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Document 32009R0044

    Regolamento (CE) n. 44/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008 , recante modifica del regolamento (CE) n. 1338/2001, che definisce talune misure necessarie alla protezione dell’euro contro la falsificazione

    GU L 17 del 22.1.2009, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 22/01/2009

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/44/oj

    22.1.2009   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 17/1


    REGOLAMENTO (CE) N. 44/2009 DEL CONSIGLIO

    del 18 dicembre 2008

    recante modifica del regolamento (CE) n. 1338/2001, che definisce talune misure necessarie alla protezione dell’euro contro la falsificazione

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 123, paragrafo 4, terza frase,

    vista la proposta della Commissione,

    visto il parere della Banca centrale europea (1),

    visto il parere del Parlamento europeo (2),

    considerando quanto segue:

    (1)

    A norma del regolamento (CE) n. 1338/2001 del Consiglio (3), gli enti creditizi e gli altri istituti interessati sono tenuti a ritirare dalla circolazione tutte le banconote e monete in euro da essi ricevute di cui hanno la certezza o sufficiente motivo di ritenere che siano false e a trasmetterle alle autorità nazionali competenti.

    (2)

    È importante assicurare che le banconote e le monete in euro in circolazione siano autentiche. A tal fine, gli enti creditizi, gli altri prestatori di servizi di pagamento e altri operatori economici che partecipano alla gestione e alla distribuzione di banconote e monete dovrebbero accertare l’autenticità delle banconote e delle monete in euro da essi ricevute prima di reimmetterle in circolazione, a meno che non provengano da altri enti o persone a loro volta soggetti agli obblighi di controllo o non siano stati prelevati presso autorità abilitate all’emissione. Gli altri operatori economici, quali i commercianti e i casinò, dovrebbero parimenti essere soggetti a questi obblighi allorché alimentano, a titolo accessorio, gli sportelli bancari automatici (bancomat), ma non possono essere interessati al di là di queste attività accessorie. Tali operatori economici necessitano tuttavia di tempo per adeguare il loro funzionamento interno in modo da poter adempiere all’obbligo di controllare l’autenticità. Per quanto riguarda le banconote, i procedimenti definiti per gli Stati membri che hanno adottato l’euro come moneta unica possono applicarsi anche all’idoneità delle banconote controllate a circolare.

    (3)

    L’opportuna regolazione delle attrezzature è la condizione preliminare per controllare l’autenticità delle banconote e monete in euro. Per regolare gli apparecchi da utilizzare per i controlli dell’autenticità è quindi essenziale che nel luogo dove si effettuano i controlli siano disponibili i necessari quantitativi di banconote e monete false. Di conseguenza, occorre consentire la trasmissione delle banconote e monete false tra le autorità nazionali competenti e tra le istituzioni e gli organi dell’Unione europea.

    (4)

    Il centro tecnico-scientifico europeo (CTSE) è ora ufficialmente insediato presso la Commissione, in seguito all’adozione della decisione 2003/861/CE del Consiglio (4) e della decisione 2005/37/CE della Commissione (5). Di conseguenza, non è più necessaria la disposizione che impone al CTSE di comunicare dati alla Commissione.

    (5)

    Occorre quindi modificare il regolamento (CE) n. 1338/2001,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Modifiche

    Il regolamento (CE) n. 1338/2001 è modificato come segue:

    1)

    l’articolo 2 è modificato come segue:

    a)

    la lettera c) è sostituita dalla seguente:

    «c)

    “enti creditizi”, gli enti creditizi di cui all’articolo 4, punto 1, lettera a), della direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all’accesso all’attività degli enti creditizi e al suo esercizio (6);

    b)

    è aggiunta la lettera seguente:

    «g)

    “prestatori di servizi di pagamento”, i prestatori di servizi di pagamento di cui all’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno (7).

    2)

    l’articolo 4 è modificato come segue:

    a)

    il titolo è sostituito dal testo seguente:

    «Obbligo di trasmissione delle banconote false»;

    b)

    alla fine del paragrafo 2 sono aggiunte le frasi seguenti:

    «Allo scopo di facilitare il controllo dell’autenticità delle banconote in euro circolanti, è consentita la trasmissione delle banconote false tra le autorità nazionali competenti e tra le istituzioni e gli organi dell’Unione europea. Durante il trasporto, le banconote false devono essere accompagnate in ogni momento da ordini di trasporto ricevuti a tal fine dalle autorità, dalle istituzioni e dagli organi di cui sopra.»;

    c)

    alla fine del paragrafo 3 è aggiunta la frase seguente:

    «Le autorità nazionali competenti possono tuttavia trasmettere al CNA ed eventualmente alla BCE, per esame o verifica, una parte di tali banconote.»;

    3)

    l’articolo 5 è così modificato:

    a)

    il titolo è sostituito dal seguente:

    «Obbligo di trasmissione delle monete false»;

    b)

    alla fine del paragrafo 2 sono aggiunte le frasi seguenti:

    «Allo scopo di facilitare il controllo dell’autenticità delle monete in euro circolanti, è consentita la trasmissione delle monete false tra le autorità nazionali competenti e tra le istituzioni e gli organi dell’Unione europea. Durante il trasporto, le monete false devono essere accompagnate in ogni momento da ordini di trasporto ricevuti a tal fine dalle autorità, dalle istituzioni e dagli organi di cui sopra.»;

    c)

    alla fine del paragrafo 3 è aggiunta la frase seguente:

    «Le autorità nazionali competenti possono tuttavia trasmettere al CNAC e, se del caso, al CTSE, per esame o verifica, una parte di tali monete.»;

    d)

    il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

    «4.   Il CTSE analizza e classifica qualsiasi nuovo tipo di moneta falsa in euro. A tale scopo il CTSE ha accesso ai dati tecnici e statistici conservati presso la BCE e riguardanti le monete false in euro. Il CTSE comunica il risultato finale pertinente di tale analisi alle autorità nazionali competenti e alla BCE, in funzione della sua responsabilità. La BCE comunica tale risultato all’Europol, conformemente all’accordo di cui all’articolo 3, paragrafo 3.»;

    4)

    l’articolo 6 è così modificato:

    a)

    il titolo è sostituito dal testo seguente:

    «Obblighi relativi agli enti partecipanti alla gestione e alla distribuzione al pubblico di banconote e monete»;

    b)

    il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

    «1.   Gli enti creditizi e, nei limiti della loro attività di pagamento, gli altri prestatori di servizi di pagamento nonché altri operatori economici che partecipano alla gestione e alla distribuzione al pubblico di banconote e monete, compresi:

    gli enti la cui attività consiste nel cambiare banconote o monete di altre valute, per esempio i cambiavalute,

    i portavalori,

    gli altri operatori economici, quali i commercianti e i casinò, che partecipano a titolo accessorio alla gestione e alla distribuzione al pubblico di banconote mediante sportelli bancari automatici (bancomat), nei limiti di dette attività accessorie,

    hanno l’obbligo di assicurarsi dell’autenticità delle banconote e monete in euro da essi ricevute che intendono reimmettere in circolazione e di provvedere affinché siano individuate quelle false.

    Per le banconote in euro, tale verifica viene effettuata secondo le procedure definite dalla BCE (8).

    Gli enti e gli operatori economici di cui al primo comma sono tenuti a ritirare dalla circolazione tutte le banconote e monete in euro da essi ricevute riguardo alle quali hanno la certezza o sufficiente motivo di credere che siano false e a trasmetterle senza indugio alle autorità nazionali competenti.

    c)

    è inserito il paragrafo seguente:

    «1 bis.   In deroga al paragrafo 1, secondo comma, negli Stati membri che non hanno l’euro come moneta unica il controllo dell’autenticità delle banconote e delle monete è effettuato:

    o da personale addestrato,

    o da apparecchiature di selezione e accettazione delle banconote o delle monete figuranti nell’elenco pubblicato dalla BCE per le banconote (9) o dalla Commissione per le monete (10);

    d)

    il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

    «3.   Fatte salve le date fissate dalla BCE per l’applicazione delle procedure da essa definite, gli Stati membri adottano, al più tardi il 31 dicembre 2011, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per l’applicazione del paragrafo 1, primo comma, del presente articolo. Essi ne informano immediatamente la Commissione e la BCE.».

    Articolo2

    Entrata in vigore

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri conformemente a al trattato che istituisce la Comunità europea.

    Fatto a Bruxelles, addì 18 dicembre 2008.

    Per il Consiglio

    Il presidente

    M. BARNIER


    (1)  GU C 27 del 31.1.2008, pag. 1.

    (2)  Parere del 17 dicembre 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). Parere espresso a seguito di una consultazione non obbligatoria.

    (3)  GU L 181 del 4.7.2001, pag. 6.

    (4)  Decisione 2003/861/CE del Consiglio, dell’8 dicembre 2003, relativa all’analisi e alla cooperazione in materia di falsificazione delle monete in euro (GU L 325 del 12.12.2003, pag. 44).

    (5)  Decisione 2005/37/CE della Commissione, del 29 ottobre 2004, che istituisce il centro tecnico-scientifico europeo (CTSE) e prevede il coordinamento delle azioni tecniche al fine di proteggere le monete in euro contro la falsificazione (GU L 19 del 21.1.2005, pag. 73).

    (6)  GU L 177 del 30.6.2006, pag. 1.»;

    (7)  GU L 319 del 5.12.2007, pag. 1.»;

    (8)  Si veda il quadro di riferimento per l’identificazione dei falsi e la selezione dei biglietti non più idonei alla circolazione da parte delle banche e di tutte le categorie professionali che operano con il contante, disponibile sul sito Internet della BCE al seguente indirizzo: http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/recyclingeurobanknotes2005it.pdf»;

    (9)  L’elenco pubblicato dalla BCE è disponibile all’indirizzo seguente: http://www.ecb.int/euro/cashhand/devices/results/html/index.fr.html

    (10)  L’elenco pubblicato dalla Commissione è disponibile all’indirizzo seguente: http://ec.europa.eu/anti_fraud/pages_euro/euro-coins/machines.pdf»;


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