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Document 32009R0824
Commission Regulation (EC) No 824/2009 of 9 September 2009 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance with Regulation (EC) No 1606/2002 of the European Parliament and of the Council as regards International Accounting Standard (IAS) 39 and International Financial Reporting Standard (IFRS) 7 (Text with EEA relevance)
Regolamento (CE) n. 824/2009 della Commissione, del 9 settembre 2009 , che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda il principio contabile internazionale IAS 39 e l'International Financial Reporting Standard (IFRS) 7 (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento (CE) n. 824/2009 della Commissione, del 9 settembre 2009 , che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda il principio contabile internazionale IAS 39 e l'International Financial Reporting Standard (IFRS) 7 (Testo rilevante ai fini del SEE)
GU L 239 del 10.9.2009, p. 48–50
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
No longer in force, Date of end of validity: 15/10/2023; abrog. impl. da 32023R1803
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 32008R1126 | modifica | allegato 1 | 13/09/2009 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Implicitly repealed by | 32023R1803 | 16/10/2023 |
10.9.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 239/48 |
REGOLAMENTO (CE) N. 824/2009 DELLA COMMISSIONE
del 9 settembre 2009
che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda il principio contabile internazionale IAS 39 e l'International Financial Reporting Standard (IFRS) 7
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Con il regolamento (CE) n. 1126/2008 (2) della Commissione sono stati adottati taluni principi e interpretazioni contabili internazionali esistenti al 15 ottobre 2008. |
(2) |
Il 27 novembre 2008, l'International Accounting Standards Board (IASB) ha pubblicato le modifiche al principio contabile internazionale IAS 39 e all'International Financial Reporting Standard 7 (Riclassificazione delle attività finanziarie — Data di entrata in vigore e disposizioni transitorie), in appresso «modifiche allo IAS 39 e all'IFRS 7». Le modifiche allo IAS 39 e all'IFRS 7 precisano la data di entrata in vigore e le disposizioni transitorie riguardanti le modifiche a tali principi emesse dallo IASB il 13 ottobre 2008. |
(3) |
La consultazione del gruppo degli esperti tecnici (TEG) dello European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) conferma che le modifiche allo IAS 39 e all'IFRS 7 soddisfano i criteri tecnici di adozione previsti dall'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1606/2002. In conformità della decisione 2006/505/CE della Commissione, del 14 luglio 2006, che istituisce un gruppo per la revisione della consulenza in materia di principi contabili con il mandato di consigliare la Commissione in merito all'obiettività e alla neutralità dei pareri dello European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) (3), il gruppo per la revisione della consulenza in materia di principi contabili ritiene equilibrato e obiettivo il parere sull'omologazione presentato dall'EFRAG e ha consigliato la Commissione in tal senso. |
(4) |
Occorre pertanto modificare in conformità il regolamento (CE) n. 1126/2008. |
(5) |
Poiché il presente regolamento non dev'essere applicato retroattivamente, i bilanci già elaborati e presentati a norma del regolamento (CE) n. 1004/2008 (4) della Commissione non devono essere modificati. |
(6) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di regolamentazione contabile, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Nell'allegato del regolamento (CE) n. 1126/2008, il principio contabile internazionale (IAS) 39 Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione e l'International Financial Reporting Standard (IFRS) 7 Strumenti finanziari: informazioni integrative sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Alle imprese che abbiano già presentato i bilanci a norma del regolamento (CE) n. 1004/2008 non è fatto obbligo di ripresentarli.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 9 settembre 2009.
Per la Commissione
Charlie McCREEVY
Membro della Commissione
(1) GU L 243 dell'11.9.2002, pag. 1.
(2) GU L 320 del 29.11.2008, pag. 1.
(3) GU L 199 del 21.7.2006, pag. 33.
(4) GU L 275 del 16.10.2008, pag. 37.
ALLEGATO
PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI
IAS 39 e IFRS 7 |
Riclassificazione delle attività finanziarie — Data di entrata in vigore e disposizioni transitorie (Modifiche allo IAS 39 Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione e all'IFRS 7 Strumenti finanziari: Informazioni integrative) |
Riproduzione consentita nell'ambito dello Spazio economico europeo. Tutti i diritti riservati al di fuori del SEE, ad eccezione del diritto di riproduzione a fini di utilizzazione personale o altri usi legittimi. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito dello IASB: www.iasb.org
Riclassificazione delle attività finanziarie — Data di entrata in vigore e disposizioni transitorie (Modifiche allo IAS 39 Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione e all'IFRS 7 Strumenti finanziari: Informazioni integrative)
Modifiche allo IAS 39
È cancellato il paragrafo 103G e sono aggiunti i paragrafi 103H e 103I.
DATA DI ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE
103H |
Riclassificazione delle attività finanziarie (Modifiche allo IAS 39 e all'IFRS 7), pubblicato nell'ottobre 2008, ha modificato i paragrafi 50 e AG8 e ha aggiunto i paragrafi 50B-50F. L'entità deve applicare tali modifiche a partire dal 1o luglio 2008. L'entità non può riclassificare un'attività finanziaria conformemente al paragrafo 50B, 50D o 50E prima del 1o luglio 2008. Qualsiasi riclassificazione di un'attività finanziaria effettuata il 1o novembre 2008 o in data successiva acquisisce efficacia solo a partire dalla data in cui viene realizzata la riclassificazione. Qualsiasi riclassificazione di un’attività finanziaria in conformità del paragrafo 50B, 50D o 50E non può essere applicata retroattivamente prima del 1o luglio 2008. |
103I |
Riclassificazione delle attività finanziarie — Data di entrata in vigore e disposizioni transitorie (Modifiche allo IAS 39 e all'IFRS 7), pubblicato nel novembre 2008, ha modificato il paragrafo 103H. L'entità deve applicare tale modifica a partire dal 1o luglio 2008. |
Modifiche all’IFRS 7
È modificato il paragrafo 44E ed è aggiunto il paragrafo 44F.
DATA DI ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE
44E |
Riclassificazione delle attività finanziarie (Modifiche allo IAS 39 e all'IFRS 7), pubblicato nell'ottobre 2008, ha modificato il paragrafo 12 e ha aggiunto il paragrafo 12A. L'entità deve applicare tali modifiche a partire dal 1o luglio 2008. |
44F |
Riclassificazione delle attività finanziarie — Data di entrata in vigore e disposizioni transitorie (Modifiche allo IAS 39 e all'IFRS 7), pubblicato nel novembre 2008, ha modificato il paragrafo 44E. L'entità deve applicare tale modifica a partire dal 1o luglio 2008. |