’ultimo faccia parte di un centro di raccolta dello sperma riconosciuto con un diverso numero di riconoscimento.

(9)

Occorre anche adattare le date nei titoli dei certificati figuranti negli allegati D2 e D3 per quanto riguarda le riserve di sperma raccolto, trattato e immagazzinato prima del 31 dicembre 2004, al fine di riflettere le disposizioni dell’articolo 2, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2003/43/CE del Consiglio, del 26 maggio 2003, recante modifica della direttiva 88/407/CEE che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari e alle importazioni di sperma di animali della specie bovina (4).

(10)

È inoltre necessario adattare i modelli di certificato sanitario degli allegati D1 e D2 alla struttura dei modelli di certificati sanitari definiti nella decisione 2010/470/UE.

(11)

L’allegato D della direttiva 88/407/CEE va quindi modificato di conseguenza.

(12)

Per evitare perturbazioni degli scambi è opportuno autorizzare, per un periodo transitorio e a determinate condizioni, l’utilizzo dei certificati sanitari rilasciati in conformità all’allegato D della direttiva 88/407/CEE, validi fino al 31 ottobre 2011.

(13)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato D della direttiva 88/407/CEE è sostituito dal testo figurante nell’allegato della presente decisione.

Articolo 2

Per un periodo transitorio che va fino al 31 dicembre 2011, gli Stati membri possono autorizzare gli scambi di sperma e di riserve di sperma di animali della specie bovina accompagnati da un certificato sanitario rilasciato entro il 31 ottobre 2011 in conformità ai modelli figuranti nell’allegato D della direttiva 88/407/CEE, validi fino al 31 ottobre 2011.

Articolo 3

La presente decisione si applica a decorrere dal 1o novembre 2011.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 settembre 2011

Per la Commissione

John DALLI

Membro della Commissione


(1)  GU L 194 del 22.7.1988, pag. 10.

(2)  GU L 219 del 14.8.2008, pag. 40.

(3)  GU L 228 del 31.8.2010, pag. 15.

(4)  GU L 143 dell’11.6.2003, pag. 23.


ALLEGATO

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ALLEGATO D

MODELLI DI CERTIFICATI SANITARI PER GLI SCAMBI ALL’INTERNO DELL’UNIONE

ALLEGATO D1

Modello di certificato sanitario per gli scambi all’interno dell’Unione di sperma di animali della specie bovina raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 88/407/CEE del Consiglio, modificata dalla direttiva 2003/43/CE, e spedito da un centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma è stato raccolto

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ALLEGATO D2

Modello di certificato sanitario valido dal 1o gennaio 2005 per gli scambi all’interno dell’Unione di riserve di sperma raccolto, trattato e immagazzinato entro il 31 dicembre 2004, conformemente alle disposizioni della direttiva 88/407/CEE del Consiglio, applicabili fino al 1o luglio 2004, e per gli scambi di sperma successivi a tale data, conformemente all’articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2003/43/CE, spedito da un centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma è stato raccolto

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ALLEGATO D3

Modello di certificato sanitario valido per gli scambi all’interno dell’Unione di sperma di animali della specie bovina raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 88/407/CEE del Consiglio, modificata dalla direttiva 2003/43/CE, per le riserve di sperma raccolto, trattato e immagazzinato prima del 31 dicembre 2004, conformemente alle disposizioni della direttiva 88/407/CEE del Consiglio, applicabili fino al 1o luglio 2004, e per gli scambi di sperma successivi a tale data, conformemente all’articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2003/43/CE, spedito da un centro di raccolta dello sperma

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