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Document 32011D0505
2011/505/EU: Council Decision of 6 December 2010 on the position to be taken by the European Union in the Joint Committee established under the Agreement between the European Community and its Member States, of the one part, and the Swiss Confederation, of the other, on the free movement of persons as regards the replacement of Annex II to that Agreement on the coordination of social security schemes
2011/505/UE: Decisione del Consiglio, del 6 dicembre 2010 , relativa alla posizione che l’Unione europea deve assumere in seno al Comitato misto istituito a norma dell’accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone in merito alla sostituzione dell’allegato II di tale accordo riguardante il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale
2011/505/UE: Decisione del Consiglio, del 6 dicembre 2010 , relativa alla posizione che l’Unione europea deve assumere in seno al Comitato misto istituito a norma dell’accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone in merito alla sostituzione dell’allegato II di tale accordo riguardante il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale
GU L 209 del 17.8.2011, p. 1–11
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
17.8.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 209/1 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 6 dicembre 2010
relativa alla posizione che l’Unione europea deve assumere in seno al Comitato misto istituito a norma dell’accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone in merito alla sostituzione dell’allegato II di tale accordo riguardante il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale
(2011/505/UE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 79, paragrafo 2, lettera b), in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,
vista la decisione 2002/309/CE, Euratom del Consiglio e, per quanto riguarda l’accordo sulla cooperazione scientifica e tecnologica, della Commissione del 4 aprile 2002 relativa alla conclusione di sette accordi con la Confederazione svizzera (1), in particolare l’ articolo 2,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 1o giugno 2002 è entrato in vigore l’accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (2) («l’accordo»). |
(2) |
L’articolo 18 dell’accordo prevede che il Comitato misto possa decidere eventuali modifiche all’accordo, tra cui modifiche all’allegato II riguardante il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. |
(3) |
Al fine di garantire un’applicazione coerente e corretta degli atti giuridici dell’Unione e di evitare difficoltà amministrative ed eventualmente giuridiche, l’allegato II dell’accordo deve essere modificato per integrare i nuovi atti giuridici dell’Unione alla quale l’accordo attualmente non fa riferimento. |
(4) |
A fini di chiarezza e di razionalità, occorre procedere alla codificazione dell’allegato II dell’accordo e del protocollo di tale allegato. |
(5) |
Alla presente decisione si applica il protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Alla presente decisione si applica altresì il protocollo sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea. |
(6) |
A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e fatto salvo l’articolo 4 di tale protocollo, detti Stati membri non partecipano all’adozione della presente decisione, non sono da essa vincolati, né sono soggetti alla sua applicazione. A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione. |
(7) |
Gli impegni contenuti nell’accordo ai sensi del titolo V della parte terza del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, non vincolano la Danimarca, l’Irlanda e il Regno Unito in quanto obblighi di diritto dell’Unione ma continuano ad applicarsi in quanto obblighi derivanti da un impegno tra detti Stati membri e la Confederazione svizzera, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione che l’Unione europea deve assumere in seno al Comitato misto istituito a norma dell’articolo 14 dell’accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone deve essere basata sul progetto di decisione del Comitato misto di cui all’allegato I della presente decisione.
Articolo 2
La dichiarazione di cui all’allegato II della presente decisione è approvata e deve essere formulata a nome dell’Unione in sede di Comitato misto all’atto dell’adozione da parte di quest’ultimo della decisione di cui all’articolo 1.
Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 2010
Per il Consiglio
La presidente
J. MILQUET
(1) GU L 114 del 30.4.2002, pag. 1.
(2) GU L 114 del 30.4.2002, pag. 6.
ALLEGATO I
PROGETTO
DECISIONE N. …/2010 DEL COMITATO MISTO
istituito a norma dell’accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone
del …
che sostituisce l’allegato II di tale accordo riguardante il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale
IL COMITATO MISTO,
visto l’accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (in prosieguo: «l’accordo»), in particolare l’articolo 18,
considerando quanto segue:
(1) |
L’accordo è stato firmato il 21 giugno 1999 ed è entrato in vigore il 1o giugno 2002. |
(2) |
L’allegato II dell’accordo che riguarda il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale è stato modificato da ultimo dalla decisione n. 1/2006 del 6 luglio 2006 (1) e deve ora essere aggiornato per tenere conto dei nuovi atti giuridici dell’Unione europea entrati in vigore da tale data, in particolare il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (2) e le misure adottate per l’applicazione di tale regolamento. |
(3) |
Il regolamento (CE) n. 883/2004 ha sostituito il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità (3). |
(4) |
A fini di chiarezza e razionalità, l’allegato II dell’accordo e il protocollo di tale allegato devono essere consolidati in una versione giuridicamente vincolante. |
(5) |
L’allegato II dell’accordo deve essere mantenuto in linea con l’evoluzione degli atti giuridici pertinenti dell’Unione europea, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’allegato II dell’accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (in prosieguo: «l’accordo») è sostituito dall’allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione è redatta nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese e il testo in ciascuna di queste lingue fa ugualmente fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all’adozione.
