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Document 32010D0486

2010/486/UE: Decisione del Consiglio, del 7 settembre 2010 , che modifica la decisione 2010/320/UE indirizzata alla Grecia allo scopo di rafforzare e approfondire la sorveglianza della disciplina di bilancio e che intima alla Grecia di adottare misure per la riduzione del disavanzo ritenute necessarie a correggere la situazione di disavanzo eccessivo

GU L 241 del 14.9.2010, pp. 12–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 17/07/2011; abrogato da 32011D0734

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/486/oj

14.9.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 241/12


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 7 settembre 2010

che modifica la decisione 2010/320/UE indirizzata alla Grecia allo scopo di rafforzare e approfondire la sorveglianza della disciplina di bilancio e che intima alla Grecia di adottare misure per la riduzione del disavanzo ritenute necessarie a correggere la situazione di disavanzo eccessivo

(2010/486/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), in particolare l’articolo 126, paragrafo 9, e l’articolo 136,

vista la raccomandazione della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 136, paragrafo 1, lettera a), TFUE prevede la possibilità di adottare misure concernenti gli Stati membri la cui moneta è l’euro al fine di rafforzare il coordinamento e la sorveglianza della disciplina di bilancio.

(2)

L’articolo 126 TFUE stabilisce che gli Stati membri debbano evitare disavanzi pubblici eccessivi e prevede a questo fine la procedura per i disavanzi eccessivi. Il Patto di stabilità e crescita, che nella sua parte correttiva attua la procedura per i disavanzi eccessivi, costituisce il quadro che sostiene le politiche governative per un rapido ritorno a solide posizioni di bilancio tenendo conto della situazione economica.

(3)

Il 27 aprile 2009, a norma dell’articolo 104, paragrafo 6, del trattato che istituisce la Comunità europea, il Consiglio ha deciso che in Grecia esisteva un disavanzo eccessivo.

(4)

Il 10 maggio 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/320/UE indirizzata alla Grecia allo scopo di rafforzare e approfondire la sorveglianza della disciplina di bilancio e che intima alla Grecia di adottare misure per la riduzione del disavanzo ritenute necessarie a correggere la situazione di disavanzo eccessivo (1) (in prosieguo: la «decisione»). La decisione ha fissato il termine del 2014 perché la Grecia vi si conformi. Il Consiglio ha stabilito il seguente percorso per la correzione del disavanzo: i disavanzi della pubblica amministrazione non devono superare l’8 % del PIL nel 2010, il 7,6 % del PIL nel 2011, il 6,5 % del PIL nel 2012, il 4,9 % del PIL nel 2013 e il 2,6 % del PIL nel 2014.

(5)

In base alle previsioni disponibili al momento dell’adozione della decisione da parte del Consiglio, il PIL reale dovrebbe ridursi del 4 % nel 2010 e del 2,6 % nel 2011, per riprendersi successivamente, con tassi di crescita dell’1,1 % nel 2012 e del 2,1 % nel 2013 e 2014. Il deflatore del PIL, nel periodo 2010-2014, dovrebbe essere rispettivamente pari a: 1,2 %, - 0,5 %, 1,0 %, 0,7 % e 1,0 %. Dati gli sviluppi economici intervenuti nel frattempo, i tassi di crescita del PIL reale summenzionati restano lo scenario centrale con uguali possibilità di aumento o diminuzione, mentre si prevede adesso un deflatore sostanzialmente più elevato per gli anni iniziali: 3½ %, 1¼ % e ½ % dal 2010 al 2012.

(6)

La Grecia ha compiuto buoni progressi nell’attuazione delle misure imposte con la decisione. In diversi settori, tali misure sono state adottate ancor prima di quanto richiesto. Ciò è avvenuto, in particolare, nel settore della riforma pensionistica, della riforma delle amministrazioni locali e per quanto riguarda la pubblicazione di dati mensili sulle entrate e le spese dello Stato. È tuttavia necessaria un’ulteriore serie di aggiustamenti in ognuno di questi settori.

(7)

Il 6 agosto 2010 la Grecia ha presentato al Consiglio e alla Commissione una relazione che illustrava le misure prese per conformarsi alla decisione. La Commissione ha esaminato la suddetta relazione concludendo che la Grecia sta ottemperando in modo soddisfacente alla decisione.

