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Document 32010D0166

2010/166/: Decisione della Commissione, del 19 marzo 2010 , sulle condizioni d’uso armonizzate dello spettro radio per i servizi di comunicazione mobile a bordo delle navi (servizi MCV) nell’Unione europea [notificata con il numero C(2010) 1644] (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 72 del 20.3.2010, p. 38–41 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

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ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/166/oj

20.3.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 72/38


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 marzo 2010

sulle condizioni d’uso armonizzate dello spettro radio per i servizi di comunicazione mobile a bordo delle navi (servizi MCV) nell’Unione europea

[notificata con il numero C(2010) 1644]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2010/166/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la decisione n. 676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa ad un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunità europea (decisione sullo spettro radio) (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

L’iniziativa i2010, in quanto quadro strategico per una Società dell’informazione europea (2), favorisce un’economia digitale aperta e competitiva nell’Unione europea, sottolineando il ruolo di primo piano delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione nella promozione dell’inclusione e della qualità della vita. Lo sviluppo di ulteriori mezzi di comunicazione è tale da favorire la produttività del lavoro e la crescita nel mercato della telefonia mobile.

(2)

Le applicazioni di connettività marittima sono utilizzate sulle navi passeggeri o mercantili nelle acque territoriali o internazionali dell’Unione europea e hanno spesso carattere paneuropeo o interstatale. I sistemi che forniscono servizi di comunicazione mobile a bordo delle navi («servizi MCV») mirano a integrare la connettività mobile esistente quando operano nelle zone delle acque territoriali degli Stati membri dell’Unione europea, quali definite nella Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, che non sono coperte da reti mobili terrestri soggette alla decisione 2009/766/CE della Commissione, del 16 ottobre 2009, relativa all’armonizzazione delle bande di frequenze 900 MHz e 1 800 MHz per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazioni elettroniche paneuropee nella Comunità (3). Un approccio coordinato alla regolamentazione dei servizi MCV potrebbe favorire il conseguimento degli obiettivi del mercato unico e, potenzialmente, migliorare la disponibilità di servizi GSM all’interno dell’Unione europea.

(3)

L’armonizzazione delle norme sull’uso dello spettro radio nell’Unione europea dovrebbe favorire lo sviluppo e l’adozione dei servizi MCV a livello europeo, con l’obiettivo precipuo di evitare interferenze dannose con le reti terrestri mobili e di impedire la connessione a sistemi che forniscono servizi MCV laddove è possibile la connessione con reti mobili terrestri.

(4)

Conformemente all’articolo 4, paragrafo 2, della decisione n. 676/2002/CE, la Commissione ha conferito alla Conferenza europea delle poste e delle telecomunicazioni (in appresso denominata la «CEPT») il mandato (4) di identificare le condizioni tecnico-operative necessarie per garantire che non si verifichino interferenze dannose tra i sistemi GSM, utilizzati a bordo delle navi nelle bande di frequenza 900 MHz e 1 800 MHz nelle acque territoriali degli Stati membri, e le reti mobili terrestri esistenti, anche nelle zone delle acque territoriali in cui i servizi sono forniti da tali reti, e di garantire che i terminali mobili terrestri non siano connessi a tale sistema quando esso viene utilizzato nelle acque territoriali e che tutti i terminali mobili siano in grado di collegarsi alle reti terrestri. La presente decisione si basa sugli studi tecnici svolti dalla CEPT nell’ambito del mandato della Commissione europea, presentati nella relazione 28 della CEPT (5).

(5)

Il sistema che fornisce i servizi MCV esaminati nella relazione della CEPT consiste in una o più stazioni di base a picocelle (BTS marittime) a bordo di una nave che forniscono l’accesso a una rete di base GSM tramite un collegamento «backhaul», ad esempio mediante un satellite che utilizza porzioni dello spetto differenti dalle bande di frequenza 900 MHz e 1 800 MHz. La BTS marittima di tale sistema garantisce la connettività in roaming dei terminali mobili GSM dei passeggeri o del personale delle navi, assicurandone il collegamento nella banda di frequenza GSM-900 e/o GSM-1 800 quando la nave si trova in acque internazionali o nelle acque territoriali in cui non vi è copertura di una rete mobile terrestre o tale copertura è insufficiente.

(6)

La relazione della CEPT ha concluso che i sistemi che forniscono servizi MCV non devono essere utilizzati a distanze inferiori a due miglia nautiche dalla linea di base di uno Stato costiero e elencano una serie di condizioni tecnico-operative per l’utilizzo di tali sistemi nelle acque territoriali comprese tra due e 12 miglia nautiche dalla linea di base.