Fatto a …, il …
Per il Comitato misto
Il presidente
I segretari
ALLEGATO
«ALLEGATO II
COORDINAMENTO DEI SISTEMI DI SICUREZZA SOCIALE
Articolo 1
1. Le parti contraenti convengono di applicare tra di esse, nel campo del coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, gli atti giuridici dell’Unione europea cui è fatto riferimento nella sezione A del presente allegato, e come da essa modificati, o regole equivalenti a tali atti.
2. Si intende che i termini “Stato membro” o “Stati membri”, che figurano negli atti giuridici cui è fatto riferimento nella sezione A del presente allegato, comprendono la Svizzera oltre agli Stati previsti dai pertinenti atti giuridici dell’Unione europea.
Articolo 2
1. Ai fini dell’applicazione del presente allegato le parti contraenti tengono in debita considerazione gli atti giuridici dell’Unione europea cui è fatto riferimento nella sezione B del presente allegato.
2. Ai fini dell’applicazione del presente allegato, le parti contraenti prendono atto degli atti giuridici dell’Unione europea cui è fatto riferimento nella sezione C del presente allegato.
Articolo 3
1. Nel protocollo del presente allegato sono stabilite disposizioni speciali relative agli accordi transitori riguardanti l’assicurazione contro la disoccupazione per i cittadini di taluni Stati membri dell’Unione europea in possesso di un titolo di soggiorno svizzero di durata inferiore a un anno, concernenti gli assegni svizzeri per grandi invalidi e le prestazioni previste dal regime di previdenza professionale riguardanti le rendite di vecchiaia, per i superstiti e d’invalidità.
2. Il protocollo costituisce parte integrante del presente allegato.
SEZIONE A: ATTI GIURIDICI CUI SI FA RIFERIMENTO
1. |
Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (4 35), modificato dal regolamento (CE) n. 988/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e determina il contenuto dei relativi allegati (5 36). Ai fini del presente accordo, il regolamento (CE) n. 883/2004 è modificato nel seguente modo:
|
2. |
Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (6). Ai fini del presente accordo, il regolamento (CE) n. 987/2009 è adattato nel seguente modo:
|
3. |
Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità (7), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 592/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 giugno 2008 (8), applicabile tra la Svizzera e gli Stati membri prima dell’entrata in vigore della presente decisione, quando vi si fa riferimento nel regolamento (CE) n. 883/2004 o nel regolamento (CE) n. 987/2009 o quando si tratta di casi verificatisi in passato. |
4. |
Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità (9), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 120/2009 della Commissione, del 9 febbraio 2009 (10), applicabile tra la Svizzera e gli Stati membri prima dell’entrata in vigore della presente decisione, quando vi si fa riferimento nel regolamento (CE) n. 883/2004 o nel regolamento (CE) n. 987/2009 o quando si tratta di casi verificatisi in passato. |
5. |
Direttiva 98/49/CE del Consiglio, del 29 giugno 1998, relativa alla salvaguardia dei diritti a pensione complementare dei lavoratori subordinati e dei lavoratori autonomi che si spostano all’interno della Comunità (11). |
SEZIONE B: ATTI GIURIDICI DI CUI LE PARTI CONTRAENTI TENGONO DEBITO CONTO
1. |
Decisione A1 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, del 12 giugno 2009, relativa all’introduzione di una procedura di dialogo e di conciliazione riguardante la validità di documenti, la determinazione della legislazione applicabile e i benefici concessi ai sensi del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (12). |
2. |
Decisione A2 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, del 12 giugno 2009, riguardante l’interpretazione dell’articolo 12 del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla legislazione applicabile ai lavoratori distaccati e ai lavoratori autonomi che lavorano temporaneamente al di fuori dello Stato di competenza (13). |
3. |
Decisione A3 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, del 17 dicembre 2009, relativa all’aggregazione dei periodi di distacco ininterrotti maturati a norma del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio e del regolamento (CE) n. 883//2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (14). |
4. |
Decisione E1 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, del 12 giugno 2009, riguardante le disposizioni pratiche per il periodo transitorio previsto per lo scambio dei dati con mezzi elettronici di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (15). |
5. |
Decisione F1 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, del 12 giugno 2009, relativa all’interpretazione dell’articolo 68 del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle regole di priorità in caso di cumulo delle prestazioni familiari (16). |
6. |
Decisione H1 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, del 12 giugno 2009, riguardante la transizione dai regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 ai regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009, nonché l’applicazione delle decisioni e delle raccomandazioni della Commissione amministrativa per il coordinamento di sistemi di sicurezza sociale (17). |
7. |
Decisione H2 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, del 12 giugno 2009, riguardante le modalità di funzionamento e la composizione della Commissione tecnica per l’elaborazione elettronica dei dati presso la Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (18). |
