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Document 32010D0801

Decisione 2010/801/PESC del Consiglio, del 22 dicembre 2010 , recante modifica della decisione 2010/656/PESC del Consiglio che proroga le misure restrittive nei confronti della Costa d’Avorio

GU L 341 del 23.12.2010, p. 45–48 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 10/06/2016; abrog. impl. da 32016D0917

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/801/oj

23.12.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 341/45


DECISIONE 2010/801/PESC DEL CONSIGLIO

del 22 dicembre 2010

recante modifica della decisione 2010/656/PESC del Consiglio che proroga le misure restrittive nei confronti della Costa d’Avorio

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

considerando quanto segue:

(1)

Il 29 ottobre 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/656/PESC, che proroga le misure restrittive nei confronti della Costa d'Avorio (1).

(2)

Il 13 dicembre il Consiglio ha sottolineato l'importanza delle elezioni presidenziali del 31 ottobre e 28 novembre 2010 per il ritorno della Costa d'Avorio alla pace e alla stabilità e ha affermato che la volontà espressa sovranamente dal popolo ivoriano deve imperativamente essere rispettata.

(3)

Il Consiglio ha inoltre deciso di adottare misure restrittive nei confronti di quanti ostacolano i processi di pace e di riconciliazione nazionale e, in particolare, minacciano il buon esito del processo elettorale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2010/656/PESC è così modificata:

1)

l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire l’ingresso o il transito nel loro territorio:

a)

delle persone di cui all'allegato I, indicate dal comitato delle sanzioni, che costituiscono una minaccia per i processi di pace e di riconciliazione nazionale in Costa d’Avorio, in particolare quelle che impediscono l’attuazione degli accordi di Linas-Marcoussis e Accra III, nonché di qualunque altra persona di cui, sulla base di informazioni pertinenti, sia stabilita la responsabilità per violazioni gravi dei diritti umani e del diritto umanitario internazionale in Costa d’Avorio, così come di ogni altra persona che inciti pubblicamente all’odio e alla violenza e di tutti coloro che violano le misure imposte dal punto 7 dell’UNSCR 1572 (2004), secondo quanto stabilito dal comitato delle sanzioni;

b)

delle persone di cui all'allegato II, non incluse nell'elenco contenuto nell'allegato I, che ostacolano i processi di pace e di riconciliazione nazionale e, in particolare, minacciano il buon esito del processo elettorale.

2.   Il paragrafo 1 non obbliga uno Stato membro a vietare ai suoi cittadini l’ingresso nel proprio territorio.

3.   Il paragrafo 1, lettera a), non si applica se il comitato delle sanzioni stabilisce che:

a)

il viaggio è giustificato da ragioni umanitarie urgenti, inclusi obblighi religiosi;

b)

una deroga contribuirebbe agli obiettivi di pace e riconciliazione nazionale in Costa d’Avorio e di stabilità nella regione fissati nelle risoluzioni dell’UNSCR.

4.   Il paragrafo 1 si applica fatti salvi i casi in cui uno Stato membro sia vincolato da un obbligo derivante dal diritto internazionale, segnatamente:

i)

in qualità di paese che ospita un’organizzazione intergovernativa internazionale;

ii)

in qualità di paese che ospita una conferenza internazionale convocata dalle Nazioni Unite o sotto gli auspici di tale organizzazione;

iii)

in virtù di un accordo multilaterale che conferisce privilegi e immunità;

iv)

in virtù del trattato di conciliazione del 1929 (Patti lateranensi) concluso tra la Santa Sede (Città del Vaticano) e l'Italia.

5.   Il paragrafo 4 si applica anche qualora uno Stato membro ospiti l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE).

6.   Il Consiglio è debitamente informato in tutti i casi in cui uno Stato membro concede una deroga a norma dei paragrafi 4 o 5.

7.   Gli Stati membri possono concedere deroghe alle misure stabilite dal paragrafo 1, lettera b), quando il viaggio è giustificato da ragioni umanitarie urgenti o dall'esigenza di partecipare a riunioni intergovernative, comprese quelle promosse dall'Unione europea, o a riunioni ospitate da uno Stato membro che esercita la presidenza di turno dell'OSCE, in cui si sviluppa un dialogo politico che promuove direttamente la democrazia, i diritti umani e lo Stato di diritto nella Costa d'Avorio.

8.   Uno Stato membro che intenda concedere le deroghe di cui al paragrafo 7 presenta al riguardo una notifica scritta al Consiglio. La deroga si considera concessa a meno che, entro due giorni lavorativi dalla ricezione della notifica in questione, vi sia un’obiezione scritta di uno o più membri del Consiglio. Se uno o più membri del Consiglio sollevano obiezioni, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può decidere di concedere la deroga proposta.

9.   Nei casi in cui uno Stato membro autorizzi, in virtù dei paragrafi 4, 5 e 7, l'ingresso o il transito nel suo territorio delle persone elencate nell'allegato I o nell'allegato II, l'autorizzazione è limitata ai fini e alle persone oggetto dell'autorizzazione stessa.»;

2)

all'articolo 5, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche posseduti o controllati direttamente o indirettamente dalle persone o dalle entità indicate dal comitato delle sanzioni a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), o detenuti da entità possedute o controllate, direttamente o indirettamente, da dette persone o entità o da persone indicate dal comitato delle sanzioni che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione.

L’elenco delle persone di cui al primo comma figura nell'allegato I.»;

3)

l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Articolo 6

1.   Il Consiglio redige l’elenco che figura nell'allegato I e lo modifica conformemente alle decisioni prese dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal comitato delle sanzioni.

2.   Il Consiglio, deliberando su proposta di uno Stato membro o dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, redige l'elenco contenuto nell'allegato II e adotta le relative modifiche.»;

4)

l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

«Articolo 7

1.   Qualora il Consiglio di sicurezza o il comitato delle sanzioni designi una persona o un’entità, il Consiglio inserisce tale persona o entità nell'elenco contenuto nell’allegato I.

2.   Qualora decida di applicare a una persona o entità le misure di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), il Consiglio modifica di conseguenza l'allegato II.

3.   Il Consiglio trasmette la sua decisione e i motivi dell’inserimento nell’elenco alla persona o all’entità interessata direttamente, se l’indirizzo è noto, o mediante la pubblicazione di un avviso, dando ad essa la possibilità di presentare osservazioni.

4.   Qualora siano presentate osservazioni o siano addotte nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina la decisione e ne informa di conseguenza la persona o l’entità.»;

5)

l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Articolo 8

1.   Gli allegati I e II indicano i motivi dell'inserimento nell'elenco delle persone e delle entità forniti dal Consiglio di sicurezza o dal comitato delle sanzioni per quanto riguarda l'allegato I.

2.   Gli allegati I e II contengono altresì, se disponibili, le informazioni necessarie per identificare le persone o le entità in questione fornite dal Consiglio di sicurezza o dal comitato delle sanzioni per quanto riguarda l'allegato I. Riguardo alle persone, tali informazioni possono includere i nomi, compresi gli pseudonimi, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, il numero del passaporto e della carta d’identità, il sesso, l’indirizzo, se noto, e la funzione o professione. Riguardo alle entità, tali informazioni possono includere i nomi, la data e il luogo di registrazione, il numero di registrazione e la sede di attività. Nell'allegato I è inoltre menzionata la data di designazione da parte del Consiglio di sicurezza o del comitato delle sanzioni.»;

6)

l'articolo 10 è sostituito dal seguente:

«Articolo 10

1.   La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

2.   La presente decisione è, secondo i casi, riesaminata, modificata o abrogata in conformità delle pertinenti decisioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

3.   Le misure di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), sono riesaminate periodicamente e almeno ogni dodici mesi. Esse cessano di applicarsi alle persone o alle entità interessate se il Consiglio stabilisce, secondo la procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 2, che le condizioni necessarie alla loro applicazione non sono più soddisfatte.».

Articolo 2

L'allegato della decisione 2010/656/PESC diviene allegato I e il titolo è sostituito dal seguente:

Articolo 3

L'allegato della presente decisione è aggiunto in qualità di allegato II della decisione 2010/656/PESC.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, addí 22 dicembre 2010.

Per il Consiglio

Il presidente

S. VANACKERE


(1)  GU L 285 del 30.10.2010, pag. 28.


ALLEGATO

«ALLEGATO II

Elenco delle persone di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b)

 

Nome

(ed eventuali pseudonimi)

Informazioni sull'identità

Motivi

1.

Pascal Affi N’Guessan

Nato il 1o gennaio 1953 a Bouadikro.

Numero di passaporto: PD-AE 09DD00013.

Segretario generale del Fronte popolare ivoriano (FPI), ex Primo Ministro.

Presa di posizione radicale e disinformazione attiva.

Incitazione alla violenza.

2.

Tenente colonnello Nathanaël Ahouman Brouha

Nato il 6 giugno 1960.

Comandante del Gruppo di sicurezza della presidenza della Repubblica (GSPR).

