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Document 32010R0965
Council implementing Regulation (EU) No 965/2010 of 25 October 2010 imposing a definitive anti-dumping duty and collecting definitively the provisional duty imposed on imports of sodium gluconate originating in the People’s Republic of China
Regolamento di esecuzione (UE) n. 965/2010 del Consiglio, del 25 ottobre 2010 , che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di gluconato di sodio originario della Repubblica popolare cinese
Regolamento di esecuzione (UE) n. 965/2010 del Consiglio, del 25 ottobre 2010 , che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di gluconato di sodio originario della Repubblica popolare cinese
GU L 282 del 28.10.2010, pp. 24–28
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
No longer in force, Date of end of validity: 20/01/2017
| Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
|---|---|---|---|---|---|
| Corrected by | 32010R0965R(01) | (FR) |
|
28.10.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 282/24 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 965/2010 DEL CONSIGLIO
del 25 ottobre 2010
che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di gluconato di sodio originario della Repubblica popolare cinese
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l’articolo 9,
vista la proposta presentata dalla Commissione europea («la Commissione»), dopo aver sentito il comitato consultivo,
considerando quanto segue:
1. PROCEDIMENTO
1.1. Misure provvisorie
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(1) |
Con il regolamento (UE) n. 377/2010 (2) («il regolamento provvisorio») la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di gluconato di sodio secco originario della Repubblica popolare cinese («Cina» o «paese interessato»). |
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(2) |
Si rammenta che il procedimento era stato avviato in seguito ad una denuncia presentata dal Consiglio europeo dell’industria chimica (CEFIC) («il denunziante») a nome di produttori che rappresentano il 100 % della produzione totale dell’Unione. |
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(3) |
Come indicato al considerando 13 del regolamento provvisorio, l’inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o luglio 2008 e il 30 giugno 2009 («periodo dell’inchiesta» o «PI»). Per quanto riguarda l’analisi delle tendenze pertinenti ai fini della valutazione del pregiudizio, la Commissione ha esaminato i dati relativi al periodo compreso tra il 1o gennaio 2005 e la fine del periodo dell’inchiesta («periodo in esame»). |
1.2. Fase successiva del procedimento
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(4) |
In seguito alla divulgazione dei principali fatti e considerazioni in base ai quali è stata decisa l’istituzione delle misure antidumping provvisorie («divulgazione delle conclusioni provvisorie»), diverse parti interessate hanno presentato osservazioni scritte in merito alle conclusioni provvisorie. Le parti che ne hanno fatto richiesta hanno avuto l’opportunità di essere sentite. La Commissione ha continuato a raccogliere e a verificare tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle conclusioni definitive. A tal fine sono state effettuate visite di verifica presso le seguenti società: produttori dell’Unione:
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(5) |
Tutte le parti sono state informate dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali si intendeva raccomandare l’istituzione di misure antidumping definitive sulle importazioni di gluconato di sodio secco originario della Cina e la riscossione definitiva degli importi depositati a titolo del dazio provvisorio («divulgazione delle conclusioni definitive»). È stato inoltre fissato un termine entro il quale le parti potevano presentare le loro osservazioni successivamente alla divulgazione di queste informazioni. |
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(6) |
Le osservazioni presentate oralmente e per iscritto dalle parti interessate sono state esaminate e le conclusioni provvisorie sono state, se del caso, modificate di conseguenza. |
2. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE
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(7) |
In mancanza di ulteriori osservazioni riguardo al prodotto in esame o al prodotto simile, si confermano i considerando da 14 a 17 del regolamento provvisorio. |
3. DUMPING
3.1. Trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato (TEM)
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(8) |
L’industria dell’Unione (IU) ha nuovamente espresso riserve in merito alla concessione del TEM al produttore esportatore cinese Shandong Kaison Biochemical, senza fornire nuovi elementi a sostegno di dette riserve. |
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(9) |
L’IU ha inoltre affermato, senza fornire prove, che le materie prime utilizzate per produrre il gluconato di sodio secco in Cina erano esonerate dall’IVA e che l’acquirente poteva ottenere il rimborso di un’«IVA virtuale» compresa tra il 13 % e il 17 % sui propri acquisti. Per quanto concerne tali affermazioni è stato constatato che, per produrre gluconato di sodio secco, la materia prima (amido di mais) era stata acquistata da vari fornitori industriali che trasformano il mais (prodotto agricolo) in amido. Inoltre sono stati esaminati i prezzi dell’amido di mais nelle principali regioni del mondo e non sono stati individuati segnali del fatto che gli utilizzatori cinesi di amido di mais lo abbiano ottenuto a prezzi di favore. Sono state inoltre controllate numerose fatture d’acquisto dell’amido di mais e tutte menzionavano l’IVA. Mancavano anche le prove del rimborso dell’«IVA virtuale» sugli acquisti. Le obiezioni sono state pertanto respinte. |
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(10) |
In assenza di altre osservazioni in merito al TEM, si confermano i considerando da 18 a 21 del regolamento provvisorio. |
3.2. Trattamento individuale (TI)
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(11) |
In assenza di osservazioni in merito al trattamento individuale (TI), si confermano le conclusioni di cui ai considerando da 22 a 25 del regolamento provvisorio. |
3.3. Valore normale
3.3.1. Paese di riferimento
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(12) |
In assenza di osservazioni relative al paese di riferimento, si confermano i considerando da 26 a 32 del regolamento provvisorio. |
3.3.2. Metodo adottato per la determinazione del valore normale
3.3.2.1.
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(13) |
Va chiarito che, applicando il metodo di cui ai considerando da 33 a 38 del regolamento provvisorio, il valore normale non veniva basato sul prezzo effettivamente praticato sul mercato interno per tutte le transazioni, come indicato nel considerando 39 del suddetto regolamento, ma solo sulle vendite remunerative, dato che il volume di tali vendite costituiva al massimo l’80 % del volume complessivo delle vendite. |
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(14) |
In mancanza di altre osservazioni sul metodo impiegato per determinare il valore normale per la società cui è stato concesso il TEM, sono confermati i considerando da 33 a 38 del regolamento provvisorio. |
3.3.2.2.
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(15) |
In mancanza di osservazioni sul metodo impiegato per calcolare il valore normale per la società cui è stato concesso il TI, sono confermati i considerando 40 e 41 del regolamento provvisorio. |
3.4. Prezzo all’esportazione
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(16) |
In assenza di osservazioni riguardanti la fissazione del prezzo all’esportazione, si conferma il considerando 42 del regolamento provvisorio. |
3.5. Confronto
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(17) |
In assenza di osservazioni riguardanti il confronto tra il valore normale ed il prezzo all’esportazione, si confermano i considerando 43 e 44 del regolamento provvisorio. |
3.6. Margini di dumping
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(18) |
In assenza di osservazioni in merito ai margini di dumping, si confermano i considerando da 45 a 50 del regolamento provvisorio. |
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(19) |
La media ponderata dei margini di dumping definitivi, espressa in percentuale del prezzo cif franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, è la seguente: Tabella 1
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4. PREGIUDIZIO
4.1. Definizione di industria dell’Unione e di produzione dell’Unione
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(20) |
In assenza di osservazioni relative alla definizione dell’industria dell’Unione e della produzione dell’Unione, si confermano i considerando da 51 a 53 del regolamento provvisorio. |
4.2. Consumo dell’Unione
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(21) |
In assenza di osservazioni relative al consumo dell’Unione, si confermano i considerando 54 e 55 del regolamento provvisorio. |
4.3. Importazioni nell’Unione dalla Cina
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(22) |
Si osserva che, come indicato di seguito al considerando 34 del presente regolamento, dopo l’istituzione delle misure provvisorie sono state apportate lievi modifiche al valore delle vendite dell’industria dell’Unione. Dette modifiche non avevano però alcun impatto sui margini di sottoquotazione, come illustrato dal considerando 59 del regolamento provvisorio. Sono pertanto confermati i considerando da 56 a 59 del regolamento provvisorio. |
4.4. Situazione economica dell’industria dell’Unione
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(23) |
Successivamente alla divulgazione delle conclusioni provvisorie, un produttore esportatore cinese ha contestato i risultati provvisori affermando che alcuni dei principali indicatori del pregiudizio evidenziavano un andamento positivo tra il 2008 e il PI. |
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(24) |
Va innanzitutto osservato che, mentre taluni indicatori del pregiudizio evidenziavano un andamento lievemente positivo tra il 2008 e il PI (ad esempio volume della produzione, quota di mercato e investimenti), altri indicatori evidenziavano sviluppi negativi (ad esempio volume delle vendite e prezzi, nonché redditività). In tale contesto si osserva che l’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base precisa che nessuno degli indicatori del pregiudizio è decisivo per valutare se l’industria dell’Unione abbia o meno subito pregiudizio grave. |
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(25) |
Inoltre, il periodo in esame si estende dal 2005 alla fine del PI. Durante tale periodo la maggior parte degli indicatori del pregiudizio evidenziavano uno sviluppo chiaramente negativo, con conseguente grave pregiudizio durante il PI. L’andamento lievemente positivo di taluni indicatori del pregiudizio nell’ultimo anno del suddetto periodo non pregiudica i risultati relativi al pregiudizio grave. |
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(26) |
Dopo l’istituzione delle misure provvisorie, le risposte al questionario di altre due filiali dell’industria dell’Unione sono state verificate nelle loro sedi, come indicato nel considerando 4. |
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(27) |
In seguito a tali verifiche sono state apportate lievi modifiche al valore totale delle vendite sul mercato interno e ai costi di produzione. Di conseguenza anche le cifre relative alla redditività sono state lievemente modificate. Tuttavia tali modifiche non hanno alcun impatto sulle tendenze e sugli indici relativi ai prezzi e alla redditività, come stabilito in modo provvisorio dai considerando 66 e 68, nonché dalle tabelle 5 e 7 del regolamento provvisorio. |
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(28) |
Pertanto le conclusioni raggiunte nella fase provvisoria, ovvero che l’industria dell’Unione ha subito grave pregiudizio ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, vengono confermate, così come i considerando da 60 a 79 del regolamento provvisorio. |
5. NESSO DI CAUSALITÀ
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(29) |
In mancanza di osservazioni relative al nesso di causalità, si confermano i considerando da 80 a 96 del regolamento provvisorio. |
6. INTERESSE DELL’UNIONE
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(30) |
Un utilizzatore che ha collaborato ha affermato che gli eventuali aumenti dei costi non avevano potuto essere trasferiti facilmente agli acquirenti finali; di conseguenza i dazi avrebbero avuto un impatto significativo sulla sua redditività. |
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(31) |
Dall’inchiesta è però emerso che tale utilizzatore ha ottenuto ampi margini di profitto sia in termini generali che su un’ampia gamma dei propri prodotti. Per la maggior parte dei prodotti fabbricati da tale utilizzatore, l’aumento previsto dei costi non è risultato significativo, vista la quota ridotta del gluconato di sodio secco nei costi totali di produzione; si è quindi ritenuto che, in termini generali, il previsto aumento dei costi ha potuto essere assorbito senza incidere in modo significativo sulla redditività globale. L’utilizzatore in questione non ha presentato ulteriori prove o informazioni a sostegno delle proprie affermazioni. L’argomentazione è stata pertanto respinta. |
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(32) |
In mancanza di altre osservazioni relative all’interesse dell’Unione, si confermano i considerando da 97 a 107 del regolamento provvisorio. |
7. MISURE ANTIDUMPING DEFINITIVE
7.1. Livello di eliminazione del pregiudizio
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(33) |
Per stabilire il prezzo non pregiudizievole nella fase definitiva è stata adottata la stessa metodologia descritta dai considerando da 111 a 113 del regolamento provvisorio. |
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(34) |
Tuttavia, come indicato sopra al considerando 27, in seguito alla verifica di dati aggiuntivi dell’industria dell’Unione sono state apportate lievi modifiche del valore delle vendite totali sul mercato interno, dei costi di produzione e della redditività totali. |
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(35) |
In assenza di altre osservazioni tali da modificare le conclusioni relative al livello necessario per eliminare il pregiudizio, si confermano i considerando da 108 a 113 del regolamento provvisorio. |
7.2. Misure definitive
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(36) |
Alla luce di quanto precede, a norma dell’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base, si ritiene che sulle importazioni di gluconato di sodio secco originario della Cina debba essere istituito un dazio antidumping definitivo a un livello corrispondente al più basso tra i margini di dumping e di pregiudizio, conformemente al principio del dazio inferiore. |
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(37) |
La Commissione propone pertanto i seguenti dazi antidumping definitivi: Tabella 2
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(38) |
Le aliquote individuali del dazio antidumping specificate nel presente regolamento sono state stabilite in base alle conclusioni della presente inchiesta. Esse rispecchiano perciò la situazione constatata durante l’inchiesta per le società interessate. Tali aliquote del dazio (a differenza del dazio per paese, applicabile a «tutte le altre società») si applicano quindi esclusivamente alle importazioni di prodotti originari del paese interessato e fabbricati dalle società indicate. I prodotti importati fabbricati da altre società, il cui nome e indirizzo non siano specificamente menzionati nel dispositivo del presente regolamento, comprese le persone giuridiche collegate alle società specificamente menzionate, non possono beneficiare di tali aliquote e sono soggette all’aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società». |
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(39) |
Le eventuali richieste di applicazione di tali aliquote individuali del dazio antidumping (ad esempio in seguito a un cambiamento della ragione sociale della società o alla creazione di nuove entità produttive o di vendita) devono essere inoltrate senza indugio alla Commissione (3), complete di tutte le informazioni pertinenti, in particolare l’indicazione degli eventuali mutamenti nelle attività della società riguardanti la produzione, le vendite sul mercato interno e le vendite all’esportazione, collegati ad esempio al cambiamento della ragione sociale o ai cambiamenti a livello di entità produttive o di vendita. Se del caso, si modificherà di conseguenza il regolamento aggiornando l’elenco delle società che beneficiano dei dazi antidumping applicati a titolo individuale. |
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(40) |
Per garantire una corretta applicazione del dazio antidumping, l’aliquota del dazio per paese dovrà essere applicata non soltanto ai produttori esportatori che non hanno collaborato ma anche ai produttori che non hanno esportato verso l’Unione durante il PI. |