8. |
Decisione H3 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, del 15 ottobre 2009, riguardante la data da prendere in considerazione per determinare il tasso di cambio di cui all’articolo 90 del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (19). |
9. |
Decisione H4 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, del 22 dicembre 2009, relativa alla composizione e ai metodi di lavoro della Commissione di controllo dei conti della Commissione amministrativa per il coordinamento dei regimi di sicurezza sociale (20). |
10. |
Decisione H5 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, del 18 marzo 2010, concernente la cooperazione nella lotta alla frode e agli errori nel quadro del regolamento (CE) n. 883/2004 del Consiglio e del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativi al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (21). |
11. |
Decisione P1 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, del 12 giugno 2009, relativa all’interpretazione dell’articolo 50, paragrafo 4, dell’articolo 58 e dell’articolo 87, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, che riguardano le pensioni di invalidità, di vecchiaia e ai superstiti (22). |
12. |
Decisione S1 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, del 12 giugno 2009, riguardante la tessera europea di assicurazione malattia (23). |
13. |
Decisione S2 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, del 12 giugno 2009, riguardante la tessera europea di assicurazione malattia (24). |
14. |
Decisione S3 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, del 12 giugno 2009, che definisce le prestazioni di cui all’articolo 19, paragrafo 1, e all’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio nonché all’articolo 25, sezione A, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (25). |
15. |
Decisione S4 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, del 2 ottobre 2009, riguardante le procedure di rimborso relative all’applicazione degli articoli 35 e 41 del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (26). |
16. |
Decisione S5 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, del 2 ottobre 2009, relativa all’interpretazione della nozione di “prestazioni in natura” definita all’articolo 1, lettera v bis), del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio in caso di malattia o maternità di cui agli articoli 17, 19, 20 e 22, all’articolo 24, paragrafo 1, agli articoli 25 e 26, all’articolo 27, paragrafi 1, 3, 4 e 5, agli articoli 28 e 34 e all’articolo 36, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 883/2004 nonché alla determinazione degli importi da rimborsare ai sensi degli articoli 62, 63 e 64 del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (27). |
17. |
Decisione S6 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, del 22 dicembre 2009, concernente l’iscrizione nello Stato membro di residenza ai sensi dell’articolo 24 del regolamento (CE) n. 987/2009 e la compilazione degli inventari di cui all’articolo 64, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 987/2009 (28). |
18. |
Decisione S7 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, del 22 dicembre 2009, relativa al passaggio dai regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 ai regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009 e all’applicazione delle procedure di rimborso (29). |
19. |
Decisione U1 della commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, del 12 giugno 2009, riguardante l’articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente gli aumenti delle indennità di disoccupazione per familiari a carico (30). |
20. |
Decisione U2 della commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, del 12 giugno 2009, riguardante il campo d’applicazione dell’articolo 65, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al diritto all’indennità di disoccupazione per persone in disoccupazione completa, diverse dai lavoratori frontalieri, residenti nel corso della loro ultima attività subordinata o autonoma sul territorio di uno Stato membro diverso da quello competente (31). |
21. |
Decisione U3 della commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, del 12 giugno 2009, riguardante la portata del concetto di “disoccupazione parziale” applicabile ai disoccupati di cui all’articolo 65, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (32). |
SEZIONE C: ATTI GIURIDICI DI CUI LE PARTI CONTRAENTI PRENDONO ATTO
1. |
Raccomandazione U1 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale del 12 giugno 2009 riguardante la legislazione applicabile a disoccupati che esercitano un’attività professionale o commerciale a tempo parziale in uno Stato membro diverso dallo Stato di residenza (33). |
2. |
Raccomandazione U2 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale del 12 giugno 2009 riguardante l’applicazione dell’articolo 64, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio a persone disoccupate che accompagnano il coniuge o il partner che esercita un’attività professionale o commerciale in uno Stato membro diverso dallo Stato competente (34). |
PROTOCOLLO
dell’allegato II dell’accordo
I. Assicurazione contro la disoccupazione
Le seguenti disposizioni si applicano ai lavoratori che sono cittadini della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca fino al 30 aprile 2011 e ai lavoratori che sono cittadini della Repubblica di Bulgaria e della Romania fino al 31 maggio 2016.
