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Document 32011D0505

    2011/505/UE: Decisione del Consiglio, del 6 dicembre 2010 , relativa alla posizione che l’Unione europea deve assumere in seno al Comitato misto istituito a norma dell’accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone in merito alla sostituzione dell’allegato II di tale accordo riguardante il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale

    GU L 209 del 17.8.2011, p. 1–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/505/oj

    17.8.2011   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 209/1


    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    del 6 dicembre 2010

    relativa alla posizione che l’Unione europea deve assumere in seno al Comitato misto istituito a norma dell’accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone in merito alla sostituzione dell’allegato II di tale accordo riguardante il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale

    (2011/505/UE)

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 79, paragrafo 2, lettera b), in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

    vista la decisione 2002/309/CE, Euratom del Consiglio e, per quanto riguarda l’accordo sulla cooperazione scientifica e tecnologica, della Commissione del 4 aprile 2002 relativa alla conclusione di sette accordi con la Confederazione svizzera (1), in particolare l’ articolo 2,

    vista la proposta della Commissione europea,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il 1o giugno 2002 è entrato in vigore l’accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (2) («l’accordo»).

    (2)

    L’articolo 18 dell’accordo prevede che il Comitato misto possa decidere eventuali modifiche all’accordo, tra cui modifiche all’allegato II riguardante il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.

    (3)

    Al fine di garantire un’applicazione coerente e corretta degli atti giuridici dell’Unione e di evitare difficoltà amministrative ed eventualmente giuridiche, l’allegato II dell’accordo deve essere modificato per integrare i nuovi atti giuridici dell’Unione alla quale l’accordo attualmente non fa riferimento.

    (4)

    A fini di chiarezza e di razionalità, occorre procedere alla codificazione dell’allegato II dell’accordo e del protocollo di tale allegato.

    (5)

    Alla presente decisione si applica il protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Alla presente decisione si applica altresì il protocollo sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

    (6)

    A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e fatto salvo l’articolo 4 di tale protocollo, detti Stati membri non partecipano all’adozione della presente decisione, non sono da essa vincolati, né sono soggetti alla sua applicazione. A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.

    (7)

    Gli impegni contenuti nell’accordo ai sensi del titolo V della parte terza del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, non vincolano la Danimarca, l’Irlanda e il Regno Unito in quanto obblighi di diritto dell’Unione ma continuano ad applicarsi in quanto obblighi derivanti da un impegno tra detti Stati membri e la Confederazione svizzera,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La posizione che l’Unione europea deve assumere in seno al Comitato misto istituito a norma dell’articolo 14 dell’accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone deve essere basata sul progetto di decisione del Comitato misto di cui all’allegato I della presente decisione.

    Articolo 2

    La dichiarazione di cui all’allegato II della presente decisione è approvata e deve essere formulata a nome dell’Unione in sede di Comitato misto all’atto dell’adozione da parte di quest’ultimo della decisione di cui all’articolo 1.

    Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 2010

    Per il Consiglio

    La presidente

    J. MILQUET


    (1)  GU L 114 del 30.4.2002, pag. 1.

    (2)  GU L 114 del 30.4.2002, pag. 6.


    ALLEGATO I

    PROGETTO

    DECISIONE N. …/2010 DEL COMITATO MISTO

    istituito a norma dell’accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone

    del …

    che sostituisce l’allegato II di tale accordo riguardante il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale

    IL COMITATO MISTO,

    visto l’accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (in prosieguo: «l’accordo»), in particolare l’articolo 18,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L’accordo è stato firmato il 21 giugno 1999 ed è entrato in vigore il 1o giugno 2002.

    (2)

    L’allegato II dell’accordo che riguarda il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale è stato modificato da ultimo dalla decisione n. 1/2006 del 6 luglio 2006 (1) e deve ora essere aggiornato per tenere conto dei nuovi atti giuridici dell’Unione europea entrati in vigore da tale data, in particolare il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (2) e le misure adottate per l’applicazione di tale regolamento.

