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Document 32009L0074
Commission Directive 2009/74/EC of 26 June 2009 amending Council Directives 66/401/EEC, 66/402/EEC, 2002/55/EC and 2002/57/EC as regards the botanical names of plants, the scientific names of other organisms and certain Annexes to Directives 66/401/EEC, 66/402/EEC and 2002/57/EC in the light of developments of scientific and technical knowledge (Text with EEA relevance)
Direttiva 2009/74/CE della Commissione, del 26 giugno 2009 , che modifica le direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/55/CE e 2002/57/CE del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni botaniche delle piante e le denominazioni scientifiche di altri organismi, nonché alcuni allegati delle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE e 2002/57/CE alla luce dell’evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche (Testo rilevante ai fini del SEE)
Direttiva 2009/74/CE della Commissione, del 26 giugno 2009 , che modifica le direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/55/CE e 2002/57/CE del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni botaniche delle piante e le denominazioni scientifiche di altri organismi, nonché alcuni allegati delle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE e 2002/57/CE alla luce dell’evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche (Testo rilevante ai fini del SEE)
GU L 166 del 27.6.2009, p. 40–70
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
In force: This act has been changed. Current consolidated version: 04/07/2009
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 31966L0401 | modifica | articolo 2.1 | 04/07/2009 | |
Modifies | 31966L0401 | modifica | allegato 2 | 04/07/2009 | |
Modifies | 31966L0401 | modifica | allegato 3 | 04/07/2009 | |
Modifies | 31966L0402 | modifica | allegato 3 | 04/07/2009 | |
Modifies | 31966L0402 | modifica | allegato 2 | 04/07/2009 | |
Modifies | 31966L0402 | modifica | articolo 2.1 | 04/07/2009 | |
Modifies | 31966L0402 | modifica | allegato 1 | 04/07/2009 | |
Modifies | 32002L0055 | modifica | allegato 3 | 04/07/2009 | |
Modifies | 32002L0055 | modifica | allegato 2 | 04/07/2009 | |
Modifies | 32002L0057 | modifica | allegato 2 | 04/07/2009 | |
Modifies | 32002L0057 | modifica | articolo 2.1 | 04/07/2009 | |
Modifies | 32002L0057 | modifica | allegato 1 | 04/07/2009 | |
Modifies | 32002L0057 | modifica | allegato 3 | 04/07/2009 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Corrected by | 32009L0074R(01) | (BG, CS, DA, DE, EL, EN, ES, ET, FI, FR, HU, IT, LT, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, SV) | |||
Corrected by | 32009L0074R(02) | (PL) | |||
Corrected by | 32009L0074R(03) | (LV) |
27.6.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 166/40 |
DIRETTIVA 2009/74/CE DELLA COMMISSIONE
del 26 giugno 2009
che modifica le direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/55/CE e 2002/57/CE del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni botaniche delle piante e le denominazioni scientifiche di altri organismi, nonché alcuni allegati delle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE e 2002/57/CE alla luce dell’evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere (1), in particolare l’articolo 2, paragrafo 1 bis, e l’articolo 21 bis,
vista la direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali (2), in particolare l’articolo 2, paragrafo 1 bis, e l’articolo 21 bis,
vista la direttiva 2002/55/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi (3), in particolare l’articolo 45,
vista la direttiva 2002/57/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra (4), in particolare l’articolo 2, paragrafo 2, e l’articolo 24,
considerando quanto segue:
(1) |
Alla luce dell’evoluzione delle conoscenze scientifiche, il Codice internazionale di nomenclatura botanica (International Code of Botanical Nomenclature — ICBN) è stato riveduto per quanto riguarda alcune denominazioni di specie coltivate o di erbe spontanee. Anche la prassi internazionale concernente le denominazioni scientifiche di alcuni organismi si è evoluta. Allo scopo di riflettere questi sviluppi scientifici, occorre adattare le direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE e 2002/57/CE per quanto riguarda le denominazioni botaniche delle specie coltivate indicate nell’articolo 1, paragrafo 2, nell’articolo 2, paragrafo 2, e nell’articolo 4, paragrafo 2, della presente direttiva nonché delle erbe spontanee Agropyron repens (L.) Desv. ex Nevski e Avena ludoviciana (Durieu) Nyman e le denominazioni scientifiche Alternaria spp., Ascochyta linicola e Phoma linicola. Inoltre, alcuni gruppi tassonomici di piante precedentemente considerati sottospecie di una data specie sono stati riconosciuti come specie indipendenti. È quindi opportuno modificare le direttive 66/401/CEE e 66/402/CEE per tenere conto di queste nuove classificazioni. |
