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Document 32010R0177

    Regolamento (UE) n. 177/2010 della Commissione, del 2 marzo 2010 , recante modifica del regolamento (CEE) n. 2454/93 che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario

    GU L 52 del 3.3.2010, p. 28–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2016; abrog. impl. da 32016R0481

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/177/oj

    3.3.2010   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 52/28


    REGOLAMENTO (UE) N. 177/2010 DELLA COMMISSIONE

    del 2 marzo 2010

    recante modifica del regolamento (CEE) n. 2454/93 che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (1), in particolare l’articolo 247,

    considerando quanto segue:

    (1)

    A fini di chiarezza è opportuno modificare la struttura dell’articolo 313 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (2) che stabilisce in quali casi si deve considerare che le merci abbiano posizione comunitaria.

    (2)

    Ai fini dell’istituzione dello spazio europeo per il trasporto marittimo senza frontiere, menzionato nella Comunicazione e nel piano d’azione della Commissione nella prospettiva della creazione di uno spazio europeo per il trasporto marittimo senza frontiere (3), è necessario semplificare i compiti sia degli operatori economici che delle amministrazioni doganali con riguardo alle merci trasportate per mare fra porti situati nel territorio doganale della Comunità.

    (3)

    In particolare, occorre prevedere una procedura di autorizzazione dei collegamenti marittimi regolari e di registrazione delle navi che utilizzi il sistema elettronico di informazione e comunicazione per il rilascio dei certificati AEO di cui all’articolo 14 quinvicies del regolamento (CEE) n. 2454/93.

    (4)

    Per ridurre l’uso di documenti cartacei, la presentazione di una versione su carta del manifesto trasmesso mediante un sistema di scambio elettronico di dati di cui all’articolo 324 sexies del regolamento (CEE) n. 2454/93 non deve essere richiesta quando le autorità doganali hanno accesso al sistema elettronico d’informazione e comunicazione in cui figura detto manifesto.

    (5)

    Occorre modificare l’articolo 324 quater, paragrafo 1, inserendovi il corretto riferimento alle misure di sicurezza da adottarsi in merito ai timbri. È necessario modificare gli errati riferimenti all’allegato 37 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93 negli elementi d’informazione che figurano nella dichiarazione di transito di cui all’allegato 37 bis di detto regolamento, modificato dal regolamento (CE) n. 1192/2008 (4).

    (6)

    Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 2454/93.

    (7)

    Per tutelare le legittime aspettative degli operatori economici, occorre che le autorizzazioni relative a un collegamento marittimo regolare che siano anteriori alla data di applicazione del presente regolamento siano considerate concesse in conformità del presente regolamento. Per garantire che tutte le autorizzazioni siano disponibili nello stesso sistema elettronico, è necessario che le autorizzazioni anteriori vengano registrate nel sistema elettronico d’informazione e comunicazione per il rilascio del certificato AEO.

    (8)

    Occorre consentire agli Stati membri e alle autorità doganali di disporre di tempo sufficiente a creare un sistema elettronico d’informazione e comunicazione totalmente operativo.

    (9)

    Poiché le disposizioni relative ai dati della dichiarazione di transito di cui all’allegato 37 bis del regolamento (CEE) n. 2454/93, modificato dal regolamento (CE) n. 1192/2008, sono d’applicazione dal 1o luglio 2008, occorre prevedere che le modifiche apportate a dette disposizioni si applichino ugualmente da tale data.

    (10)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (CEE) n. 2454/93 è modificato come segue:

    1)

    l’articolo 313 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 313

    1.   Salvo il disposto dell’articolo 180 del codice e le deroghe del paragrafo 2 del presente articolo, tutte le merci che si trovano sul territorio doganale della Comunità sono considerate merci comunitarie, tranne quando si accerti che non hanno posizione comunitaria.