    (3)

    Il regolamento (CE) n. 883/2004 ha sostituito il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità (3).

    (4)

    A fini di chiarezza e razionalità, l’allegato II dell’accordo e il protocollo di tale allegato devono essere consolidati in una versione giuridicamente vincolante.

    (5)

    L’allegato II dell’accordo deve essere mantenuto in linea con l’evoluzione degli atti giuridici pertinenti dell’Unione europea,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    L’allegato II dell’accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (in prosieguo: «l’accordo») è sostituito dall’allegato della presente decisione.

    Articolo 2

    La presente decisione è redatta nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese e il testo in ciascuna di queste lingue fa ugualmente fede.

    Articolo 3

    La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all’adozione.

    Fatto a …, il …

    Per il Comitato misto

    Il presidente

    I segretari

    ALLEGATO

    «ALLEGATO II

    COORDINAMENTO DEI SISTEMI DI SICUREZZA SOCIALE

    Articolo 1

    1.   Le parti contraenti convengono di applicare tra di esse, nel campo del coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, gli atti giuridici dell’Unione europea cui è fatto riferimento nella sezione A del presente allegato, e come da essa modificati, o regole equivalenti a tali atti.

    2.   Si intende che i termini “Stato membro” o “Stati membri”, che figurano negli atti giuridici cui è fatto riferimento nella sezione A del presente allegato, comprendono la Svizzera oltre agli Stati previsti dai pertinenti atti giuridici dell’Unione europea.

    Articolo 2

    1.   Ai fini dell’applicazione del presente allegato le parti contraenti tengono in debita considerazione gli atti giuridici dell’Unione europea cui è fatto riferimento nella sezione B del presente allegato.

    2.   Ai fini dell’applicazione del presente allegato, le parti contraenti prendono atto degli atti giuridici dell’Unione europea cui è fatto riferimento nella sezione C del presente allegato.

    Articolo 3

    1.   Nel protocollo del presente allegato sono stabilite disposizioni speciali relative agli accordi transitori riguardanti l’assicurazione contro la disoccupazione per i cittadini di taluni Stati membri dell’Unione europea in possesso di un titolo di soggiorno svizzero di durata inferiore a un anno, concernenti gli assegni svizzeri per grandi invalidi e le prestazioni previste dal regime di previdenza professionale riguardanti le rendite di vecchiaia, per i superstiti e d’invalidità.

    2.   Il protocollo costituisce parte integrante del presente allegato.

    SEZIONE A:   ATTI GIURIDICI CUI SI FA RIFERIMENTO

    1.

    Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (4 35), modificato dal regolamento (CE) n. 988/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e determina il contenuto dei relativi allegati (5 36).

    Ai fini del presente accordo, il regolamento (CE) n. 883/2004 è modificato nel seguente modo:

    a)

    nell’allegato I, sezione I, è aggiunto il testo seguente:

    Svizzera

    Legislazione cantonale riguardante gli anticipi sugli assegni alimentari basata sull’articolo 131, capoverso 2, e sull’articolo 293, capoverso 2, del codice civile svizzero”;

    b)

    nell’allegato I, sezione II è aggiunto il testo seguente:

    Svizzera

    Gli assegni di nascita o di adozione in applicazione della legislazione cantonale pertinente sulla base dell’articolo 3, capoverso 2, della legge federale sugli assegni familiari.”;

    c)

    nell’allegato II è aggiunto il testo seguente:

    Germania-Svizzera

    a)