(2) |
Le condizioni per la produzione delle sementi, l’ispezione in loco, il campionamento e le prove stabilite dalle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/55/CE e 2002/57/CE si basano su norme accettate a livello internazionale, stabilite dall’Associazione internazionale per l’analisi delle sementi (ISTA) e dall’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE). |
(3) |
L’ISTA ha riveduto le sue norme relative al peso massimo dei lotti di sementi di Arachis hypogaea L., Glycine max (L.) Merr., Lupinus albus L., Lupinus angustifolius L., Lupinus luteus L., Phaseolus coccineus L., Phaseolus vulgaris L., Pisum sativum L., Sorghum bicolor (L.) Moench, Sorghum bicolor (L.) Moench x S. sudanense (Piper) Stapf, Vicia faba L., Vicia pannonica Crantz, Vicia sativa L., Vicia villosa Roth. Di conseguenza, è opportuno allineare a dette norme il peso massimo dei lotti di sementi fissato per queste specie nelle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/55/CE e 2002/57/CE. |
(4) |
Il contenuto massimo di sementi di Raphanus raphanistrum L. e di Sinapis arvensis L. nelle sementi di Galega orientalis Lam., fissato dalla direttiva 66/401/CEE, va adeguato secondo le norme corrispondenti dell’OCSE. |
(5) |
L’OCSE ha riveduto le sue norme relative alle distanze di isolamento per le colture di semi di cotone. Di conseguenza, occorre allineare a queste norme internazionali le distanze di isolamento fissate dalla direttiva 2002/57/CE per le colture di semi di cotone. |
(6) |
L’esperienza acquisita, in particolare nel contesto dell’applicazione del regolamento (CE) n. 217/2006 della Commissione, dell’8 febbraio 2006, che stabilisce norme per l’applicazione delle direttive del Consiglio 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE e 2002/57/CE per quanto riguarda l’autorizzazione agli Stati membri di permettere la commercializzazione temporanea delle sementi non conformi alle prescrizioni relative alla facoltà germinativa minima (5), ha dimostrato che le percentuali di germinazione minima delle sementi pure prescritte dalle direttive 66/402/CEE e 2002/55/CE per Avena nuda L., Zea mays L., come granoturco super dolce, e Hordeum vulgare L., come orzo nudo, non permettono di garantire una disponibilità sufficiente di sementi di queste specie. Alla luce delle conoscenze tecniche, è quindi opportuno ridurre le prescrizioni di facoltà germinativa minima delle direttive 66/402/CEE e 2002/55/CE. |
(7) |
In considerazione dei numerosi cambiamenti necessari negli allegati II e III della direttiva 66/401/CEE, negli allegati I, II e III della direttiva 66/402/CEE, negli allegati II e III della direttiva 2002/55/CE e negli allegati I, II e III della direttiva 2002/57/CE in seguito a queste modifiche, è opportuno sostituire detti allegati. |
(8) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza le direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/55/CE e 2002/57/CE. |
(9) |
Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
Modifiche della direttiva 66/401/CEE
La direttiva 66/401/CEE è modificata come segue:
1) |
l’articolo 2, paragrafo 1, punto A, è modificato come segue:
|
2) |
gli allegati II e III della direttiva 66/401/CEE sono modificati conformemente alla parte A dell’allegato della presente direttiva. |
Articolo 2
Modifiche della direttiva 66/402/CEE
La direttiva 66/402/CEE è modificata come segue:
1) |
l’articolo 2, paragrafo 1, punto A, è modificato come segue:
|
2) |
gli allegati I, II e III della direttiva 66/402/CEE sono modificati conformemente alla parte B dell’allegato della presente direttiva. |
Articolo 3
Modifiche della direttiva 2002/55/CE
Gli allegati II e III della direttiva 2002/55/CE sono modificati conformemente alla parte C dell’allegato della presente direttiva.
Articolo 4
Modifiche della direttiva 2002/57/CE
La direttiva 2002/57/CE è modificata come segue:
1) |
l’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), è modificato come segue:
|
2) |
gli allegati I, II e III della direttiva 2002/57/CE sono modificati conformemente alla parte D dell’allegato della presente direttiva. |
Articolo 5
Recepimento
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 giugno 2010. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, esse contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 6
Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 7
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 2009.
Per la Commissione
Androulla VASSILIOU
Membro della Commissione
(1) GU 125 dell’11.7.1966, pag. 2298/66.
(2) GU 125 dell’11.7.1966, pag. 2309/66.
(3) GU L 193 del 20.7.2002, pag. 33.
(4) GU L 193 del 20.7.2002, pag. 74.
(5) GU L 38 del 9.2.2006, pag. 17.
ALLEGATO
PARTE A
Gli allegati II e III della direttiva 66/401/CEE sono sostituiti dal testo seguente:
ALLEGATO II
CONDIZIONI CUI DEVONO SODDISFARE LE SEMENTI
I. SEMENTI CERTIFICATE
1. Le sementi presentano identità e purezza varietali in grado sufficiente.
In particolare, le sementi delle specie sotto elencate rispondono alle seguenti norme o altre condizioni. La purezza varietale minima è:
— |
per Poa pratensis, varietà di cui all’allegato I, punto 4, seconda parte della terza frase, Brassica napus var. napobrassica e Brassica oleracea convar. acephala: 98 %, |
— |
per Pisum sativum e Vicia faba:
|
La purezza varietale minima è controllata principalmente durante ispezioni in loco effettuate alle condizioni stabilite nell’allegato I.
2. Le sementi sono conformi alle seguenti norme o altre condizioni relative alla facoltà germinativa, alla purezza specifica e al contenuto di semi di altre specie di piante, anche per quanto riguarda la presenza di semi amari in varietà dolci di Lupinus spp.:
A. |
Tabella:
|
B. |
Altre norme o condizioni applicabili quando vi si fa riferimento nella tabella figurante nella sezione I, punto 2, lettera A, del presente allegato
|
3. La presenza di organismi nocivi che riducono il valore di utilizzazione delle sementi è la minima possibile.
II. SEMENTI DI BASE
Fatte salve le disposizioni seguenti, le condizioni di cui alla sezione I del presente allegato si applicano alle sementi di base.
1. |
Le sementi di Pisum sativum, Brassica napus var. napobrassica, Brassica oleracea conv. acephala, Vicia faba e delle varietà di Poa pratensis di cui all’allegato I, punto 4, seconda parte della terza frase, sono conformi alle norme o altre condizioni seguenti: la purezza varietale minima è del 99,7 %. La purezza varietale minima è controllata principalmente durante ispezioni in loco effettuate alle condizioni stabilite nell’allegato I. |
2. |
Le sementi sono conformi alle altre norme o condizioni seguenti:
|
III. SEMENTI COMMERCIALI
Fatte salve le disposizioni seguenti, le condizioni di cui alla sezione I, punti 2 e 3, del presente allegato, si applicano alle sementi commerciali.
1. |
Le percentuali in peso di cui alle colonne 5 e 6 della tabella figurante nella sezione I, punto 2, lettera A, del presente allegato sono aumentate dell’1 %. |
2. |
Per Poa annua un contenuto totale massimo del 10 % in peso di semi di altre specie di Poa non è considerato come impurità. |
3. |
Per le specie di Poa spp. diverse da Poa annua un contenuto totale massimo del 3 % in peso di semi di altre specie di Poa non è considerato come impurità. |
4. |
Per Hedysarum coronarium un contenuto totale massimo dell’1 % in peso di semi di Melilotus spp. non è considerato come impurità. |
5. |
La condizione (d) indicata nella sezione I, punto 2, del presente allegato non si applica a Lotus corniculatus. |
6. |
Per Lupinus spp.:
|
7. |
Per Vicia spp. un contenuto totale massimo del 6 % in peso di semi di Vicia pannonica, Vicia villosa o di specie coltivate affini in un’altra specie corrispondente non è considerato come impurità. |
8. |
Per Vicia pannonica, Vicia sativa, Vicia villosa la purezza specifica minima è del 97 % in peso. |
ALLEGATO III
PESO DEI LOTTI E DEI CAMPIONI
Specie |
Peso massimo di un lotto (tonnellate) |
Peso minimo di un campione prelevato da un lotto (grammi) |
Peso del campione per la determinazione del numero di cui alle colonne da 12 a 14 dell’allegato II, sezione I, punto 2, lettera A, e alle colonne da 3 a 7 dell’allegato II, sezione II, punto 2, lettera A (grammi) |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
||
Poaceae (Gramineae) |
|||||
Agrostis canina |
10 |
50 |
5 |
||
Agrostis capillaris |
10 |
50 |
5 |
||
Agrostis gigantea |
10 |
50 |
5 |
||
Agrostis stolonifera |
10 |
50 |
5 |
||
