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Document 32009L0057

    Direttiva 2009/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009 , relativa ai dispositivi di protezione in caso di capovolgimento dei trattori agricoli o forestali a ruote (versione codificata) (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 261 del 3.10.2009, p. 1–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2015; abrogato da 32013R0167

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/57/oj

    3.10.2009   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 261/1


    DIRETTIVA 2009/57/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    del 13 luglio 2009

    relativa ai dispositivi di protezione in caso di capovolgimento dei trattori agricoli o forestali a ruote

    (versione codificata)

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 95,

    vista la proposta della Commissione,

    visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

    deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (2),

    considerando quanto segue:

    (1)

    La direttiva 77/536/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1977, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione in caso di capovolgimento dei trattori agricoli o forestali a ruote (3), ha subito diverse e sostanziali modificazioni (4). Per ragioni di razionalizzazione e di chiarezza, è opportuno procedere alla codificazione della suddetta direttiva.

    (2)

    La direttiva 77/536/CEE è una delle direttive particolari del sistema di omologazione CE per tipo previsto dalla direttiva 74/150/CEE del Consiglio, del 4 marzo 1974, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relativa all’omologazione dei trattori agricoli o forestali a ruote, sostituita dalla direttiva 2003/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativa all’omologazione dei trattori agricoli o forestali, dei loro rimorchi e delle loro macchine intercambiabili trainate, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche di tali veicoli (5), e stabilisce le prescrizioni tecniche relative alla progettazione e alla costruzione dei trattori agricoli o forestali, riguardanti i dispositivi di protezione in caso di capovolgimento. Tali prescrizioni tecniche mirano al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri, al fine di permettere l’applicazione, per ogni tipo di trattore della procedura di omologazione CE per tipo, stabilita dalla direttiva 2003/37/CE. Di conseguenza, le disposizioni della direttiva 2003/37/CE relative ai trattori agricoli o forestali, ai loro rimorchi e alle loro macchine intercambiabili trainate, nonché ai sistemi, componenti ed entità tecniche di tali veicoli, si applicano alla presente direttiva.

    (3)

    La presente direttiva dovrebbe far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione nell’ordinamento nazionale e di applicazione delle direttive di cui all’allegato X, parte B,

    HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

    Articolo 1

    La presente direttiva si applica ai trattori definiti dall’articolo 2, lettera j), della direttiva 2003/37/CE ed aventi le caratteristiche seguenti:

    a)

    altezza minima dal suolo non superiore a 1 000 mm;

    b)

    carreggiata fissa o regolabile di uno degli assi motori non inferiore a 1 150 mm;

    c)

    possibilità di essere munito di un dispositivo di accoppiamento polivalente per attrezzature smontabili e di un dispositivo di trazione;

    d)

    massa compresa fra 1,5 e 6 tonnellate, corrispondente alla massa a vuoto del trattore di cui al punto 2.1.1 dell’allegato I della direttiva 2003/37/CE, ivi compresi il dispositivo di protezione in caso di capovolgimento montato conformemente alla presente direttiva e i pneumatici della massima dimensione raccomandata dal costruttore.

    Articolo 2

    1.   Ogni Stato membro procede all’omologazione di ogni tipo di dispositivo di protezione in caso di capovolgimento, nonché dei suoi attacchi al trattore, conforme alle prescrizioni di costruzione e di prova di cui agli allegati da I a V.

    2.   Lo Stato membro che ha rilasciato l’omologazione CE adotta le misure necessarie per controllare, ove occorra, la conformità della fabbricazione al tipo omologato, se necessario in collaborazione con le competenti autorità degli altri Stati membri. Tale controllo si effettua per sondaggio.

    Articolo 3

    Gli Stati membri rilasciano al costruttore di un trattore o al fabbricante di un dispositivo di protezione in caso di capovolgimento, ovvero ai rispettivi mandatari, un marchio di omologazione CE conforme al modello di cui all’allegato VI per ogni tipo di dispositivo di protezione in caso di capovolgimento, nonché per i suoi attacchi al trattore, da essi omologato a norma dell’articolo 2.

    Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni atte ad impedire l’utilizzazione di marchi che possano creare confusione tra questi dispositivi, il cui tipo sia stato omologato a norma dell’articolo 2, e altri dispositivi.

    Articolo 4

    1.   Gli Stati membri non possono vietare la commercializzazione dei dispositivi di protezione in caso di capovolgimento, nonché dei loro attacchi al trattore, per motivi concernenti la loro costruzione, se questi recano il marchio di omologazione CE.

    2.   Uno Stato membro può tuttavia vietare la commercializzazione di dispositivi recanti il marchio di omologazione CE che, sistematicamente, non siano conformi al tipo omologato.

    Tale Stato membro informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione circa le misure adottate, precisando i motivi della decisione.

    Articolo 5

    Entro il termine di un mese, le autorità competenti di ogni Stato membro inviano a quelle degli altri Stati membri copia delle schede di omologazione, il cui modello figura nell’allegato VII, compilato per ogni tipo di dispositivo di protezione in caso di capovolgimento che esse omologano o rifiutano di omologare.

    Articolo 6

    1.   Se lo Stato membro che ha proceduto all’omologazione CE constata la non conformità al tipo che ha omologato di vari dispositivi di protezione in caso di capovolgimento, nonché dei loro attacchi al trattore, muniti dello stesso marchio di omologazione CE, esso adotta i provvedimenti necessari per garantire la conformità della fabbricazione al tipo omologato. Le autorità competenti di detto Stato informano quelle degli altri Stati membri delle misure adottate, le quali possono eventualmente comportare, quando la non conformità è grave e ripetuta, anche la revoca dell’omologazione CE. Dette autorità adottano le stesse disposizioni qualora siano informate dalle competenti autorità di un altro Stato membro dell’esistenza di tale mancanza di conformità.

    2.   Le autorità competenti degli Stati membri si comunicano reciprocamente, entro un mese, la revoca di un’omologazione CE accordata nonché i motivi di tale misura.

    Articolo 7

    Ogni decisione di rifiuto o revoca di omologazione ovvero di divieto di commercializzazione o di utilizzazione, presa in virtù delle disposizioni adottate in applicazione della presente direttiva, va motivata in maniera precisa. Essa viene notificata all’interessato con l’indicazione dei mezzi di ricorso offerti dalle legislazioni vigenti negli Stati membri e del termine entro il quale i ricorsi possono essere presentati.

    Articolo 8

    1.   Gli Stati membri non possono rifiutare l’omologazione CE, né il rilascio del documento di cui all’articolo 2, lettera u), della direttiva 2003//37/CE né l’omologazione nazionale per un tipo di trattore per motivi concernenti i dispositivi di protezione in caso di capovolgimento, se questi sono conformi alle prescrizioni di cui agli allegati da I a IX.

    2.   Gli Stati membri non possono rilasciare il documento di cui all’articolo 2, lettera u), della direttiva 2003/37/CE per un tipo di trattore, se esso non è conforme alle prescrizioni della presente direttiva.

    Gli Stati membri possono negare l’omologazione nazionale di un tipo di trattore se esso non è conforme alle prescrizioni della presente direttiva.

    Articolo 9

    Gli Stati membri non possono rifiutare l’immatricolazione né vietare la vendita, la prima immissione in circolazione o l’utilizzazione dei trattori per motivi concernenti i dispositivi di protezione in caso di capovolgimento, se questi sono conformi alle prescrizioni di cui agli allegati da I a IX.

    Articolo 10

    In sede di omologazione CE ogni trattore di cui all’articolo 1 deve essere munito di un dispositivo di protezione in caso di capovolgimento rispondente alle prescrizioni degli allegati da I a IV.

    Articolo 11

    Le modifiche necessarie per adeguare al progresso tecnico le prescrizioni degli allegati da I a IX sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 20, paragrafo 3, della direttiva 2003/37/CE.

    Articolo 12

    Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

    Articolo 13

    La direttiva 77/536/CEE, modificata dagli atti di cui all’allegato X, parte A, è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione nel diritto nazionale e di applicazione delle direttive di cui all’allegato X, parte B.