    Per quanto concerne la convenzione di sicurezza sociale del 25 febbraio 1964, modificata dagli accordi completivi n. 1, del 9 settembre 1975, e n. 2, del 2 marzo 1989:

    i)

    il punto 9 b, paragrafo 1, punti da 1 a 4, del protocollo finale (legislazione applicabile e diritto alle prestazioni di malattia in natura per i residenti dell’exclave tedesca di Büsingen);

    ii)

    il punto 9 e, paragrafo 1, lettera b), frasi 1, 2 e 4 del protocollo finale (accesso all’assicurazione volontaria contro le malattie in Germania con un trasferimento in Germania);

    b)

    per quanto concerne l’accordo d’assicurazione disoccupazione del 20 ottobre 1982, modificato dal protocollo addizionale del 22 dicembre 1992:

    i)

    l’articolo 8, paragrafo 5, la Germania (comune di Büsingen) partecipa, per un importo pari al contributo cantonale secondo il diritto svizzero, al costo dei posti effettivi di misure relative al mercato del lavoro occupati da lavoratori soggetti a tale disposizione.

    Spagna-Svizzera

    Il punto 17 del protocollo finale della convenzione di sicurezza sociale del 13 ottobre 1969 modificata dall’accordo aggiuntivo dell’11 giugno 1982; le persone assicurate nell’ambito dell’assicurazione spagnola in applicazione di tale disposizione sono esentate dall’affiliazione all’assicurazione malattie svizzera.

    Italia-Svizzera

    Articolo 9, paragrafo 1, della convenzione di sicurezza sociale del 14 dicembre 1962, modificata dall’accordo complementare del 18 dicembre 1963, l’accordo aggiuntivo n. 1, del 4 luglio 1969, il protocollo aggiuntivo del 25 febbraio 1974 e l’accordo aggiuntivo n. 2, del 2 aprile 1980.”;

    d)

    nell’allegato IV è aggiunto il testo seguente:

    Svizzera”;

    e)

    nell’allegato VIII, parte 1, è aggiunto il testo seguente:

    Svizzera

    Tutte le domande di rendite di vecchiaia, per i superstiti e d’invalidità del regime di base (legge federale su l’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti e legge federale su l’assicurazione per l’invalidità) e di rendite di vecchiaia del regime di previdenza professionale (legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità).”;

    f)

    nell’allegato VIII, parte 2 è aggiunto il testo seguente:

    Svizzera

    Rendite di vecchiaia, per i superstiti e d’invalidità del regime di previdenza professionale (legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità).”;

    g)

    nell’allegato IX, parte II è aggiunto il testo seguente:

    Svizzera

    Rendite per i superstiti e d’invalidità del regime di previdenza professionale (legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità).”;

    h)

    nell’allegato X è aggiunto il testo seguente:

    “1.

    Le prestazioni complementari (legge federale del 19 marzo 1965 sulle prestazioni complementari) e le prestazioni analoghe previste dalle legislazioni cantonali.

    2.

    Le rendite per casi di rigore ai sensi dell’assicurazione per l’invalidità [articolo 28, capoverso 1, lettera a), della legge federale del 19 giugno 1959 su l’assicurazione per l’invalidità, così come modificata il 7 ottobre 1994].

    3.

    Le prestazioni non contributive di tipo misto in caso di disoccupazione previste dalle legislazioni cantonali.

    4.

    Le rendite di invalidità straordinarie non contributive per le persone invalide (articolo 39 della legge federale del 19 giugno 1959 su l’assicurazione per l’invalidità) che non sono state soggette, prima della loro incapacità al lavoro, alla legislazione svizzera sulla base di un’attività come lavoratore subordinato o lavoratore autonomo.”;

    i)

    nell’allegato XI è aggiunto il testo seguente:

    Svizzera

    1.

    L’articolo 2 della legge federale su l’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti come anche l’articolo 1 della legge federale su l’assicurazione per l’invalidità, che disciplinano l’assicurazione facoltativa per questi ambiti assicurativi per i cittadini svizzeri che risiedono in uno Stato in cui il presente accordo non si applica, si applicano alle persone che risiedono fuori dalla Svizzera e che sono cittadini degli altri Stati cui si applica il presente accordo nonché ai rifugiati e agli apolidi residenti sul territorio di tali Stati allorché tali persone dichiarano la loro adesione all’assicurazione facoltativa entro e non oltre un anno a decorrere dal giorno in cui esse hanno cessato di essere assicurate nell’ambito dell’assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità dopo un periodo assicurativo ininterrotto di almeno cinque anni.

