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Document 32011D0405

Decisione del Consiglio, del 9 giugno 2011, relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, e all’applicazione provvisoria del protocollo concordato tra l’Unione europea e la Repubblica del Capo Verde che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca tra le due parti

GU L 181 del 9.7.2011, p. 1–1 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/405/oj

Related international agreement

9.7.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 181/1


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 9 giugno 2011

relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, e all’applicazione provvisoria del protocollo concordato tra l’Unione europea e la Repubblica del Capo Verde che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca tra le due parti

(2011/405/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il 19 dicembre 2006 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 2027/2006 relativo alla conclusione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Capo Verde (1).

(2)

Il protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dal suddetto accordo di partenariato cessa di produrre effetti il 31 agosto 2011.

(3)

L’Unione ha negoziato con la Repubblica del Capo Verde («Capo Verde») un nuovo protocollo che conferisce alle navi dell’Unione possibilità di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione del Capo Verde in materia di pesca.

(4)

In seguito a tali negoziati, il 22 dicembre 2010 è stato siglato il nuovo protocollo.

(5)

Al fine di garantire il proseguimento delle attività di pesca delle navi dell’Unione, l’articolo 15 del nuovo protocollo prevede la sua applicazione in via provvisoria a decorrere dal 1o settembre 2011.

(6)

Il nuovo protocollo deve essere firmato e applicato in via provvisoria, in attesa che siano terminate le procedure necessarie alla sua conclusione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La firma del protocollo concordato tra l’Unione europea e la Repubblica del Capo Verde che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca tra le due parti, è autorizzata a nome dell’Unione, con riserva della conclusione di tale protocollo.

Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare il protocollo a nome dell’Unione, con riserva della sua conclusione.

Articolo 3

Il protocollo è applicato su base provvisoria a decorrere dal 1o settembre 2011, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua conclusione.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Lussemburgo, addì 9 giugno 2011.

Per il Consiglio

Il presidente

PINTÉR S.


(1)  GU L 414 del 30.12.2006, pag. 1.


Top

9.7.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 181/2


PROTOCOLLO

concordato tra l’Unione europea e la Repubblica del Capo Verde che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca tra le due parti

Articolo 1

Periodo di applicazione e possibilità di pesca

1.   Le possibilità di pesca concesse alle navi dell’Unione europea, per un periodo di tre anni, a norma dell’articolo 5 dell’accordo di partenariato nel settore della pesca, sono stabilite come segue:

specie altamente migratorie (specie di cui all’allegato 1 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982):

tonniere congelatrici con reti a circuizione: 28 unità,

tonniere con lenze e canne: 11 unità,

pescherecci con palangari di superficie: 35 unità.

2.   Il paragrafo 1 si applica fatte salve le disposizioni degli articoli 4 e 5 del presente protocollo.

Articolo 2

Contropartita finanziaria — Modalità di pagamento

1.   Per il periodo di cui all’articolo 1, la contropartita finanziaria prevista all’articolo 7 dell’accordo di partenariato nel settore della pesca è fissata a 435 000 EUR.

2.   La contropartita finanziaria comprende:

a)

un importo annuo per l’accesso alla ZEE del Capo Verde di 325 000 EUR, equivalente ad un quantitativo di riferimento di 5 000 tonnellate all’anno e

b)

un importo specifico annuo di 110 000 EUR destinato a sostenere l’attuazione della politica settoriale della pesca del Capo Verde.

3.   Il paragrafo 1 si applica fatte salve le disposizioni degli articoli 3, 4, 5, 7 e 8 del presente protocollo e degli articoli 12 e 13 dell’accordo di partenariato nel settore della pesca.

4.   Se il volume complessivo delle catture effettuate dalle navi dell’Unione europea nelle acque capoverdiane supera le 5 000 tonnellate annue, l’importo di 325 000 EUR della contropartita finanziaria sarà aumentato di 65 EUR per ogni tonnellata supplementare catturata. Tuttavia l’importo annuo complessivo versato dall’Unione non può superare il doppio dell’importo indicato al paragrafo 2, lettera a) (325 000 EUR). Nel caso in cui i quantitativi catturati dalle navi dell’Unione europea superino i quantitativi corrispondenti al doppio dell’importo annuo complessivo, l’importo dovuto per il quantitativo eccedente tale massimale è versato l’anno successivo.

5.   Il pagamento della contropartita finanziaria a norma del paragrafo 2, lettere a) e b), avviene entro 60 giorni dall’entrata in vigore del protocollo per il primo anno ed entro la ricorrenza anniversaria del protocollo per gli anni successivi.

6.   La destinazione della contropartita finanziaria di cui al paragrafo 2, lettera a), è di competenza esclusiva delle autorità del Capo Verde.

7.   La contropartita finanziaria è versata su un conto unico del Tesoro pubblico aperto presso un’istituzione finanziaria designata dalle autorità del Capo Verde.

Articolo 3

Promozione di una pesca sostenibile e responsabile nelle acque capoverdiane

1.   Entro tre mesi dall’entrata in vigore del presente protocollo, le parti concordano, nell’ambito della commissione mista di cui all’articolo 9 dell’accordo di partenariato nel settore della pesca, un programma settoriale pluriennale e le sue modalità di applicazione, in particolare:

a)

gli orientamenti, su base annuale e pluriennale, in base ai quali sarà utilizzata la contropartita finanziaria di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera b);

b)

gli obiettivi da conseguire, su base annuale e pluriennale, ai fini dell’instaurazione di una pesca sostenibile e responsabile, tenuto conto delle priorità espresse dal Capo Verde nel quadro della politica nazionale della pesca o di altre politiche atte ad incidere sullo sviluppo di una pesca responsabile e sostenibile o a questo correlate;

c)

i criteri e le procedure da utilizzare ai fini della valutazione dei risultati ottenuti su base annuale.

2.   Qualsiasi proposta di modifica del programma settoriale pluriennale deve essere approvata dalle parti nell’ambito della commissione mista o sulla base di uno scambio di lettere.

3.   Le autorità del Capo Verde possono decidere ogni anno in merito all’assegnazione di un importo supplementare alla quota della contropartita finanziaria di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), ai fini dell’attuazione del programma pluriennale. Tale assegnazione deve essere comunicata all’Unione europea al massimo due (2) mesi prima della ricorrenza anniversaria del presente protocollo.

