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Document 32010R0635

    Regolamento (UE) n. 635/2010 della Commissione, del 19 luglio 2010 , recante avvio della procedura di assegnazione dei titoli di esportazione per i formaggi da esportare negli Stati Uniti d’America nel 2011 nell’ambito di alcuni contingenti GATT

    GU L 186 del 20.7.2010, p. 16–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2011

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/635/oj

    20.7.2010   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 186/16


    REGOLAMENTO (UE) N. 635/2010 DELLA COMMISSIONE

    del 19 luglio 2010

    recante avvio della procedura di assegnazione dei titoli di esportazione per i formaggi da esportare negli Stati Uniti d’America nel 2011 nell’ambito di alcuni contingenti GATT

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 171, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 4,

    considerando quanto segue:

    (1)

    A norma del capo III, sezione 2, del regolamento (CE) n. 1187/2009 della Commissione, del 27 novembre 2009, recante modalità particolari di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all’esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (2), i titoli di esportazione per i formaggi esportati negli Stati Uniti d’America nel quadro dei contingenti previsti dagli accordi conclusi nel corso dei negoziati commerciali multilaterali possono essere rilasciati secondo una procedura particolare, che permette di designare gli importatori preferenziali negli Stati Uniti.

    (2)

    Occorre avviare tale procedura per quanto riguarda le esportazioni del 2011 e stabilire le modalità complementari necessarie.

    (3)

    Nella gestione delle importazioni, le autorità competenti degli Stati Uniti d’America operano una distinzione tra il contingente supplementare concesso alla Comunità europea nell’ambito dell’Uruguay Round e i contingenti derivanti dal Tokyo Round. È necessario che i titoli di esportazione siano assegnati tenendo conto dell’ammissibilità di tali prodotti nel contingente statunitense in questione secondo la Harmonized Tariff Schedule of the United States of America.

    (4)

    Al fine di esportare il quantitativo massimo possibile nell’ambito dei contingenti che suscitano un interesse limitato, è opportuno autorizzare la presentazione di domande relative all’intero quantitativo del contingente.

    (5)

    Per motivi di certezza del diritto e di chiarezza, è opportuno indicare che l’applicazione delle misure previste dal presente regolamento termina alla fine del 2011.

    (6)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    I titoli di esportazione per i prodotti di cui al codice NC 0406 elencati nell’allegato I del presente regolamento, da esportare nel 2011 negli Stati Uniti d’America nell’ambito dei contingenti di cui all’articolo 21 del regolamento (CE) n. 1187/2009, sono rilasciati in conformità alle disposizioni del capo III, sezione 2, di detto regolamento e alle disposizioni del presente regolamento.

    Articolo 2

    1.   Le domande di titoli di cui all’articolo 22 del regolamento (CE) n. 1187/2009 (in prosieguo le «domande») sono presentate alle autorità competenti dal 1o al 10 settembre 2010 al più tardi.

    2.   Le domande sono ammissibili soltanto se contengono tutte le informazioni di cui all’articolo 22 del regolamento (CE) n. 1187/2009 e se sono accompagnate dai documenti specificati in tale articolo.

    Se per lo stesso gruppo di prodotti di cui all’allegato I, colonna 2, del presente regolamento, il quantitativo disponibile è ripartito tra il contingente dell’Uruguay Round e il contingente del Tokyo Round, ogni domanda di titolo può riguardare soltanto uno di questi contingenti e deve indicare di quale contingente si tratta, specificando il gruppo e il contingente di cui alla colonna 3 del suddetto allegato.

    Le informazioni di cui all’articolo 22 del regolamento (CE) n. 1187/2009 sono presentate secondo il modello riportato nell’allegato II del presente regolamento.

    3.   Per i contingenti designati come 22-Tokyo, 22-Uruguay, 25-Tokyo e 25-Uruguay nell’allegato I, colonna 3, le domande riguardano almeno 10 tonnellate ma senza superare il quantitativo disponibile nell’ambito del contingente considerato, indicato nella colonna 4 di detto allegato.

    Per gli altri contingenti di cui all’allegato I, colonna 3, le domande riguardano almeno 10 tonnellate e non devono superare il 40 % del quantitativo disponibile nell’ambito del contingente considerato, indicato nella colonna 4 di detto allegato.

    4.   La domanda è ammissibile soltanto se il richiedente dichiara per iscritto di non aver presentato e di impegnarsi a non presentare altre domande relative allo stesso gruppo di prodotti e allo stesso contingente.

    Qualora l’interessato introduca in uno o più Stati membri diverse domande relative allo stesso gruppo di prodotti e allo stesso contingente, tutte le sue domande sono respinte.

    Articolo 3

    1.   Entro cinque giorni lavorativi a decorrere dalla scadenza del termine di presentazione, gli Stati membri comunicano alla Commissione le domande presentate per ciascun gruppo di prodotti e, se del caso, per i contingenti di cui all’allegato I.

    Tutte le comunicazioni, comprese quelle relative all’assenza di domande, sono trasmesse per fax o per posta elettronica utilizzando il modello riportato nell’allegato III.

    2.   La comunicazione comprende per ciascun gruppo e, se del caso, per ciascun contingente:

    a)

    l’elenco dei richiedenti;

    b)

    i quantitativi richiesti da ciascun richiedente, suddivisi secondo il codice del prodotto della nomenclatura combinata e il codice corrispondente della Harmonized Tariff Schedule of the United States of America (2010);

    c)

    il nome e l’indirizzo dell’importatore designato dal richiedente.