Alopecurus pratensis |
10 |
100 |
30 |
||
Arrhenatherum elatius |
10 |
200 |
80 |
||
Bromus catharticus |
10 |
200 |
200 |
||
Bromus sitchensis |
10 |
200 |
200 |
||
Cynodon dactylon |
10 |
50 |
5 |
||
Dactylis glomerata |
10 |
100 |
30 |
||
Festuca arundinacea |
10 |
100 |
50 |
||
Festuca filiformis |
10 |
100 |
30 |
||
Festuca ovina |
10 |
100 |
30 |
||
Festuca pratensis |
10 |
100 |
50 |
||
Festuca rubra |
10 |
100 |
30 |
||
Festuca trachyphylla |
10 |
100 |
30 |
||
×Festulolium |
10 |
200 |
60 |
||
Lolium multiflorum |
10 |
200 |
60 |
||
Lolium perenne |
10 |
200 |
60 |
||
Lolium × boucheanum |
10 |
200 |
60 |
||
Phalaris aquatica |
10 |
100 |
50 |
||
Phleum nodosum |
10 |
50 |
10 |
||
Phleum pratense |
10 |
50 |
10 |
||
Poa annua |
10 |
50 |
10 |
||
Poa nemoralis |
10 |
50 |
5 |
||
Poa palustris |
10 |
50 |
5 |
||
Poa pratensis |
10 |
50 |
5 |
||
Poa trivialis |
10 |
50 |
5 |
||
Trisetum flavescens |
10 |
50 |
5 |
||
Fabaceae (Leguminosae) |
|||||
Galega orientalis |
10 |
250 |
200 |
||
Hedysarum coronarium |
|||||
|
10 |
1 000 |
300 |
||
|
10 |
400 |
120 |
||
Lotus corniculatus |
10 |
200 |
30 |
||
Lupinus albus |
30 |
1 000 |
1 000 |
||
Lupinus angustifolius |
30 |
1 000 |
1 000 |
||
Lupinus luteus |
30 |
1 000 |
1 000 |
||
Medicago lupulina |
10 |
300 |
50 |
||
Medicago sativa |
10 |
300 |
50 |
||
Medicago × varia |
10 |
300 |
50 |
||
Onobrychis viciifolia: |
|||||
|
10 |
600 |
600 |
||
|
10 |
400 |
400 |
||
Pisum sativum |
30 |
1 000 |
1 000 |
||
Trifolium alexandrinum |
10 |
400 |
60 |
||
Trifolium hybridum |
10 |
200 |
20 |
||
Trifolium incarnatum |
10 |
500 |
80 |
||
Trifolium pratense |
10 |
300 |
50 |
||
Trifolium repens |
10 |
200 |
20 |
||
Trifolium resupinatum |
10 |
200 |
20 |
||
Trigonella foenum-graecum |
10 |
500 |
450 |
||
Vicia faba |
30 |
1 000 |
1 000 |
||
Vicia pannonica |
30 |
1 000 |
1 000 |
||
Vicia sativa |
30 |
1 000 |
1 000 |
||
Vicia villosa |
30 |
1 000 |
1 000 |
||
Altre specie |
|||||
Brassica napus var. napobrassica |
10 |
200 |
100 |
||
Brassica oleracea convar. acephala |
10 |
200 |
100 |
||
Phacelia tanacetifolia |
10 |
300 |
40 |
||
Raphanus sativus var. oleiformis |
10 |
300 |
300 |
Il peso massimo di un lotto non può essere superato di più del 5 %.
PARTE B
Gli allegati I, II e III della direttiva 66/402/CEE sono sostituiti dal testo seguente:
ALLEGATO I
CONDIZIONI CUI DEVE SODDISFARE LA COLTURA
1. I precedenti colturali del campo sono incompatibili con la produzione di sementi della specie e della varietà coltivata ed il campo è sufficientemente esente da piante spontanee originate da colture precedenti.
2. La coltura è conforme alle seguenti norme per quanto concerne le distanze da fonti vicine di polline che possono causare un’impollinazione estranea indesiderabile e in particolare, nel caso di Sorghum spp., da fonti di Sorghum halepense:
Coltura |
Distanza minima |
||
Phalaris canariensis, Secale cereale, esclusi gli ibridi: |
|||
|
300 m |
||
|
250 m |
||
Sorghum spp. |
300 m |
||
xTriticosecale, varietà autoimpollinanti |
|||
|
50 m |
||
|
20 m |
||
Zea mays |
200 m |
Queste distanze possono non essere rispettate se esiste una protezione sufficiente contro qualsiasi impollinazione estranea indesiderabile.
3. La coltura presenta un’identità varietale e una purezza varietale sufficienti o, nel caso di una coltura di una linea inbred, identità e purezza sufficienti per quanto riguarda le sue caratteristiche. Per la produzione di sementi di varietà ibride, le disposizioni di cui sopra si applicano anche alle caratteristiche dei componenti, compresa la maschiosterilità o il ripristino della fertilità.
In particolare, le colture di Oryza sativa, Phalaris canariensis, Secale cereale, esclusi gli ibridi, Sorghum spp. e Zea mays sono conformi alle altre norme o condizioni seguenti.