Implicato nella repressione del 25 marzo 2004.

Membro delle Squadre della morte.

3.

Gilbert Marie Aké N'Gbo

Nato il 8 ottobre 1955 ad Abidjan.

Numero di passaporto: 08 AA 61107

Sedicente Primo Ministro e Ministro della pianificazione e dello sviluppo

4.

Pierre Israël Amessan Brou

 

Direttore generale della Radio Televisione Ivoriana (RTI).

Responsabile della campagna di disinformazione.

5.

Frank Anderson Kouassi

 

Presidente del Consiglio nazionale della comunicazione audiovisiva (CNCA).

Complicità attiva nella campagna di disinformazione.

6.

Nadiana Bamba

Nata il 13 giugno 1974 ad Abidjan.

Numero di passaporto: PD - AE 061 FP 04

Direttrice del gruppo editoriale Le temps Notre voie.

Responsabile della campagna di disinformazione e incitazione all'odio e alla violenza intercomunitaria.

7.

Kadet Bertin

Nato attorno al 1957 a Mama.

Consigliere per la sicurezza di Gbagbo.

Responsabile dei traffici d'armi per la “Presidenza”.

8.

Generale Dogbo Blé

Nato il 2 febbraio 1959 a Daloa.

Ufficiale della Guardia repubblicana.

Partecipazione all'offensiva del 4-6 novembre 2004 e agli avvenimenti dei giorni successivi ad Abidjan. Membro delle Squadre della morte.

Implicato nella repressione dei movimenti popolari.

9.

Paul Antoine Bohoun Bouabré

Nato il 9 febbraio 1957 a Issia.

Numero di passaporto: PD AE 015 FO 02

Ex Ministro della pianificazione e dello sviluppo.

10.

Sotto-prefetto Oulaï Delefosse

 

Ex ufficiale di collegamento presso la forza Lima.

Responsabile dell'Unione patriottica per la resistenza del Grande Ovest (UPRGO).

Responsabile delle minacce contro i soldati dalla forza LICORNE.

Implicato nel reclutamento di mercenari liberiani.

Capo di milizia pro-Gbagbo.

Implicato negli abusi.

11.

Ammiraglio Vagba Faussignau

Nato il 31 dicembre 1954 a Bobia.

Comandante della Marina ivoriana - Sottocapo di stato maggiore.

12.

Pastore Gammi

 

Capo del Movimento ivoriano per la liberazione dell'Ovest della Costa d'Avorio (MILOCI).

Implicato nell'attacco di Logoualé (28 febbraio 2005).

Implicato negli abusi contro le popolazioni allogene e autoctone nell'Ovest nel novembre e dicembre 2010.

13.

Laurent Gbagbo

Nato il 31 maggio 1945 a Gagnoa.

Sedicente Presidente della Repubblica

14.

Simone Gbagbo

Nata il 20 giugno 1949 a Moossou.

Moglie di Gbagbo.

presidente del gruppo Fronte popolare ivoriano (FPI) all'Assemblea nazionale. Sospettata di gestire reti politico-religiose parallele che si oppongono alle risoluzioni internazionali.

15.

Generale Guiai Bi Poin

Nato il 31 dicembre 1954 a Gounela.

Capo del Centro di comando delle operazioni di sicurezza (CECOS).

Implicato nella repressione del marzo 2004.

Implicato negli avvenimenti dell'Hôtel Ivoire (novembre 2004).

Implicato nella repressione dei movimenti popolari del febbraio, novembre e dicembre 2010.

16.

Denis Maho Glofiei

Nato nel Val de Marne.

Responsabile del Fronte di liberazione del Grande Ovest (FLGO).

Capo di milizia pro-Gbagbo.

Implicato negli abusi.

17.

Capitano Anselme Séka Yapo

Nato il 2 maggio 1973 a Adzopé.

Guardia del corpo della sig.ra Gbagbo.

Membro delle Squadre della morte. Implicato in abusi e omicidi.

18.

Désiré Tagro

Nato il 27 gennaio 1959 a Issia.

Numero di passaporto: PD - AE 065FH08.

Sedicente Ministro degli interni, Segretario generale della «Presidenza».

Implicato nella repressione violenta dei movimenti popolari del febbraio, novembre e dicembre 2010.

19.

Paul Yao N'Dré

Nato il 29 dicembre 1956.

Presidente del Consiglio costituzionale.

Ha consapevolmente convalidato falsi risultati per le elezioni presidenziali del 31 ottobre e del 28 novembre 2010.»


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