(7)

Le apparecchiature per i servizi MCV di cui alla presente decisione rientrano nel campo di applicazione della direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità (6). La conformità con le pertinenti norme armonizzate per il GSM-900 e/o il GSM-1 800, di cui alla citata direttiva, comporta la presunzione di conformità con i requisiti della stessa e consente pertanto la commercializzazione di tali apparecchiature.

(8)

Se da un lato esistono norme armonizzate dell’Istituto europeo per le norme di telecomunicazione (ETSI) che consentono la commercializzazione delle apparecchiature GSM conformi a tali requisiti, ed è ammesso che i sistemi che forniscono servizi MCV utilizzino apparecchiature GSM, per evitare interferenze dannose con le reti terrestri è tuttavia necessario fissare i valori operativi specifici per i sistemi che forniscono servizi MCV operanti in acque territoriali.

(9)

Per questo motivo l’allegato della presente decisione contiene tutti i requisiti tecnico-operativi elencati nella relazione della CEPT. Tali requisiti, che rientrano nella fascia dei parametri adattabili delle norme GSM, dovrebbero garantire la coesistenza tra i sistemi che forniscono servizi MCV da un lato e, dall’altro, le reti terrestri GSM/UMTS nelle bande 900 e 1 800 MHz e i sistemi di radionavigazione aerea a breve raggio (sistemi RSBN) che operano nella banda 862-960 MHz. Tra i requisiti figurano tecniche di mitigazione basate su specifici parametri operativi del sistema GSM ma sono ammesse anche altre tecniche di mitigazione purché garantiscano un livello equivalente di protezione.

(10)

La presente decisione non deve essere considerata vincolante per gli Stati membri che non hanno acque territoriali, fatta salva l’autorizzazione dei servizi MCV, che non rientra nel campo di applicazione della presente decisione, ma che potrebbe richiedere l’intervento degli Stati membri in conformità del diritto comunitario per le navi che battono la loro bandiera.

(11)

È opportuno che gli Stati membri si impegnino per rendere disponibili quanto prima — senza interferenze e senza protezione — l’insieme delle bande di frequenza 900 MHz e 1 800 MHz per i sistemi che forniscono servizi MCV nelle loro acque territoriali, per evitare, ad esempio, discriminazioni tra i titolari dei diritti in tali bande. Tuttavia, se la situazione a livello nazionale non consente di mettere a disposizione l’insieme delle bande, gli Stati membri possono liberare una porzione di spettro più ridotta ma comunque non inferiore a 2 MHz, ossia la porzione di spettro minima necessaria per l’operatività dei servizi MCV, in direzione sia ascendente (uplink) che discendente (downlink).

(12)

Per garantire che le condizioni stabilite nella presente decisione restino valide, e data la rapida evoluzione della situazione relativa allo spettro radio, è opportuno che le amministrazioni nazionali controllino, per quanto possibile, l’uso dello spettro da parte delle apparecchiature destinate ai servizi MCV per consentire un riesame efficace della presente decisione. È opportuno che nell’ambito di tale riesame si tenga conto degli sviluppi tecnologici e si verifichi se i presupposti iniziali riguardanti il funzionamento dei servizi MCV continuano ad essere pertinenti.

(13)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato sullo spettro radio,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La presente decisione ha l’obiettivo di armonizzare le condizioni tecniche di messa a disposizione e uso efficiente delle bande 900 e 1 800 MHz per i sistemi che forniscono servizi di comunicazione mobile a bordo delle navi nelle acque territoriali dell’Unione europea.

Articolo 2

Ai fini della presente decisione si intende per:

1)

«servizi di comunicazione mobile a bordo delle navi (servizi MCV)», i servizi di comunicazione elettronica, quali definiti all’articolo 2, lettera c), della direttiva 2002/21/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio (7), forniti da un’impresa per consentire alle persone a bordo delle navi di utilizzare le reti pubbliche di comunicazione mediante un sistema GSM senza stabilire un collegamento diretto con le reti mobili terrestri;

2)

«banda 900 MHz», la banda 880-915 MHz in direzione ascendente (terminale emittente, stazione di base ricevente) e la banda 925-960 MHz in direzione discendente (stazione di base emittente, terminale ricevente);

3)

«banda 1 800 MHz», la banda 1 710-1 785 MHz in direzione ascendente (terminale emittente, stazione di base ricevente) e la banda 1 805-1 880 MHz in direzione discendente (stazione di base emittente, terminale ricevente);

4)

«sistema GSM», una rete di comunicazioni elettroniche conforme alle norme GSM pubblicate dall’ETSI (Istituto europeo per le norme di telecomunicazione), in particolare alle norme EN 301 502 e EN 301 511;

5)

«senza interferenza e senza protezione», l’assenza di interferenze dannose per i servizi di radiocomunicazione e la rinuncia a esigere una protezione di tali servizi da interferenze dannose derivanti da altri servizi di radiocomunicazione;

6)

«acque territorialì», acque territoriali nell’accezione della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare;

7)

«stazione base ricetrasmittente marittima (BTS marittima)», una stazione mobile a picocelle a bordo di una nave che supporta i servizi GSM nelle bande 900 MHz e/o 1 800 MHz.