4.   Le due parti procedono ogni anno, nell’ambito della commissione mista, a una valutazione dei risultati conseguiti nell’attuazione del programma settoriale pluriennale. Qualora tale valutazione indichi che la realizzazione degli obiettivi finanziati direttamente tramite la quota della contropartita finanziaria di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), del presente protocollo non è soddisfacente, l’Unione europea si riserva il diritto di ridurre tale quota al fine di adeguare al livello dei risultati l’ammontare destinato all’attuazione del programma.

Articolo 4

Cooperazione scientifica per una pesca responsabile

1.   Le due parti si impegnano a promuovere una pesca responsabile nelle acque del Capo Verde, sulla base del principio di non discriminazione tra le diverse flotte presenti in tali acque.

2.   Nel periodo di applicazione del presente protocollo, l’Unione europea e le autorità del Capo Verde si adoperano per monitorare lo stato delle risorse nella zona di pesca capoverdiana.

3.   Le due parti rispettano le raccomandazioni e le risoluzioni della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico (ICCAT) in materia di gestione responsabile della pesca.

4.   In conformità all’articolo 4 dell’accordo di partenariato in materia di pesca le parti, sulla base delle raccomandazioni e delle risoluzioni adottate nell’ambito dell’ICCAT e alla luce dei migliori pareri scientifici disponibili, si consultano nell’ambito della commissione mista prevista all’articolo 9 del suddetto accordo per adottare, se del caso a seguito di una riunione scientifica e di comune accordo, misure atte a garantire una gestione sostenibile delle risorse alieutiche che interessano le attività delle navi dell’Unione europea.

Articolo 5

Adeguamento di comune accordo delle possibilità di pesca

Le possibilità di pesca di cui all’articolo 1 possono essere modificate di comune accordo a condizione che le raccomandazioni e le risoluzioni adottate dall’ICCAT confermino che tale modifica garantisce la gestione sostenibile delle specie alieutiche oggetto del presente protocollo. In tal caso la contropartita finanziaria di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), è adeguata proporzionalmente, pro rata temporis, e al presente protocollo e al suo allegato sono apportate le modifiche necessarie.

Articolo 6

Incentivi agli sbarchi e promozione della cooperazione fra operatori economici

1.   Le due parti cooperano al fine di migliorare le possibilità di sbarco nei porti capoverdiani.

2.   La commissione mista definisce le modalità utili a tal fine nonché il livello di incentivi finanziari da applicare.

3.   Le parti si adoperano per creare condizioni atte a favorire le relazioni tra le rispettive imprese in campo tecnico, economico e commerciale, promuovendo un ambiente favorevole allo sviluppo dell’attività imprenditoriale e degli investimenti.

Articolo 7

Sospensione del pagamento della contropartita finanziaria

1.   La contropartita finanziaria prevista all’articolo 2, paragrafo 2, lettere a) e b), può essere riveduta o sospesa qualora siano constatate una o più delle condizioni seguenti:

a)

eventi straordinari, diversi da fenomeni naturali, impediscono l’esercizio della pesca nella ZEE capoverdiana;

b)

a seguito di mutamenti significativi degli orientamenti politici che hanno portato alla conclusione del presente protocollo, una delle parti chiede che le disposizioni del protocollo siano sottoposte a revisione ai fini di una loro eventuale modifica;

c)

l’Unione europea constata nel Capo Verde una violazione degli elementi essenziali e fondamentali dei diritti umani e dei principi democratici previsti all’articolo 9 dell’accordo di Cotonou.

2.   L’Unione europea si riserva il diritto di sospendere, del tutto o in parte, il pagamento della contropartita finanziaria specifica prevista all’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), del presente protocollo:

a)

quando una valutazione condotta dalla commissione mista mostri che i risultati ottenuti non sono conformi alla programmazione;

b)

in caso di mancata esecuzione di tale contropartita finanziaria.

3.   Il pagamento della contropartita finanziaria riprende, previi consultazione e accordo delle parti, non appena sia stata ripristinata la situazione precedente gli avvenimenti menzionati al paragrafo 1 e/o quando i risultati di attuazione finanziaria di cui al paragrafo 2 lo giustifichino.

Articolo 8

Sospensione dell’applicazione del protocollo

1.   L’applicazione del presente protocollo può essere sospesa su iniziativa di una delle parti qualora siano constatate una o più delle condizioni seguenti:

a)

eventi straordinari, quali definiti all’articolo 7, paragrafo 3, lettera a), dell’accordo di partenariato nel settore della pesca, che impediscono l’esercizio della pesca nella ZEE capoverdiana;

b)

a seguito di mutamenti significativi degli orientamenti politici che hanno portato alla conclusione del presente protocollo, una delle parti chiede che le disposizioni del protocollo siano sottoposte a revisione ai fini di una loro eventuale modifica;

c)

una delle parti constata una violazione degli elementi essenziali e fondamentali dei diritti umani e dei principi democratici previsti all’articolo 9 dell’accordo di Cotonou;

d)

l’Unione europea non provvede al pagamento della contropartita finanziaria di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), per ragioni diverse da quelle previste all’articolo 7 del presente protocollo;

e)

fra le due parti sorge una controversia persistente che non può essere risolta nell’ambito della commissione mista;

f)

una delle parti non rispetta le disposizioni del presente protocollo, dell’allegato e delle appendici.

2.   Quando l’applicazione del protocollo viene sospesa per motivi diversi da quelli menzionati al punto 1, lettera c), la parte interessata è tenuta a notificare la sua intenzione per iscritto almeno tre mesi prima della data prevista di entrata in vigore della sospensione. La sospensione del protocollo per i motivi di cui al paragrafo 1, lettera c), si applica non appena venga adottata la decisione di sospensione.

3.   In caso di sospensione le parti continuano a consultarsi al fine di pervenire a una composizione amichevole della controversia. Se le parti raggiungono un’intesa, l’applicazione del protocollo riprende e l’importo della contropartita finanziaria è ridotto proporzionalmente, pro rata temporis, in funzione della durata della sospensione.

Articolo 9

Informatizzazione degli scambi

1.   Il Capo Verde e l’UE si impegnano a predisporre nel più breve termine i sistemi informatici necessari allo scambio elettronico di tutte le informazioni e di tutti i documenti connessi all’attuazione dell’accordo.