1. |
Per quanto concerne l’assicurazione contro la disoccupazione dei lavoratori subordinati che beneficiano di un titolo di soggiorno di durata inferiore a un anno, si applica il seguente regime:
|
2. |
Nel caso in cui uno Stato membro incontri difficoltà con la fine del sistema delle retrocessioni o la Svizzera incontri difficoltà con il sistema della totalizzazione, il Comitato misto può essere adito da una delle parti contraenti. |
II. Assegni per grandi invalidi
Gli assegni per grandi invalidi previsti dalla legge federale svizzera del 19 giugno 1959 su l’assicurazione per l’invalidità (LAI) e della legge federale del 20 dicembre 1946 su l’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS), modificata l’8 ottobre 1999, sono concessi esclusivamente se la persona interessata risiede in Svizzera.
III. Previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità
Fatto salvo l’articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, la prestazione di uscita prevista dalla legge federale svizzera, del 17 dicembre 1993, sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità sarà versata a richiesta a un lavoratore dipendente o indipendente che intenda lasciare definitivamente la Svizzera e che non sarà più soggetto alla legislazione svizzera secondo le disposizioni del titolo II del regolamento, a condizione che detta persona lasci la Svizzera entro cinque anni dall’entrata in vigore del presente accordo».
(1) GU L 270 del 29.9.2006, pag. 67.
(2) GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1.
(3) GU L 149 del 5.7.1971, pag. 2.
(4) GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1.
(5) GU L 284 del 30.10.2009, pag. 43.
(6) GU L 284 del 30.10.2009, pag. 1.
(7) GU L 149 del 5.7.1971, pag. 2.
(8) GU L 177 del 4.7.2008, pag. 1.
(9) GU L 74 del 27.3.1972, pag. 1.
(10) GU L 39 del 10.2.2009, pag. 29.
(11) GU L 209 del 25.7.1998, pag. 46.
(12) GU C 106 del 24.4.2010, pag. 1.
(13) GU C 106 del 24.4.2010, pag. 5.
(14) GU C 149 dell’8.6.2010, pag. 3.
(15) GU C 106 del 24.4.2010, pag. 9.
(16) GU C 106 del 24.4.2010, pag. 11.
(17) GU C 106 del 24.4.2010, pag. 13.
(18) GU C 106 del 24.4.2010, pag. 17.
(19) GU C 106 del 24.4.2010, pag. 56.
(20) GU C 107 del 27.4.2010, pag. 3.
(21) GU C 149 dell’8.6.2010, pag. 5.
(22) GU C 106 del 24.4.2010, pag. 21.
(23) GU C 106 del 24.4.2010, pag. 23.
(24) GU C 106 del 24.4.2010, pag. 26.
(25) GU C 106 del 24.4.2010, pag. 40.
(26) GU C 106 del 24.4.2010, pag. 52.
(27) GU C 106 del 24.4.2010, pag. 54.
(28) GU C 107 del 27.4.2010, pag. 6.
(29) GU C 107 del 27.4.2010, pag. 8.
(30) GU C 106 del 24.4.2010, pag. 42.
(31) GU C 106 del 24.4.2010, pag. 43.
(32) GU C 106 del 24.4.2010, pag. 45.
(33) GU C 106 del 24.4.2010, pag. 49.
(34) GU C 106 del 24.4.2010, pag. 51.
(35) Attualmente 12 mesi.
(36) Contributi retrocessi per lavoratori che eserciteranno il loro diritto all’indennità di disoccupazione in Svizzera dopo aver versato contributi per un periodo di almeno 12 mesi — durante soggiorni ripetuti — nello spazio di due anni.
ALLEGATO II
DICHIARAZIONE
Riguardante la dichiarazione relativa alla partecipazione della Svizzera ai comitati
La «Commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti» di cui al secondo trattino della dichiarazione relativa alla partecipazione della Svizzera ai comitati (GU L 114 del 30.4.2002, pag. 72) è stata rinominata «Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale» dall’articolo 71 del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio.