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Document 32010R0909

Regolamento (UE) n. 909/2010 della Commissione, dell’ 11 ottobre 2010 , recante fissazione del coefficiente di assegnazione da applicare alle domande di titoli di esportazione per i formaggi da esportare negli Stati Uniti d'America nel 2011 nell'ambito di alcuni contingenti GATT

GU L 268 del 12.10.2010, p. 27–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/909/oj

12.10.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 268/27


REGOLAMENTO (UE) N. 909/2010 DELLA COMMISSIONE

dell’11 ottobre 2010

recante fissazione del coefficiente di assegnazione da applicare alle domande di titoli di esportazione per i formaggi da esportare negli Stati Uniti d'America nel 2011 nell'ambito di alcuni contingenti GATT

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1187/2009 della Commissione, del 27 novembre 2009, recante modalità particolari di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all'esportazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari (2), in particolare l'articolo 23, paragrafo 1, primo comma, e paragrafo 3, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 635/2010 della Commissione, del 19 luglio 2010, recante avvio della procedura di assegnazione dei titoli di esportazione per i formaggi da esportare negli Stati Uniti d'America nel 2011 nell'ambito di alcuni contingenti GATT (3) avvia la procedura di assegnazione dei titoli di esportazione per i formaggi da esportare negli Stati Uniti d'America nel 2011 nell'ambito dei contingenti GATT di cui all'articolo 21 del regolamento (CE) n. 1187/2009.

(2)

Per alcuni contingenti e gruppi di prodotti le domande di titoli di esportazione riguardano quantitativi superiori a quelli disponibili per l'anno contingentale 2011. Occorre pertanto fissare i coefficienti di assegnazione di cui all'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1187/2009.

(3)

Per i gruppi di prodotti e i contingenti per i quali le domande presentate vertono su quantitativi inferiori a quelli disponibili è opportuno procedere, a norma dell'articolo 23, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1187/2009, all'assegnazione dei quantitativi residui proporzionalmente ai quantitativi richiesti. L'assegnazione di quantitativi supplementari deve essere subordinata alla comunicazione all'autorità competente dei quantitativi accettati dall'operatore e alla costituzione di una cauzione da parte del medesimo.

(4)

Tenuto conto dei tempi previsti dall'articolo 4 del regolamento (UE) n. 635/2010 per la procedura di fissazione di detti coefficienti, è necessario che il presente regolamento si applichi quanto prima possibile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli di esportazione presentate a norma del regolamento (UE) n. 635/2010 per i gruppi di prodotti e i contingenti identificati dai codici 16-Tokyo, 16-, 17-, 18-, 20- e 21-Uruguay riportati nella colonna 3 dell'allegato del presente regolamento sono accettate previa applicazione dei coefficienti di assegnazione indicati nella colonna 5 dell'allegato medesimo.

Articolo 2

Le domande di titoli di esportazione presentate a norma del regolamento (UE) n. 635/2010 per il gruppo di prodotti e i contingenti identificati dai codici 22- e 25-Tokyo, 22- e 25-Uruguay riportato nella colonna 3 dell'allegato del presente regolamento sono accettate per i quantitativi richiesti.

Possono essere rilasciati titoli di esportazione per quantitativi supplementari, ripartiti mediante l'applicazione dei coefficienti di assegnazione indicati nella colonna 6 dell'allegato, previa accettazione dei quantitativi da parte dell'interessato entro una settimana a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento e previa costituzione della cauzione richiesta.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l’11 ottobre 2010.

Per la Commissione, a nome del presidente,

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 318 del 4.12.2009, pag. 1.

(3)  GU L 186 del 20.7.2010, pag. 16.


ALLEGATO

Identificazione del gruppo secondo le note aggiuntive di cui al capitolo 4 della Harmonized Tariff Schedule degli USA

Identificazione del gruppo e del contingente

Quantitativo disponibile per il 2011

(in tonnellate)

Coefficiente di assegnazione di cui all'articolo 1

Coefficiente di assegnazione di cui all'articolo 2

Numero della nota

Gruppo

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

16

Not specifically provided for (NSPF)

16-Tokyo

908,877

0,2409568

 

16-Uruguay

3 446,000

0,1832277

 

17

Blue Mould

17-Uruguay

350,000

0,0542064

 

18

Cheddar

18-Uruguay

1 050,000

0,3125000

 

20

Edam/Gouda

20-Uruguay

1 100,000

0,1776486

 

21

Italian type

21-Uruguay

2 025,000

0,0851556

 

22

Swiss or Emmenthaler cheese other than with eye formation

22-Tokyo

393,006

 

4,9125750

22-Uruguay

380,000

 

4,7500000

25

Swiss or Emmenthaler cheese with eye formation

25-Tokyo

4 003,172

 

4,2262326

25-Uruguay

2 420,000

 

2,5548447


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