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Document 32010D0277
2010/277/: Commission Decision of 12 May 2010 amending Decision 2009/821/EC as regards the lists of border inspection posts and veterinary units in Traces (notified under document C(2010) 3040) (Text with EEA relevance)
2010/277/: Decisione della Commissione, del 12 maggio 2010, che modifica la decisione 2009/821/CE per quanto riguarda l’elenco dei posti d’ispezione frontalieri e delle unità veterinarie nel sistema Traces [notificata con il numero C(2010) 3040] (Testo rilevante ai fini del SEE)
2010/277/: Decisione della Commissione, del 12 maggio 2010, che modifica la decisione 2009/821/CE per quanto riguarda l’elenco dei posti d’ispezione frontalieri e delle unità veterinarie nel sistema Traces [notificata con il numero C(2010) 3040] (Testo rilevante ai fini del SEE)
GU L 121 del 18.5.2010, p. 16–21
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
No longer in force, Date of end of validity: 13/12/2019; abrog. impl. da 32019R1014
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 32009D0821 | modifica | allegato 1 | DATEFF | |
Modifies | 32009D0821 | modifica | allegato 2 | DATEFF |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Corrected by | 32010D0277R(01) | (SK) | |||
Corrected by | 32010D0277R(02) | (FR) | |||
Implicitly repealed by | 32019R1014 | 14/12/2019 |
18.5.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 121/16 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 12 maggio 2010
che modifica la decisione 2009/821/CE per quanto riguarda l’elenco dei posti d’ispezione frontalieri e delle unità veterinarie nel sistema Traces
[notificata con il numero C(2010) 3040]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2010/277/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l’articolo 20, paragrafi 1 e 3,
vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE (2), in particolare l’articolo 6, paragrafo 4, secondo comma, ultima frase,
vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (3), in particolare l’articolo 6, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
La decisione 2009/821/CE della Commissione, del 28 settembre 2009, che stabilisce un elenco di posti d’ispezione frontalieri riconosciuti, fissa talune modalità relative alle ispezioni eseguite dagli esperti veterinari della Commissione e stabilisce le unità veterinarie del sistema Traces (4), istituisce un elenco di posti d’ispezione frontalieri riconosciuti a norma delle direttive 91/496/CEE e 97/78/CE. Detto elenco figura nell’allegato I di tale decisione. |
(2) |
L’Ufficio alimentare e veterinario (UAV), servizio ispettivo della Commissione, ha effettuato un controllo presso il posto d’ispezione frontaliero al porto di Anversa (Belgio). Il suo esito è stato soddisfacente. In relazione al citato posto d’ispezione frontaliero è pertanto opportuno inserire un centro d’ispezione aggiuntivo nell’elenco di cui all’allegato I della decisione 2009/821/CE. Devono inoltre essere modificate le categorie dei centri d’ispezione esistenti presso tale posto d’ispezione frontaliero. |
(3) |
L’Ufficio alimentare e veterinario (UAV), servizio ispettivo della Commissione, ha effettuato un controllo presso il posto d’ispezione frontaliero al porto di Danzica (Polonia). Il suo esito è stato soddisfacente. In relazione al citato posto d’ispezione frontaliero è pertanto opportuno inserire un centro d’ispezione aggiuntivo nell’elenco di cui all’allegato I della decisione 2009/821/CE. |
(4) |
Sulla base delle comunicazioni trasmesse dalla Danimarca e dalla Polonia, occorre sopprimere dall’elenco dei posti d’ispezione frontalieri di cui all’allegato I della decisione 2009/821/CE alcuni posti d’ispezione frontalieri di tali Stati membri. |
(5) |
Sulla base delle comunicazioni trasmesse dalla Francia, occorre sopprimere dall’elenco dei posti d’ispezione frontalieri di cui all’allegato I della decisione 2009/821/CE il posto d’ispezione frontaliero dell’aeroporto di Brest. Nell’elenco dei posti d’ispezione frontalieri di cui all’allegato I della decisione 2009/821/CE devono inoltre essere modificate talune categorie dei posti d’ispezione frontalieri dell’aeroporto Saint Exupéry di Lione, dell’aeroporto di Marsiglia e di Nizza. |
(6) |
Sulla base delle comunicazioni dell’Italia, nell’elenco dei posti d’ispezione frontalieri di cui all’allegato I della decisione 2009/821/CE devono essere sospese talune categorie dei posti d’ispezione frontalieri degli aeroporti di Milano-Linate, Milano Malpensa, Palermo, Reggio Calabria e Rimini. Nell’elenco dei posti d’ispezione frontalieri di cui all’allegato I della decisione 2009/821/CE devono inoltre essere modificate talune categorie del posto d’ispezione frontaliero del porto di Napoli. |