    I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza dell’allegato XI.

    Articolo 14

    La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2010.

    Articolo 15

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

    Fatto a Bruxelles, addì 13 luglio 2009.

    Per il Parlamento europeo

    Il presidente

    H.-G. PÖTTERING

    Per il Consiglio

    Il presidente

    E. ERLANDSSON


    (1)  GU C 10 del 15.1.2008, pag. 21.

    (2)  Parere del Parlamento europeo del 25 settembre 2007 (GU C 219 E del 28.8.2008, pag. 68) e decisione del Consiglio del 22 giugno 2009.

    (3)  GU L 220 del 29.8.1977, pag. 1.

    (4)  Cfr. allegato X, parte A.

    (5)  GU L 171 del 9.7.2003, pag. 1.


    ELENCO DEGLI ALLEGATI

    ALLEGATO I

    Condizioni di omologazione CE

    ALLEGATO II

    Condizioni di prova della resistenza dei dispositivi di protezione in caso di capovolgimento e dei loro attacchi al trattore

    ALLEGATO III

    Procedure di prova

    ALLEGATO IV

    Figure

    ALLEGATO V

    Modello di verbale delle prove di omologazione CE di un dispositivo di protezione in caso di capovolgimento (cabina o telaio di sicurezza) per quanto riguarda la resistenza e la resistenza dei suoi attacchi al trattore

    ALLEGATO VI

    Marcatura

    ALLEGATO VII

    Modello di scheda di omologazione CE

    ALLEGATO VIII

    Condizioni di omologazione CE

    ALLEGATO IX

    Modello di allegato della scheda di omologazione CEE di un tipo di trattore per quanto riguarda la resistenza dei dispositivi di protezione in caso di capovolgimento (cabina o telaio di sicurezza) e dei loro attacchi al trattore

    ALLEGATO X

    Parte A: Direttiva abrogata ed elenco delle sue modificazioni successive

    Parte B: Elenco dei termini di attuazione e di applicazione in diritto nazionale

    ALLEGATO XI

    Tavola di concordanza

    ALLEGATO I

    Condizioni di omologazione CE

    1.   DEFINIZIONE

    1.1.

    Dispositivo di protezione in caso di capovolgimento (cabina o telaio di sicurezza) Per dispositivo di protezione in caso di capovolgimento (cabine o telai di sicurezza) si intende la struttura installata sui trattori avente essenzialmente lo scopo di evitare ovvero limitare i rischi per il conducente in caso di capovolgimento del trattore durante un’utilizzazione normale.

    1.2.

    Le strutture di cui al punto 1.1 sono caratterizzate dal fatto che, in caso di capovolgimento del trattore, garantiscono uno spazio libero sufficientemente ampio da salvaguardare l’integrità fisica del conducente.

    2.   PRESCRIZIONI GENERALI

    2.1.

    Tutti i dispositivi di protezione in caso di capovolgimento nonché i loro attacchi al trattore devono essere progettati e costruiti in modo da assicurare che sia raggiunto lo scopo essenziale di cui al punto 1.

    2.2.

    Questa prescrizione è controllata per mezzo di uno dei due metodi di prova descritti nell’allegato III. La scelta del metodo è fatta in base alla massa del trattore secondo i seguenti criteri:

    metodo descritto nell’allegato III, parte B, per tutti i trattori la cui massa è compresa tra i limiti fissati all’articolo 1,

    metodo descritto nell’allegato III, parte A, per i trattori la cui massa è superiore a 1,5 tonnellate, ma non superiore a 3,5 tonnellate,

    per quanto riguarda i trattori con posto di guida reversibile (con sedile e volante reversibili) o muniti di sedili aggiuntivi, si applica esclusivamente il metodo di prova descritto all’allegato III, parte B.

    3.   DOMANDA DI OMOLOGAZIONE CE

    3.1.

    La domanda d’omologazione CE per quanto riguarda la resistenza dei dispositivi di protezione in caso di capovolgimento, nonché la resistenza degli attacchi al trattore deve essere presentata dal costruttore del trattore o dal fabbricante del dispositivo di protezione in caso di capovolgimento o dai rispettivi mandatari.

    3.2.

    Essa deve essere corredata dei documenti in triplice copia e delle indicazioni seguenti:

    disegno in scala o con l’indicazione delle dimensioni dello schema generale del dispositivo di protezione in caso di capovolgimento. In particolare, tale disegno deve riprodurre in dettaglio le parti degli attacchi,

    fotografie laterali e del retro con dettagli degli attacchi,

    breve descrizione del dispositivo di protezione, compresi il tipo di costruzione, i sistemi di attacco al trattore e, se necessario, i dettagli del rivestimento, i mezzi d’accesso normali e di emergenza, precisazioni sull’imbottitura interna e sui dispositivi antirotolamento, nonché dettagli sul sistema di riscaldamento e di ventilazione,

    dati sui materiali usati per le strutture e per gli elementi di fissaggio del dispositivo in caso di capovolgimento (cfr. allegato V).

    3.3.

    Al servizio tecnico incaricato delle prove di omologazione è presentato un trattore rappresentativo del tipo di trattore al quale è destinato il dispositivo di protezione che deve essere omologato. Tale trattore è munito del dispositivo di protezione in caso di capovolgimento.

    3.4.

    Il detentore dell’omologazione CE può chiederne l’estensione ad altri tipi di trattori. Le competenti autorità che hanno accordato l’omologazione CE iniziale accordano l’estensione richiesta se il dispositivo di protezione in caso di capovolgimento e il(i) tipo(i) di trattore, per i quali l’estensione dell’omologazione CE iniziale è richiesta, soddisfano le condizioni seguenti:

     

    la massa del trattore a vuoto definita nell’allegato II, punto 1.3, non deve superare di oltre il 5 % la massa di riferimento utilizzata per la prova,

     

    il sistema di attacco e gli elementi di montaggio sul trattore devono essere identici,

     

    i componenti, come i parafanghi o il cofano, che possono servire da sostegno al dispositivo di protezione in caso di capovolgimento devono essere identici,

     

    la collocazione del sedile non deve essere stata modificata.

    4.   ISCRIZIONI

    4.1.

    Ogni dispositivo di protezione in caso di capovolgimento conforme al tipo omologato deve recare le seguenti iscrizioni:

    4.1.1.

    il marchio di fabbrica o commerciale,

    4.1.2.

    un marchio di omologazione conforme al modello di cui all’allegato VI,

    4.1.3.

    numero di serie del dispositivo di protezione,

    4.1.4.

    marca e tipo(i) di trattori ai quali è destinato il dispositivo di protezione.

    4.2.

    Tali indicazioni devono essere riportate su una targhetta.

    4.3.

    Le iscrizioni devono essere apposte in modo da essere visibili, leggibili ed indelebili.

    ALLEGATO II

    Condizioni di prova della resistenza dei dispositivi di protezione in caso di capovolgimento e dei loro attacchi al trattore

    1.   PRESCRIZIONI GENERALI

    1.1.   Scopo delle prove

    Le prove vengono eseguite con l’ausilio di dispositivi specifici e servono a simulare le sollecitazioni subite dal dispositivo di protezione in caso di capovolgimento del trattore. Tali prove, descritte nell’allegato III, consentono di verificare la resistenza del dispositivo di protezione in caso di capovolgimento e degli attacchi al trattore.

    1.2.   Preparazione della prova

    1.2.1.

    Il dispositivo di protezione in caso di capovolgimento deve essere controllato sul tipo di trattore per il quale è stato progettato. Il montaggio sul trattore deve essere eseguito secondo le istruzioni del costruttore del trattore stesso e/o del fabbricante del dispositivo di protezione.

    1.2.2.

    Per le prove il trattore deve essere munito di tutti gli elementi costruttivi di serie che possono incidere sulla resistenza del dispositivo di protezione in caso di capovolgimento oppure che sono necessari per la prova di resistenza.

    Gli elementi costruttivi che possono far sorgere un pericolo nella zona libera devono inoltre essere montati in modo che sia possibile verificare se sono soddisfatte le condizioni di cui al punto 4.1 del presente allegato.

    1.2.3.

    Le prove vengono eseguite a trattore fermo.

    1.3.   Massa del trattore

    La massa pesata W del trattore, impiegata nella formula (cfr. allegati III, parti A e B) per calcolare l’altezza di caduta del peso pendolare e la forza di schiacciamento, deve essere almeno uguale a quella definita al punto 2.1.1 dell’allegato I della direttiva 2003/37/CE (cioè senza accessori forniti a richiesta, ma con liquido di raffreddamento, lubrificanti, carburante, attrezzatura e conducente) più il dispositivo di protezione in caso di capovolgimento e meno 75 kg. Sono esclusi i pesi facoltativi anteriori o posteriori, i piombi dei pneumatici, gli accessori o apparecchi facoltativi e qualsiasi altro componente speciale.

    2.   APPARECCHIATURE E ATTREZZATURE

    2.1.   Peso pendolare

    2.1.1.

    Si sospende un peso pendolare con due catene o funi metalliche a un perno situato a non meno di 6 m dal suolo. Deve essere possibile regolare in modo indipendente l’altezza di sospensione del peso e l’angolo fra il peso e le catene o funi metalliche.

    2.1.2.

    Il peso deve essere di 2 000 ± 20 kg, escluso il peso delle catene o funi metalliche, le quali non devono superare a loro volta 100 kg. La lunghezza dei lati della superficie d’urto deve essere di 680 ± 20 mm (cfr. allegato IV, figura 4). Il peso deve essere sistemato in modo che la posizione del baricentro sia costante.

    2.1.3.

    Deve essere possibile spingere indietro il peso come un pendolo fino ad un’altezza prestabilita per ciascuna prova. Un dispositivo di sganciamento rapido deve permettere di sganciare il peso senza deviarne la posizione rispetto alle catene o alle funi metalliche di sostegno.

    2.2.   Sostegni del pendolo

    I perni del pendolo devono essere rigidamente fissati in modo che il loro spostamento in qualsiasi direzione non superi l’1 % dell’altezza di caduta.

    2.3.   Ancoraggio

    2.3.1.

    Il trattore deve essere ancorato al suolo per mezzo di dispositivi di attacco e di tensione a rotaie situate sul terreno e vincolate ad un basamento rigido di calcestruzzo. Le rotaie devono essere a distanza adeguata per permettere di ancorare il trattore conformemente alle figure 5, 6 e 7 dell’allegato IV. Per ogni prova le ruote del trattore ed i cavalletti per gli assi devono essere collocati sul basamento rigido.

    2.3.2.

    Oltre ai dispositivi di tensione e di attacco alle rotaie, l’ancoraggio comporta funi metalliche le cui dimensioni sono conformi alle prescrizioni indicate.

    Le funi metalliche sono del tipo rotondo a nucleo di fibra, 6 × 19, conformi all’ISO 2408. Il diametro nominale è di 13 mm.

    2.3.3.

    Il perno centrale di un trattore articolato deve essere sostenuto e fissato in maniera da resistere agli urti anteriori, posteriori e laterali e alle prove di schiacciamento; esso deve essere puntellato di fianco per gli urti laterali. Non occorre che le ruote anteriori e posteriori siano allineate se ciò può facilitare l’inserimento di adeguati puntelli.

    2.4.   Puntello delle ruote e trave

    2.4.1.

    Come puntello delle ruote nell’urto laterale è usata una trave, conformemente alla figura 7 dell’allegato IV.

    2.4.2.

    Un travetto di legno tenero con sezione quadrata di circa 150 mm di lato deve essere fissato al terreno per bloccare i pneumatici della parte opposta a quella che subisce l’urto, conformemente alle figure 5, 6 e 7 dell’allegato IV.

    2.5.   Puntelli e funi di ancoraggio per trattori articolati

    2.5.1.

    I trattori articolati devono essere forniti di puntelli e funi di ancoraggio supplementari. Scopo di questi ultimi è assicurare che la parte del trattore sulla quale è fissato il dispositivo di protezione sia vincolata in maniera equivalente a quella di un trattore non articolato.

    2.5.2.

    Per le prove di urto e di schiacciamento sono forniti altri particolari nell’allegato III.

    2.6.   Dispositivo di schiacciamento

    Un dispositivo, illustrato nella figura 8 dell’allegato IV, deve esercitare una forza verso il basso sul dispositivo di protezione in caso di capovolgimento attraverso una trave rigida, larga circa 250 mm, collegata al meccanismo di applicazione del carico da giunti universali. Appositi supporti degli assi devono impedire che i pneumatici del trattore sostengano la forza di schiacciamento.

    2.7.   Apparecchiature di misura

    2.7.1.

    Per le prove previste dagli allegati III, parti A e B deve essere utilizzato un dispositivo con un collare mobile di attrito strettamente fissato a una barra orizzontale per misurare la differenza fra la deformazione massima istantanea e la deformazione residua durante una prova d’urto laterale.

    2.7.2.

    Per le prove previste dall’allegato III, parte A, si deve poter determinare, dopo le prove di laboratorio, se una parte del dispositivo di protezione è entrata nella zona libera di cui al punto 2 dell’allegato III, parte A.

    2.7.3.

    Per le prove previste dall’allegato III, parte B, si devono prevedere installazioni, che possono includere un meccanismo fotografico, atte a determinare, dopo le prove di laboratorio, se durante queste prove una parte qualunque del dispositivo di protezione è penetrata o è entrata in contatto con la zona libera di cui al punto 2 dell’allegato III, parte B.

    2.8.   Tolleranze

    Per le misure eseguite durante le prove valgono le seguenti tolleranze:

    2.8.1.

    per le dimensioni lineari misurate nella prova (eccetto il punto 2.8.2); dimensioni del dispositivo di protezione e del trattore, zona libera e deformazione dei pneumatici fissati al suolo per le prove d’urto: ± 3 mm;

    2.8.2.

    altezza del peso pendolare per le prove d’urto: ± 6 mm;

    2.8.3.

    massa pesata del trattore: ± 20 kg;

    2.8.4.

    carico applicato nelle prove di schiacciamento: ± 2 %;

    2.8.5.

    angolo delle catene o delle funi di sospensione del peso nel punto d’urto: ± 2 °.

    3.   PROVE

    3.1.   Disposizioni generali

    3.1.1.   Svolgimento delle prove

    3.1.1.1.

    L’elenco e lo svolgimento delle prove sono i seguenti. I numeri sono quelli dei punti degli allegati III, parti A e B, in cui sono descritte le prove:

    1.

    urto posteriore

    1,1,

    2.

    prova di schiacciamento posteriore:

    1,4,

    3.

    urto frontale:

    1,2,

    4.

    urto laterale:

    1,3,

    5.

    prova di schiacciamento anteriore:

    1,5.

    3.1.1.2.

    Se uno o più dei dispositivi di ancoraggio si sposta o si spezza durante la prova, questa va ripetuta.

    3.1.1.3.

    Durante la prova non possono essere apportate riparazioni o registrazioni al trattore o al dispositivo di protezione in caso di capovolgimento.

    3.1.1.4.

    Durante la prova il cambio del trattore deve essere in folle ed i freni sbloccati.

    3.1.1.5.

    Nel caso di un trattore con posto di guida reversibile (con sedile e volante reversibili), il primo urto è applicato longitudinalmente sull’estremità più pesante (con più del 50 % della massa del trattore). Segue una prova di schiacciamento sulla medesima estremità. Il secondo urto è applicato sull’estremità meno pesante e il terzo viene prodotto lateralmente. Infine viene effettuata una seconda prova di schiacciamento sull’estremità meno pesante.

    3.1.2.   Interasse delle ruote

    L’interasse delle ruote posteriori va scelto in modo che durante le prove il dispositivo di protezione in caso di capovolgimento non venga sostenuto, per quanto possibile, dai pneumatici.

    3.1.3.   Smontaggio degli elementi che non possono determinare rischi

    Tutti gli elementi del trattore e del dispositivo di protezione in caso di capovolgimento che, in quanto unità completa, costituiscono una protezione per il conducente, compreso il dispositivo di protezione contro le intemperie, sono forniti con il trattore che deve essere sottoposto alla prova. È ammesso smontare i vetri frontali, laterali e posteriori in vetro di sicurezza o in materiale analogo, nonché tutti i pannelli amovibili, attrezzature e accessori che non abbiano la funzione di rinforzare la struttura e che non possano determinare rischi in caso di capovolgimento.

    3.1.4.   Direzione dell’urto

    Il lato del trattore che riceve l’urto laterale è quello che può subire la massima deformazione. L’urto posteriore ha luogo sull’angolo più lontano dall’urto laterale e l’urto frontale sull’angolo più vicino all’urto laterale.

    3.1.5.   Pressione e deformazione dei pneumatici

    I pneumatici non devono contenere acqua. Le pressioni di gonfiaggio e le deformazioni dei pneumatici, una volta bloccati per le varie prove, devono corrispondere a quelle della seguente tabella:

     

    Pressione (bar)

    Deformazione (mm)

    Pneumatici radiali

    Pneumatici diagonali

    anteriore

    posteriore

    anteriore

    posteriore

    anteriore

    posteriore

    Trattore a quattro ruote motrici, ruote anteriori e posteriori delle stesse dimensioni

    1,20

    1,20

    1,00

    1,00

    25

    25

    Trattore a quattro ruote motrici, ruote anteriori più piccole delle posteriori

    1,80

    1,20

    1,50

    1,00

    20

    25

    Trattore a due ruote motrici

    2,40

    1,20

    2,00

    1,00

    15

    25

    4.   INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI

    4.1.

    Si considera che un dispositivo di protezione in caso di capovolgimento presentato all’omologazione CE ha soddisfatto le prescrizioni relative alla resistenza, se sono rispettate le seguenti condizioni:

    4.1.1.

    dev’essere esente da rotture o incrinature di cui al punto 3.1 dell’allegato III, parti A e B;

    4.1.2.

    per le prove dell’allegato III, parte A: nessuna parte della zona libera deve fuoriuscire dalla zona protetta dal dispositivo di protezione in caso di capovolgimento.

    Per le prove dell’allegato III, parte B: durante le prove d’urto o di schiacciamento il dispositivo di protezione in caso di capovolgimento non deve penetrare in nessuna parte della zona libera e nessuna parte della zona libera deve fuoriuscire dalla zona protetta dal dispositivo, conformemente al punto 3.2 dell’allegato III, parte B;

    4.1.3.

    per le prove dell’allegato III, parte A: la differenza fra la deformazione massima istantanea e la deformazione residua, di cui al punto 3.3 dell’allegato III A, non deve essere superiore a 15 cm.

    Per le prove dell’allegato III, parte B: durante le prove d’urto laterale la differenza fra la deformazione massima istantanea e la deformazione residua di cui al punto 3.3 dell’allegato III, parte B, non deve essere superiore a 25 cm.

    4.2.

    Nessun altro dispositivo deve presentare un particolare pericolo per il conducente, come i vetri che si scheggiano in modo pericoloso, l’insufficiente imbottitura della parte interna del tetto o dei punti in cui può urtare la testa del conducente.

    5.   VERBALE DI PROVA

    5.1.

    Il verbale di prova deve essere accluso alla scheda di omologazione CE prevista dall’allegato VII. Un modello per la sua presentazione è riportato nell’allegato V. Nel verbale deve figurare:

    5.1.1.

    una descrizione generale della forma e della costruzione del dispositivo di protezione in caso di capovolgimento, compresi i materiali e gli attacchi; le dimensioni esterne del trattore munito del dispositivo di protezione; le principali dimensioni interne; la distanza minima dal volante; la distanza laterale fra il volante e i lati del dispositivo di protezione; l’altezza del tetto del dispositivo di protezione dal sedile o dal punto di riferimento del sedile e, eventualmente, dalla pedana; descrizione dettagliata dei dispositivi per l’ingresso e l’uscita normali e delle possibilità di un’uscita di emergenza fornite dalla struttura del dispositivo di protezione; dettagli del sistema di riscaldamento e, eventualmente, di ventilazione;

    5.1.2.

    precisazioni circa qualsiasi dispositivo speciale, come i dispositivi antirotolamento;

    5.1.3.

    brevi indicazioni circa l’imbottitura interna per evitare il più possibile le lesioni alla testa o alle spalle e per ridurre il rumore;

    5.1.4.

    indicazione del tipo di parabrezza e di vetri utilizzati.

    5.2.

    Nel verbale deve essere chiaramente indicato il tipo di trattore (marca, tipo e denominazione commerciale, ecc.) usato durante le prove e i tipi ai quali il dispositivo di protezione è destinato.

    5.3.

    Se un’estensione dell’omologazione CE è concessa per altri tipi di trattori, il verbale deve fare esatta menzione del verbale dell’omologazione CE iniziale e delle indicazioni relative alle condizioni di cui al punto 3.4 dell’allegato I.

    ALLEGATO III

    PROCEDURE DI PROVA

    A.   Metodo di prova I

    1.   PROVE D’URTO E DI SCHIACCIAMENTO

    1.1.   Urto posteriore

    1.1.1.

    Il trattore viene sistemato, rispetto al peso, in modo che quest’ultimo colpisca il dispositivo di protezione in caso di capovolgimento quando il lato d’urto del peso e le catene o le funi metalliche formano un angolo di 20° con la verticale, salvo qualora il dispositivo di protezione formi nel punto di contatto, durante la deformazione, un angolo maggiore con la verticale. In questo caso la superficie d’urto del peso deve essere regolata mediante un supporto supplementare in modo da essere parallela al dispositivo di protezione in caso di capovolgimento nel punto d’urto e di deformazione massima, mentre le catene o le funi metalliche mantengono un angolo di 20° rispetto alla verticale. Devono essere prese misure per ridurre la tendenza del peso a ruotare attorno al punto di contatto. L’altezza del peso è regolata in modo che la traiettoria del centro di gravità passi per il punto di contatto.

    Il punto d’urto è il punto del dispositivo di protezione in caso di capovolgimento che si presume tocchi per primo il terreno in un capovolgimento verso l’indietro, ossia normalmente il bordo superiore. Il centro di gravità del peso si trova a un sesto della larghezza della parte superiore del dispositivo di protezione in caso di capovolgimento all’interno di un piano verticale parallelo al piano mediano del trattore che tocca l’estremità superiore del dispositivo di protezione in caso di capovolgimento.

    Tuttavia, se una curva nella parte posteriore del dispositivo di protezione in caso di capovolgimento inizia ad una distanza maggiore di questa all’interno del piano verticale, l’urto deve avvenire all’inizio della curva, cioè nel punto in cui essa è tangente ad una linea perpendicolare al piano mediano del trattore (cfr. figura 9 dell’allegato IV).

    Se una parte sporgente presenta una superficie inadeguata per il peso, a tale parte si fissa una piastra d’acciaio di spessore e larghezza opportuna, lunga circa 300 mm, in modo da non influire sulla resistenza del dispositivo di protezione in caso di capovolgimento.

    1.1.2.

    I trattori non articolati sono ancorati al suolo da funi metalliche. I punti di attacco di queste ultime devono trovarsi a circa 2 m dietro l’asse posteriore e a 1,50 m davanti all’asse anteriore. I punti di attacco si trovano nel piano nel quale oscilla il centro di gravità del pendolo oppure più ancoraggi daranno una forza risultante in tale piano come è indicato alla figura 5 dell’allegato IV.

    Le funi metalliche devono essere tese in modo che le deformazioni dei pneumatici anteriori e posteriori corrispondano alle indicazioni del punto 3.1.5 dell’allegato II. Dopo che le funi metalliche sono state tese, una trave di legno a sezione quadrata di 150 mm di lato viene fissata davanti alle ruote posteriori ed a stretto contatto con esse.

    1.1.3.

    Nel caso dei trattori articolati devono essere ancorati al suolo entrambi gli assi. L’asse della parte del trattore sulla quale è montato il dispositivo di protezione in caso di capovolgimento deve essere ancorato come è illustrato per l’asse posteriore nella figura 5 dell’allegato IV. Il punto di articolazione deve appoggiare su una trave di sezione quadrata di 100 mm di lato e deve essere solidamente fissato al suolo per mezzo di funi metalliche attaccate alle rotaie.

    1.1.4.

    Il peso è tirato indietro in modo che l’altezza del centro di gravità rispetto al punto d’urto corrisponda alla seguente formula:

    H = 125 + 0,020 W

    dove H è l’altezza di caduta del pendolo in mm e W la massa del trattore, definita al punto 1.3 dell’allegato II.

    Il peso è quindi sganciato contro il dispositivo di protezione.

    1.2.   Urto frontale

    1.2.1.

    Il trattore viene sistemato, rispetto al peso, in modo che quest’ultimo colpisca il dispositivo di protezione in caso di capovolgimento quando il lato d’urto del peso e le catene o funi metalliche formano un angolo di 20° con la verticale, salvo qualora il dispositivo di protezione formi nel punto di contatto, durante la deformazione, un angolo maggiore con la verticale. In questo caso la superficie d’urto del peso deve essere regolata mediante un supporto supplementare in modo da essere parallela al dispositivo di protezione nel punto d’urto e di deviazione massima, mentre le catene o funi metalliche mantengono un angolo di 20° rispetto alla verticale. Devono essere prese misure per ridurre la tendenza del peso a ruotare attorno al punto di contatto. L’altezza del peso è regolata in modo che la traiettoria del centro di gravità passi per il punto di contatto.

    Il punto d’urto è il punto del dispositivo di protezione che si presume tocchi per primo il terreno in caso di capovolgimento laterale durante la marcia avanti, ossia normalmente l’angolo superiore sulla parte anteriore. La posizione del centro di gravità del peso non deve distare più di 80 mm da un piano verticale parallelo al piano mediano del trattore che tocca l’estremità superiore del dispositivo di protezione.

    Tuttavia, se una curva nella parte anteriore del dispositivo di protezione inizia ad una distanza superiore a 80 mm all’interno di questo piano verticale, l’urto deve avvenire all’inizio della curva, ossia nel punto in cui la curva è tangenziale ad una linea perpendicolare al piano mediano del trattore (cfr. figura 9 dell’allegato IV).

    1.2.2.

    I trattori non articolati devono essere ancorati al suolo conformemente alla figura 6 dell’allegato IV. I punti d’attacco delle funi metalliche devono essere situati approssimativamente a 2 m dietro l’asse posteriore e a 1,50 m davanti all’asse anteriore.

    Le funi metalliche devono essere tese in modo che la deformazione dei pneumatici anteriori e posteriori sia conforme ai valori di cui al punto 3.1.5 dell’allegato II. Dopo che le funi metalliche sono state tese, una trave di legno a sezione quadrata di circa 150 mm di lato viene fissata dietro le ruote posteriori ed a stretto contatto con esse.

    1.2.3.

    Nel caso dei trattori articolati devono essere ancorati al suolo entrambi gli assi. L’asse della parte del trattore sulla quale è montato il dispositivo di protezione deve essere ancorato come è illustrato per l’asse anteriore nella figura 6 dell’allegato IV. Il punto di articolazione deve appoggiare su un travetto a sezione quadrata di circa 100 mm di lato e deve essere solidamente fissato al suolo per mezzo di funi metalliche attaccate alle rotaie.

    1.2.4.

    Il peso è tirato indietro in modo che l’altezza del centro di gravità rispetto al punto d’urto sia data dalla formula seguente:

    H = 125 + 0,020 W.

    1.3.   Urto laterale

    1.3.1.

    Il trattore viene sistemato, rispetto al peso, in modo che quest’ultimo colpisca il dispositivo di protezione in caso di capovolgimento, quando il lato d’urto e le catene o funi metalliche sono verticali, salvo qualora il dispositivo di protezione nel punto d’urto, durante la deformazione, non sia verticale. In quest’ultimo caso, il lato d’urto del peso deve essere regolato mediante un supporto supplementare in modo da essere parallelo al dispositivo di protezione nel punto d’urto e di deformazione massima, mentre le catene o le funi metalliche devono rimanere verticali. L’altezza del peso è regolata in modo che la traiettoria del centro di gravità passi per il punto di contatto.

    Il punto d’urto è il punto del dispositivo di protezione che si presume tocchi per primo il terreno in un capovolgimento laterale, ossia normalmente il bordo superiore. Salvo nei casi in cui è certo che qualsiasi altra parte del bordo colpirebbe per prima il terreno, il punto d’urto è situato nel piano perpendicolare al piano mediano del trattore, che passa per il centro del sedile regolato in posizione media. Devono essere prese misure per ridurre la tendenza del peso a ruotare attorno al punto di contatto.

    1.3.2.

    Per quanto riguarda i trattori non articolati, l’asse che non può essere articolato rispetto al dispositivo di protezione è ancorato dalla parte in cui il dispositivo di protezione verrà colpito. Nel caso di trattori a due ruote motrici, l’ancoraggio è effettuato normalmente sull’asse posteriore; lo schema è indicato dalla figura 7 dell’allegato IV. Le due funi metalliche devono passare sopra l’asse partendo da punti situati direttamente sotto di esso, uno da un punto d’attacco a circa 1,5 m davanti all’asse e l’altro da un punto a circa 1,5 m dietro l’asse. Le funi metalliche devono essere tese in modo che le deformazioni dello pneumatico adiacente corrispondano a quelle indicate al punto 3.1.5 dell’allegato II. Dopo che le funi metalliche sono state tese, una trave di legno è sistemata contro la ruota sul lato opposto al peso e ancorata al suolo affinché venga mantenuta ferma contro la ruota durante l’urto, come è indicato nella figura 7 dell’allegato IV. La lunghezza della trave deve essere scelta in modo che quando è in posizione contro la ruota formi un angolo di 30° ± 3 rispetto all’orizzontale. La lunghezza è pari a 20–25 volte l’altezza, e la larghezza pari a 2-3 volte l’altezza. Per evitare che i due assi si muovano lateralmente, si deve inserire una trave ancorata al suolo contro la parte esterna della ruota dal lato opposto a quello che è destinato ad essere colpito.

    1.3.3.

    I trattori articolati devono essere ancorati al suolo in modo che la parte del trattore, sulla quale è montato il dispositivo di protezione, sia vincolata al suolo così rigidamente come quella di un trattore non articolato.

    Entrambi gli assi dei trattori articolati devono essere ancorati al suolo. L’asse e le ruote della parte del trattore sulla quale è montato il dispositivo di protezione devono essere ancorati e puntellati come è illustrato nella figura 7 dell’allegato IV. Il punto d’articolazione deve appoggiare su un travetto con sezione quadrata minima di 100 mm di lato e deve essere fissato alle rotaie. Un puntello deve essere sistemato contro il punto di articolazione e bloccato a terra come si farebbe per un puntello appoggiato alla ruota posteriore, in modo da fornire un appoggio simile a quello ottenuto per i trattori non articolati.

    1.3.4.

    Il peso deve essere tirato indietro, in modo che l’altezza del centro di gravità rispetto al punto d’urto sia data dalla seguente formula:

    H = 125 + 0,150 W.

    1.4.   Schiacciamento posteriore

    Il trattore deve essere collocato nel dispositivo di cui al punto 2.6 dell’allegato II e illustrato nelle figure 8 e 10 dell’allegato IV, in modo che il bordo posteriore della trave si trovi sopra la parte portante superiore più arretrata del dispositivo di protezione e il piano longitudinale mediano del trattore sia a metà fra i punti d’applicazione della forza alla trave.

    I supporti devono essere sistemati sotto gli assi, in modo che i pneumatici non sostengano la forza di schiacciamento. La forza applicata corrisponde al doppio della massa del trattore, quale è definita al punto 1.3 dell’allegato II. Può essere necessario ancorare al suolo la parte frontale del trattore.

    1.5.   Schiacciamento anteriore

    1.5.1.

    Questa prova è identica a quella di schiacciamento posteriore, salvo che il bordo anteriore della trave si trova sopra la parte superiore più avanzata del dispositivo di protezione in caso di capovolgimento.