A. |
Oryza sativa : Il numero di piante manifestamente riconoscibili come piante selvatiche o piante a grani rossi non supera:
|
B. |
Phalaris canariensis, Secale cereale esclusi gli ibrid Il numero di piante della specie coltivata manifestamente riconoscibili come non conformi alla varietà non supera:
|
C. |
Sorghum spp.
|
D. |
Zea mays :
|
Si considera che le piante abbiano rilasciato o rilascino polline se, su una lunghezza di 50 mm o più dell’asse centrale o delle ramificazioni laterali dell’infiorescenza, le antere sono fuoriuscite dalle glume ed hanno rilasciato o rilasciano polline.
4. Ibridi di Secale cereale
a) |
La coltura è conforme alle norme seguenti per quanto riguarda le distanze da fonti vicine di polline che possono causare un’impollinazione estranea indesiderabile.
|
b) |
La coltura presenta un’identità e una purezza sufficienti per quanto riguarda le caratteristiche dei componenti, compresa la maschiosterilità. In particular, the crop shall conform to the In particolare, la coltura è conforme alle altre norme o condizioni seguenti: other standards or conditions:
|
c) |
Se del caso, le sementi certificate sono prodotte in una coltivazione mista combinando un componente femminile maschiosterile e un componente maschile che ripristina la fertilità maschile. |
5. Colture destinate alla produzione di sementi certificate di ibridi di Avena nuda, Avena sativa, Avena strigosa, Hordeum vulgare, Oryza sativa, Triticum aestivum, Triticum durum, Triticum spelta e xTriticosecale autoimpollinante
a) |
La coltura è conforme alle norme seguenti per quanto riguarda le distanze da fonti vicine di polline che possono causare un’impollinazione estranea indesiderabile:
|
b) |
La coltura presenta un’identità e una purezza sufficienti per quanto riguarda le caratteristiche dei componenti. Se le sementi sono prodotte utilizzando un agente chimico ibridizzante, la coltura è conforme alle altre norme o condizioni seguenti:
|
6. La presenza di organismi nocivi che riducono il valore di utilizzazione delle sementi, in particolare le Ustilaginaceae, è la minima possibile.
7. Il rispetto delle altre norme o condizioni sopra menzionate va verificato, nel caso delle sementi di base, durante ispezioni ufficiali in loco e, nel caso delle sementi certificate, durante ispezioni ufficiali in loco o durante ispezioni effettuate sotto controllo ufficiale.
Tali ispezioni in loco vanno effettuate alle seguenti condizioni:
A. |
La condizione o lo stadio di sviluppo della coltura consentono un esame adeguato. |
B. |
Il numero minimo di ispezioni in loco che sono effettuate è:
|
C. |
Le dimensioni, il numero e la distribuzione delle parcelle del campo da ispezionare per verificare il rispetto delle disposizioni del presente allegato sono determinati con metodi appropriati. |
ALLEGATO II
CONDIZIONI CUI DEVONO SODDISFARE LE SEMENTI
1. Le sementi presentano un’identità e una purezza varietale sufficienti o, nel caso di sementi di una linea inbred, un’identità e una purezza sufficienti per quanto riguarda le loro caratteristiche. Per le sementi di varietà ibride, le disposizioni di cui sopra si applicano anche alle caratteristiche dei componenti.
In particolare, le sementi delle specie sotto elencate sono conformi alle altre norme o condizioni seguenti:
A. |
Avena nuda, Avena sativa, Avena strigosa, Hordeum vulgare, Oryza sativa, Triticum aestivum, Triticum durum, Triticum spelta, esclusi i rispettivi ibridi
La purezza varietale minima è controllata principalmente durante ispezioni in loco effettuate alle condizioni stabilite nell’allegato I. |
B. |
Varietà autoimpollinanti di xTriticosecale, esclusi gli ibridi
La purezza varietale minima è controllata principalmente durante ispezioni in loco effettuate alle condizioni stabilite nell’allegato I. |
C. |
Ibridi di Avena nuda, Avena sativa, Avena strigosa, Hordeum vulgare, Oryza sativa, Triticum aestivum, Triticum durum, Triticum spelta, , e xTriticosecaleautoimpollinante La purezza varietale minima delle sementi della categoria «sementi certificate» è del 90 %. Essa è valutata durante controlli ufficiali a posteriori su una proporzione adeguata di campioni. |
D. |
Sorghum spp. e Zea mays : Se per la produzione di sementi certificate di varietà ibride sono stati utilizzati un componente femminile maschiosterile e un componente maschile che non ripristina la fertilità maschile, le sementi sono prodotte:
|
E. |
Ibridi di Secale cereale Le sementi possono essere definite «sementi certificate» soltanto in base ai risultati di un controllo ufficiale a posteriori, su campioni di sementi di base prelevati ufficialmente, eseguito durante il periodo vegetativo delle sementi per le quali è stata presentata una domanda di certificazione come «sementi certificate». Tale controllo ha lo scopo di verificare se le sementi di base soddisfano i criteri stabiliti per le sementi di base dalla presente direttiva in materia di identità e di purezza, relativamente alle caratteristiche dei componenti, compresa la maschiosterilità. |
2. Le sementi sono conformi alle altre norme o condizioni seguenti per quanto riguarda la facoltà germinativa, la purezza specifica e contenuto di semi di altre specie di piante:
A. |
Tabella:
|
B. |
Altre norme o condizioni applicabili quando vi si fa riferimento nella tabella figurante alla sezione II, lettera A, del presente allegato:
|
3. La presenza di organismi nocivi che riducono il valore di utilizzazione delle sementi è la minima possibile.
In particolare, le sementi sono conformi alle norme seguenti per quanto concerne la Claviceps purpurea (numero massimo di sclerozi o frammenti di sclerozi in un campione del peso indicato nella colonna 3 dell’allegato III).
Categoria |
Claviceps purpurea |
||
Cereali diversi dagli ibridi di Secale cereale: |
|
||
|
1 |
||
|
3 |
||
Ibridi di Secale cereale: |
|
||
|
1 |
||
|
4 (1) |
ALLEGATO III
PESO DEI LOTTI E DEI CAMPIONI
Specie |
Peso massimo di un lotto (tonnellate) |
Peso minimo di un campione prelevato da un lotto (grammi) |
Peso del campione per la determinazione del numero prevista nelle colonne da 4 a 10 della tabella dell’allegato II, punto 2, lettera A, e dell’allegato II, punto 3 (grammi) |
1 |
2 |
3 |
4 |
Avena nuda, Avena sativa, Avena strigosa, Hordeum vulgare, Triticum aestivum, Triticum durum, Triticum spelta, Secale cereale, xTriticosecale |
30 |
1 000 |
500 |
Phalaris canariensis |
10 |
400 |
200 |
Oryza sativa |
30 |
500 |
500 |
Sorghum bicolor, Sorghum bicolor x Sorghum sudanense |
30 |
1 000 |
900 |
Sorghum sudanense |
10 |
1 000 |
900 |
Zea mays, sementi di base di linee inbred |
40 |
250 |
250 |
Zea mays, sementi di base fuorché di linee inbred; |
40 |
1 000 |
1 000 |
Il peso massimo di un lotto non può essere superato di più del 5 %.
PARTE C
Gli allegati II e III della direttiva 2002/55/CE sono modificati come segue.
1) |
All’allegato II, punto 3, è aggiunta la seguente lettera:
|
2) |
All’allegato III, punto 1, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
|
PARTE D
Gli allegati I, II e III della direttiva 2002/57/CE sono sostituiti dal testo seguente:
ALLEGATO I
CONDIZIONI CUI DEVE SODDISFARE LA COLTURA
1. I precedenti colturali del campo non sono incompatibili con la produzione di sementi della specie e della varietà coltivata e il campo è sufficientemente esente da piante spontanee originate da colture precedenti.
Nel caso degli ibridi di Brassica napus, la coltivazione avviene su un terreno sul quale non sono state coltivate piante di Brassicaceae (Cruciferae) nel corso degli ultimi cinque anni.
2. La coltura è conforme alle norme seguenti per quanto riguarda le distanze da fonti vicine di polline che possono causare un’impollinazione estranea indesiderabile:
Coltura |
Distanza minima |
||
Brassica spp. diversa da Brassica napus, Cannabis sativa diversa da Cannabis sativa monoica, Carthamus tinctorius, Carum carvi, Gossypium spp. esclusi gli ibridi di Gossypium hirsutum e/o Gossypium barbadense, Sinapis alba: |
|
||
|
400 m |
||
|
200 m |
||
Brassica napus: |
|
||
|
200 m |
||
|
500 m |
||
|
100 m |
||
|
300 m |
||
Cannabis sativa, Cannabis sativa monoica: |
|
||
|
5 000 m |
||
|
1 000 m |
||
Helianthus annuus: |
|
||
|
1 500 m |
||
|
750 m |
||
|
500 m |
||
Gossypium hirsutum e/o Gossypium barbadense: |
|
||
|
100 m |
||
|
200 m |
||
|
30 m |
||
|
800 m |
||
|
150 m |
||
|
800 m |
||
|
200 m |
||
|
150 m |
||
|
800 m |
Queste distanze possono non essere rispettate, se esiste una protezione sufficiente contro qualsiasi impollinazione estranea indesiderabile.