Articolo 3

Entro 12 mesi dall’entrata in vigore della presente decisione, gli Stati membri mettono a disposizione dei sistemi che forniscono servizi MCV nelle loro acque territoriali, senza interferenza e senza protezione, almeno 2 MHz di spettro in direzione ascendente e 2 MHz dello spettro corrispondente in direzione discendente, all’interno delle bande 900 MHz e/o 1 800 MHz e si assicurano che tali sistemi siano conformi alle condizioni di cui all’allegato della presente decisione.

Articolo 4

Gli Stati membri attuano una sorveglianza dell’uso delle bande 900 MHz e 1 800 MHz da parte dei sistemi che forniscono servizi MCV nelle loro acque territoriali, in particolare per quanto riguarda il rispetto costante di tutte le condizioni di cui all’articolo 3 della presente decisione e i casi di interferenze dannose.

Articolo 5

Gli Stati membri presentano alla Commissione europea una relazione sui risultati della sorveglianza di cui all’articolo 4 della presente decisione. Se opportuno la Commissione europea procede a un riesame della presente decisione.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 marzo 2010.

Per la Commissione

Neelie KROES

Vicepresidente


(1)  GU L 108 del 24.4.2002, pag. 1.

(2)  COM(2005) 229 def. del 1o giugno 2005.

(3)  GU L 274 del 20.10.2009, pag. 32.

(4)  Mandato alla CEPT relativo ai servizi di comunicazione mobile a bordo delle navi, 8 luglio 2008.

(5)  Relazione finale della CEPT alla Commissione europea in risposta al mandato CE sui servizi di comunicazione mobile a bordo delle navi (MCV), 1o luglio 2009.

(6)  GU L 91 del 7.4.1999, pag. 10.

(7)  GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33.


ALLEGATO

Condizioni che i sistemi che forniscono servizi MCV nelle acque territoriali degli Stati membri dell’Unione europea devono rispettare per evitare interferenze dannose con le reti mobili terrestri

Devono essere rispettate le condizioni seguenti:

1)

I sistemi che forniscono servizi MCV non devono essere utilizzati a una distanza inferiore a due miglia nautiche (1) dalla linea di base, quale definita nella Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare.

2)

Nello spazio compreso tra due e 12 miglia nautiche dalla linea di base possono essere utilizzate antenne montate all’interno di una BTS marittima.

3)

Limiti per i terminali mobili usati a bordo delle navi e per le BTS marittime:

Parametro

Descrizione

Potenza di trasmissione/densità di potenza

Per i terminali mobili usati a bordo delle navi e controllati da una BTS marittima nella banda 900 MHz, potenza massima irradiata:

5 dBm

Per i terminali mobili usati a bordo delle navi e controllati da una BTS marittima nella banda 1 800 MHz, potenza massima irradiata:

0 dBm

Per le stazioni di base a bordo delle navi, densità massima di potenza misurata nelle zone esterne della nave prendendo come riferimento un guadagno di antenna misurato a 0 dBi:

– 80 dBm/200 kHz

Norme per l’accesso al canale e la sua occupazione

Devono essere usate tecniche per mitigare l’interferenza che forniscano un’efficienza quantomeno equivalente ai seguenti fattori di mitigazione basati sulle norme GSM:

tra due e tre miglia nautiche dalla linea di base, la sensibilità del ricevitore e la soglia di disconnessione [livello ACCMIN (2) e min RXLEV (3)] del terminale mobile utilizzato a bordo della nave deve essere pari o superiore a – 70 dBm/200 kHz e tra tre e 12 miglia nautiche dalla linea di base deve essere pari o superiore a – 75 dBm/200 kHz,

la trasmissione discontinua (4) è attivata nella direzione ascendente (uplink) del sistema MCV,

il valore di avanzamento temporale (5) (timing advance) della BTS marittima è fissato al minimo.


(1)  Un miglio nautico = 1 852 metri.

(2)  ACCMIN (RX_LEV_ACCESS_MIN); quale descritto nella norma GSM ETSI TS 144 018.

(3)  RXLEV (RXLEV-FULL-SERVING-CELL); quale descritto nella norma GSM ETSI TS 148 008.

(4)  Trasmissione discontinua o DTX; quale descritta nella norma GSM ETSI TS 148 008.

(5)  Avanzamento temporale (timing advance); quale descritto nella norma GSM ETSI TS 144 018.


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