Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011D0120

    2011/120/UE: Decisione della Commissione, del 21 febbraio 2011 , concernente la non iscrizione del bromuro di metile nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio [notificata con il numero C(2011) 950] Testo rilevante ai fini del SEE

    GU L 47 del 22.2.2011, p. 19–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/120(1)/oj

    22.2.2011   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 47/19


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    del 21 febbraio 2011

    concernente la non iscrizione del bromuro di metile nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio

    [notificata con il numero C(2011) 950]

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (2011/120/UE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 1,

    considerando quanto segue:

    (1)

    I regolamenti (CE) nn. 451/2000 (2) e 1490/2002 (3) della Commissione stabiliscono le modalità attuative della seconda e della terza fase del programma di lavoro di cui all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE e fissano un elenco di sostanze attive da valutare ai fini della loro eventuale iscrizione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. Tale elenco comprende il bromuro di metile.

    (2)

    A norma dell’articolo 11 septies del regolamento (CE) n. 1490/2002 e dell’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), e dell’articolo 12, paragrafo 2, lettera b), di tale regolamento, è stata adottata la decisione 2008/753/CE della Commissione, del 18 settembre 2008, concernente la non iscrizione del bromuro di metile nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza (4).

    (3)

    In accordo con il notificante iniziale, un’altra persona (di seguito «il richiedente») ha presentato una nuova domanda a norma dell’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, chiedendo l’applicazione della procedura accelerata di cui agli articoli da 14 a 19 del regolamento (CE) n. 33/2008 della Commissione, del 17 gennaio 2008, recante modalità di applicazione della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda una procedura regolare e una procedura accelerata di valutazione delle sostanze attive previste nel programma di lavoro di cui all’articolo 8, paragrafo 2, di tale direttiva ma non iscritte nel suo allegato I (5).

    (4)

    La domanda è stata presentata al Regno Unito, che era stato designato Stato membro relatore con il regolamento (CE) n. 1490/2002. Il termine per la procedura accelerata è stato rispettato. La specifica della sostanza attiva e gli impieghi indicati sono quelli oggetto della decisione 2008/753/CE. La domanda rispetta anche gli altri requisiti di sostanza e di procedura di cui all’articolo 15 del regolamento (CE) n. 33/2008.

    (5)

    Il Regno Unito ha valutato gli ulteriori dati forniti dal richiedente e ha elaborato una relazione supplementare. Detta relazione è stata trasmessa all’Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l’Autorità») e alla Commissione il 26 novembre 2009. L’Autorità ha trasmesso la relazione supplementare agli altri Stati membri e al richiedente con l’invito a formulare osservazioni e ha poi inviato le osservazioni ricevute alla Commissione. In conformità con l’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 33/2008 e su richiesta della Commissione, l’Autorità ha presentato alla Commissione le proprie conclusioni sul bromuro di metile il 3 novembre 2010 (6). Il progetto di relazione di valutazione, la relazione supplementare e le conclusioni dell’Autorità sono stati esaminati dagli Stati membri e dalla Commissione nell’ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali ed approvati il 28 gennaio 2011 sotto forma di rapporto di riesame della Commissione relativo al bromuro di metile.

    (6)

    La relazione supplementare dello Stato membro relatore e le conclusioni dell’Autorità si concentrano sugli elementi che hanno determinato la non iscrizione della sostanza. Nella fattispecie, gli effetti nocivi sulla salute dell’uomo, in particolare degli astanti, poiché l’esposizione è superiore al 100 % del livello ammissibile di esposizione dell’operatore (AOEL), e dei consumatori, poiché l’esposizione è superiore al 100 % della dose giornaliera ammissibile (DGA) o della dose acuta di riferimento (DAR). Il rapporto di riesame del bromuro di metile ha identificato ulteriori elementi preoccupanti.

    (7)

    Il richiedente ha presentato informazioni aggiuntive, in particolare in merito alla possibilità di ridurre l’esposizione applicando una tecnologia di ricattura. Per ridurre il rischio per i consumatori e per le specie non bersaglio, il richiedente ha limitato l’indicazione d’uso al materiale da imballaggio in legno nei contenitori.

    (8)

    Le informazioni aggiuntive presentate dal richiedente non hanno tuttavia consentito di eliminare tutte le preoccupazioni specifiche emerse in relazione al bromuro di metile.

    (9)

    In particolare, le informazioni a disposizione non hanno permesso di effettuare una valutazione quantitativa dell’esposizione degli astanti. Le informazioni a disposizione non hanno inoltre permesso di stimare i possibili livelli di concentrazione nell’aria del bromuro di metile in prossimità dei contenitori con materiale di imballaggio in legno su cui sia stato utilizzato il bromuro di metile né di completare la valutazione dei rischi per gli organismi non bersaglio. I dati forniti, inoltre, non hanno permesso di valutare il rischio dell’esposizione indiretta del suolo, delle acque superficiali e delle acque sotterranee.

    (10)

    La Commissione ha invitato il richiedente a presentare le sue osservazioni sulle conclusioni dell’Autorità. La Commissione ha inoltre invitato il richiedente a presentare osservazioni sul progetto di rapporto di riesame conformemente all’articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 33/2008. Il richiedente ha presentato osservazioni che sono state oggetto di un attento esame.

    (11)

    Nonostante le argomentazioni avanzate dal richiedente, le preoccupazioni emerse permangono e le valutazioni effettuate in base alle informazioni fornite e vagliate durante le riunioni degli esperti dell’Autorità non hanno dimostrato che, nelle condizioni di uso proposte, i prodotti fitosanitari contenenti bromuro di metile possano soddisfare in generale le prescrizioni di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE.

    (12)

    Il bromuro di metile non può pertanto essere iscritto nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE.

    (13)

    La decisione 2008/753/CE deve essere abrogata.

    (14)

    La presente decisione non pregiudica la presentazione di un’ulteriore domanda per il bromuro di metile, conformemente a quanto previsto dall’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE e dal capo II del regolamento (CE) n. 33/2008.

    (15)

    Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Il bromuro di metile non è iscritto come sostanza attiva nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE.

    Articolo 2

    La decisione 2008/753/CE è abrogata.

    Articolo 3

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 21 febbraio 2011.

    Per la Commissione

    John DALLI

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

    (2)  GU L 55 del 29.2.2000, pag. 25.

    (3)  GU L 224 del 21.8.2002, pag. 23.

    (4)  GU L 258 del 26.9.2008, pag. 68.

    (5)  GU L 15 del 18.1.2008, pag. 5.

    (6)  Autorità europea per la sicurezza alimentare; Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance methyl bromide (Conclusione sulla revisione inter pares della valutazione del rischio degli antiparassitari relativa alla sostanza attiva bromuro di metile). EFSA Journal 2011;9(1):1893. [32 pagg.]. doi:10.2903/j.efsa.2011.1893. Disponibile sul sito: www.efsa.europa.eu/efsajournal.


    Top