2.   Non appena i sistemi di cui al paragrafo 1 sono operativi, la versione elettronica di un documento è considerata da ogni punto di vista equivalente alla versione cartacea.

3.   Il Capo Verde e l’UE si notificano senza indugio qualsiasi malfunzionamento di un sistema informatico. Le informazioni e i documenti connessi all’attuazione dell’accordo sono allora automaticamente sostituiti dalla loro versione cartacea secondo le modalità definite in allegato.

Articolo 10

Sorveglianza via satellite

Il Capo Verde predispone quanto prima un sistema di sorveglianza via satellite (VMS) dei pescherecci che operano nelle sue acque. Una volta predisposto tale sistema, si applicano le disposizioni definite all’allegato del presente protocollo.

Articolo 11

Riservatezza dei dati

Il Capo Verde s’impegna affinché tutti i dati relativi alle navi dell’Unione europea e alle loro attività di pesca ottenuti nel quadro dell’accordo siano trattati in ogni momento in modo confidenziale e utilizzati esclusivamente ai fini dell’attuazione dell’accordo.

Articolo 12

Disposizioni applicabili del diritto nazionale

1.   Le attività dei pescherecci dell’Unione europea operanti nelle acque del Capo Verde nel quadro del presente accordo sono disciplinate dalla normativa applicabile al Capo Verde, in particolare le disposizioni del piano di gestione delle risorse della pesca del Capo Verde, salvo diversa disposizione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca e del presente protocollo, compresi l’allegato e le relative appendici.

2.   Le autorità capoverdiane informano la Commissione europea in merito a qualsiasi modifica o a eventuali nuove disposizioni legislative concernenti il settore della pesca.

Articolo 13

Durata

Il presente protocollo e il relativo allegato si applicano per un periodo di tre anni a decorrere dall’applicazione provvisoria, conformemente all’articolo 15, salvo denuncia a norma dell’articolo 14.

Articolo 14

Denuncia

1.   In caso di denuncia del presente protocollo, la parte interessata notifica per iscritto all’altra parte la propria intenzione di denunciare il protocollo con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla data alla quale la denuncia prende effetto.

2.   L’invio della notifica di cui al precedente paragrafo comporta l’avvio di consultazioni tra le parti.

Articolo 15

Applicazione provvisoria

Il presente protocollo si applica, in via provvisoria, a decorrere dal 1o settembre 2011.

Articolo 16

Entrata in vigore

Il presente protocollo e il relativo allegato entrano in vigore alla data in cui le parti si notificano l’avvenuto espletamento delle procedure a tal fine necessarie.


ALLEGATO

CONDIZIONI PER L’ESERCIZIO DELLA PESCA NELLA ZONA DI PESCA DEL CAPO VERDE DA PARTE DELLE NAVI DELL’UNIONE EUROPEA

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Designazione dell’autorità competente

Ai fini del presente allegato e salvo indicazione contraria, ogni riferimento all’Unione europea (UE) o al Capo Verde in relazione a un’autorità competente designa:

per l’UE: la Commissione europea, se del caso per il tramite della delegazione dell’UE al Capo Verde,

per il Capo Verde: il ministero della Pesca.

ZEE nazionale

Il Capo Verde comunica all’UE, precedentemente all’entrata in vigore del protocollo, le coordinate geografiche della propria ZEE nonché delle linee di base.

Zone di pesca

Le navi dell’UE potranno esercitare le proprie attività di pesca al di là delle dodici miglia nautiche a partire dalle linee di base.

Designazione di un agente locale

Le navi dell’UE che prevedono di effettuare sbarchi o trasbordi in un porto del Capo Verde devono essere rappresentate da un agente raccomandatario residente nel Capo Verde.

Conto bancario

Il Capo Verde comunica all’UE, precedentemente all’entrata in vigore del protocollo, le coordinate del conto o dei conti bancari su cui dovranno essere versati gli importi finanziari a carico delle navi dell’UE nel quadro dell’accordo. I costi inerenti ai trasferimenti bancari sono a carico degli armatori.

CAPO II

AUTORIZZAZIONI DI PESCA

Condizioni preliminari all’ottenimento di un’autorizzazione di pesca — navi ammissibili

Le autorizzazioni di pesca di cui all’articolo 6 dell’accordo sono rilasciate a condizione che la nave sia iscritta nel registro dei pescherecci dell’UE e che siano stati soddisfatti tutti gli obblighi anteriori a carico dell’armatore, del comandante o della nave stessa, derivanti dalle loro attività di pesca nel Capo Verde nel quadro dell’accordo.

Domanda di autorizzazione di pesca

L’UE presenta al Capo Verde una domanda di autorizzazione di pesca per ogni nave che intende operare nel quadro dell’accordo, almeno 15 giorni prima della data di inizio del periodo di validità richiesto, utilizzando il modulo riportato nell’appendice 1 del presente allegato. La domanda deve essere dattiloscritta o redatta a mano in stampatello in modo leggibile.

Per ciascuna prima domanda di autorizzazione di pesca nell’ambito del protocollo in vigore, o a seguito di una modifica tecnica della nave interessata, la domanda deve essere accompagnata:

i)

dalla prova di pagamento del canone forfettario per il periodo di validità dell’autorizzazione di pesca richiesta, nonché dal contributo forfettario per gli osservatori di cui al capo X del presente allegato;

ii)

dal nome e dall’indirizzo del raccomandatario locale della nave, se esistente;

iii)

da una fotografia a colori recente della nave, presa di profilo, di una dimensione minima di 15 cm × 10 cm;

iv)

da ogni altro documento specificamente richiesto nell’ambito dell’accordo.

All’atto del rinnovo di un’autorizzazione di pesca nell’ambito del protocollo in vigore, per una nave le cui caratteristiche tecniche non sono state modificate, la domanda di rinnovo sarà accompagnata unicamente dalla prova di pagamento del canone e dal contributo forfettario alle spese relative all’osservatore.

Canone forfettario anticipato

L’importo del canone forfettario è fissato sulla base del tasso annuo determinato nelle schede tecniche che figurano all’appendice 2 del presente allegato. Esso include tutte le imposte nazionali e locali, ad eccezione delle tasse portuali, dei diritti per i trasbordi e delle spese connesse alla prestazione di servizi.