    1.5.2.

    Se la parte anteriore del tetto del dispositivo di protezione non può sostenere tutta la forza di schiacciamento, la forza deve essere applicata fino a quando il tetto è deformato, in modo da coincidere con il piano che unisce la parte superiore del dispositivo di protezione con la parte frontale del trattore, che può sostenere la massa del trattore in caso di capovolgimento. La forza deve essere quindi rimossa ed il trattore rimesso in posizione in modo che la trave si trovi sopra il punto del dispositivo di protezione, che così sosterrebbe la parte posteriore del trattore completamente capovolto, come è illustrato nella figura 10 dell’allegato IV, e la forza viene riapplicata.

    2.   ZONA LIBERA

    2.1.

    La zona libera è definita dai seguenti piani con trattore disposto su una superficie orizzontale:

     

    un piano orizzontale situato a 95 cm sopra il sedile compresso,

     

    un piano verticale, perpendicolare al piano mediano del trattore e situato a 10 cm dietro lo schienale del sedile,

     

    un piano verticale, parallelo al piano mediano del trattore e situato 25 cm a sinistra del centro del sedile,

     

    un piano verticale, parallelo al piano mediano del trattore e situato 25 cm a destra del centro del sedile,

     

    un piano inclinato, sul quale giace una linea orizzontale perpendicolare al piano mediano del trattore, a 95 cm sopra il sedile compresso e 45 cm (più il normale spostamento avanti e indietro del sedile) davanti allo schienale. Questo piano inclinato passa davanti al volante e, nel punto più vicino, a 4 cm da esso.

    2.2.

    La posizione dello schienale del sedile è determinata senza tener conto di eventuali imbottiture. Il sedile è regolato nella posizione più arretrata che permetta al conducente di guidare normalmente seduto e nella posizione più elevata, se la regolazione è indipendente. Qualora la sospensione del sedile sia regolabile, esso è regolato nella sua posizione intermedia e con una massa di 75 kg.

    3.   MISURAZIONE DA EFFETTUARE

    3.1.   Rotture e incrinature

    Dopo ciascuna prova tutte la parti strutturali, le giunzioni e i dispositivi di attacco al trattore devono essere esaminati a vista per individuare eventuali rotture o incrinature, trascurando però le eventuali piccole incrinature dei componenti non importanti.

    3.2.   Zona libera

    3.2.1.

    Dopo ciascuna prova si verifica se una parte qualsiasi del dispositivo di protezione è penetrata nella zona libera intorno al sedile di guida, conformemente alla definizione di cui al punto 2.

    3.2.2.

    Si verifica inoltre se una parte qualsiasi della zona libera non è protetta dal dispositivo di protezione. A tale scopo è considerata esterna alla zona protetta dal dispositivo qualsiasi parte di tale zona che sia entrata a contatto con il terreno piano, qualora il trattore si sia capovolto nella direzione dalla quale è stato impartito il colpo. I pneumatici e la carreggiata sono presi in considerazione alle quote minime indicate dal costruttore.

    3.3.   Deformazione massima istantanea

    Durante la prova d’urto laterale si deve registrare la differenza tra la deformazione massima istantanea e la deformazione residua ad un’altezza di 950 mm sopra il sedile carico. Un’estremità della barra orizzontale di cui al punto 2.7.1 dell’allegato II è collegata alla parte superiore del dispositivo di protezione in caso di capovolgimento e l’altra passa attraverso un foro nel supporto verticale. La posizione del collare sulla barra dopo l’urto indica la deformazione massima istantanea.

    3.4.   Deformazione permanente

    Dopo le prove finali di compressione si registra la deformazione permanente del dispositivo di protezione. A tale scopo, prima di iniziare la prova si registra la posizione delle parti principali del dispositivo di protezione rispetto al sedile.

    B.   Metodo di prova II

    1.   PROVE D’URTO E DI SCHIACCIAMENTO

    1.1.   Urto posteriore

    1.1.1.

    Il trattore viene sistemato, rispetto al peso, in modo che quest’ultimo colpisca il dispositivo di protezione quando il lato d’urto del peso e le catene o le funi metalliche formano un angolo di 20° rispetto alla verticale, salvo qualora il dispositivo di protezione in caso di capovolgimento formi nel punto di contatto, durante la deformazione, un angolo maggiore con la verticale. In questo caso la superficie d’urto del peso deve essere regolata mediante un supporto supplementare in modo da essere parallela al dispositivo di protezione in caso di capovolgimento nel punto d’urto e di deformazione massima, mentre le catene o le funi metalliche mantengono un angolo di 20° rispetto alla verticale. Devono essere prese misure per ridurre la tendenza del peso a ruotare attorno al punto di contatto. L’altezza del peso è regolata in modo che la traiettoria del centro di gravità passi per il punto di contatto.

    Il punto d’urto è il punto del dispositivo di protezione in caso di capovolgimento che si presume tocchi per primo il terreno in un capovolgimento verso l’indietro, ossia normalmente il bordo superiore. Il centro di gravità del peso si trova a un sesto della larghezza della parte superiore del dispositivo di protezione in caso di capovolgimento all’interno di un piano verticale parallelo al piano mediano del trattore che tocca l’estremità superiore del dispositivo di protezione in caso di capovolgimento.

    Tuttavia, se una curva nella parte posteriore del dispositivo di protezione in caso di capovolgimento inizia ad una distanza maggiore di questa all’interno del piano verticale, l’urto deve avvenire all’inizio della curva, cioè nel punto in cui essa è tangente ad una linea perpendicolare al piano mediano del trattore (cfr. figura 9 dell’allegato IV).

    Se una parte sporgente presenta una superficie inadeguata per il peso, a tale parte si fissa una piastra d’acciaio di spessore e larghezza opportuna, lunga circa 300 mm, in modo da non influire sulla resistenza del dispositivo di protezione in caso di capovolgimento.

    1.1.2.

    I trattori non articolati sono ancorati al suolo da funi metalliche. I punti d’attacco di tali funi si trovano circa 2 m dietro l’asse posteriore e 1,50 m davanti all’asse anteriore. I punti di attacco si trovano nel piano nel quale oscilla il centro di gravità del pendolo oppure più ancoraggi daranno una forza risultante in tale piano come è indicato alla figura 5 dell’allegato IV.

    Le funi metalliche devono essere tese in modo che le deformazioni dei pneumatici anteriori e posteriori corrispondano alle indicazioni del punto 3.1.5 dell’allegato II. Dopo che le funi metalliche sono state tese, una trave di legno a sezione quadrata di 150 mm di lato viene fissata davanti alle ruote posteriori e a stretto contatto con esse.

    1.1.3.

    Nel caso dei trattori articolati devono essere ancorati al suolo entrambi gli assi. L’asse della parte del trattore sulla quale è montato il dispositivo di protezione in caso di capovolgimento deve essere ancorato come è illustrato per l’asse posteriore nella figura 5 dell’allegato IV. Il punto d’articolazione deve appoggiare su un travetto a sezione quadrata di almeno 100 mm di lato e deve essere solidamente fissato al suolo per mezzo di funi metalliche attaccate alle rotaie.

    1.1.4.

    Il peso è tirato indietro in modo che l’altezza del centro di gravità rispetto al punto d’urto corrisponda alla seguente formula:

    H = 2,165 × 10-8 × WL2 o H = 5,73 × 10-2× I

    dove:

    H

    =

    altezza di caduta del pendolo in millimetri,

    W

    =

    massa del trattore definita al punto 1.3 dell’allegato II,

    L

    =

    passo massimo del trattore in millimetri,

    I

    =

    momento d’inerzia dell’asse posteriore, senza ruote, in chilogrammi/metri quadrati (kg/m2).

    Il peso è quindi sganciato contro il dispositivo di protezione.

    1.1.5.

    Non si ha urto posteriore nel caso di un trattore il cui peso, ai sensi del punto 1.3 dell’allegato II, poggi almeno per il 50 % sull’asse anteriore.

    1.2.   Urto frontale

    1.2.1.