3. La coltura presenta un’identità varietale e una purezza varietale sufficienti o, nel caso di una coltura di una linea inbred, un’identità e una purezza sufficienti per quanto riguarda le sue caratteristiche.
Per la produzione di sementi di varietà ibride le disposizioni di cui sopra si applicano anche alle caratteristiche dei componenti, compresa la maschiosterilità o il ripristino della fertilità.
In particolare, le colture di Brassica juncea, Brassica nigra, Cannabis sativa, Carthamus tinctorius, Carum carvi, Gossypium spp. e gli ibridi di Helianthus annuus e Brassica napus sono conformi alle altre norme o condizioni seguenti:
A. |
Brassica juncea, Brassica nigra, Cannabis sativa, Carthamus tinctorius, Carum carvi e Gossypium spp. esclusi gli ibridi: il numero di piante della specie coltivata manifestamente riconoscibili come non conformi alla varietà non può superare:
|
B. |
Ibridi di Helianthus annuus:
|
C. |
Ibridi di Brassica napus, prodotti utilizzando la maschiosterilità:
|
D. |
Ibridi di Gossypium hirsutum e Gossypium barbadense:
|
4. La presenza di organismi nocivi che riducono il valore di utilizzazione delle sementi è la minima possibile. Nel caso di Glycine max. questa disposizione si applica in particolare agli organismi Pseudomonas syringae pv. glycinea, Diaporthe phaseolorum var. caulivora e var. sojae, Phialophora gregata e Phytophthora megasperma f.sp. glycinea.
5. Il rispetto delle altre norme o condizioni di cui sopra è verificato, nel caso delle sementi di base, durante ispezioni ufficiali in loco e, nel caso delle sementi certificate, durante ispezioni ufficiali in loco o durante ispezioni effettuate sotto controllo ufficiale. Tali ispezioni in loco sono effettuate alle seguenti condizioni:
A. |
La condizione o lo stadio di sviluppo della coltura consentono un esame adeguato. |
B. |
Nel caso di colture diverse dagli ibridi di Helianthus annuus, Brassica napus, Gossypium hirsutum and Gossypium barbadense, va effettuata almeno una ispezione. Nel caso degli ibridi di Helianthus annuus, vanno effettuate almeno due ispezioni. Nel caso degli ibridi di Brassica napus vanno effettuate almeno tre ispezioni: la prima ha luogo prima del periodo di fioritura, la seconda all’inizio della fioritura e la terza alla fine della fioritura. Nel caso degli ibridi di Gossypium hirsutum e/o Gossypium barbadense vanno effettuate almeno tre ispezioni: la prima all’inizio del periodo di fioritura, la seconda prima della fine della fioritura e la terza alla fine della fioritura, dopo la rimozione, se del caso, delle piante parentali impollinanti. |
C. |
Le dimensioni, il numero e la distribuzione delle parcelle del campo da ispezionare per verificare il rispetto delle disposizioni del presente allegato sono determinati con metodi appropriati. |
ALLEGATO II
CONDIZIONI CUI DEVONO SODDISFARE LE SEMENTI
I. SEMENTI DI BASE E CERTIFICATE
1. Le sementi presentano identità e purezza varietali sufficienti. In particolare, le sementi delle specie sotto elencate sono conformi alle altre norme o condizioni seguenti:
Specie e categoria |
Purezza varietale minima (%) |
||
Arachis hypogaea: |
|
||
|
99,7 |
||
|
99,5 |
||
Brassica napus eccetto gli ibridi e le varietà esclusivamente foraggere, Brassica rapa, eccetto le varietà esclusivamente foraggere: |
|
||
|
99,9 |
||
|
99,7 |
||
Brassica napus spp. eccetto gli ibridi e le varietà esclusivamente foraggere, Brassica rapa, varietà esclusivamente foraggere, Helianthus annuus, eccetto le varietà ibride, compresi i loro componenti, Sinapis alba: |
|
||
|
99,7 |
||
|
99,0 |
||
Glycine max: |
|
||
|
99,5 |
||
|
99,0 |
||
Linum usitatissimum: |
|
||
|
99,7 |
||
|
98,0 |
||
|
97,5 |
||
Papaver somniferum: |
|
||
|
99,0 |
||
|
98,0 |
La purezza varietale minima è controllata principalmente durante ispezioni in loco effettuate alle condizioni stabilite nell’allegato I.
