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Document 32010R0585

Regolamento (UE) n. 585/2010 della Commissione, del 2 luglio 2010 , recante modifica del regolamento (CE) n. 2535/2001 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di latte e prodotti lattiero-caseari e l’apertura di contingenti tariffari

GU L 169 del 3.7.2010, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2020; abrog. impl. da 32020R0760

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/585/oj

3.7.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 169/1


REGOLAMENTO (UE) N. 585/2010 DELLA COMMISSIONE

del 2 luglio 2010

recante modifica del regolamento (CE) n. 2535/2001 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di latte e prodotti lattiero-caseari e l’apertura di contingenti tariffari

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 144, paragrafo 1, e l’articolo 148, in combinato disposto con l’articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 19 bis del regolamento (CE) n. 2535/2001 della Commissione (2) si riferisce ai contingenti tariffari gestiti conformemente alle disposizioni degli articoli 308 bis e 308 ter e dell’articolo 308 quater, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (3). Detti contingenti includono anche i contingenti di cui al regolamento (CE) n. 747/2001 del Consiglio, del 9 aprile 2001, che fissa le modalità di gestione dei contingenti tariffari e dei quantitativi di riferimento comunitari per i prodotti che possono beneficiare di preferenze in virtù di accordi con taluni paesi mediterranei (4).

(2)

Nel 2008 è stato concluso un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e lo Stato di Israele in merito a misure di liberalizzazione reciproca per i prodotti agricoli, i prodotti agricoli trasformati, il pesce e i prodotti della pesca, in merito alla sostituzione dei protocolli 1 e 2 e dei relativi allegati e a modifiche dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall’altra. Detto accordo, in appresso «l’accordo», è stato approvato con decisione 2009/855/CE del Consiglio (5).

(3)

L’accordo prevede nuovi contingenti tariffari per i prodotti agricoli e i prodotti agricoli trasformati originari di Israele.

(4)

Pertanto il regolamento (CE) n. 747/2001, modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2009 della Commissione (6), ha stabilito un aumento del contingente relativo ai prodotti lattiero-caseari di cui al codice NC 0404 10 a decorrere dal 1o gennaio 2010.

(5)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2535/2001.

(6)

La modifica proposta si applica a decorrere dal 1o gennaio 2010, data in cui l’accordo è entrato in vigore e la corrispondente modifica del regolamento (CE) n. 747/2001 è divenuta applicabile.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell’allegato VII bis del regolamento (CE) n. 2535/2001, il testo del punto 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Contingente tariffario nel quadro dell’allegato VII del regolamento (CE) n. 747/2001 riguardante taluni prodotti agricoli originari di Israele

Numero del contingente

Codice NC

Designazione delle merci (7)

Aliquota del dazio applicabile

Quantità annua (in t)

(base = anno civile)

09.1302

0404 10

Siero di latte, modificato o non

Esenzione

1 300

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 luglio 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 341 del 22.12.2001, pag. 29.

(3)  GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1.

(4)  GU L 109 del 19.4.2001, pag. 2.

(5)  GU L 313 del 28.11.2009, pag. 81.

(6)  GU L 313 del 28.11.2009, pag. 52.

(7)  Ferme restando le regole d’interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione dei prodotti deve essere considerata di valore puramente indicativo poiché, nel contesto del presente allegato, l’applicabilità del regime preferenziale è determinata dalla rilevanza dei codici NC. Quando sono menzionati codici ex NC, l’applicabilità del regime preferenziale è determinata in base al codice NC e alla designazione corrispondente, congiuntamente considerate.»


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