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Document 32010R0409

    Regolamento (UE) n. 409/2010 della Commissione, dell’ 11 maggio 2010 , recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Castaña de Galicia (IGP)]

    GU L 118 del 12.5.2010, p. 6–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/409/oj

    12.5.2010   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 118/6


    REGOLAMENTO (UE) N. 409/2010 DELLA COMMISSIONE

    dell’11 maggio 2010

    recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Castaña de Galicia (IGP)]

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 4, primo comma,

    considerando quanto segue:

    (1)

    A norma dell’articolo 6, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 510/2006, la domanda presentata dalla Spagna per la registrazione della denominazione «Castaña de Galicia» è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (2).

    (2)

    Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, occorre procedere alla registrazione della suddetta denominazione,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    La denominazione che figura nell’allegato del presente regolamento è registrata.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, l’11 maggio 2010.

    Per la Commissione

    Il presidente

    José Manuel BARROSO


    (1)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

    (2)  GU C 232 del 26.9.2009, pag. 22.


    ALLEGATO

    Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell’allegato I del trattato:

    Classe 1.6.   Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

    SPAGNA

    Castaña de Galicia (IGP)


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