    2.

    Quando una persona cessa di essere assicurata nell’ambito dell’assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità dopo un periodo assicurativo ininterrotto di almeno cinque anni, essa ha diritto a continuare l’assicurazione con l’accordo del datore di lavoro qualora essa lavori in uno Stato in cui il presente accordo non si applica per conto di un datore di lavoro in Svizzera e qualora essa ne faccia domanda entro un termine di sei mesi a decorrere dal giorno in cui ha cessato di essere assicurata.

    3.

    Assicurazione obbligatoria nell’ambito dell’assicurazione malattie svizzera e possibilità di esenzione:

    a)

    le disposizioni legali svizzere che disciplinano l’assicurazione malattie obbligatoria si applicano alle seguenti persone non residenti in Svizzera:

    i)

    le persone soggette alle disposizioni legali svizzere in virtù del titolo II del regolamento;

    ii)

    le persone per le quali la Svizzera si fa carico dei costi delle prestazioni ai sensi degli articoli 24, 25 e 26 del regolamento;

    iii)

    le persone che beneficiano delle prestazioni di disoccupazione dell’assicurazione svizzera;

    iv)

    i familiari delle persone di cui ai punti i) e iii) o di un lavoratore subordinato o di un lavoratore autonomo che risiede in Svizzera ed è assicurato nell’ambito dell’assicurazione malattie svizzera, allorché tali familiari non risiedono in uno dei seguenti Stati: Danimarca, Spagna, Ungheria, Portogallo, Svezia o Regno Unito;

    v)

    i familiari delle persone di cui al punto ii) o di un pensionato che risiede in Svizzera ed è assicurato nell’ambito dell’assicurazione malattie svizzera, allorché tali familiari non risiedono in uno dei seguenti Stati: Danimarca, Portogallo, Svezia o Regno Unito.

    Sono considerati familiari le persone definite come familiari ai sensi della legislazione dello Stato di residenza;

    b)

    le persone menzionate alla lettera a) possono, a richiesta, essere esentate dall’assicurazione obbligatoria se e finché risiedono in uno dei seguenti Stati e possono dimostrare che vi beneficiano di copertura in caso di malattia: Germania, Francia, Italia, Austria, e, nei casi contemplati alla lettera a) punti iv) e v), Finlandia e, nei casi contemplati alla lettera a) punto ii), Portogallo.

    Detta richiesta:

    aa)

    dev’essere depositata entro i tre mesi successivi all’insorgenza dell’obbligo di assicurarsi in Svizzera; se, in casi giustificati, la richiesta è depositata dopo tale termine, l’esenzione prende effetto dall’inizio dell’obbligo di assicurazione;

    bb)

    vale per tutti i familiari che risiedono nello stesso Stato.

    4.

    Quando una persona sottoposta alle disposizioni giuridiche svizzere in virtù del titolo II del regolamento è assoggettata, ai fini dell’assicurazione malattie, in applicazione del punto 3, lettera b), alle disposizioni giuridiche di un altro Stato che fa parte del presente accordo, i costi delle prestazioni in natura in caso di infortunio non professionale sono egualmente suddivisi tra l’assicuratore svizzero contro gli infortuni professionali e non professionali e le malattie professionali e l’istituzione di assicurazione malattie dell’altro Stato, quando esiste un diritto a prestazioni da parte dei due organismi. L’assicuratore svizzero contro gli infortuni professionali e non professionali e le malattie professionali prende a suo carico l’integralità dei costi in caso di infortunio professionale, di incidente durante il percorso verso il luogo di lavoro o di malattia professionale anche se esiste un diritto a prestazioni da parte di un organismo di assicurazione malattie del paese di residenza.