(8)

Alla luce di quanto precede, appare opportuno rivedere le decisioni sotto vari profili, mantenendo invariato il termine per la correzione del disavanzo eccessivo e il rispettivo percorso di aggiustamento per il disavanzo e il debito pubblico,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2010/320/UE è così modificata:

1)

all’articolo 2, paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

misure di risanamento del bilancio pari ad almeno il 3,2 % del PIL (4,3 % del PIL se si tiene conto anche dei riporti dalle misure attuate nel 2010) da inserire nel progetto di bilancio del 2011: la riduzione dei consumi intermedi della pubblica amministrazione di almeno 300 milioni di EURmilioni di EUR rispetto al livello del 2010 (oltre ai risparmi derivanti dalla riforma della pubblica amministrazione e delle amministrazioni locali di cui al presente paragrafo); il blocco dell’indicizzazione delle pensioni (allo scopo di economizzare 100 milioni di EUR); l’introduzione di un prelievo di crisi temporaneo a carico delle imprese ad alta redditività (con un gettito di almeno 600 milioni di EUR di entrate supplementari all’anno nel 2011, 2012 e 2013); l’introduzione di una tassazione presuntiva a carico dei lavoratori autonomi (con un gettito di almeno 400 milioni di EUR nel 2011 ed entrate crescenti per almeno 100 milioni di EUR all’anno nel 2012 e 2013); l’ampliamento della base imponibile IVA con l’inserimento di una serie di servizi attualmente esentati e trasferendo il 30 % di beni e servizi dall’aliquota ridotta all’aliquota principale (con un gettito di 1 miliardo di EUR); l’introduzione graduale di una tassa verde sulle emissioni di CO2 (con un gettito di almeno 300 milioni di EUR nel 2011); l’attuazione da parte del governo della legislazione di riforma della pubblica amministrazione e di riorganizzazione delle amministrazioni locali (allo scopo di ridurre i costi di almeno 500 milioni di EUR nel 2011 e di ulteriori 500 milioni di EUR all’anno nel 2012 e 2013); la riduzione degli investimenti con finanziamenti nazionali (per almeno 500 milioni di EUR) favorendo i progetti di investimenti finanziati dai fondi strutturali UE, l’introduzione di incentivi per la regolarizzazione degli abusi edilizi (con un gettito di almeno 1 500 milioni di EUR dal 2011 al 2013, di cui almeno 500 milioni di EUR nel 2011); la riscossione dei proventi ottenuti dalle licenze di gioco (almeno 500 milioni di EUR ricavati dalla vendita di licenze e 200 milioni di EUR dai diritti); l’ampliamento della base imponibile dell’imposta sugli immobili aggiornando i valori catastali (con un gettito di almeno 400 milioni di EUR di entrate supplementari); l’aumento della tassazione sulle retribuzioni in natura, anche tassando i versamenti relativi ai contratti di leasing di autovetture (almeno 150 milioni di EUR); l’aumento della tassazione sui prodotti di lusso (almeno 100 milioni di EUR); una tassa speciale su stabilimenti non autorizzati (con un gettito di almeno 800 milioni di EUR all’anno) e la sostituzione limitata al 20 % dei dipendenti pubblici che vanno in pensione (amministrazione centrale, enti locali, enti di previdenza sociale, imprese pubbliche, agenzie statali e altre istituzioni pubbliche). Altre misure che permettano di ottenere risparmi di bilancio analoghi potranno essere prese in considerazione previe consultazioni con la Commissione;»;

2)

all’articolo 2, paragrafo 2, la lettera b) è soppressa;

3)

all’articolo 2, paragrafo 2, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

«f)

l’avvio di riesami indipendenti dell’amministrazione centrale e dei programmi sociali esistenti;»;

4)

all’articolo 2, paragrafo 2, sono aggiunte le lettere seguenti:

«j)

l’istituzione di un registro centrale completo delle imprese pubbliche;

k)

un piano di azione che preveda un calendario di iniziative concrete per arrivare alla istituzione di un’autorità centrale competente in materia di appalti;

l)

una legge che introduca un massimale di 50 milioni di EUR, per il periodo 2011-2013, per quanto riguarda il contributo versato annualmente dalle amministrazioni pubbliche agli operatori ferroviari a titolo degli oneri di servizio pubblico e che stabilisca il principio che lo Stato non può fornire ulteriori sostegni impliciti o espliciti agli operatori ferroviari;

m)

un piano economico per le ferrovie greche. Tale piano economico precisa come riportare in attivo le attività operative, tenendo conto dei costi di ammortamento, a decorrere dal 2011, in particolare chiudendo le linee in perdita, aumentando le tariffe e riducendo salari e personale, fornisce un’analisi di sensitività dettagliata sulle conseguenze, a livello di costi salariali, dei vari risultati in materia di contratti collettivi e informazioni sulle varie opzioni concernenti il personale; prevede la ristrutturazione della società holding, tra cui la vendita di terreni e altre attività;»;