Elenco provvisorio delle navi autorizzate a pescare

Non appena ricevute le domande di autorizzazione di pesca, il Capo Verde stabilisce per ciascuna categoria di navi l’elenco provvisorio delle navi richiedenti. Questo elenco viene immediatamente comunicato all’autorità nazionale responsabile del controllo della pesca e all’UE.

L’UE trasmette l’elenco provvisorio all’armatore o al raccomandatario. In caso di chiusura degli uffici dell’UE, il Capo Verde può rilasciare l’elenco provvisorio direttamente all’armatore, o al suo raccomandatario, e ne trasmette copia all’UE.

Rilascio dell’autorizzazione di pesca

Il Capo Verde rilascia l’autorizzazione di pesca all’UE entro un termine di 15 giorni a decorrere dal ricevimento del fascicolo di domanda completo.

In caso di rinnovo di un’autorizzazione di pesca nel corso del periodo di applicazione del protocollo, la nuova autorizzazione di pesca dovrà contenere un riferimento esplicito all’autorizzazione di pesca iniziale.

L’UE trasmette l’autorizzazione di pesca all’armatore o al raccomandatario. In caso di chiusura degli uffici dell’UE, il Capo Verde può rilasciare l’autorizzazione di pesca direttamente all’armatore, o al suo raccomandatario, e ne trasmette copia all’UE.

Elenco delle navi autorizzate a pescare

Non appena rilasciate le autorizzazioni di pesca, il Capo Verde stabilisce senza indugio per ciascuna categoria di navi l’elenco provvisorio delle navi autorizzate a pescare nella sua zona. Questo elenco viene immediatamente comunicato all’autorità nazionale responsabile del controllo della pesca e all’UE e sostituisce l’elenco provvisorio sopra menzionato.

Periodo di validità dell’autorizzazione di pesca

Le autorizzazioni di pesca hanno una durata di validità di un anno e sono rinnovabili.

Per determinare l’inizio del periodo di validità, si intende per periodo annuale:

i)

nel corso del primo anno di applicazione del protocollo, il periodo compreso fra la data della sua entrata in vigore e il 31 dicembre dello stesso anno;

ii)

in seguito, ogni anno civile completo;

iii)

nel corso dell’ultimo anno di applicazione del protocollo, il periodo compreso fra il 1o gennaio e la data di scadenza del protocollo.

Detenzione a bordo dell’autorizzazione di pesca

L’autorizzazione di pesca deve essere tenuta permanentemente a bordo della nave.

Le navi sono tuttavia autorizzate a pescare a decorrere dalla loro iscrizione nell’elenco provvisorio di cui sopra. Tali navi devono tenere permanentemente a bordo l’elenco provvisorio fino al rilascio della rispettiva autorizzazione di pesca.

Trasferimento dell’autorizzazione di pesca

L’autorizzazione è rilasciata per una nave determinata e non è trasferibile.

Tuttavia, in caso di forza maggiore e su richiesta dell’UE, l’autorizzazione di pesca è sostituita da una nuova autorizzazione, rilasciata a nome di un’altra nave simile alla nave da sostituire.

Ai fini del trasferimento, l’armatore o il suo raccomandatario consegna al Capo Verde l’autorizzazione di pesca da sostituire e il Capo Verde redige entro il più breve termine l’autorizzazione sostitutiva. L’autorizzazione sostitutiva è rilasciata nel più breve termine all’armatore, o al suo raccomandatario, al momento della consegna dell’autorizzazione da sostituire. L’autorizzazione sostitutiva prende effetto il giorno della consegna dell’autorizzazione da sostituire.

Il Capo Verde aggiorna nel più breve termine l’elenco delle navi autorizzate a pescare. Il nuovo elenco viene immediatamente comunicato all’autorità nazionale responsabile del controllo della pesca e all’UE.

Navi di appoggio

Su domanda dell’UE, il Capo Verde autorizza le navi dell’UE titolari di un’autorizzazione di pesca a farsi assistere da navi di appoggio. Le navi di appoggio devono battere bandiera di uno Stato membro dell’UE, o appartenere a un’impresa dell’UE, e non possono essere attrezzate per la cattura del pesce né essere utilizzate per i trasbordi.

Il Capo Verde definisce le attività di appoggio nonché le condizioni di ottenimento delle autorizzazioni e stila l’elenco delle navi di appoggio autorizzate, comunicandolo senza indugio all’autorità nazionale responsabile del controllo della pesca dell’UE.

CAPO III

MISURE TECNICHE

Le misure tecniche applicabili alle navi titolari di un’autorizzazione di pesca, relative alla zona, agli attrezzi da pesca e alle catture accessorie, sono definite per ciascuna categoria di pesca nelle schede tecniche di cui all’appendice 2 del presente allegato.

Le navi rispettano tutte le raccomandazioni adottate dall’ICCAT (Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico).

CAPO IV

DICHIARAZIONE DELLE CATTURE

Giornale di pesca

Il comandante di una nave dell’UE operante nell’ambito dell’accordo tiene un giornale di pesca, il cui modello per ciascuna categoria di pesca figura all’appendice 3 del presente allegato.

Il comandante compila il giornale di pesca per ciascun giorno di presenza della nave nella zona di pesca del Capo Verde.

Il comandante annota ogni giorno nel giornale di pesca il quantitativo di ciascuna specie, identificata con il rispettivo codice FAO alfa-3, catturata e detenuta a bordo, espresso in chilogrammi di peso vivo o, se del caso, in numero di esemplari. Per ciascuna specie principale, il comandante indica altresì le catture uguali a zero.

Ove del caso, il capitano inserisce ogni giorno nel giornale di pesca anche i quantitativi di ciascuna specie rigettati in mare, espressi in chilogrammi di peso vivo o, se del caso, in numero di esemplari.

Il giornale di pesca è compilato in modo leggibile, in stampatello, e firmato dal comandante.

Il comandante è responsabile dell’esattezza dei dati registrati nel giornale di pesca.

Dichiarazione delle catture

Il comandante dichiara le catture effettuate dalla nave consegnando al Capo Verde i propri giornali di pesca relativi al periodo di presenza nella zona di pesca del Capo Verde.

