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Document 32010R0212

    Regolamento (UE) n. 212/2010 della Commissione, del 12 marzo 2010 , che modifica il regolamento (CE) n. 669/2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al livello accresciuto di controlli ufficiali sulle importazioni di alcuni mangimi e alimenti di origine non animale (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 65 del 13.3.2010, p. 16–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 13/12/2019; abrog. impl. da 32019R1793

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/212/oj

    13.3.2010   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 65/16


    REGOLAMENTO (UE) N. 212/2010 DELLA COMMISSIONE

    del 12 marzo 2010

    che modifica il regolamento (CE) n. 669/2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al livello accresciuto di controlli ufficiali sulle importazioni di alcuni mangimi e alimenti di origine non animale

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (1), in particolare l’articolo 53, paragrafo 1,

    visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (2), in particolare l’articolo 15, paragrafo 5, e l’articolo 63, paragrafo 1,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (CE) n. 669/2009 della Commissione (3) stabilisce le regole concernenti i controlli ufficiali rafforzati che devono essere effettuati ai punti d’entrata nei territori di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 882/2004 sulle importazioni di alcuni mangimi e alimenti di origine non animale. L’allegato I del regolamento (CE) n. 669/2009 comprende in particolare l’elenco dei mangimi e degli alimenti di origine non animale che sono sottoposti a controlli ufficiali rafforzati.

    (2)

    È opportuno modificare l’articolo 19 del regolamento (CE) n. 669/2009 contenente misure transitorie affinché la terminologia che vi è utilizzata sia coerente con quella dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), dello stesso regolamento, in modo da evitare qualunque difficoltà d’interpretazione dell’articolo 19.

    (3)

    Dopo la pubblicazione del regolamento (CE) n. 669/2009, alcuni Stati membri hanno richiamato l’attenzione della Commissione sulla necessità di definire in modo più preciso alcuni codici NC utilizzati nella parte A dell’allegato I di tale regolamento, al fine di facilitare l’identificazione dei prodotti coperti da tali definizioni, e sulla necessità di apportare chiarimenti tecnici in alcune note a piè di pagina di tale allegato.

    (4)

    La Commissione è inoltre stata informata della necessità di inserire un elenco specifico dei pericoli presentati dai residui di antiparassitari nelle verdure fresche, refrigerate o congelate (alimenti), nell’elenco della parte A dell’allegato I del regolamento (CE) n. 669/2009, al fine di prendere in considerazione le notifiche del sistema di allarme rapido degli alimenti e dei mangimi ricevute nel corso degli ultimi tre anni.

    (5)

    A fini di chiarezza, è opportuno fornire ulteriori chiarimenti tecnici per quanto riguarda le note esplicative sul documento comune di entrata di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 669/2009.

    (6)

    È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 669/2009.

    (7)

    Il regolamento (CE) n. 669/2009 si applica a decorrere dal 25 gennaio 2010. Di conseguenza, anche il presente regolamento deve applicarsi a decorrere da tale data.

    (8)

    Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (CE) n. 669/2009 è modificato come segue:

    1)

    l’articolo 19 è sostituito dal testo seguente:

    «Articolo 19

    Misure transitorie

    1.   Per un periodo di cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, qualora un punto di entrata designato non disponesse delle strutture richieste per procedere ai controlli fisici e d’identità di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), prima che le merci siano dichiarate pronte per l’immissione in libera pratica tali controlli possono essere effettuati in un altro punto di controllo nello stesso Stato membro, autorizzato a tale scopo dall’autorità competente, a patto che tale punto di controllo soddisfi i requisiti minimi stabiliti all’articolo 4.

    2.   Gli Stati membri mettono a disposizione del pubblico sul loro sito Internet l’elenco dei punti di controllo autorizzati a norma del paragrafo 1.»;

    2)

    gli allegati sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 25 gennaio 2010.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 12 marzo 2010.

    Per la Commissione

    Il presidente

    José Manuel BARROSO


    (1)  GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1.

    (2)  GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1.

    (3)  GU L 194 del 25.7.2009, pag. 11.