    5.

    Le persone che lavorano ma non risiedono in Svizzera e che sono coperte da un’assicurazione obbligatoria nel loro Stato di residenza in virtù del paragrafo 3, lettera b), e i loro familiari, beneficeranno delle disposizioni dell’articolo 19 del regolamento durante un soggiorno in Svizzera.

    6.

    Ai fini dell’applicazione degli articoli 18, 19, 20 e 27 del regolamento in Svizzera, l’assicuratore competente prende a suo carico la totalità dei costi fatturati.

    7.

    I periodi di assicurazione d’indennità giornaliera compiuti presso l’assicurazione di un altro Stato cui si applica il presente accordo sono conteggiati per ridurre o togliere un’eventuale riserva sull’assicurazione di indennità giornaliera in caso di maternità o di malattia, allorché la persona si assicura presso un assicuratore svizzero entro tre mesi dall’uscita dall’assicurazione straniera.

    8.

    Una persona che esercitava in Svizzera un’attività lucrativa autonoma o dipendente che copriva i fabbisogni vitali e che, avendo dovuto cessare la sua attività in seguito a infortunio o malattia, non è più sottoposta alla legislazione svizzera sull’assicurazione invalidità, è considerata assicurata da questa assicurazione per la concessione di provvedimenti d’integrazione fino all’erogazione di una rendita di invalidità e nel periodo durante il quale essa beneficia di tali provvedimenti, purché non abbia ripreso una nuova attività al di fuori della Svizzera.”

    2.

    Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (6).

    Ai fini del presente accordo, il regolamento (CE) n. 987/2009 è adattato nel seguente modo:

    a)

    nell’allegato 1 è aggiunto il testo seguente:

    “Accordo franco-svizzero del 26 ottobre 2004 che fissa le modalità particolari di gestione e rimborso dei crediti reciproci per spese sanitarie

    Accordo italo-svizzero del 20 dicembre 2005 che fissa le modalità particolari di gestione e rimborso dei crediti reciproci per spese sanitarie.”

    3.

    Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità (7), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 592/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 giugno 2008 (8), applicabile tra la Svizzera e gli Stati membri prima dell’entrata in vigore della presente decisione, quando vi si fa riferimento nel regolamento (CE) n. 883/2004 o nel regolamento (CE) n. 987/2009 o quando si tratta di casi verificatisi in passato.

    4.

    Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità (9), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 120/2009 della Commissione, del 9 febbraio 2009 (10), applicabile tra la Svizzera e gli Stati membri prima dell’entrata in vigore della presente decisione, quando vi si fa riferimento nel regolamento (CE) n. 883/2004 o nel regolamento (CE) n. 987/2009 o quando si tratta di casi verificatisi in passato.

    5.

    Direttiva 98/49/CE del Consiglio, del 29 giugno 1998, relativa alla salvaguardia dei diritti a pensione complementare dei lavoratori subordinati e dei lavoratori autonomi che si spostano all’interno della Comunità (11).

    SEZIONE B:   ATTI GIURIDICI DI CUI LE PARTI CONTRAENTI TENGONO DEBITO CONTO

    1.

    Decisione A1 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, del 12 giugno 2009, relativa all’introduzione di una procedura di dialogo e di conciliazione riguardante la validità di documenti, la determinazione della legislazione applicabile e i benefici concessi ai sensi del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (12).

    2.

    Decisione A2 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, del 12 giugno 2009, riguardante l’interpretazione dell’articolo 12 del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla legislazione applicabile ai lavoratori distaccati e ai lavoratori autonomi che lavorano temporaneamente al di fuori dello Stato di competenza (13).

    3.

    Decisione A3 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, del 17 dicembre 2009, relativa all’aggregazione dei periodi di distacco ininterrotti maturati a norma del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio e del regolamento (CE) n. 883//2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (14).

    4.