5)

all’articolo 2, paragrafo 2, è aggiunta una nuova lettera n), con la formulazione della lettera c) dell’articolo 2, paragrafo 3;

6)

all’articolo 2, paragrafo 2, sono aggiunte le lettere seguenti:

«o)

la riforma della legislazione a tutela dell’occupazione per portare il periodo di prova per i nuovi posti di lavoro ad un anno e agevolare un maggiore uso dei contratti temporanei e del lavoro a tempo parziale;

p)

la modifica della regolamentazione del sistema arbitrale per consentire a ciascuna parte di ricorrere all’arbitrato in caso di disaccordo con la proposta del Mediatore;

q)

la riforma del procedimento arbitrale per garantire che funzioni in base a criteri trasparenti e obiettivi, con un collegio indipendente di arbitri dotato di capacità decisionale libera da influenze governative.»;

7)

all’articolo 2, paragrafo 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

l’adozione definitiva delle misure di cui al paragrafo 2, lettera a);»;

8)

all’articolo 2, paragrafo 3, la lettera c) diventa la lettera n) dell’articolo 2, paragrafo 2;

9)

all’articolo 2, paragrafo 3, le lettere d), e) e h) sono soppresse;

10)

all’articolo 2, paragrafo 3, sono aggiunte le lettere seguenti:

«m)

una legge che non consenta agli enti locali di registrare disavanzi almeno fino al 2014;

n)

la pubblicazione di proiezioni provvisorie a lungo termine della spesa pensionistica fino al 2060, come prevede la riforma legislativa del luglio 2010, relative ai principali regimi pensionistici (IKA, incluso il regime pensionistico dei dipendenti pubblici, OGA e OAEE);

o)

la richiesta di assistenza tecnica di esperti internazionali sui vari aspetti relativi all’efficienza e all’efficacia del sistema sanitario e della gestione degli ospedali, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza e ridurre gli sprechi;

p)

l’imposizione del pagamento di 3 EUR per le prestazioni ambulatoriali ordinarie negli ospedali pubblici.»;

11)

all’articolo 2, paragrafo 4, è aggiunta la lettera seguente:

«b)

pubblicazione di accurate proiezioni a lungo termine della spesa pensionistica fino al 2060 come prevede la riforma legislativa del luglio 2010. Le proiezioni devono includere i regimi supplementari (ausiliari), sulla base di un’ampia serie di dati raccolti ed elaborati dall’Autorità nazionale attuariale. Le proiezioni devono essere esaminate da esperti esterni e convalidate dal comitato di politica economica.»;

12)

all’articolo 2, paragrafo 5, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

misure che applichino le conclusioni della prima fase dei riesami funzionali indipendenti dell’amministrazione centrale e dei programmi sociali;»;

13)

all’articolo 2, paragrafo 5, sono aggiunte le lettere seguenti:

«d)

una legge di revisione dei principali parametri del sistema pensionistico al fine di limitare l’incremento della spesa pubblica per le pensioni nel periodo 2010-2060 a meno del 2,5 % del PIL, se le proiezioni a lungo termine di cui alparagrafo 3, lettera n), e al paragrafo 4, lettera b), indicano che il previsto aumento della spesa per le pensioni è destinato a superare tale importo;

e)

una revisione del funzionamento dei regimi pensionistici pubblici supplementari/ausiliari con l’obiettivo di stabilizzare la spesa e garantirne la neutralità a livello di bilancio;

f)

una revisione dell’elenco dei lavori considerati usuranti per ridurne la copertura a non più del 10 % della forza lavoro; il nuovo elenco di lavori usuranti si applica a decorrere dal 1o luglio 2011 a tutti i lavoratori dipendenti attuali e futuri;

g)

l’attuazione della riforma del sistema di appalti pubblici, quale definita nel piano d’azione.»;

14)

all’articolo 2, paragrafo 7, è aggiunta la lettera seguente:

«c)

misure che applichino le conclusioni della seconda fase delle revisioni funzionali indipendenti dell’amministrazione centrale e dei programmi sociali;»;

15)

all’articolo 4, paragrafo 2, la lettera g) è sostituita dalla seguente:

«g)

le spese pubbliche in attesa di pagamento, specificando quelle i cui termini sono già scaduti;».

Articolo 2

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notifica.

Articolo 3

La Repubblica ellenica è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 7 settembre 2010.

Per il Consiglio

Il presidente

D. REYNDERS


(1)   GU L 145 dell’11.6.2010, pag. 6.


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