    Il trattore viene sistemato, rispetto al peso, in modo che quest’ultimo colpisca il dispositivo di protezione in caso di capovolgimento quando il lato d’urto del peso e le catene o funi metalliche formano un angolo di 20° con la verticale, salvo qualora il dispositivo di protezione formi nel punto di contatto, durante la deformazione, un angolo maggiore rispetto alla verticale. In questo caso la superficie d’urto del peso è regolata mediante un supporto supplementare in modo da essere parallela al dispositivo di protezione nel punto d’urto e di deformazione massima, mentre le catene o funi metalliche devono mantenere un angolo di 20° rispetto alla verticale. Devono essere prese misure per ridurre la tendenza del peso a ruotare attorno al punto di contatto. L’altezza del peso è regolata in modo che la traiettoria del centro di gravità passi per il punto di contatto.

    Il punto d’urto è il punto del dispositivo di protezione che si presume tocchi per primo il terreno in caso di capovolgimento laterale durante la marcia avanti, ossia normalmente l’angolo superiore sulla parte anteriore. La posizione del centro di gravità del peso non deve distare più di 80 mm da un piano verticale parallelo al piano mediano del trattore che tocca l’estremità superiore del dispositivo di protezione.

    Tuttavia, se una curva nella parte anteriore del dispositivo di protezione inizia ad una distanza superiore a 80 mm all’interno di questo piano verticale, l’urto deve avvenire all’inizio della curva, ossia nel punto in cui la curva è tangenziale ad una linea perpendicolare al piano mediano del trattore (cfr. figura 9 dell’allegato IV).

    1.2.2.

    I trattori non articolati devono essere ancorati al suolo conformemente alla figura 6 dell’allegato IV. I punti di attacco delle funi metalliche devono essere situati approssimativamente 2 metri dietro l’asse posteriore e 1,5 m davanti all’asse anteriore.

    Le funi metalliche devono essere tese in modo che la deformazione dei pneumatici anteriori e posteriori corrisponda ai valori di cui al punto 3.1.5. dell’allegato II. Dopo che le funi metalliche sono state tese, una trave di legno a sezione quadrata di 150 mm di lato viene fissata dietro le ruote posteriori ed a stretto contatto con esse.

    1.2.3.

    Nel caso dei trattori articolati devono essere ancorati al suolo entrambi gli assi. L’asse della parte del trattore sulla quale è montato il dispositivo di protezione deve essere ancorato come è illustrato per l’asse anteriore nella figura 6 dell’allegato IV. Il punto di articolazione deve appoggiare su un travetto a sezione quadrata di almeno 100 mm di lato e deve essere solidamente fissato al suolo per mezzo di funi metalliche attaccate alle rotaie.

    1.2.4.

    Il peso è tirato indietro in modo che l’altezza del centro di gravità rispetto al punto d’urto sia data dalla seguente formula:

    H = 125 + 0,020 W.

    1.3.   Urto laterale

    1.3.1.

    Il trattore viene sistemato, rispetto al peso, in modo che quest’ultimo colpisca il dispositivo di protezione in caso di capovolgimento, quando il lato d’urto e le catene o funi metalliche sono verticali, salvo qualora il dispositivo di protezione nel punto d’urto, durante la deformazione, non sia verticale. In quest’ultimo caso, il lato d’urto del peso deve essere regolato mediante un supporto supplementare in modo da essere parallelo al dispositivo di protezione nel punto d’urto e di deformazione massima, mentre le catene o funi metalliche devono rimanere verticali. L’altezza del peso è regolata in modo che la traiettoria del centro di gravità passi per il punto di contatto.

    Il punto d’urto è il punto del dispositivo di protezione che si presume tocchi per primo il terreno in un capovolgimento laterale, ossia normalmente il bordo superiore. Salvo nei casi in cui è certo che qualsiasi altra parte del bordo colpirebbe per prima il terreno, il punto d’urto è situato nel piano perpendicolare al piano mediano del trattore, che passa per il centro del sedile regolato in posizione media. Devono essere prese misure per ridurre la tendenza del peso a ruotare attorno al punto di contatto. Nel caso di un trattore avente posto di guida reversibile (con sedile e volante reversibili), il punto d’urto è definito in rapporto all’intersezione del piano mediano del trattore con un piano ad esso perpendicolare, secondo una direttrice passante per un punto equidistante dai due punti di riferimento del sedile.

    1.3.2.

    Per quanto riguarda i trattori non articolati, l’asse che non può essere articolato rispetto al dispositivo di protezione è ancorato dalla parte in cui il dispositivo di protezione verrà colpito. Nel caso di trattori a due ruote motrici, l’ancoraggio è effettuato normalmente sull’asse posteriore; lo schema è indicato nella figura 7 dell’allegato IV. Le due funi metalliche devono passare sopra l’asse partendo da punti situati direttamente sotto di esso, uno da un punto d’attacco a circa 1,5 m davanti all’asse e l’altro da un punto a circa 1,5 m dietro l’asse. Le funi metalliche devono essere tese in modo che le deformazioni dello pneumatico adiacente siano quelle indicate al punto 3.1.5 dell’allegato II. Dopo che le funi metalliche sono state tese, una trave di legno è sistemata contro la ruota posteriore sul lato opposto al peso e ancorata al suolo in modo da essere mantenuta ferma contro la ruota durante l’urto, come è indicato nella figura 7 dell’allegato IV. La lunghezza della trave deve essere scelta in modo che quando è in posizione contro la ruota formi un angolo di 30° ± 3° rispetto all’orizzontale. La lunghezza è pari a 20-25 volte l’altezza, e la larghezza pari a 2-3 volte l’altezza. Per evitare che i due assi si muovano lateralmente, si deve inserire una trave ancorata al suolo contro la parte esterna della ruota dal lato opposto a quello che è destinato ad essere colpito.

    1.3.3.

    I trattori articolati devono essere ancorati al suolo in modo che la parte del trattore, sulla quale è montato il dispositivo di protezione, sia vincolata al suolo così rigidamente come un trattore non articolato.

    Entrambi gli assi dei trattori articolati devono essere ancorati al suolo. L’asse e le ruote della parte del trattore sulla quale è montato il dispositivo di protezione devono essere ancorati e puntellati come è illustrato nella figura 7 dell’allegato IV. Il punto d’articolazione deve appoggiare su un travetto con sezione quadrata minima di 100 mm di lato e deve essere fissato alle rotaie. Un puntello deve essere sistemato contro il punto di articolazione e bloccato a terra come si farebbe per un puntello appoggiato alla ruota posteriore, in modo da fornire un appoggio simile a quello ottenuto per i trattori non articolati.

    1.3.4.

    Il peso deve essere tirato indietro, in modo che l’altezza del centro di gravità rispetto al punto d’urto sia data dalla seguente formula:

    H = 125 + 0,150 W.

    1.4.   Schiacciamento posteriore

    Il trattore deve essere collocato nel dispositivo, di cui al punto 2.6 dell’allegato II e illustrato nelle figure 8 e 10 dell’allegato IV, in modo che il bordo posteriore della trave si trovi sopra la parte portante superiore più arretrata del dispositivo di protezione e il piano longitudinale mediano del trattore sia a metà fra i punti d’applicazione della forza alla trave.

    I supporti devono essere sistemati sotto gli assi, in modo che i pneumatici non sostengano la forza di schiacciamento. La forza applicata corrisponde al doppio della massa del trattore, quale è definita al punto 1.3 dell’allegato II. Può essere necessario ancorare al suolo la parte frontale del trattore.

    1.5.   Schiacciamento anteriore

    1.5.1.

    Questa prova è identica a quella di schiacciamento posteriore, salvo che il bordo anteriore della trave si trova sopra la parte superiore più avanzata del dispositivo di protezione in caso di capovolgimento.

    1.5.2.

    Se la parte anteriore del tetto del dispositivo di protezione non può sostenere tutta la forza di schiacciamento, la forza deve essere applicata fino a quando il tetto è deformato, in modo da coincidere con il piano che unisce la parte superiore del dispositivo di protezione con la parte frontale del trattore che può sostenere la massa del trattore in caso di capovolgimento. La forza deve essere quindi rimossa ed il trattore rimesso in posizione in modo che la trave si trovi sopra il punto del dispositivo di protezione che così sosterrebbe la parte posteriore del trattore completamente capovolto, come è illustrato nella figura 10 dell’allegato IV, e la forza viene riapplicata.