    Decisione E1 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, del 12 giugno 2009, riguardante le disposizioni pratiche per il periodo transitorio previsto per lo scambio dei dati con mezzi elettronici di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (15).

    5.

    Decisione F1 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, del 12 giugno 2009, relativa all’interpretazione dell’articolo 68 del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle regole di priorità in caso di cumulo delle prestazioni familiari (16).

    6.

    Decisione H1 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, del 12 giugno 2009, riguardante la transizione dai regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 ai regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009, nonché l’applicazione delle decisioni e delle raccomandazioni della Commissione amministrativa per il coordinamento di sistemi di sicurezza sociale (17).

    7.

    Decisione H2 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, del 12 giugno 2009, riguardante le modalità di funzionamento e la composizione della Commissione tecnica per l’elaborazione elettronica dei dati presso la Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (18).

    8.

    Decisione H3 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, del 15 ottobre 2009, riguardante la data da prendere in considerazione per determinare il tasso di cambio di cui all’articolo 90 del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (19).

    9.

    Decisione H4 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, del 22 dicembre 2009, relativa alla composizione e ai metodi di lavoro della Commissione di controllo dei conti della Commissione amministrativa per il coordinamento dei regimi di sicurezza sociale (20).

    10.

    Decisione H5 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, del 18 marzo 2010, concernente la cooperazione nella lotta alla frode e agli errori nel quadro del regolamento (CE) n. 883/2004 del Consiglio e del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativi al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (21).

    11.

    Decisione P1 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, del 12 giugno 2009, relativa all’interpretazione dell’articolo 50, paragrafo 4, dell’articolo 58 e dell’articolo 87, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, che riguardano le pensioni di invalidità, di vecchiaia e ai superstiti (22).

    12.

    Decisione S1 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, del 12 giugno 2009, riguardante la tessera europea di assicurazione malattia (23).

    13.

    Decisione S2 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, del 12 giugno 2009, riguardante la tessera europea di assicurazione malattia (24).

    14.

    Decisione S3 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, del 12 giugno 2009, che definisce le prestazioni di cui all’articolo 19, paragrafo 1, e all’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio nonché all’articolo 25, sezione A, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (25).

    15.

    Decisione S4 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, del 2 ottobre 2009, riguardante le procedure di rimborso relative all’applicazione degli articoli 35 e 41 del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (26).

    16.

    Decisione S5 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, del 2 ottobre 2009, relativa all’interpretazione della nozione di “prestazioni in natura” definita all’articolo 1, lettera v bis), del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio in caso di malattia o maternità di cui agli articoli 17, 19, 20 e 22, all’articolo 24, paragrafo 1, agli articoli 25 e 26, all’articolo 27, paragrafi 1, 3, 4 e 5, agli articoli 28 e 34 e all’articolo 36, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 883/2004 nonché alla determinazione degli importi da rimborsare ai sensi degli articoli 62, 63 e 64 del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (27).

    17.

    Decisione S6 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, del 22 dicembre 2009, concernente l’iscrizione nello Stato membro di residenza ai sensi dell’articolo 24 del regolamento (CE) n. 987/2009 e la compilazione degli inventari di cui all’articolo 64, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 987/2009 (28).

    18.

    Decisione S7 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, del 22 dicembre 2009, relativa al passaggio dai regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 ai regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009 e all’applicazione delle procedure di rimborso (29).

    19.

    Decisione U1 della commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, del 12 giugno 2009, riguardante l’articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente gli aumenti delle indennità di disoccupazione per familiari a carico (30).

    20.

    Decisione U2 della commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, del 12 giugno 2009, riguardante il campo d’applicazione dell’articolo 65, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al diritto all’indennità di disoccupazione per persone in disoccupazione completa, diverse dai lavoratori frontalieri, residenti nel corso della loro ultima attività subordinata o autonoma sul territorio di uno Stato membro diverso da quello competente (31).

    21.