    Articolo 4

    In conformità all’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1187/2009, la Commissione procede quanto prima all’assegnazione dei titoli e ne informa gli Stati membri entro e non oltre il 31 ottobre 2010.

    Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro cinque giorni lavorativi dalla pubblicazione dei coefficienti di assegnazione, per ciascun gruppo ed eventualmente per ciascun contingente, i quantitativi assegnati a ciascun richiedente, in conformità all’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1187/2009.

    La comunicazione è trasmessa per fax o per posta elettronica utilizzando il modello riportato nell’allegato IV del presente regolamento.

    Articolo 5

    La verifica delle informazioni comunicate ai sensi dell’articolo 3 del presente regolamento e dell’articolo 22 del regolamento (CE) n. 1187/2009 è effettuata dagli Stati membri prima del rilascio dei titoli e comunque non oltre il 15 dicembre 2010.

    Nel caso in cui si constati che un operatore al quale è stato rilasciato un titolo ha fornito informazioni inesatte, il titolo è annullato e la cauzione è incamerata. Gli Stati membri ne informano senza indugio la Commissione.

    Articolo 6

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Esso scade il 31 dicembre 2011.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 2010.

    Per la Commissione

    Il presidente

    José Manuel BARROSO


    (1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

    (2)  GU L 318 del 4.12.2009, pag. 1.


    ALLEGATO I

    Formaggi da esportare negli Stati Uniti d’America nel 2011 nell’ambito di alcuni contingenti GATT

    Capo III, sezione 2, del regolamento (CE) n. 1187/2009 e del regolamento (UE) n. 635/2010

    Identificazione del gruppo secondo le note aggiuntive del capitolo 4 della Harmonised Tariff Schedule of the United States

    Identificazione del gruppo e del contingente

    Quantitativo disponibile per il 2011

    Nota a

    Gruppo

     

    kg

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    16

    Not specifically provided for (NSPF)

    16-Tokyo

    908 877

    16-Uruguay

    3 446 000

    17

    Blue Mould

    17

    350 000

    18

    Cheddar

    18

    1 050 000

    20

    Edam/Gouda

    20

    1 100 000

    21

    Italian type

    21

    2 025 000

    22

    Swiss or Emmenthaler cheese other than with eye formation

    22-Tokyo

    393 006

    22-Uruguay

    380 000

    25

    Swiss or Emmenthaler cheese with eye formation

    25-Tokyo

    4 003 172

    25-Uruguay

    2 420 000


    ALLEGATO II

    Presentazione delle informazioni richieste a norma dell’articolo 22 del regolamento (CE) n. 1187/2009

    Identificazione del gruppo e del contingente di cui all’allegato I, colonna 3, del regolamento (UE) n. 635/2010:

     

    Identificazione del gruppo di cui all’allegato I, colonna 2, del regolamento (UE) n. 635/2010: …

    Origine del contingente:

    Uruguay Round: 

    Tokyo Round: 


    Nome/indirizzo del richiedente

    Codice del prodotto della nomenclatura combinata

    Quantitativo richiesto in kg

    Codice della Harmonised Tariff

    Schedule of the USA

    Nome/indirizzo dell’importatore designato

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Totale:

     

     


    ALLEGATO III

    Presentazione delle informazioni richieste a norma dell’articolo 3 del regolamento (UE) n. 635/2010

    Identificazione del gruppo e del contingente di cui all’allegato I, colonna 3, del regolamento (UE) n. 635/2010:

     

    Identificazione del gruppo di cui all’allegato I, colonna 2, del regolamento (UE) n. 635/2010: …

    Origine del contingente:

    Uruguay Round: 

    Tokyo Round: 


    N.

    Nome/indirizzo del richiedente

    Codice del prodotto della nomenclatura combinata

    Quantitativo richiesto in kg

    Codice della Harmonised Tariff Schedule of the USA

    Nome/indirizzo dell’importatore designato

    1

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Totale:

     

     

    2

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Totale:

     

     

    3

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Totale:

     

     

    4

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Totale:

     

     

    5

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Totale:

     

     


    ALLEGATO IV

    Presentazione dei titoli assegnati a norma dell’articolo 23 del regolamento (CE) n. 1187/2009

    Identificazione del gruppo e del contingente di cui all’allegato I, colonna 3, del regolamento (UE) n. 635/2010

    Origine del contingente

    Nome/indirizzo del richiedente

    Codice del prodotto della nomenclatura combinata

    Quantitativo richiesto

    in kg

    Nome/indirizzo dell’importatore designato

    Quantitativo assegnato (1)

    in kg

     

    Uruguay Round

     

     

     

     

     

     

     

     

    Tokyo Round

     

     

     

    Totale:

     

    Totale:

     

     

    Uruguay Round

     

     

     

     

     

     

     

     

    Tokyo Round

     

     

     

    Totale:

     

    Totale:

     

     

    Uruguay Round

     

     

     

     

     

     

     

     

    Tokyo Round

     

     

     

    Totale:

     

    Totale:

     


    (1)  I quantitativi assegnati per estrazione sono distribuiti fra i singoli codici NC in proporzione ai quantitativi di prodotto richiesti per codice NC.


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