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Document 32010D0051
2010/51/: Decision of the Secretaries-General of the European Parliament, the Council and the Commission, the Registrar of the Court of Justice, the Secretaries-General of the Court of Auditors, the European Economic and Social Committee, the Committee of the Regions and the European Ombudsman of 19 January 2010 amending Decision 2002/621/EC on the organisation and operation of the European Communities Personnel Selection Office
2010/51/: Decisione dei segretari generali del Parlamento europeo, del Consiglio, della Commissione, del cancelliere della Corte di giustizia, dei segretari generali della Corte dei conti, del Comitato economico e sociale europeo, del Comitato delle regioni e del Mediatore europeo, del 19 gennaio 2010 , recante modifica della Decisione 2002/621/CE relativa all’organizzazione e al funzionamento dell’Ufficio di selezione del personale delle Comunità europee
2010/51/: Decisione dei segretari generali del Parlamento europeo, del Consiglio, della Commissione, del cancelliere della Corte di giustizia, dei segretari generali della Corte dei conti, del Comitato economico e sociale europeo, del Comitato delle regioni e del Mediatore europeo, del 19 gennaio 2010 , recante modifica della Decisione 2002/621/CE relativa all’organizzazione e al funzionamento dell’Ufficio di selezione del personale delle Comunità europee
GU L 26 del 30.1.2010, p. 24–25
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
In force
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 32002D0621 | aggiunta | articolo 7.4BI | 30/01/2010 |
30.1.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 26/24 |
DECISIONE DEI SEGRETARI GENERALI DEL PARLAMENTO EUROPEO, DEL CONSIGLIO, DELLA COMMISSIONE, DEL CANCELLIERE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA, DEI SEGRETARI GENERALI DELLA CORTE DEI CONTI, DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO, DEL COMITATO DELLE REGIONI E DEL MEDIATORE EUROPEO
del 19 gennaio 2010
recante modifica della Decisione 2002/621/CE relativa all’organizzazione e al funzionamento dell’Ufficio di selezione del personale delle Comunità europee
(2010/51/UE)
I SEGRETARI GENERALI DEL PARLAMENTO EUROPEO, DEL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, DELLA COMMISSIONE EUROPEA, IL CANCELLIERE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL’UNIONE EUROPEA, I SEGRETARI GENERALI DELLA CORTE DEI CONTI, DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO, DEL COMITATO DELLE REGIONI E DEL MEDIATORE EUROPEO,
visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio (1),
vista la decisione 2002/620/CE del Parlamento europeo, del Consiglio, della Commissione, della Corte di giustizia, della Corte dei conti, del Comitato economico e sociale, del Comitato delle regioni e del Mediatore europeo, del 25 luglio 2002, che istituisce l’Ufficio di selezione del personale delle Comunità europee (2), in particolare l’articolo 5,
previa consultazione del comitato dello statuto,
considerando quanto segue:
(1) |
L'articolo 7 (nomina del personale) della decisione relativa all’organizzazione e al funzionamento dell’Ufficio, adottata il 25 luglio 2002, non contempla la possibilità di avvalersi di agenti contrattuali ai sensi dell’articolo 3 bis, paragrafo 1, lettera c) del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, in quanto quest’ultima disposizione è stata adottata solo successivamente alla decisione relativa all’organizzazione e al funzionamento dell’Ufficio, con regolamento (CE, Euratom) n. 723/2004 del Consiglio (3). |
(2) |
L’esperienza ha mostrato che è opportuno autorizzare il rinnovo, per una durata indeterminata, dei contratti di assunzione di agenti contrattuali, qualora l’interesse del servizio lo giustifichi e segnatamente ove, per la durata o la peculiarità delle mansioni dell’Ufficio, il rinnovo di tali contratti per una durata indeterminata consenta all’Ufficio di conservare il personale provetto, in grado di garantire continuità ed efficienza nei compiti assegnatigli. |
(3) |
Il ricorso ad agenti contrattuali avverrà nei limiti previsti all’articolo 3 bis, paragrafo 2 del regime applicabile agli altri agenti. |
(4) |
Il ricorso ad agenti contrattuali avverrà nei limiti degli stanziamenti previsti dal bilancio annuo dell’Ufficio, soggetto ad approvazione del consiglio d’amministrazione di EPSO, nel quale sono rappresentate tutte le istituzioni dell’Unione europea nonché, in veste di osservatori, il delegato del garante europeo per la protezione dei dati e i delegati del personale, |
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Nell’articolo 7 della decisione 2002/621/CE dei segretari generali del Parlamento europeo, del Consiglio, della Commissione, del cancelliere della Corte di giustizia, dei segretari generali della Corte dei conti, del Comitato economico e sociale, del Comitato delle regioni e del rappresentante del Mediatore, del 25 luglio 2002, relativa all’organizzazione e al funzionamento dell’Ufficio di selezione del personale delle Comunità europee (4), è inserito il seguente paragrafo 4 bis:
«4 bis Per svolgere mansioni con la supervisione di funzionari o di agenti temporanei, l’Ufficio potrà avvalersi di agenti contrattuali conformemente all’articolo 3 bis, paragrafo 1, lettera c) del regime applicabile altri agenti delle Comunità europee. Il ricorso ad agenti contrattuali avverrà nei limiti previsti dal bilancio annuo dell’Ufficio, in base allo stato di previsione delle sue entrate e spese quale adottato preventivamente dal consiglio di amministrazione di EPSO.»
Articolo 2
Data di entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Per il Parlamento europeo
Il segretario generale
Klaus WELLE
Per il Consiglio
Il segretario generale
Pierre DE BOISSIEU
Per la Commissione
Il segretario generale
Catherine DAY
Per la Corte di giustizia
Il cancelliere
Roger GRASS
Per la Corte dei conti
Il segretario generale
Eduardo RUIZ GARCÍA
Per il Comitato economico e sociale europeo
Il segretario generale
Martin WESTLAKE
Per il Comitato delle regioni
Il segretario generale
Gerhard STAHL
Per il Mediatore europeo
Il segretario generale
Ian HARDEN
(1) GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1.
(2) GU L 197 del 26.7.2002, pag. 53.
(3) GU L 124 del 27.4.2004, pag. 1.
(4) GU L 197 del 26.7.2002, pag. 56.