I giornali di pesca sono consegnati secondo le seguenti modalità:

i)

in caso di passaggio in un porto del Capo Verde, l’originale di ciascun giornale di pesca è consegnato al rappresentante locale del Capo Verde, che ne dichiara il ricevimento per iscritto;

ii)

in caso di uscita dalla zona di pesca del Capo Verde senza passare preliminarmente per un porto del Capo Verde, l’originale di ciascun giornale di pesca è inviato entro un termine di 14 giorni a decorrere dall’arrivo in un qualunque altro porto, e in ogni caso nei 30 giorni successivi all’uscita dalla zona del Capo Verde;

a)

mediante spedizione postale al Capo Verde;

b)

via fax, al numero comunicato dal Capo Verde;

c)

oppure per posta elettronica.

Le due parti si adoperano per istituire un sistema di dichiarazione delle catture basato su uno scambio elettronico dell’insieme dei dati.

Non appena il Capo Verde sia in grado di ricevere le dichiarazioni di cattura per posta elettronica, il comandante trasmette i giornali di pesca al Capo Verde all’indirizzo di posta elettronica da esso comunicato. Il Capo Verde conferma senza indugio il ricevimento per ritorno di posta elettronica.

Il comandante invia una copia di tutti i giornali di pesca all’UE. Per le navi tonniere e i pescherecci con palangari di superficie, il comandante invia altresì una copia di tutti i giornali di pesca a uno degli istituti scientifici seguenti:

i)

IRD (Institut de recherche pour le développement);

ii)

IEO (Instituto Español de Oceanografía);

iii)

IPIMAR (Instituto Português de Investigação Marítima); o

iv)

INDP (Instituto Nacional de Desenvolvimento das Pescas).

Se la nave torna nella zona del Capo Verde nel periodo di validità della sua autorizzazione di pesca è tenuta a presentare una nuova dichiarazione di catture.

In caso di mancato rispetto delle disposizioni relative alla dichiarazione delle catture, il Capo Verde può sospendere l’autorizzazione di pesca della nave interessata fino al ricevimento della dichiarazione di cattura mancante e penalizzare l’armatore secondo le disposizioni a tal fine previste dalla legislazione nazionale in vigore. In caso di recidiva, il Capo Verde può rifiutare il rinnovo dell’autorizzazione di pesca. Il Capo Verde informa senza indugio l’UE in merito a ogni sanzione applicata in questo contesto.

Computo dei canoni per le navi tonniere e i pescherecci con palangari di superficie

L’UE stabilisce per ciascuna nave tonniera e ciascun peschereccio con palangari di superficie, sulla base delle dichiarazioni di cattura confermate dagli istituti scientifici sopra indicati, un computo finale dei canoni dovuti dalla nave a titolo della campagna annuale da essa condotta nell’anno di calendario precedente.

L’UE comunica questo computo finale al Capo Verde e all’armatore anteriormente al 31 luglio dell’anno in corso. Entro un termine di 30 giorni a decorrere dalla data di trasmissione, il Capo Verde può contestare il computo finale sulla base di elementi giustificativi. In caso di disaccordo, le parti si concertano nell’ambito della commissione mista. Se il Capo Verde non presenta obiezioni entro il termine di 30 giorni, il computo finale si considera adottato.

Se il computo finale è superiore al canone forfettario anticipato versato ai fini dell’ottenimento dell’autorizzazione di pesca, l’armatore versa il saldo al Capo Verde al massimo entro il 30 settembre dell’anno in corso. Se il computo finale è inferiore al canone forfettario anticipato, l’importo residuo non può essere recuperato dall’armatore.

CAPO V

SBARCHI E TRASBORDI

Il comandante di una nave dell’UE che desidera sbarcare in un porto del Capo Verde, o trasbordare catture effettuate nella zona del Capo Verde, deve notificare al Capo Verde, almeno 24 ore prima dello sbarco o del trasbordo:

a)

il nome della nave da pesca che deve effettuare lo sbarco o il trasbordo;

b)

il porto di sbarco o di trasbordo;

c)

la data e l’ora prevista per lo sbarco o il trasbordo;

d)

il quantitativo (espresso in chilogrammi di peso vivo o, se del caso, in numero di esemplari) di ciascuna specie da sbarcare o trasbordare (identificata mediante il rispettivo codice FAO alfa 3);

e)

in caso di trasbordo, il nome della nave ricevente;

f)

il certificato sanitario della nave ricevente.

L’operazione di trasbordo deve avvenire nelle acque di un porto del Capo Verde a tal fine autorizzato. Il trasbordo in mare è vietato.

Il mancato rispetto delle disposizioni sopra indicate comporta l’applicazione delle sanzioni previste a tale effetto dalla legislazione del Capo Verde.

Una nave dell’UE che sbarca in un porto del Capo Verde o che vende le sue catture a uno stabilimento di trasformazione del Capo Verde beneficia di un incentivo finanziario sotto forma di una riduzione parziale del canone, conformemente ai limiti fissati nelle schede tecniche di cui all’appendice 2 del presente allegato.

CAPO VI

CONTROLLO

Entrata e uscita dalla zona

Ogni entrata o uscita dalla zona di pesca del Capo Verde di una nave dell’UE titolare di un’autorizzazione di pesca deve essere notificata al Capo Verde con un anticipo minimo di tre ore prima dell’entrata o dell’uscita.

Nel notificare l’entrata o l’uscita, la nave comunica in particolare:

i)

la data, l’ora e il punto di passaggio previsti;

ii)

il quantitativo (espresso in chilogrammi di peso vivo o, se del caso, in numero di esemplari) di ciascuna specie detenuta a bordo, identificata mediante il rispettivo codice FAO alfa-3;

iii)

la presentazione dei prodotti.

La notifica è effettuata di preferenza per posta elettronica oppure, ove ciò non fosse possibile, via fax o via radio, a un indirizzo elettronico, un numero di chiamata o una frequenza comunicati dal Capo Verde. Il Capo Verde notifica senza indugio alle navi interessate e all’UE ogni modifica dell’indirizzo elettronico, del numero di chiamata o della frequenza di invio.

Ogni nave sorpresa a svolgere attività di pesca nella zona del Capo Verde senza avere precedentemente notificato la sua presenza è considerata una nave che pesca senza autorizzazione.

Ispezione in mare

L’ispezione in mare, nella zona del Capo Verde, delle navi dell’UE titolari di un’autorizzazione di pesca è effettuata da navi e ispettori del Capo Verde chiaramente identificabili come incaricati del controllo della pesca.