    ALLEGATO

    Gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 669/2009 sono modificati come segue:

    1)

    l’allegato I è modificato come segue:

    a)

    la parte A è sostituita dal testo seguente:

    «A.   Mangimi e alimenti di origine non animale oggetto di un livello accresciuto di controlli ufficiali nel punto di entrata designato

    Mangimi e alimenti

    (utilizzazione prevista)

    Codice NC (3)

    Paese di origine

    Rischio

    Frequenza dei controlli fisici e dei controlli d’identità

    (%)

    Arachidi e prodotti derivati (mangimi e alimenti)

    1202 10 90; 1202 20 00; 2008 11

    Argentina

    Aflatossine

    10

    Arachidi e prodotti derivati (mangimi e alimenti)

    1202 10 90; 1202 20 00; 2008 11

    Brasile

    Aflatossine

    50

    Oligoelementi (mangimi e alimenti) (4)

    2817 00 00; 2820; 2821; 2825 50 00; 2833 25 00; 2833 29 20; 2833 29 80; 2836 99

    Cina

    Cadmio e piombo

    50

    Arachidi e prodotti derivati (mangimi e alimenti), in particolare burro di arachidi (alimento)

    1202 10 90; 1202 20 00; 2008 11

    Ghana

    Aflatossine

    50

    Spezie (alimenti):

    Capsicum spp. (frutti secchi dello stesso, interi o macinati, tra cui peperoncino, peperoncino in polvere, pepe di Cayenna e paprica)

    Myristica fragrans (noce moscata)

    Zingiber officinale (zenzero)

    Curcuma longa (zafferano delle Indie)

    0904 20; 0908 10 00; 0908 20 00; 0910 10 00; 0910 30 00

    India

    Aflatossine

    50

    Arachidi e prodotti derivati (mangimi e alimenti)

    1202 10 90; 1202 20 00; 2008 11

    India

    Aflatossine

    10

    Semi di melone (egusi) e prodotti derivati (5) (alimenti)

    ex 1207 99

    Nigeria

    Aflatossine

    50

    Uve secche (alimenti)

    0806 20

    Uzbekistan

    Ocratossina A

    50

    Peperoncino, prodotti derivati dal peperoncino, curcuma e olio di palma (alimenti)

    0904 20 90; 0910 91 05; 0910 30 00; ex 1511 10 90

    Tutti i paesi terzi

    Coloranti Sudan

    20

    Arachidi e prodotti derivati (mangimi e alimenti)

    1202 10 90; 1202 20 00; 2008 11

    Vietnam

    Aflatossine

    10

    Riso Basmati destinato al consumo umano diretto (alimento)

    ex 1006 30

    Pakistan

    Aflatossine

    50

    Riso Basmati destinato al consumo umano diretto (alimento)

    ex 1006 30

    India

    Aflatossine

    10

    Mango, fagiolo asparago (Vigna sesquipedalis), melone amaro (Momordica charantia), zucca bottiglia (Lagenaria siceraria), peperoni e melanzane (alimenti)

    ex 0804 50 00; 0708 20 00; 0807 11 00; ex 0709 90 90; 0709 60; 0709 30 00

    Repubblica dominicana

    Residui di antiparassitari analizzati con metodi multiresidui basati su GC-MS e LC-MS o con metodi monoresiduo (1)

    50

    Banane

    0803 00 19

    Repubblica dominicana

    Residui di antiparassitari analizzati con metodi multiresidui basati su GC-MS e LC-MS o con metodi monoresiduo (1)

    10

    Verdure fresche, refrigerate o congelate (peperoni, zucchine e pomodori)

    0709 60; 0709 90 70; 0702 00 00

    Turchia

    Antiparassitari: metomil e oxamil

    10

    Pere

    0808 20 10; 0808 20 50

    Turchia

    Antiparassitario: amitraz

    10

    Verdure fresche, refrigerate o congelate (alimenti)

    fagiolo asparago (Vigna sesquipedalis)

    melanzane

    cavoli

    0708 20 00; 0709 30 00; 0704;