    Decisione U3 della commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, del 12 giugno 2009, riguardante la portata del concetto di “disoccupazione parziale” applicabile ai disoccupati di cui all’articolo 65, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (32).

    SEZIONE C:   ATTI GIURIDICI DI CUI LE PARTI CONTRAENTI PRENDONO ATTO

    1.

    Raccomandazione U1 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale del 12 giugno 2009 riguardante la legislazione applicabile a disoccupati che esercitano un’attività professionale o commerciale a tempo parziale in uno Stato membro diverso dallo Stato di residenza (33).

    2.

    Raccomandazione U2 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale del 12 giugno 2009 riguardante l’applicazione dell’articolo 64, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio a persone disoccupate che accompagnano il coniuge o il partner che esercita un’attività professionale o commerciale in uno Stato membro diverso dallo Stato competente (34).

    PROTOCOLLO

    dell’allegato II dell’accordo

    I.   Assicurazione contro la disoccupazione

    Le seguenti disposizioni si applicano ai lavoratori che sono cittadini della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca fino al 30 aprile 2011 e ai lavoratori che sono cittadini della Repubblica di Bulgaria e della Romania fino al 31 maggio 2016.

    1.

    Per quanto concerne l’assicurazione contro la disoccupazione dei lavoratori subordinati che beneficiano di un titolo di soggiorno di durata inferiore a un anno, si applica il seguente regime:

    1.1.

    Soltanto i lavoratori che hanno versato i loro contributi in Svizzera per il periodo minimo prescritto dalla legge federale sull’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l’indennità per insolvenza (LADI) (4 35) e che soddisfano inoltre le altre condizioni che danno diritto all’indennità di disoccupazione hanno diritto alle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione alle condizioni previste dalla legge.

    1.2.

    Una parte del prodotto dei contributi ricevuti per i lavoratori che hanno versato contributi per un periodo troppo breve per aver diritto all’indennità di disoccupazione in Svizzera conformemente al punto 1.1 è retrocessa al loro Stato di origine secondo le modalità previste al punto 1.3 a titolo di contributo ai costi delle prestazioni versate a detti lavoratori in caso di disoccupazione completa; detti lavoratori non hanno d’altronde diritto alle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione in caso di disoccupazione completa in Svizzera. Tuttavia, essi hanno diritto alle indennità in caso di intemperie e di insolvenza del datore di lavoro. Delle prestazioni in caso di disoccupazione completa si fa carico lo Stato d’origine a condizione che i lavoratori si mettano a disposizione dei servizi dell’occupazione in detto Stato. I periodi di assicurazione completati in Svizzera sono conteggiati come se fossero stati completati nello Stato d’origine.

    1.3.

    La parte dei contributi ricevuti per i lavoratori secondo il punto 1.2 è rimborsata annualmente conformemente alle disposizioni legali menzionate qui di seguito:

    a)

    il prodotto dei contributi di questi lavoratori è calcolato, per paese, sulla base del numero annuale dei lavoratori occupati e della media dei contributi annuali versati per ciascun lavoratore (contributi del datore di lavoro e del lavoratore);

    b)

    dell’importo così calcolato, una parte corrispondente alla percentuale delle indennità di disoccupazione rispetto a tutti gli altri tipi di indennità menzionate al punto 1.2 sarà rimborsata agli Stati di origine dei lavoratori e una riserva per le prestazioni ulteriori verrà mantenuta dalla Svizzera (5 36);

    c)

    la Svizzera trasmette annualmente il conteggio dei contributi retrocessi. Essa indica agli Stati di origine, se questi ne fanno richiesta, le basi di calcolo e l’importo delle retrocessioni. Gli Stati di origine comunicano annualmente alla Svizzera il numero dei beneficiari di prestazioni di disoccupazione secondo il punto 1.2.

    2.