Prima di salire a bordo, gli ispettori del Capo Verde comunicano alla nave dell’UE la propria intenzione di effettuare un’ispezione. L’ispezione è condotta al massimo da due ispettori, che devono dimostrare la loro identità e qualifica di ispettori prima di procedere all’ispezione.

Gli ispettori del Capo Verde restano a bordo della nave dell’UE solo il tempo necessario per effettuare i compiti connessi all’ispezione. Essi svolgono l’ispezione in modo da minimizzare l’impatto per la nave, la sua attività di pesca e il carico.

Il Capo Verde può autorizzare l’UE a partecipare all’ispezione in mare in qualità di osservatore.

Il comandante della nave dell’UE facilita l’accesso a bordo e il lavoro degli ispettori del Capo Verde.

Al termine di ciascuna ispezione, gli ispettori del Capo Verde redigono un rapporto di ispezione. Il comandante della nave dell’UE ha il diritto di introdurvi le proprie osservazioni. Il rapporto di ispezione è firmato dall’ispettore che lo redige e dal comandante della nave dell’UE.

Prima di lasciare la nave dell’UE, gli ispettori del Capo Verde consegnano una copia del rapporto di ispezione al comandante. Il Capo Verde trasmette una copia del rapporto di ispezione all’UE entro un termine di 8 giorni a decorrere dall’ispezione.

Ispezione in porto

L’ispezione in porto delle navi dell’UE che effettuano, nelle acque di un porto del Capo Verde, sbarchi o trasbordi di catture effettuate nella zona del Capo Verde è condotta da ispettori del Capo Verde chiaramente identificabili come incaricati del controllo della pesca.

L’ispezione sarà condotta al massimo da due ispettori, che dovranno dimostrare la loro identità e qualifica di ispettori prima di procedere all’ispezione. Gli ispettori del Capo Verde restano a bordo della nave dell’UE solo il tempo necessario per effettuare i compiti connessi all’ispezione e svolgono l’ispezione in modo da minimizzare l’impatto per la nave, l’operazione di sbarco o di trasbordo e il carico.

Il Capo Verde può autorizzare l’UE a partecipare all’ispezione in porto in qualità di osservatore.

Il comandante della nave dell’UE facilita il lavoro degli ispettori del Capo Verde.

Al termine di ciascuna ispezione, l’ispettore del Capo Verde redige un rapporto di ispezione. Il comandante della nave dell’UE ha il diritto di introdurvi le proprie osservazioni. Il rapporto di ispezione è firmato dall’ispettore che lo redige e dal comandante della nave dell’UE.

Non appena conclusa l’ispezione, l’ispettore del Capo Verde consegna una copia del rapporto di ispezione al comandante della nave dell’UE. Il Capo Verde trasmette una copia del rapporto di ispezione all’UE entro un termine di 8 giorni a decorrere dall’ispezione.

CAPO VII

SISTEMA DI SORVEGLIANZA VIA SATELLITE (VMS)

Messaggi di posizione delle navi — sistema VMS

Quando si trovano nella zona del Capo Verde, le navi dell’UE titolari di un’autorizzazione di pesca devono essere dotate di un sistema di sorveglianza via satellite (Vessel Monitoring System — VMS) che consenta la comunicazione automatica e continua della loro posizione, ogni ora, al centro di controllo della pesca (CCP) del loro Stato di bandiera.

Ciascun messaggio di posizione deve

i)

contenere

a)

l’identificazione della nave;

b)

l’ultima posizione geografica della nave (longitudine, latitudine), con un margine di errore inferiore ai 500 metri ed un margine di affidabilità del 99 %;

c)

la data e l’ora di registrazione della posizione;

d)

la velocità e la rotta della nave;

ii)

essere configurato secondo il formato di cui all’appendice 4 del presente allegato.

La prima posizione registrata successivamente all’entrata nella zona del Capo Verde è identificata con il codice «ENT». Tutte le posizioni successive sono identificate con il codice «POS», ad eccezione della prima posizione registrata dopo l’uscita dalla zona del Capo Verde, che viene identificata con il codice «EXI».

Il CCP dello Stato di bandiera garantisce il trattamento automatico e, se del caso, la trasmissione elettronica dei messaggi di posizione. I messaggi di posizione devono essere registrati in modo sicuro e conservati per un periodo di tre anni.

Trasmissione da parte della nave in caso di guasto del sistema VMS

Il comandante deve garantire in ogni momento che il sistema VMS della sua nave sia pienamente operativo e che i messaggi di posizione siano correttamente trasmessi al CCP dello Stato di bandiera.

In caso di guasto, il sistema VMS della nave è riparato o sostituito entro un termine di un mese. Una volta trascorso tale termine, la nave non è più autorizzata a pescare nella zona del Capo Verde.

Le navi che pescano nella zona del Capo Verde con un sistema VMS difettoso sono tenute a comunicare i loro messaggi di posizione mediante posta elettronica, via radio o per fax al CCP dello Stato di bandiera, almeno ogni quattro ore, fornendo tutte le informazioni obbligatorie.

Comunicazione sicura dei messaggi di posizione al Capo Verde

Il CCP dello Stato di bandiera trasmette automaticamente i messaggi di posizione delle navi interessate al CCP del Capo Verde. I CCP dello Stato di bandiera e del Capo Verde provvedono allo scambio dei propri indirizzi elettronici di contatto e si comunicano senza indugio ogni modifica di questi indirizzi.

La trasmissione dei messaggi di posizione fra i CCP dello Stato di bandiera e del Capo Verde avviene per via elettronica secondo un sistema di comunicazione protetto.

Il CCP del Capo Verde informa senza indugio il CCP dello Stato di bandiera e dell’UE in merito a ogni interruzione nella ricezione dei messaggi di posizione consecutivi di una nave titolare di un’autorizzazione di pesca quando la nave in questione non ha notificato la propria uscita dalla zona.

Malfunzionamento del sistema di comunicazione

Il Capo Verde verifica la compatibilità del proprio equipaggiamento elettronico con quello del CCP dello Stato di bandiera e informa senza indugio l’UE in merito ad ogni malfunzionamento nella comunicazione e nel ricevimento dei messaggi di posizione al fine di trovare una soluzione tecnica nel più breve termine. In caso di controversie viene adita la commissione mista.