(7) |
Sulla base delle comunicazioni trasmesse dalla Lettonia, occorre sopprimere dall’elenco dei posti d’ispezione frontalieri di cui all’allegato I della decisione 2009/821/CE il posto d’ispezione frontaliero del porto di Riga (Baltmarine Terminal). Nell’elenco dei posti d’ispezione frontalieri di cui all’allegato I della decisione 2009/821/CE deve inoltre essere corretta l’indicazione delle categorie relative ai due centri d’ispezione del posto d’ispezione frontaliero riconosciuto del porto di Riga. |
(8) |
Sulla base delle comunicazioni della Spagna, occorre modificare l’elenco dei posti d’ispezione frontalieri di tale Stato membro per tenere conto della sospensione di due posti d’ispezione frontalieri, della revoca della sospensione per talune categorie di prodotti di origine animale che possono essere controllati ad uno dei posti d’ispezione frontalieri e della limitazione delle categorie di riconoscimento per prodotti di origine animale ad un altro posto d’ispezione frontaliero già riconosciuto in conformità della decisione 2009/821/CE. |
(9) |
Sulla base delle comunicazioni trasmesse dai Paesi Bassi, nell’elenco dei posti d’ispezione frontalieri di cui all’allegato I della decisione 2009/821/CE occorre modificare il nome di un centro d’ispezione del porto di Rotterdam. |
(10) |
L’elenco delle unità centrali, regionali e locali nel sistema Traces è contenuto nell’allegato II della decisione 2009/821/CE. |
(11) |
Sulla base delle comunicazioni fornite da Danimarca, Germania, Irlanda, Italia, Lettonia e Finlandia, occorre riportare talune modifiche delle unità centrali, regionali e locali di Traces nell’allegato II della decisione 2990/821/CE per tali Stati membri. |
(12) |
È quindi necessario modificare di conseguenza la decisione 2009/821/CE. |
(13) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1. L’allegato I della decisione 2009/821/CE è modificato conformemente all’allegato I della presente decisione.
2. L’allegato II della decisione 2009/821/CE è modificato conformemente all’allegato II della presente decisione.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 12 maggio 2010.
Per la Commissione
John DALLI
Membro della Commissione
(1) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.
(2) GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56.
(3) GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9.
(4) GU L 296 del 12.11.2009, pag. 1.
ALLEGATO I
L’allegato I è così modificato:
1. |
nella parte relativa al Belgio, la voce riguardante il porto di Anversa è sostituita dalla seguente:
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2. |
nella parte relativa alla Danimarca, la voce riguardante il centro d’ispezione Centre 1, SAS 1 (North) dell’aeroporto di Copenaghen è soppressa; |
3. |
la parte relativa alla Spagna è così modificata:
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4. |
la parte relativa alla Francia è così modificata:
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5. |
la parte relativa all’Italia è così modificata:
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6. |
la parte relativa alla Lettonia è così modificata:
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7. |
nella parte relativa ai Paesi Bassi, la voce riguardante il porto di Rotterdam è sostituita dalla seguente:
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8. |
la parte relativa alla Polonia è così modificata:
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ALLEGATO II
L’allegato II è così modificato:
1. |
nella parte relativa alla Danimarca, le voci riguardanti le tre attuali unità regionali NORD, SYD, ØST e le unità locali sono sostituite dal testo seguente: « DK00001 REGION VEST
DK00002 REGION ØST
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2. |
nella parte relativa alla Germania, la voce riguardante «NIEDERSACHSEN» è modificata come segue:
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3. |
nella parte relativa all’Irlanda, le seguenti voci riguardanti le unità locali sono soppresse:
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4. |
nella parte relativa all’Italia nella regione «LOMBARDIA», la voce riguardante l’unità locale MILANO 3 è sostituita dalla seguente:
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5. |
la parte relativa alla Lettonia è così modificata:
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6. |
la parte relativa alla Finlandia è così modificata:
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