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Document 32009R1064

Regolamento (CE) n. 1064/2009 della Commissione, del 4 novembre 2009 , recante apertura e modalità di gestione del contingente tariffario comunitario di importazione di orzo da birra proveniente dai paesi terzi

GU L 291 del 7.11.2009, p. 14–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2020; abrogato da 32020R1987 vedi art. 4

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1064/oj

7.11.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 291/14


REGOLAMENTO (CE) N. 1064/2009 DELLA COMMISSIONE

del 4 novembre 2009

recante apertura e modalità di gestione del contingente tariffario comunitario di importazione di orzo da birra proveniente dai paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l'articolo 144, paragrafo 1, e l'articolo 148, in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

In virtù dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America in applicazione dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 relativo alla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del loro processo di adesione all'Unione europea (2), approvato con decisione 2006/333/CE del Consiglio (3), nonché in base all'accordo tra la Comunità europea e il governo del Canada sulla conclusione dei negoziati ai sensi dell'articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT (4), approvato con decisione 2007/444/CE del Consiglio (5), la Comunità si è impegnata ad aprire su base annua un contingente per l'importazione di orzo da birra di 50 000 tonnellate.

(2)

Le modalità di gestione del suddetto contingente sono attualmente stabilite dal regolamento (CE) n. 1215/2008 della Commissione, del 5 dicembre 2008, relativo all'apertura e alla gestione del contingente tariffario comunitario all'importazione di orzo da birra proveniente dai paesi terzi e recante deroga al regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (6).

(3)

L'applicazione del principio «primo arrivato, primo servito» ha dato risultati positivi in altri settori agricoli e, a fini di semplificazione amministrativa, è opportuno che il contingente in questione sia gestito secondo il metodo indicato all'articolo 144, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1234/2007. Tali modalità di gestione devono essere applicate conformemente agli articoli 308 bis, 308 ter e all'articolo 308 quater, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (7).

(4)

Date le peculiarità inerenti al passaggio da un metodo di gestione all'altro, è necessario che l'articolo 308 quater, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CEE) n. 2454/93, non si applichi nel periodo contingentale compreso tra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2010.

(5)

Il regolamento (CE) n. 450/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, che istituisce il codice doganale comunitario (Codice doganale aggiornato) (8), prevede, all'articolo 166, una vigilanza doganale per le merci immesse in libera pratica che beneficiano di un dazio all'importazione ridotto a causa del loro uso per fini particolari. È opportuno accertarsi che l'orzo da birra importato nell'ambito del contingente tariffario sia destinato alla fabbricazione di birre invecchiate in fusti contenenti legno di faggio, in conformità degli impegni internazionali sottoscritti dalla Comunità.

(6)

Occorre prevedere una cauzione di livello elevato a garanzia della corretta gestione del contingente, valida durante tutto il periodo in cui ha luogo la trasformazione.

(7)

Tenuto conto della qualità specifica dell'orzo importato dagli Stati Uniti nell'ambito del presente contingente, è necessario diminuire l'importo della cauzione per le importazioni accompagnate da un certificato di conformità concordato con il governo degli Stati Uniti in base alla procedura di cooperazione amministrativa di cui agli articoli 63, 64 e 65 del regolamento (CEE) n. 2454/93.

(8)

Occorre pertanto abrogare il regolamento (CE) n. 1215/2008 e sostituirlo con un nuovo regolamento. È tuttavia opportuno che tale regolamento rimanga d'applicazione per i titoli d'importazione emessi per i periodi contingentali d'importazione precedenti a quelli previsti dal presente regolamento.

(9)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Il presente regolamento apre un contingente tariffario di importazione di 50 000 tonnellate di orzo da birra del codice NC 1003 00 destinato alla fabbricazione di birre invecchiate in fusti contenenti legno di faggio. Il contingente reca il numero d'ordine 09.0076.

2.   Il contingente tariffario di cui al paragrafo 1 è gestito conformemente agli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2454/93. Nel periodo contingentale compreso tra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2010 non si applica l'articolo 308 quater, paragrafi 2 e 3, del suddetto regolamento.

3.   Il contingente tariffario di cui al paragrafo 1 è aperto su base annuale dal 1o gennaio al 31 dicembre («periodo contingentale d'importazione»). Il dazio all'importazione nell'ambito del contingente tariffario è di 8 EUR/t.