    2.   Non sono considerate merci comunitarie, salvo che la loro posizione comunitaria venga debitamente accertata conformemente agli articoli da 314 a 323 del presente regolamento:

    a)

    le merci introdotte nel territorio doganale della Comunità in conformità dell’articolo 37 del codice;

    b)

    le merci vincolate al regime della custodia temporanea o collocate in una zona franca sottoposta a controllo di tipo I, secondo le disposizioni dell’articolo 799 del presente regolamento, o introdotte in un deposito franco;

    c)

    le merci vincolate ad un regime sospensivo o collocate in una zona franca sottoposta a controllo di tipo II, secondo le disposizioni dell’articolo 799 del presente regolamento.

    3.   In deroga al paragrafo 2, lettera a), sono considerate merci comunitarie, tranne quando si accerti che non hanno posizione comunitaria, le merci introdotte nel territorio doganale della Comunità:

    a)

    per via aerea, imbarcate o trasbordate in un aeroporto situato sul territorio doganale della Comunità e destinate a un altro aeroporto situato sul territorio doganale della Comunità, purché il trasporto venga effettuato con un documento di trasporto unico rilasciato in uno Stato membro; oppure

    b)

    via mare, qualora siano trasportate tra due porti situati all’interno del territorio doganale della Comunità mediante un servizio regolare, autorizzato ai sensi dell’articolo 313 ter.»;

    2)

    gli articoli 313 bis e 313 ter sono sostituiti dai seguenti:

    «Articolo 313 bis

    Per “collegamento marittimo regolare” si intende un servizio di trasporto delle merci a bordo di navi che eseguono trasporti solamente tra porti situati nel territorio doganale della Comunità e non possono provenire, essere dirette o fare scalo in nessun punto al di fuori di tale territorio o in una zona franca sottoposta a controllo di tipo I, ai sensi dell’articolo 799, di un porto nel suddetto territorio.

    Articolo 313 ter

    1.   Una società di navigazione marittima può essere autorizzata ad istituire servizi di linea previa presentazione di una domanda alle autorità doganali dello Stato membro nel cui territorio è stabilita o, se non è stabilita, dispone di un ufficio regionale, purché siano soddisfatte le condizioni di cui al presente articolo e all’articolo 313 quater.

    2.   L’autorizzazione è concessa esclusivamente alle società di navigazione marittima che:

    a)

    sono stabilite nel territorio doganale della Comunità, o vi dispongono di un ufficio regionale, e mettono la propria documentazione a disposizione delle autorità doganali competenti;

    b)

    soddisfano le condizioni stabilite all’articolo 14 nonies;

    c)

    determinano la(e) nave(i) da utilizzare per il servizio e specificano i porti in cui fare scalo dopo che è stata rilasciata l’autorizzazione;

    d)

    si impegnano, sulle rotte dei servizi di linea, a non effettuare nessuno scalo nei porti situati al di fuori del territorio doganale della Comunità o nelle zone franche sottoposte a controllo di tipo I istituite in porti situati nel territorio doganale della Comunità e a non effettuare alcun trasbordo di merci in mare;

    e)

    a registrare presso l’autorità doganale competente per l’autorizzazione i nomi delle navi destinate al servizio regolare e i porti di scalo.

    3.   La domanda di autorizzazione per un servizio di linea specifica quali sono gli Stati membri interessati dal servizio. Le autorità doganali dello Stato membro cui è stata presentata la domanda (autorità doganale di rilascio) informano le autorità doganali degli altri Stati membri interessati dal servizio di linea (autorità doganali corrispondenti) mediante il sistema elettronico di informazione e comunicazione di cui all’articolo 14 quinvicies.

    Fatto salvo il paragrafo 4, entro 45 giorni dal ricevimento di tale notifica le autorità doganali corrispondenti possono respingere la domanda adducendo come motivazione il mancato rispetto della condizione di cui al paragrafo 2, lettera b), e comunicare il rifiuto mediante il sistema elettronico di informazione e comunicazione di cui all’articolo 14 quinvicies. L’autorità doganale corrispondente indica i motivi del rifiuto e le disposizioni giuridiche relative alle infrazioni commesse. In tal caso l’autorità doganale di rilascio non rilascia l’autorizzazione e notifica, motivandolo, il rifiuto alla società che ha presentato domanda.

    In assenza di risposta o di rifiuto da parte delle autorità doganali corrispondenti, l’autorità doganale di rilascio, dopo aver esaminato se le condizioni per l’autorizzazione sono soddisfatte, rilascia l’autorizzazione, che sarà accettata dagli altri Stati membri interessati dal servizio di linea. Il sistema elettronico di informazione e comunicazione di cui all’articolo 14 quinvicies è utilizzato per registrare l’autorizzazione e notificare il rilascio della stessa alle autorità doganali corrispondenti.

    4.   Qualora la società di navigazione disponga di un certificato AEO di cui all’articolo 14 bis, paragrafo 1, lettera a) o c), i requisiti di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), e al paragrafo 3 del presente articolo sono considerati soddisfatti.»;

    3)

    sono inseriti i seguenti articoli da 313 quater a 313 septies:

    «Articolo 313 quater

    1.   Dopo che un servizio regolare è stato autorizzato ai sensi dell’articolo 313 ter, la società di navigazione interessata deve destinarvi le navi registrate a tale scopo.

    2.   La società di navigazione è tenuta ad informare l’autorità doganale di rilascio di ogni evento verificatosi dopo il rilascio dell’autorizzazione e che potrebbe influenzarne il mantenimento o il contenuto.

    Qualora un’autorizzazione sia revocata dall’autorità doganale di rilascio o su richiesta della società di navigazione, detta autorità doganale notifica la revoca alle autorità doganali corrispondenti utilizzando il sistema elettronico di informazione e comunicazione di cui all’articolo 14 quinvicies.

    3.   La procedura prevista all’articolo 313 ter, paragrafo 3, si applica se è necessario modificare l’autorizzazione per includere Stati membri che non erano contemplati nell’autorizzazione originale o in un’autorizzazione precedente. Le disposizioni dell’articolo 313 ter, paragrafo 4, si applicano mutatis mutandis.

    Articolo 313 quinquies

    1.   La società di navigazione marittima autorizzata ad istituire servizi regolari di linea comunica all’autorità doganale di rilascio le seguenti informazioni:

    a)

    i nomi delle navi destinate al servizio regolare di linea;

    b)

    il primo porto da cui la nave inizia ad operare come servizio di linea;

    c)

    i porti di scalo;

    d)

    le eventuali modifiche alle informazioni di cui alle lettere a), b) e c);

    e)

    la data e l’ora in cui le modifiche di cui alla lettera d), entrano in vigore.

    2.   Le informazioni comunicate in conformità del paragrafo 1 sono registrate dall’autorità doganale di rilascio nel sistema elettronico di informazione e comunicazione di cui all’articolo 14 quinvicies entro un giorno lavorativo dal giorno della comunicazione. Esse sono accessibili alle autorità doganali operanti nei porti situati nel territorio doganale della Comunità.

    La registrazione è valida dal primo giorno lavorativo successivo a quello in cui è effettuata la registrazione.

    Articolo 313 sexies

    Quando una nave registrata per un servizio regolare di trasporto marittimo è costretta da caso fortuito o forza maggiore ad effettuare un trasbordo di merci in alto mare o a fare temporaneamente scalo in un porto che non fa parte del servizio regolare di trasporto marittimo, compresi i porti situati al di fuori del territorio doganale della Comunità e le zone franche sottoposte a controllo di tipo I istituite in un porto situato nel territorio doganale della Comunità, la società di navigazione ne informa immediatamente le autorità doganali dei successivi porti di scalo della Comunità, compresi quelli sulla rotta prevista della nave. Le merci caricate o scaricate in tali porti non sono considerate merci comunitarie.

    Articolo 313 septies

    1.   Le autorità doganali possono richiedere alla società di navigazione la presentazione di prove del rispetto delle disposizioni di cui agli articoli da 313 ter a 313 sexies.