2. Nel caso degli ibridi di Brassica napus prodotti avvalendosi della maschiosterilità, le sementi sono conformi alle condizioni e alle norme definite alle lettere da a) a d).
a) |
Le sementi presentano un’identità e una purezza sufficienti per quanto riguarda le caratteristiche varietali dei loro componenti, compresa la maschiosterilità o il ripristino della fertilità. |
b) |
La purezza varietale minima delle sementi è la seguente:
|
c) |
Le sementi possono essere definite “sementi certificate” soltanto in base ai risultati di un controllo ufficiale a posteriori, su campioni di sementi di base prelevati ufficialmente, effettuato durante il periodo vegetativo delle sementi per le quali è stata presentata una domanda di certificazione come “sementi certificate”. Tale controllo ha lo scopo di verificare se le sementi di base soddisfano i criteri stabiliti in materia di identità relativamente alle caratteristiche dei componenti, compresa la maschiosterilità, e le norme di purezza varietale minima per le sementi di base figuranti al punto b). Nel case delle sementi di base di ibridi, la purezza varietale può essere verificata con idonei metodi biochimici. |
d) |
Per quanto riguarda le sementi certificate di ibridi, il rispetto delle norme sulla purezza varietale minima definite alla lettera b) è accertato con controlli ufficiali a posteriori eseguiti su una proporzione adeguata di campioni prelevati in modo ufficiale. Possono essere utilizzati metodi biochimici idonei. |
3. Se la condizione di cui all’allegato I, punto 3, lettere B, b), dd), non può essere soddisfatta, va rispettata la seguente condizione: se per la produzione di sementi certificate di ibridi di Helianthus annuus sono stati utilizzati un componente femminile maschiosterile e un componente maschile che non rinnova la maschiofertilità, le sementi prodotte dal genitore maschiosterile sono mescolate con le sementi prodotte dal genitore portaseme completamente fertile. Fra le sementi con genitore maschiosterile e quelle con genitore maschiofertile non va superato il rapporto 2:1.
4. Le sementi sono conformi alle altre norme o condizioni seguenti per quanto riguarda la facoltà germinativa, la purezza specifica e il contenuto di semi di altre specie di piante, inclusi i semi di Orobanche spp.
A. |
Tabella:
|
B. |
Altre norme o condizioni applicabili se vi si fa riferimento nella tabella figurante alla sezione I, punto 4, lettera A, del presente allegato:
|
5. La presenza di organismi nocivi che riducono il valore di utilizzazione delle sementi è la minima possibile. In particolare, le sementi sono conformi alle altre norme o condizioni seguenti:
A. |
Tabella:
|
B. |
Altre norme o condizioni applicabili se vi si fa riferimento nella tabella figurante alla sezione I, punto 5, lettera A, del presente allegato:
|
C. |
Norme particolari o altre condizioni applicabili a Glycine max:
Conformemente alla procedura di cui all’articolo 25, paragrafo 2, gli Stati membri possono essere autorizzati a non effettuare l’esame relativo alle norme particolari e alle altre condizioni sopra menzionate, a meno che non sussistano dubbi sul rispetto di tali norme o condizioni basati su un’esperienza precedente. |
II. SEMENTI COMMERCIALI
Alle sementi commerciali si applicano le condizioni di cui alla sezione I del presente allegato, eccetto il punto 1.
ALLEGATO III
PESO DEI LOTTI E DEI CAMPIONI
Specie |
Peso massimo di un lotto (tonnellate) |
Peso minimo di un campione prelevato da un lotto (grammi) |
Peso del campione per la determinazione del numero prevista nelle colonne da 5 a 11 dell’allegato II, sezione I, punto 4, lettera A e nella colonna 5 dell’allegato II, sezione I, punto 5, lettera A. (grammi) |
1 |
2 |
3 |
4 |
Arachis hypogaea |
30 |
1 000 |
1 000 |
Brassica juncea |
10 |
100 |
40 |
Brassica napus |
10 |
200 |
100 |
Brassica nigra |
10 |
100 |
40 |
Brassica rapa |
10 |
200 |
70 |
Cannabis sativa |
10 |
600 |
600 |
Carthamus tinctorius |
25 |
900 |
900 |
Carum carvi |
10 |
200 |
80 |
Glycine max |
30 |
1 000 |
1 000 |
Gossypium spp. |
25 |
1 000 |
1 000 |
Helianthus annuus |
25 |
1 000 |
1 000 |
Linum usitatissimum |
10 |
300 |
150 |
Papaver somniferum |
10 |
50 |
10 |
Sinapis alba |
10 |
400 |
200 |
Il peso massimo di un lotto non può essere superato di più del 5 %.
(1) La presenza di cinque sclerozi o frammenti di sclerozi in un campione del peso prescritto è considerata conforme alle norme se un secondo campione dello stesso peso contiene non più di quattro sclerozi o frammenti di sclerozi.