7.3. Riscossione definitiva dei dazi provvisori
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(41) |
In considerazione dell’entità dei margini di dumping accertati e del livello di pregiudizio subito dall’industria dell’Unione, si ritiene necessario che gli importi depositati a titolo del dazio antidumping provvisorio istituito dal regolamento provvisorio siano definitivamente riscossi sino a concorrenza dei dazi istituiti in via definitiva. Qualora i dazi definitivi siano inferiori a quelli provvisori, gli importi depositati in via provvisoria sono svincolati nella parte eccedente l’aliquota del dazio antidumping definitivo. |
7.4. Monitoraggio speciale
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(42) |
Al fine di ridurre al minimo i rischi di elusione dovuti alla grande differenza tra le aliquote del dazio, in questo caso si ritiene necessaria l’adozione di misure speciali volte a garantire la corretta applicazione dei dazi antidumping. Tali misure comprendono gli elementi indicati di seguito: |
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(43) |
la presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, conforme ai requisiti illustrati nell’allegato del presente regolamento. Le importazioni non accompagnate da una fattura di questo tipo saranno assoggettate al dazio antidumping residuo applicabile a tutti gli altri produttori. |
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(44) |
Qualora dopo l’istituzione delle misure in esame si registri un notevole incremento del volume delle esportazioni delle società che beneficiano di aliquote del dazio individuali più basse, tale aumento potrebbe essere considerato di per sé come una modifica della configurazione degli scambi dovuta all’istituzione di misure ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base. In tali circostanze e in presenza delle necessarie condizioni, può essere avviata un’inchiesta antielusione. Nell’ambito dell’inchiesta si potrà fra l’altro esaminare la necessità di sopprimere i dazi individuali e istituire di conseguenza un dazio su scala nazionale, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di gluconato di sodio secco, numero CUS (Customs Union and Statistics) 0023277-9 e numero di registro CAS (Chemical Abstracts Service) 527-07-1, attualmente classificato al codice NC ex 2918 16 00 (codice TARIC 2918 16 00 10) originario della Repubblica popolare cinese.
2. Le aliquote del dazio antidumping definitivo, applicabili al prezzo netto franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, dei prodotti descritti al paragrafo 1 e fabbricati dalle società sotto elencate, sono le seguenti:
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Società |
Aliquota del dazio antidumping (%) |
Codice addizionale TARIC |
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Shandong Kaison Biochemical Co. Ltd, Contea di Wulian, Città di Rizhao |
5,6 |
A972 |
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Qingdao Kehai Biochemistry Co. Ltd, Città di Jiaonan |
27,1 |
A973 |
|
Tutte le altre società |
53,2 |
A999 |
3. L’applicazione delle aliquote di dazio individuali stabilite per le società citate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, conforme ai requisiti indicati nell’allegato. In caso di mancata presentazione di tale fattura si applica l’aliquota del dazio applicabile a tutte le altre società.
4. Salvo diversa indicazione, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.
Articolo 2
Gli importi depositati a titolo dei dazi antidumping provvisori istituiti dal regolamento (UE) n. 377/2010 sulle importazioni di gluconato di sodio secco, numero CUS (Customs Union and Statistics) 0023277-9 e numero di registro CAS (Chemical Abstracts Service) 527-07-1, attualmente classificato al codice NC ex 2918 16 00 (codice TARIC 2918 16 00 10), originario della Repubblica popolare cinese, vengono riscossi a titolo definitivo, all’aliquota del dazio definitivo istituito a norma dell’articolo 1. Gli importi depositati sono svincolati nella parte eccedente l’aliquota del dazio antidumping definitivo.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, addì 25 ottobre 2010.
Per il Consiglio
Il presidente
S. VANACKERE
(1) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.
(2) GU L 111 del 4.5.2010, pag. 5.
(3) Commissione europea, direzione generale del Commercio, direzione H, ufficio N105 04/092, 1049 Bruxelles, Belgio.
ALLEGATO
Una dichiarazione firmata da un responsabile del soggetto giuridico che emette la fattura commerciale deve figurare sulla fattura commerciale valida di cui all’articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento. Essa deve recare:
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1) |
nome e funzione del responsabile del soggetto giuridico che ha emesso la fattura commerciale; |
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2) |
dichiarazione: «Il sottoscritto certifica che il quantitativo (volume) di gluconato di sodio secco venduto all’esportazione nell’Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome della società e sede sociale) (codice addizionale TARIC) in (paese). Il sottoscritto dichiara inoltre che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte»; |
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3) |
data e firma. |