    2.   Qualora le autorità doganali constatino che la società di navigazione non ha rispettato le disposizioni di cui al paragrafo 1, ne informano immediatamente tutte le autorità doganali interessate dal servizio regolare utilizzando il sistema elettronico di informazione e comunicazione di cui all’articolo 14 quinvicies, in modo che dette autorità possano prendere le misure necessarie.»;

    4)

    all’articolo 324 quater, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

    «Il punto 27 dell’allegato 37 quinquies si applica per analogia.»;

    5)

    all’articolo 324 sexies, paragrafo 4, le lettere c) e d), sono sostituite dalle seguenti:

    «c)

    il manifesto trasmesso mediante un sistema di scambio elettronico di dati è presentato alle autorità doganali del porto di partenza al più tardi il giorno lavorativo successivo alla partenza della nave, e in ogni caso prima dell’arrivo della nave al porto di destinazione. Le autorità doganali possono richiedere una versione su carta del manifesto trasmesso mediante un sistema di scambio elettronico di dati, quando non hanno accesso a un sistema d’informazione approvato dalle autorità doganali in cui figuri detto manifesto;

    d)

    il manifesto trasmesso mediante un sistema di scambio di dati è presentato alle autorità doganali del porto di destinazione. Le autorità doganali possono richiedere una versione su carta del manifesto trasmesso mediante un sistema di scambio elettronico di dati quando non hanno accesso a un sistema d’informazione approvato dalle autorità doganali in cui figuri detto manifesto.»;

    6)

    all’allegato 37 bis, titolo II, punto B «Elementi d’informazione che figurano nella dichiarazione di transito», il gruppo di dati «COLLI» è modificato come segue:

    a)

    il testo dell’attributo «Marchi e numeri dei colli» è sostituito dal seguente:

    «Marchi e numeri dei colli

    (casella 31)

    Tipo/Lunghezza: an ..42

     

    Questo attributo deve essere utilizzato se l’attributo “Natura dei colli” contiene codici figuranti nell’allegato 38 diversi da quelli utilizzati per “alla rinfusa” (VQ, VG, VL, VY, VR o VO) o per “merce disimballata o non imballata” (NE, NF, NG). Il suo utilizzo è facoltativo se l’attributo “Natura dei colli” contiene uno dei codici summenzionati.»;

    b)

    il testo dell’attributo «Numero di colli» è sostituito dal seguente:

    «Numero di colli

    (casella 31)

    Tipo/Lunghezza: an ..5

     

    Questo attributo deve essere utilizzato se l’attributo “Natura dei colli” contiene codici figuranti nell’allegato 38 diversi da quelli utilizzati per “alla rinfusa” (VQ, VG, VL, VY, VR o VO) o per “merce disimballata o non imballata” (NE, NF, NG). Esso non può essere utilizzato se l’attributo “Natura dei colli” contiene uno dei codici summenzionati.»

    Articolo 2

    Le autorizzazioni che istituiscono un servizio di linea regolare anteriori alla data di applicazione menzionata all’articolo 3, paragrafo 2 del presente regolamento, sono considerate rilasciate in conformità del regolamento (CEE) n. 2454/93 modificato dal presente regolamento.

    L’autorità doganale di rilascio archivia tali autorizzazioni nel sistema elettronico di informazione e comunicazione di cui all’articolo 14 quinvicies del regolamento (CEE) n. 2454/93 entro un mese dalla data di applicazione di cui all’articolo 3, paragrafo 2.

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    I punti 2 e 3 dell’articolo 1 si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2012.

    I punti 4 e 6 dell’articolo 1 si applicano a decorrere dal 1o luglio 2008.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 2 marzo 2010.

    Per la Commissione

    Il presidente

    José Manuel BARROSO


    (1)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

    (2)  GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1.

    (3)  COM(2009) 10 definitivo.

    (4)  GU L 329 del 6.12.2008, pag. 1.


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