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Document 32009R0153
Council Regulation (EC) No 153/2009 of 19 February 2009 amending Regulation (EC) No 3/2008 on information provision and promotion measures for agricultural products on the internal market and in third countries
Regolamento (CE) n. 153/2009 del Consiglio, del 19 febbraio 2009 , recante modifica del regolamento (CE) n. 3/2008 relativo ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei paesi terzi
Regolamento (CE) n. 153/2009 del Consiglio, del 19 febbraio 2009 , recante modifica del regolamento (CE) n. 3/2008 relativo ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei paesi terzi
GU L 51 del 24.2.2009, p. 1–2
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
No longer in force, Date of end of validity: 30/11/2015; abrogato da 32014R1144
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 32008R0003 | sostituzione | articolo 9 | 03/03/2009 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Repealed by | 32014R1144 |
24.2.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 51/1 |
REGOLAMENTO (CE) N. 153/2009 DEL CONSIGLIO
del 19 febbraio 2009
recante modifica del regolamento (CE) n. 3/2008 relativo ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei paesi terzi
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 36 e 37,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo (1),
considerando quanto segue:
(1) |
Il quadro normativo unico stabilito dal regolamento (CE) n. 3/2008 del Consiglio (2) ha agevolato l’accesso e la partecipazione al regime da parte degli attori della politica di promozione. L’applicazione del quadro normativo unico ha consentito una sensibile riduzione e semplificazione delle procedure amministrative necessarie per l’attuazione di tale politica. |
(2) |
Il regolamento (CE) n. 3/2008 prevede che, in caso di assenza di programmi di informazione da realizzare sul mercato interno, gli Stati membri interessati abbiano la possibilità di stabilire un programma. Laddove le organizzazioni proponenti non desiderino presentare programmi da realizzare in paesi terzi per una o più azioni di informazione ai sensi del medesimo regolamento, gli Stati membri interessati dovrebbero essere autorizzati a stabilire un programma adeguato. |
(3) |
In particolare, è opportuno dare la possibilità agli Stati membri interessati di estendere l’ambito delle azioni contemplate da detti programmi, per la realizzazione dei quali potranno anche ricorrere alla collaborazione di organizzazioni internazionali, segnatamente per i programmi di promozione nel settore dell’olio d’oliva e delle olive da tavola nei paesi terzi. |
(4) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 3/2008, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifica
L’articolo 9 del regolamento (CE) n. 3/2008 è sostituito dal seguente:
«Articolo 9
Procedura in assenza di programmi di azioni di informazione sul mercato interno o nei paesi terzi
1. In assenza di programmi di informazione da realizzare sul mercato interno per una o più delle azioni di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), presentati a norma dell’articolo 6, paragrafo 1, gli Stati membri interessati stabiliscono, sulla base delle linee direttrici indicate all’articolo 5, paragrafo 1, un programma e il relativo capitolato e selezionano mediante gara l’organismo incaricato dell’esecuzione del programma che si impegnano a cofinanziare.
2. In assenza di programmi di informazione da realizzare nei paesi terzi per una o più delle azioni di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettere a), b) e c), presentati a norma dell’articolo 6, paragrafo 1, gli Stati membri interessati stabiliscono, sulla base delle linee direttrici indicate all’articolo 5, paragrafo 2, un programma e il relativo capitolato e selezionano mediante gara l’organismo incaricato dell’esecuzione del programma che si impegnano a cofinanziare.
L’organismo incaricato dell’esecuzione del programma infine selezionato dallo/dagli Stato/i membro/i interessato/i può essere un’organizzazione internazionale, in particolare nel caso in cui il programma riguardi la promozione del settore dell’olio d’oliva e delle olive da tavola nei paesi terzi.
3. Gli Stati membri presentano alla Commissione il programma selezionato a norma dei paragrafi 1 e 2, insieme a un parere motivato riguardante:
a) |
l’opportunità del programma; |
b) |
la conformità del programma e dell’organismo proposto con le disposizioni del presente regolamento ed eventualmente delle linee direttrici applicabili; |
c) |
la valutazione del rapporto qualità/prezzo del programma; |
d) |
la scelta dell’organismo incaricato della realizzazione del programma. |
4. Ai fini dell’esame dei programmi da parte della Commissione si applicano le disposizioni di cui all’articolo 7, paragrafo 2, e all’articolo 8, paragrafo 1.
5. Secondo la procedura di cui all’articolo 16, paragrafo 2, la Commissione può fissare limiti minimi o massimi dei costi effettivi dei programmi presentati a norma del paragrafo 3 del presente articolo. Tali limiti possono essere modulati in funzione della natura dei programmi in questione. I relativi criteri possono essere definiti secondo la procedura di cui all’articolo 16, paragrafo 2.»
Articolo 2
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 19 febbraio 2009.
Per il Consiglio
Il presidente
M. ŘÍMAN
(1) Parere del 5 febbraio 2009 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(2) GU L 3 del 5.1.2008, pag. 1.