    Nel caso in cui uno Stato membro incontri difficoltà con la fine del sistema delle retrocessioni o la Svizzera incontri difficoltà con il sistema della totalizzazione, il Comitato misto può essere adito da una delle parti contraenti.

    II.   Assegni per grandi invalidi

    Gli assegni per grandi invalidi previsti dalla legge federale svizzera del 19 giugno 1959 su l’assicurazione per l’invalidità (LAI) e della legge federale del 20 dicembre 1946 su l’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS), modificata l’8 ottobre 1999, sono concessi esclusivamente se la persona interessata risiede in Svizzera.

    III.   Previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità

    Fatto salvo l’articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, la prestazione di uscita prevista dalla legge federale svizzera, del 17 dicembre 1993, sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità sarà versata a richiesta a un lavoratore dipendente o indipendente che intenda lasciare definitivamente la Svizzera e che non sarà più soggetto alla legislazione svizzera secondo le disposizioni del titolo II del regolamento, a condizione che detta persona lasci la Svizzera entro cinque anni dall’entrata in vigore del presente accordo».


    (1)  GU L 270 del 29.9.2006, pag. 67.

    (2)  GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1.

    (3)  GU L 149 del 5.7.1971, pag. 2.

    (4)  GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1.

    (5)  GU L 284 del 30.10.2009, pag. 43.

    (6)  GU L 284 del 30.10.2009, pag. 1.

    (7)  GU L 149 del 5.7.1971, pag. 2.

    (8)  GU L 177 del 4.7.2008, pag. 1.

    (9)  GU L 74 del 27.3.1972, pag. 1.

    (10)  GU L 39 del 10.2.2009, pag. 29.

    (11)  GU L 209 del 25.7.1998, pag. 46.

    (12)  GU C 106 del 24.4.2010, pag. 1.

    (13)  GU C 106 del 24.4.2010, pag. 5.

    (14)  GU C 149 dell’8.6.2010, pag. 3.

    (15)  GU C 106 del 24.4.2010, pag. 9.

    (16)  GU C 106 del 24.4.2010, pag. 11.

    (17)  GU C 106 del 24.4.2010, pag. 13.

    (18)  GU C 106 del 24.4.2010, pag. 17.

    (19)  GU C 106 del 24.4.2010, pag. 56.

    (20)  GU C 107 del 27.4.2010, pag. 3.

    (21)  GU C 149 dell’8.6.2010, pag. 5.

    (22)  GU C 106 del 24.4.2010, pag. 21.

    (23)  GU C 106 del 24.4.2010, pag. 23.

    (24)  GU C 106 del 24.4.2010, pag. 26.

    (25)  GU C 106 del 24.4.2010, pag. 40.

    (26)  GU C 106 del 24.4.2010, pag. 52.

    (27)  GU C 106 del 24.4.2010, pag. 54.

    (28)  GU C 107 del 27.4.2010, pag. 6.

    (29)  GU C 107 del 27.4.2010, pag. 8.

    (30)  GU C 106 del 24.4.2010, pag. 42.

    (31)  GU C 106 del 24.4.2010, pag. 43.

    (32)  GU C 106 del 24.4.2010, pag. 45.

    (33)  GU C 106 del 24.4.2010, pag. 49.

    (34)  GU C 106 del 24.4.2010, pag. 51.

    (35)  Attualmente 12 mesi.

    (36)  Contributi retrocessi per lavoratori che eserciteranno il loro diritto all’indennità di disoccupazione in Svizzera dopo aver versato contributi per un periodo di almeno 12 mesi — durante soggiorni ripetuti — nello spazio di due anni.


    ALLEGATO II

    DICHIARAZIONE

    Riguardante la dichiarazione relativa alla partecipazione della Svizzera ai comitati

    La «Commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti» di cui al secondo trattino della dichiarazione relativa alla partecipazione della Svizzera ai comitati (GU L 114 del 30.4.2002, pag. 72) è stata rinominata «Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale» dall’articolo 71 del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio.


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