    Thailandia

    Residui di antiparassitari analizzati con metodi multiresidui basati su GC-MS e LC-MS o con metodi monoresiduo (2)

    50

    b)

    nella parte B, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

    «d)

    “olio di palma”, l’olio di palma rosso di cui al codice NC 1511 10 90, destinato al consumo umano diretto;»

    2)

    nell’allegato II, le «Note orientative per la compilazione del DCE» sono sostituite dal seguente testo:

    «Note orientative per la compilazione del DCE

    In generale

    :

    Completare il documento comune di entrata in lettere maiuscole. Le note si riferiscono alla casella che reca lo stesso numero.

    Parte I

    Salvo indicazioni contrarie, questa parte deve essere completata dall’operatore del settore dei mangimi e degli alimenti o dal suo rappresentante.

    Casella I.1.

    Speditore/esportatore: nome e indirizzo completo della persona fisica o giuridica (operatore del settore dei mangimi e degli alimenti) che invia la partita. Si raccomanda di indicare un numero di telefono e di fax o l’indirizzo e-mail.

    Casella I.2.

    Tale casella deve essere compilata dalle autorità del punto di entrata designato (PED).

    Casella I.3.

    Destinatario: nome e indirizzo completo della persona fisica o giuridica (operatore del settore dei mangimi e degli alimenti) alla quale la partita è destinata. Si raccomanda di indicare un numero di telefono e di fax o l’indirizzo e-mail.

    Casella I.4.

    Responsabile della partita: la persona (l’operatore del settore dei mangimi e degli alimenti, il suo rappresentante o la persona che effettua la dichiarazione a suo nome) che è responsabile della partita al momento della presentazione al PED e che effettua le dichiarazioni necessarie alle autorità competenti a nome dell’importatore. Indicare nome e indirizzo completo. Si raccomanda di indicare un numero di telefono e di fax o l’indirizzo e-mail.

    Casella I.5.

    Paese di origine: paese terzo dal quale proviene la merce o dove essa è stata coltivata, raccolta o prodotta.

    Casella I.6.

    Paese di spedizione: paese terzo in cui la partita viene caricata a bordo del mezzo di trasporto finale per essere spedita nell’Unione.

    Casella I.7.

    Importatore: nome e indirizzo completo. Si raccomanda di indicare un numero di telefono e di fax o l’indirizzo e-mail.

    Casella I.8.

    Luogo di destinazione: indirizzo di consegna nell’Unione. Si raccomanda di indicare un numero di telefono e di fax o l’indirizzo e-mail.

    Casella I.9.

    Arrivo al PED: indicare la data prevista di arrivo della partita al PED.

    Casella I.10.

    Documenti: indicare la data di rilascio e il numero dei documenti ufficiali che accompagnano la partita, ove appropriato.

    Casella I.11.

    Indicare tutti i dettagli relativi al mezzo di trasporto di arrivo: per il trasporto aereo indicare il numero di volo, per il trasporto marittimo il nome della nave, per il trasporto stradale il numero di targa e, se del caso, la targa del rimorchio, per il trasporto ferroviario il numero del treno e del vagone.

    Riferimento documentale: il numero della lettera di trasporto aereo, della polizza di carico o il numero del documento commerciale per il trasporto su ferrovia o su strada.

    Casella I.12.

    Descrizione della merce: fornire una descrizione dettagliata del prodotto (tra cui il tipo per i mangimi).

    Casella I.13.

    Codice prodotto o codice SA del sistema armonizzato dell’Organizzazione mondiale delle dogane.

    Casella I.14.

    Peso lordo: peso totale in chilogrammi. È pari alla massa aggregata del prodotto nel suo contenitore immediato e di tutto l’imballaggio, esclusi i contenitori e le attrezzature per il trasporto.

    Peso netto: peso del prodotto in chilogrammi, escluso l’imballaggio. La massa netta e la massa delle merci senza imballaggio.

    Casella I.15.

    Numero di colli.

    Casella I.16.

