Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011D0267

2011/267/UE: Decisione di esecuzione della Commissione, del 3 maggio 2011 , che modifica la decisione 2004/211/CE per quanto concerne la voce relativa al Sud Africa figurante nell’elenco dei paesi terzi e delle parti di paesi terzi da cui sono autorizzate le importazioni nell’Unione europea di equidi vivi nonché di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina [notificata con il numero C(2011) 2959] Testo rilevante ai fini del SEE

GU L 114 del 4.5.2011, p. 5–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2018; abrog. impl. da 32018R0659

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2011/267/oj

4.5.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 114/5


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 3 maggio 2011

che modifica la decisione 2004/211/CE per quanto concerne la voce relativa al Sud Africa figurante nell’elenco dei paesi terzi e delle parti di paesi terzi da cui sono autorizzate le importazioni nell’Unione europea di equidi vivi nonché di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina

[notificata con il numero C(2011) 2959]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2011/267/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all’allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE (1), in particolare l’articolo 17, paragrafo 3, lettera a),

vista la direttiva 2009/156/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza da paesi terzi (2), in particolare l’articolo 12, paragrafo 1, e l’articolo 19, frase introduttiva e lettere a) e b),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 92/65/CEE reca prescrizioni applicabili alle importazioni di animali, sperma, ovuli ed embrioni. Tali prescrizioni devono essere per lo meno equivalenti alle prescrizioni applicabili agli scambi tra Stati membri.

(2)

La direttiva 2009/156/CE definisce le condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti tra Stati membri e le importazioni di equidi vivi da paesi terzi. A norma di tale direttiva, gli equidi devono provenire da paesi terzi indenni dalla peste equina.

(3)

La decisione 2004/211/CE della Commissione, del 6 gennaio 2004, che stabilisce l’elenco dei paesi terzi e delle parti di territorio dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano le importazioni di equidi vivi nonché di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina e che modifica le decisioni 93/195/CEE e 94/63/CE (3) stabilisce un elenco di paesi terzi e delle loro parti da cui gli Stati membri autorizzano le importazioni di equidi e di sperma, ovuli ed embrioni di animali della specie equina, nonché le altre condizioni applicabili a tali importazioni. Tale elenco figura nell’allegato I di detta decisione. L’area metropolitana di Città del Capo è inclusa nell’elenco.

(4)

Nel marzo del 2011, il Sud Africa ha notificato focolai di peste equina al confine tra la zona di sorveglianza e la zona indenne da peste equina nell’area metropolitana di Città del Capo, definita a norma della decisione 2008/698/CE della Commissione, dell’8 agosto 2008, relativa all’ammissione temporanea e alle importazioni nella Comunità di cavalli registrati in provenienza dal Sudafrica (4)

(5)

Tale situazione può costituire un grave rischio per la salute della popolazione equina nell’Unione; occorre pertanto sospendere l’ammissione temporanea e le importazioni nell’Unione di cavalli registrati nonché di sperma di cavalli registrati provenienti dall’area metropolitana di Città del Capo.

(6)

Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 2004/211/CE.

(7)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell’allegato I della decisione 2004/211/CE, la voce relativa al Sud Africa è sostituita dal testo seguente:

«ZA

Sud Africa

ZA-0

L’intero paese

 

ZA-1

Area metropolitana di Città del Capo (ulteriori dettagli sono forniti nel riquadro 2).

F

Decisione 2008/698/CE»

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 3 maggio 2011.

Per la Commissione

John DALLI

Membro della Commissione


(1)  GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54.

(2)  GU L 192 del 23.7.2010, pag. 1.

(3)  GU L 73 dell’11.3.2004, pag. 1.

(4)  GU L 235 del 2.9.2008, pag. 16.


Top