Il comandante è considerato responsabile di ogni manipolazione accertata del sistema VMS della nave volta a perturbarne il funzionamento o a falsificare i messaggi di posizione. Ogni infrazione verrà sottoposta alle sanzioni previste dalla legislazione capoverdiana in vigore.

Revisione della frequenza dei messaggi di posizione

Sulla base di elementi fondati che inducano ad ipotizzare un’infrazione, il Capo Verde può chiedere al CCP dello Stato di bandiera, con copia all’UE, in relazione a un periodo di indagine determinato, di ridurre a trenta minuti l’intervallo di invio dei messaggi di posizione di una nave. Questi elementi di prova devono essere trasmessi dal Capo Verde al CCP dello Stato di bandiera e all’UE. Il CCP dello Stato di bandiera invia senza indugio al Capo Verde i messaggi di posizione secondo la nuova frequenza.

Al termine del periodo di indagine determinato, il Capo Verde informa il CCP dello Stato di bandiera e l’UE in merito alle eventuali misure.

CAPO VIII

INFRAZIONI

Trattamento delle infrazioni

Ogni infrazione commessa da una nave dell’UE titolare di un’autorizzazione di pesca conformemente alle disposizioni del presente allegato deve essere menzionata in un rapporto di ispezione.

La firma del rapporto di ispezione da parte del comandante non pregiudica il diritto di difesa dell’armatore con riguardo all’infrazione denunciata.

Fermo della nave — Riunione di informazione

Se la legislazione del Capo Verde in vigore lo prevede per l’infrazione denunciata, ogni nave dell’UE in situazione di infrazione può essere costretta a cessare la propria attività di pesca e, quando la nave si trova in mare, a rientrare in un porto del Capo Verde.

Il Capo Verde notifica all’UE, entro un termine massimo di 24 ore, ogni fermo di una nave dell’UE titolare di un’autorizzazione di pesca. Questa notifica è accompagnata da elementi di prova relativi all’infrazione denunciata.

Prima di adottare misure nei confronti della nave, del comandante, dell’equipaggio o del carico, ad eccezione delle misure destinate alla conservazione delle prove, il Capo Verde organizza su richiesta dell’UE, entro il termine di un giorno lavorativo successivo alla notifica del fermo della nave, una riunione di informazione per chiarire i fatti che hanno condotto al fermo stesso ed esporre le eventuali misure. Un rappresentante dello Stato di bandiera della nave può assistere a questa riunione di informazione.

Sanzione dell’infrazione — Procedura transazionale

La sanzione dell’infrazione denunciata è fissata dal Capo Verde secondo le disposizioni della legislazione nazionale in vigore.

Se la risoluzione dell’infrazione richiede una procedura giudiziaria, prima dell’avvio di quest’ultima, e a condizione che l’infrazione non costituisca reato penale, fra il Capo Verde e l’UE viene avviata una procedura transazionale volta a determinare i termini e il livello della sanzione. Alla procedura transazionale può prendere parte un rappresentante dello Stato di bandiera della nave. La procedura transazionale si conclude al massimo dopo tre giorni a decorrere dalla notifica del fermo della nave.

Procedura giudiziaria — Cauzione bancaria

Se la procedura transazionale non dà esito positivo e l’infrazione è sottoposta all’istanza giudiziaria competente, l’armatore della nave in infrazione deposita una cauzione bancaria presso una banca designata dal Capo Verde e il cui importo, fissato dal Capo Verde, copre i costi connessi al fermo della nave, all’ammenda stimata e alle eventuali indennità compensative. La cauzione bancaria resta vincolata fino alla conclusione della procedura giudiziaria.

La cauzione bancaria è svincolata e resa all’armatore senza indugio successivamente alla sentenza del giudice:

a)

integralmente, se non è imposta alcuna sanzione;

b)

fino a concorrenza del saldo residuo, se la sanzione comporta un’ammenda inferiore al livello della cauzione bancaria.

Il Capo Verde informa l’UE in merito ai risultati della procedura giudiziaria entro un termine di 8 giorni a decorrere dalla pronuncia della sentenza.

Liberazione della nave e dell’equipaggio

La nave e il suo equipaggio sono autorizzati a lasciare il porto non appena si sia ottemperato agli obblighi derivanti dalla procedura transazionale o al deposito della cauzione bancaria.

CAPO IX

IMBARCO DI MARITTIMI

Numero di marittimi da imbarcare

Nel corso della campagna di pesca nella zona del Capo Verde, le navi dell’UE imbarcano marittimi capoverdiani entro i limiti seguenti:

a)

la flotta delle navi tonniere con reti a circuizione imbarca almeno 6 marittimi;

b)

la flotta delle navi tonniere con lenze e canne imbarca almeno 2 marittimi;

c)

la flotta dei pescherecci con palangari di superficie imbarca almeno 5 marittimi.

Gli armatori delle navi dell’UE fanno il possibile per imbarcare ulteriori marittimi capoverdiani.

Libera scelta dei marittimi

Il Capo Verde tiene un elenco dei marittimi capoverdiani qualificati per essere imbarcati sulle navi dell’UE.

L’armatore, o il suo raccomandatario, sceglie liberamente da questo elenco i marittimi capoverdiani da imbarcare e notifica al Capo Verde la loro iscrizione nel ruolo d’equipaggio.

Contratti dei marittimi

Per i marittimi capoverdiani, il contratto di lavoro è stabilito dall’armatore o dal suo raccomandatario e dal marittimo, eventualmente rappresentato dal suo sindacato. Il contratto viene siglato dall’autorità marittima del Capo Verde. Esso stipula in particolare la data e il porto d’imbarco.

Il contratto garantisce al marittimo l’iscrizione al regime di previdenza sociale capoverdiano pertinente, che comprende un’assicurazione su vita, malattia e infortuni.

Copia di tale contratto è consegnata ai firmatari.

Ai marittimi capoverdiani sono riconosciuti i diritti fondamentali del lavoro sanciti dalla Dichiarazione dell’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL). Essi comprendono in particolare la libertà di associazione, il riconoscimento effettivo del diritto di contrattazione collettiva dei lavoratori e l’eliminazione della discriminazione in materia di impiego e professione.

Salario dei marittimi

Il salario dei marittimi capoverdiani è a carico dell’armatore. Esso è fissato anteriormente al rilascio dell’autorizzazione di pesca e di comune accordo fra l’armatore o il suo raccomandatario e il Capo Verde.