    Temperatura: selezionare la temperatura appropriata di trasporto/magazzinaggio.

    Casella I.17.

    Tipo d’imballaggio: identificare il tipo d’imballaggio del prodotto.

    Casella I.18.

    Impiego per il quale è destinato il prodotto: selezionare la casella appropriata: “consumo umano” se il prodotto è destinato al consumo umano senza precedente selezione o altro trattamento fisico, “trasformazione supplementare” se il prodotto è destinato al consumo umano dopo tale trattamento, “mangimi” se il prodotto è destinato al consumo animale.

    Casella I.19.

    Indicare, se del caso, tutti i numeri di identificazione del sigillo e del container.

    Casella I.20.

    Trasferimento a un punto di controllo: durante il periodo di transizione di cui all’articolo 19, paragrafo 1, il PED deve selezionare tale casella per consentire il trasporto successivo a un altro punto di controllo.

    Casella I.21.

    Non pertinente.

    Casella I.22.

    Per le importazioni: selezionare tale casella se la partita è destinata all’importazione nell’Unione (articolo 8).

    Casella I.23.

    Non pertinente.

    Casella I.24.

    Selezionare il mezzo di trasporto adeguato.

    Parte II

    Questa parte deve essere completata dall’autorità competente.

    Casella II.1.

    Utilizzare lo stesso numero di riferimento della casella I.2.

    Casella II.2.

    Questa casella può essere completata dai servizi doganali, se del caso.

    Casella II.3.

    Controlli documentali: compilare per tutte le partite.

    Casella II.4.

    L’autorità competente del PED indica se la partita è selezionata per i controlli fisici, i quali, durante il periodo di transizione di cui all’articolo 19, paragrafo 1, possono essere effettuati in un punto di controllo diverso.

    Casella II.5.

    Durante il periodo di transizione di cui all’articolo 19, paragrafo 1, l’autorità competente del PED indica, in seguito a controlli documentali soddisfacenti, a quale punto di controllo può essere trasportata la merce per controlli d’identità e fisici.

    Casella II.6.

    Indicare chiaramente i provvedimenti necessari in caso di rifiuto della partita dovuto a risultati insoddisfacenti dei controlli documentali o d’identità. In caso di “rispedizione”, “distruzione”, “trasformazione” e “impiego per altri fini”, indicare nella casella II.7 l’indirizzo dello stabilimento di destinazione.

    Casella II.7.

    Indicare, se del caso, il numero di approvazione e l’indirizzo (o il nome della nave e il porto) per tutte le destinazioni qualora fosse richiesto un ulteriore controllo della partita, ad esempio per la casella II.6 “rispedizione”, “distruzione”, “trasformazione” e “impiego per altri fini”.

    Casella II.8.

    Apporre il timbro ufficiale dell’autorità competente del PED.

    Casella II.9.

    Firma del funzionario responsabile dell’autorità competente del PED.

    Casella II.10.

    Non pertinente.

    Casella II.11.

    L’autorità competente del PED o, durante il periodo di transizione di cui all’articolo 19, paragrafo 1, l’autorità competente del punto di controllo, indica i risultati dei controlli d’identità.

    Casella II.12.

    L’autorità competente del PED o, durante il periodo di transizione di cui all’articolo 19, paragrafo 1, l’autorità competente del punto di controllo, indica i risultati dei controlli fisici.

    Casella II.13.

    L’autorità competente del PED o, durante il periodo di transizione di cui all’articolo 19, paragrafo 1, l’autorità competente del punto di controllo, indica i risultati delle prove di laboratorio. Indicare la categoria della sostanza o dell’agente patogeno per i quali si effettua la prova di laboratorio.

    Casella II.14.

    Utilizzare questa casella per tutte le partite pronte per l’immissione in libera pratica nell’Unione.

    Casella II.15.

    Non pertinente.

    Casella II.16.

    Indicare chiaramente i provvedimenti necessari in caso di rifiuto della partita dovuto a risultati insoddisfacenti dei controlli d’identità o dei controlli fisici. In caso di “rispedizione”, “distruzione”, “trasformazione” e “impiego per altri fini”, indicare nella casella II.18 l’indirizzo dello stabilimento di destinazione.

