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Document 32009R0506
Commission Regulation (EC) No 506/2009 of 15 June 2009 entering a designation in the register of traditional specialities guaranteed (Olej rydzowy (TSG))
Regolamento (CE) n. 506/2009 della Commissione, del 15 giugno 2009 , recante iscrizione di una denominazione nel registro delle specialità tradizionali garantite [Olej rydzowy (STG)]
Regolamento (CE) n. 506/2009 della Commissione, del 15 giugno 2009 , recante iscrizione di una denominazione nel registro delle specialità tradizionali garantite [Olej rydzowy (STG)]
GU L 151 del 16.6.2009, p. 26–26
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
In force
16.6.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 151/26 |
REGOLAMENTO (CE) N. 506/2009 DELLA COMMISSIONE
del 15 giugno 2009
recante iscrizione di una denominazione nel registro delle specialità tradizionali garantite [Olej rydzowy (STG)]
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 509/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 4, primo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
conformemente all’articolo 8, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 509/2006 e in applicazione dell’articolo 19, paragrafo 3, del suddetto regolamento, la domanda di registrazione della denominazione «Olej rydzowy», depositata dalla Polonia, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2). |
(2) |
Poiché non è stata notificata alla Commissione nessuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 509/2006, la suddetta denominazione deve essere registrata. |
(3) |
La protezione di cui all’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 509/2006 non è stata richiesta, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La denominazione di cui all’allegato del presente regolamento è registrata.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 giugno 2009.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 93 del 31.3 2006, pag. 1.
(2) GU C 244 del 25.9.2008, pag. 27.
ALLEGATO
Prodotti dell’allegato I del trattato CE destinati all’alimentazione umana:
Classe 1.5. Oli e materie grasse (burro, margarina, olio, ecc.)
Olej rydzowy (STG)