Il salario non può essere inferiore a quello degli equipaggi delle navi nazionali né a quanto previsto dalle norme dell’OIL.

Obblighi dei marittimi

Il marittimo è tenuto a presentarsi al comandante della nave che gli è stato indicato il giorno precedente alla data di imbarco annunciata nel suo contratto. Il comandante informa il marittimo in merito alla data e all’ora di imbarco. Se il marittimo rinuncia o non si presenta alla data e all’ora previste per l’imbarco, il suo contratto si considera privo di oggetto e l’armatore è automaticamente dispensato dall’obbligo di imbarcarlo. In tal caso, l’armatore non è soggetto a nessuna sanzione finanziaria o indennità compensativa.

Mancato imbarco di marittimi capoverdiani

Gli armatori di una flotta che non provvedono all’imbarco di marittimi capoverdiani versano, prima del 30 settembre dell’anno in corso, per ciascun marittimo in meno rispetto al numero fissato all’inizio del presente capo, un importo forfettario di 20 EUR per giorno di presenza delle loro navi nella zona del Capo Verde.

Il Capo Verde utilizza questo importo per finanziare la formazione dei marittimi nazionali.

CAPO X

OSSERVATORI DEL CAPO VERDE

Osservazione delle attività di pesca

Le navi titolari di un’autorizzazione di pesca sono soggette a un regime di osservazione delle loro attività di pesca nell’ambito dell’accordo.

Il suddetto regime di osservazione è conforme a quanto previsto dalle raccomandazioni adottate dall’ICCAT (Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico).

Navi e osservatori designati

Il Capo Verde designa le navi dell’UE che devono imbarcare un osservatore nonché l’osservatore ad esse assegnato almeno 15 giorni prima della data prevista per l’imbarco dell’osservatore.

Al momento del rilascio dell’autorizzazione di pesca, il Capo Verde informa l’UE e l’armatore, o il suo raccomandatario, in merito alle navi e agli osservatori designati, nonché al tempo di presenza dell’osservatore a bordo di ciascuna nave. Il Capo Verde informa senza indugio l’UE e l’armatore, o il suo raccomandatario, in merito a ogni modifica delle navi e degli osservatori designati.

Il Capo Verde procura di non designare osservatori per le navi che hanno già un osservatore a bordo o per le quali già vige l’obbligo formale di imbarcare un osservatore durante la campagna di pesca in questione, nel quadro delle loro attività in zone di pesca diverse da quelle del Capo Verde.

Il tempo di presenza dell’osservatore a bordo della nave non può superare il tempo necessario per svolgere i suoi compiti.

Contropartita finanziaria forfettaria

All’atto del pagamento del canone, l’armatore versa al Capo Verde per ciascuna nave un importo forfettario di 100 EUR all’anno.

Salario dell’osservatore

La retribuzione dell’osservatore e i relativi oneri sociali sono a carico del Capo Verde.

Condizioni d’imbarco

Le condizioni di imbarco dell’osservatore, in particolare il tempo di presenza a bordo, sono stabilite di comune accordo dall’armatore o dal suo raccomandatario e dal Capo Verde.

All’osservatore è riservato lo stesso trattamento degli ufficiali. Tuttavia, il suo alloggio a bordo tiene conto della struttura tecnica della nave.

Le spese di vitto e alloggio a bordo sono a carico dell’armatore.

Il comandante prende tutti i provvedimenti di sua competenza affinché all’osservatore siano garantiti il rispetto della sua persona e la sicurezza nell’esercizio delle sue funzioni.

L’osservatore gode di tutte le agevolazioni necessarie per l’esercizio delle sue funzioni. Ha accesso ai mezzi di comunicazione, ai documenti inerenti alle attività di pesca della nave, in particolare il giornale di pesca e il libro di navigazione, nonché alle varie parti della nave direttamente legate allo svolgimento dei suoi compiti.

Obblighi dell’osservatore

Per tutta la durata della permanenza a bordo, l’osservatore:

a)

prende tutte le disposizioni appropriate per non interrompere od ostacolare le operazioni di pesca;

b)

rispetta i beni e le attrezzature che si trovano a bordo;

c)

rispetta la riservatezza dei documenti appartenenti alla nave.

Imbarco e sbarco dell’osservatore

L’osservatore è imbarcato in un porto scelto dall’armatore.

L’armatore o il suo rappresentante comunica al Capo Verde, con un preavviso di 10 giorni prima dell’imbarco, la data, l’ora e il porto d’imbarco dell’osservatore. In caso di imbarco in un paese straniero le spese di viaggio dell’osservatore verso il porto d’imbarco sono a carico dell’armatore.

Se l’osservatore non si presenta nelle 12 ore che seguono la data e l’ora previste per l’imbarco, l’armatore è automaticamente dispensato dall’obbligo di imbarcarlo. L’armatore è libero di lasciare il porto e di avviare le operazioni di pesca.

Se l’osservatore non è sbarcato in un porto del Capo Verde, l’armatore provvede a sue spese al rimpatrio dell’osservatore nel Capo Verde nel più breve termine.

Compiti dell’osservatore

L’osservatore assolve i compiti di seguito elencati:

a)

osserva l’attività di pesca della nave;

b)

verifica la posizione della nave durante le operazioni di pesca;

c)

procede al prelievo di campioni biologici nell’ambito di un programma scientifico;

d)

prende nota degli attrezzi da pesca utilizzati;

e)

verifica i dati sulle catture effettuate nella zona del Capo Verde riportati nel giornale di bordo;

f)

verifica le percentuali delle catture accessorie ed effettua una stima del volume dei rigetti;

g)

comunica le proprie osservazioni via radio, fax o posta elettronica almeno una volta alla settimana per le navi operanti nella zona del Capo Verde, compreso il volume delle catture principali e accessorie detenute a bordo.

Rapporto dell’osservatore

Prima di lasciare la nave, l’osservatore presenta un rapporto delle proprie osservazioni al comandante. Il comandante della nave ha il diritto di introdurvi le proprie osservazioni. Il rapporto è firmato dall’osservatore e dal comandante. Il comandante riceve una copia del rapporto dell’osservatore.

L’osservatore fa pervenire il suo rapporto al Capo Verde, che ne trasmette una copia all’UE entro un termine di 8 giorni a decorrere dallo sbarco dell’osservatore.

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