    Casella II.17.

    Motivi del rifiuto: se del caso, aggiungere le informazioni pertinenti. Selezionare la casella corrispondente.

    Casella II.18.

    Indicare, se del caso, il numero di approvazione e l’indirizzo (o il nome della nave e il porto) per tutte le destinazioni qualora fosse richiesto un ulteriore controllo della partita, ad esempio per la casella II.16, “rispedizione”, “distruzione”, “trasformazione” e “impiego per altri fini”.

    Casella II.19.

    Utilizzare tale casella se il sigillo originale apposto su una partita viene distrutto all’apertura del container. Si conserva a tal fine un elenco consolidato di tutti i sigilli che sono stati utilizzati.

    Casella II.20.

    Apporre qui il timbro ufficiale dell’autorità competente del PED o, durante il periodo di transizione di cui all’articolo 19, paragrafo 1, dell’autorità competente del punto di controllo.

    Casella II.21.

    Firma del funzionario responsabile dell’autorità competente del PED o, durante il periodo di transizione di cui all’articolo 19, paragrafo 1, dell’autorità competente del punto di controllo.

    Parte III

    Questa parte deve essere completata dall’autorità competente.

    Casella III.1.

    Dettagli della rispedizione: l’autorità competente del PED o, durante il periodo di transizione di cui all’articolo 19, paragrafo 1, l’autorità competente del punto di controllo, indica il mezzo di trasporto utilizzato, la sua identificazione, il paese di destinazione e la data della rispedizione non appena noti.

    Casella III.2.

    Follow-up: indicare l’unità dell’autorità competente locale che è responsabile, ove appropriato, della supervisione in caso di “distruzione”, “trasformazione” e “impiego per altri fini” della partita. L’autorità competente indica qui i risultati dell’arrivo della partita e se essa corrisponde a quanto atteso.

    Casella III.3.

    Firma del funzionario responsabile dell’autorità competente del PED o, durante il periodo di transizione di cui all’articolo 19, paragrafo 1, del funzionario responsabile del punto di controllo, in caso di “rispedizione”. Firma del funzionario responsabile dell’autorità competente locale in caso di “distruzione”, “trasformazione” e “impiego per altri fini”.»


    (1)  Segnatamente residui delle seguenti sostanze: amitraz, acefato, aldicarb, benomil, carbendazim, clorfenapir, clorpirifos, CS2 (ditiocarbammati), diafentiuron, diazinon, diclorvos, dicofol, dimetoato, endosulfan, fenamidone, imidacloprid, malation, metamidofos, metiocarb, metomil, monocrotofos, ometoato, oxamil, profenofos, propiconazolo, tiabendazolo, tiacloprid.

    (2)  Segnatamente residui delle seguenti sostanze: acefato, carbaril, carbendazim, carbofurano, clorpirifos, clorpirifos-etile, dimetoato, etion, malation, metalaxil, metamidofos, metomil, monocrotofos, ometoato, profenofos, protiofos, quinalfos, triadimefon, triazofos, dicrotofos, EPN, triforina.

    (3)  Qualora solo determinati prodotti rientranti in un dato codice NC debbano essere sottoposti a controlli e nella nomenclatura combinata non sia contemplata alcuna particolare suddivisione all’interno di tale codice, il codice NC è contrassegnato con “ex” (ad esempio, ex 1006 30: è compreso solo il riso Basmati destinato al consumo umano).

    (4)  Gli oligoelementi ai quali si fa riferimento alla presente voce sono gli oligoelementi appartenenti al gruppo funzionale dei composti di oligoelementi citati nell’allegato I, punto 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29).

    (5)  I tenori massimi stabiliti per le aflatossine nelle arachidi e nei prodotti derivati di cui ai punti 2.1.1 e 2.1.3 della sezione 2 dell’allegato del regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione (GU L 364 del 20.12.2006, pag. 5) costituiscono i valori di riferimento d’intervento.»;


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