Articolo 2

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si intende per:

a)

«semi danneggiati», i semi di orzo, di altri cereali o di avena selvatica, che presentano danni, compresi i deterioramenti dovuti a malattia, gelo, calore, insetti, funghi, intemperie o qualsiasi altro danno materiale;

b)

«semi di orzo sano, leale e mercantile», i semi di orzo o i pezzi di semi di orzo che non sono semi danneggiati quali definiti alla lettera a), ad esclusione di quelli danneggiati dal gelo o dai funghi.

Articolo 3

1.   Il beneficio del contingente tariffario di cui all'articolo 1 è concesso solo a condizione che l'orzo importato risponda ai seguenti criteri:

a)

peso specifico: 60,5 kg/hl o più;

b)

semi danneggiati: 1 % o meno;

c)

tenore di umidità: 13,5 % o meno;

d)

semi d'orzo sano, leale e mercantile: 96 % o più.

2.   I criteri di qualità indicati al paragrafo 1 sono attestati mediante uno dei seguenti documenti:

a)

un certificato di analisi rilasciato, a richiesta dell'importatore, dall'ufficio doganale d'immissione in libera pratica; oppure

b)

un certificato di conformità dell'orzo importato rilasciato da un organismo governativo del paese d'origine e riconosciuto dalla Commissione.

Articolo 4

1.   In conformità dell'articolo 166 del regolamento (CE) n. 450/2008, l'orzo importato nell'ambito del presente contingente è soggetto a vigilanza doganale per garantire che:

a)

sia trasformato in malto entro sei mesi dalla data di immissione in libera pratica; e

b)

il malto ottenuto sia trasformato in birre invecchiate in fusti contenenti legno di faggio entro 150 giorni dalla data della trasformazione dell'orzo in malto.

La trasformazione dell'orzo importato in malto si considera eseguita quando l'orzo è stato sottoposto a macerazione.

2.   Per garantire il rispetto dell'obbligo di cui al paragrafo 1, nonché il versamento dei dazi non riscossi in caso di inadempimento di tale obbligo, gli importatori costituiscono una cauzione presso le autorità doganali competenti. L'importo della cauzione è di 85 EUR/t. Qualora le spedizioni di orzo da birra siano accompagnate da un certificato di conformità rilasciato dal Federal Grain Inspection Service (Servizio federale di ispezione dei cereali, in appresso «FGIS»), la cauzione è ridotta a 10 EUR/t.

3.   La cauzione di cui al paragrafo 2 è immediatamente svincolata se alle autorità doganali competenti è fornita la prova che:

a)

la qualità dell'orzo, stabilita in base al certificato di conformità o di analisi, è conforme ai criteri di cui all'articolo 3, paragrafo 1; e

b)

l'obbligo della trasformazione di cui al paragrafo 1 è stato adempiuto entro il termine prestabilito.

Articolo 5

I certificati rilasciati dal FGIS per l'orzo da birra destinato alla fabbricazione di birre invecchiate in fusti contenenti legno di faggio, il cui modello è riportato in allegato al presente regolamento, sono ufficialmente riconosciuti dalla Commissione nell'ambito della procedura di cooperazione amministrativa di cui agli articoli 63, 64 e 65 del regolamento (CEE) n. 2454/93. Se i parametri analitici indicati nel certificato di conformità rilasciato dal FGIS risultano conformi ai criteri di qualità per l'orzo da birra indicati nell'articolo 3, sono prelevati campioni sul 3 % almeno dell'orzo importato per ogni porto d'entrata e per ogni campagna di commercializzazione. La riproduzione dei timbri autorizzati dal governo degli Stati Uniti d'America è comunicata agli Stati membri con i mezzi più idonei.

Articolo 6

Il regolamento (CE) n. 1215/2008 è abrogato. Esso continua tuttavia ad applicarsi ai titoli d'importazione rilasciati per l'anno 2009, fino alla loro scadenza.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 novembre 2009.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 124 dell'11.5.2006, pag. 15.

(3)  GU L 124 dell'11.5.2006, pag. 13.

(4)  GU L 169 del 29.6.2007, pag. 55.

(5)  GU L 169 del 29.6.2007, pag. 53.

(6)  GU L 328 del 6.12.2008, pag. 20.

(7)  GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

(8)  GU L 145 del 4.6.2008, pag. 1.


ALLEGATO

Modello di certificato di conformità rilasciato dal governo degli Stati Uniti d'America per l'orzo da birra destinato alla fabbricazione di birre invecchiate in fusti contenenti legno di faggio.

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