This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32010R0212
Commission Regulation (EU) No 212/2010 of 12 March 2010 amending Regulation (EC) No 669/2009 implementing Regulation (EC) No 882/2004 of the European Parliament and of the Council as regards the increased level of official controls on imports of certain feed and food of non-animal origin (Text with EEA relevance)
Regolamento (UE) n. 212/2010 della Commissione, del 12 marzo 2010 , che modifica il regolamento (CE) n. 669/2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al livello accresciuto di controlli ufficiali sulle importazioni di alcuni mangimi e alimenti di origine non animale (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento (UE) n. 212/2010 della Commissione, del 12 marzo 2010 , che modifica il regolamento (CE) n. 669/2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al livello accresciuto di controlli ufficiali sulle importazioni di alcuni mangimi e alimenti di origine non animale (Testo rilevante ai fini del SEE)
GU L 65 del 13.3.2010, p. 16–22
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
No longer in force, Date of end of validity: 13/12/2019; abrog. impl. da 32019R1793
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 32009R0669 | modifica | allegato 2 | 25/01/2010 | |
Modifies | 32009R0669 | modifica | allegato 1 paragrafo B | 25/01/2010 | |
Modifies | 32009R0669 | sostituzione | allegato 1 paragrafo A | 25/01/2010 | |
Modifies | 32009R0669 | sostituzione | articolo 19 | 25/01/2010 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Corrected by | 32010R0212R(01) | (CS) | |||
Corrected by | 32010R0212R(02) | (RO) | |||
Corrected by | 32010R0212R(03) | (BG) | |||
Implicitly repealed by | 32019R1793 | 14/12/2019 |
13.3.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 65/16 |
REGOLAMENTO (UE) N. 212/2010 DELLA COMMISSIONE
del 12 marzo 2010
che modifica il regolamento (CE) n. 669/2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al livello accresciuto di controlli ufficiali sulle importazioni di alcuni mangimi e alimenti di origine non animale
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (1), in particolare l’articolo 53, paragrafo 1,
visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (2), in particolare l’articolo 15, paragrafo 5, e l’articolo 63, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 669/2009 della Commissione (3) stabilisce le regole concernenti i controlli ufficiali rafforzati che devono essere effettuati ai punti d’entrata nei territori di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 882/2004 sulle importazioni di alcuni mangimi e alimenti di origine non animale. L’allegato I del regolamento (CE) n. 669/2009 comprende in particolare l’elenco dei mangimi e degli alimenti di origine non animale che sono sottoposti a controlli ufficiali rafforzati. |
(2) |
È opportuno modificare l’articolo 19 del regolamento (CE) n. 669/2009 contenente misure transitorie affinché la terminologia che vi è utilizzata sia coerente con quella dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), dello stesso regolamento, in modo da evitare qualunque difficoltà d’interpretazione dell’articolo 19. |
(3) |
Dopo la pubblicazione del regolamento (CE) n. 669/2009, alcuni Stati membri hanno richiamato l’attenzione della Commissione sulla necessità di definire in modo più preciso alcuni codici NC utilizzati nella parte A dell’allegato I di tale regolamento, al fine di facilitare l’identificazione dei prodotti coperti da tali definizioni, e sulla necessità di apportare chiarimenti tecnici in alcune note a piè di pagina di tale allegato. |
(4) |
La Commissione è inoltre stata informata della necessità di inserire un elenco specifico dei pericoli presentati dai residui di antiparassitari nelle verdure fresche, refrigerate o congelate (alimenti), nell’elenco della parte A dell’allegato I del regolamento (CE) n. 669/2009, al fine di prendere in considerazione le notifiche del sistema di allarme rapido degli alimenti e dei mangimi ricevute nel corso degli ultimi tre anni. |
(5) |
A fini di chiarezza, è opportuno fornire ulteriori chiarimenti tecnici per quanto riguarda le note esplicative sul documento comune di entrata di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 669/2009. |
(6) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 669/2009. |
(7) |
Il regolamento (CE) n. 669/2009 si applica a decorrere dal 25 gennaio 2010. Di conseguenza, anche il presente regolamento deve applicarsi a decorrere da tale data. |
(8) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 669/2009 è modificato come segue:
1) |
l’articolo 19 è sostituito dal testo seguente: «Articolo 19 Misure transitorie 1. Per un periodo di cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, qualora un punto di entrata designato non disponesse delle strutture richieste per procedere ai controlli fisici e d’identità di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), prima che le merci siano dichiarate pronte per l’immissione in libera pratica tali controlli possono essere effettuati in un altro punto di controllo nello stesso Stato membro, autorizzato a tale scopo dall’autorità competente, a patto che tale punto di controllo soddisfi i requisiti minimi stabiliti all’articolo 4. 2. Gli Stati membri mettono a disposizione del pubblico sul loro sito Internet l’elenco dei punti di controllo autorizzati a norma del paragrafo 1.»; |
2) |
gli allegati sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 25 gennaio 2010.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 12 marzo 2010.
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1.
(2) GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1.
(3) GU L 194 del 25.7.2009, pag. 11.
ALLEGATO
Gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 669/2009 sono modificati come segue:
1) |
l’allegato I è modificato come segue:
|
2) |
nell’allegato II, le «Note orientative per la compilazione del DCE» sono sostituite dal seguente testo: «Note orientative per la compilazione del DCE
|
(1) Segnatamente residui delle seguenti sostanze: amitraz, acefato, aldicarb, benomil, carbendazim, clorfenapir, clorpirifos, CS2 (ditiocarbammati), diafentiuron, diazinon, diclorvos, dicofol, dimetoato, endosulfan, fenamidone, imidacloprid, malation, metamidofos, metiocarb, metomil, monocrotofos, ometoato, oxamil, profenofos, propiconazolo, tiabendazolo, tiacloprid.
(2) Segnatamente residui delle seguenti sostanze: acefato, carbaril, carbendazim, carbofurano, clorpirifos, clorpirifos-etile, dimetoato, etion, malation, metalaxil, metamidofos, metomil, monocrotofos, ometoato, profenofos, protiofos, quinalfos, triadimefon, triazofos, dicrotofos, EPN, triforina.
(3) Qualora solo determinati prodotti rientranti in un dato codice NC debbano essere sottoposti a controlli e nella nomenclatura combinata non sia contemplata alcuna particolare suddivisione all’interno di tale codice, il codice NC è contrassegnato con “ex” (ad esempio, ex 1006 30: è compreso solo il riso Basmati destinato al consumo umano).
(4) Gli oligoelementi ai quali si fa riferimento alla presente voce sono gli oligoelementi appartenenti al gruppo funzionale dei composti di oligoelementi citati nell’allegato I, punto 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29).
(5) I tenori massimi stabiliti per le aflatossine nelle arachidi e nei prodotti derivati di cui ai punti 2.1.1 e 2.1.3 della sezione 2 dell’allegato del regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione (GU L 364 del 20.12.2006, pag. 5) costituiscono i valori di riferimento d’intervento.»;