    2.   ZONA LIBERA

    2.1.

    La zona libera è illustrata nella figura 3 dell’allegato IV ed è definita in relazione a un piano di riferimento verticale, generalmente longitudinale rispetto al trattore, che passa per un punto di riferimento del sedile, descritto al punto 2.3, e per il centro del volante. Si suppone che il piano di riferimento si sposti orizzontalmente con il sedile e il volante durante gli urti, ma rimanga perpendicolare alla base del trattore o del dispositivo di protezione in caso di capovolgimento, se questo dispositivo è montato in modo elastico.

    Se il volante è regolabile, esso deve trovarsi nella posizione che consenta al conducente di guidare normalmente seduto.

    2.2.

    I limiti della zona sono così specificati:

    2.2.1.

    piani verticali situati a 250 mm sui due lati del piano di riferimento, che si estendono verso l’alto per 300 mm rispetto al punto di riferimento del sedile;

    2.2.2.

    piani paralleli che si estendono dal bordo superiore dei piani di cui al punto 2.2.1 fino ad un’altezza massima di 900 mm sopra il punto di riferimento del sedile, inclinati in modo che il punto superiore del piano sul lato che riceve l’urto laterale si trovi almeno a 100 mm dal piano di riferimento;

    2.2.3.

    un piano orizzontale situato 900 mm sopra il punto di riferimento del sedile;

    2.2.4.

    un piano inclinato, perpendicolare al piano di riferimento, che contiene un punto situato verticalmente 900 mm sopra il punto di riferimento del sedile e la parte più arretrata della struttura del sedile, comprese le sospensioni;

    2.2.5.

    un piano verticale, perpendicolare al piano di riferimento, che si estende verso il basso della parte più arretrata del sedile;

    2.2.6.

    una superficie curva, perpendicolare al piano di riferimento, con un raggio di 120 mm tangenziale ai piani di cui ai punti 2.2.3 e 2.2.4;

    2.2.7.

    una superficie curva, perpendicolare al piano di riferimento, con un raggio di 900 mm che si estende in avanti per 400 mm tangenzialmente al piano di cui al punto 2.2.3 in un punto situato 150 mm davanti al punto di riferimento del sedile;

    2.2.8.

    un piano inclinato, perpendicolare al piano di riferimento che si unisce al bordo anteriore della superficie di cui al punto 2.2.7 e che passa a 40 mm dal volante. In caso di posizione alta del volante, tale piano è sostituito da un piano tangenziale alla superficie di cui al punto 2.2.7;

    2.2.9.

    un piano verticale perpendicolare al piano di riferimento, situato 40 mm davanti al volante;

    2.2.10.

    un piano orizzontale che passa per il punto di riferimento del sedile;

    2.2.11.

    nel caso di un trattore di tipo reversibile, avente posto di guida reversibile (con sedile e volante reversibili), la zona libera è costituita dalla combinazione delle due zone libere definite sulla base delle due posizioni differenti del volante e del sedile;

    2.2.12.

    nel caso di un trattore che può essere munito di sedili aggiuntivi, si utilizza per le prove lo spazio combinato determinato dai punti di riferimento del sedile per l’insieme delle opzioni per esso proposte. La struttura di protezione non deve penetrare all’interno della zona libera combinata definita dai differenti punti di riferimento del sedile;

    2.2.13.

    se, dopo lo svolgimento delle prove, viene proposta una nuova opzione per il sedile, si deve determinare mediante calcolo se la zona libera attorno al nuovo punto di riferimento si trovi all’interno dello spazio precedentemente definito. Se ciò non si verifica, si deve effettuare una nuova prova.

    2.3.

    Posizione del sedile e punto di riferimento del sedile

    2.3.1.

    Per definire la zona libera di cui al punto 2.1, il sedile è situato nella posizione più arretrata del sistema di regolazione orizzontale e nella posizione media del sistema di regolazione verticale, qualora quest’ultima sia indipendente dalla regolazione della posizione orizzontale.

    Il punto di riferimento è ottenuto con l’apparecchiatura di cui alle figure 1 e 2 dell’allegato IV per simulare il carico corrispondente a una persona seduta. L’apparecchiatura consiste in un pannello di appoggio del sedile e di pannelli dello schienale. Il pannello inferiore dello schienale è munito di un’articolazione in corrispondenza della cresta iliaca (A) e della regione lombare (B) e l’altezza del punto di tale articolazione (B) è regolabile.

    2.3.2.

    Per punto di riferimento si intende il punto in cui il piano longitudinale mediano del sedile interseca il piano tangenziale del pannello inferiore dello schienale e un piano orizzontale. Il piano orizzontale interseca la superficie inferiore del pannello di appoggio del sedile in un punto situato 150 mm davanti a detto piano tangenziale.

    2.3.3.

    Se il sedile è munito di sospensione regolabile in base al peso del conducente, essa deve essere regolata in modo che il sedile si trovi nella posizione intermedia degli spostamenti dinamici.

    L’apparecchiatura viene posta sul sedile. Ad essa è quindi applicata una forza di 550 newton in un punto situato 50 mm davanti all’articolazione (A) e i due pannelli dello schienale premono leggermente e tangenzialmente contro lo schienale.

    2.3.4.

    Se non è possibile determinare le tangenti di ciascuna zona dello schienale (sotto e sopra la regione lombare), si procede come segue:

    2.3.4.1.

    se non è possibile tracciare alcuna tangente della regione inferiore, il pannello inferiore dello schienale viene premuto verticalmente contro lo schienale;

    2.3.4.2.

    se non è possibile tracciare alcuna tangente nella regione superiore, l’articolazione (B) viene fissata ad un’altezza di 230 mm sopra il punto di riferimento del sedile se il pannello inferiore dello schienale è verticale. I due pannelli vengono quindi premuti leggermente e tangenzialmente contro lo schienale.

    3.   MISURAZIONI DA EFFETTUARE

    3.1.   Rotture e incrinature

    Dopo ciascuna prova tutte le parti strutturali, le giunzioni e i dispositivi di attacco al trattore vengono esaminati a vista per individuare eventuali rotture o incrinature, trascurando però le eventuali piccole incrinature dei componenti non importanti.

    3.2.   Zona libera

    3.2.1.

    Durante ciascuna prova si verifica se una parte qualsiasi del dispositivo di protezione è penetrata nella zona libera intorno al sedile di guida conformemente alla definizione di cui ai punti 2.1 e 2.2.

    3.2.2.

    Si verifica inoltre se una parte qualsiasi della zona libera non è protetta dal dispositivo di protezione. A tale scopo è considerata esterna alla zona protetta dal dispositivo qualsiasi parte di tale zona che sia entrata a contatto con il terreno piano, qualora il trattore si sia capovolto nella direzione dalla quale è stato impartito il colpo. I pneumatici e la carreggiata sono presi in considerazione alle quote minime indicate dal costruttore.

    3.3.   Deformazione massima istantanea

    Durante la prova d’urto laterale si deve registrare la differenza tra la deformazione massima istantanea e la deformazione residua ad un’altezza di 900 mm sopra il punto di riferimento del sedile e 150 mm davanti ad esso. Un’estremità della barra orizzontale di cui al punto 2.7.1 dell’allegato II è collegata alla parte superiore del dispositivo di protezione in caso di capovolgimento e l’altra passa attraverso un foro nel supporto verticale. La posizione del collare sulla barra dopo l’urto indica la deformazione massima istantanea.

    3.4.   Deformazione permanente

    Dopo le prove finali di compressione si registra la deformazione permanente del dispositivo di protezione. A tale scopo, prima di iniziare la prova si registra la posizione delle parti principali del dispositivo di protezione rispetto al punto di riferimento del sedile.

    ALLEGATO IV

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    ALLEGATO V

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    ALLEGATO VI

    MARCATURA

    Il marchio di omologazione CE è costituito di un rettangolo all’interno del quale è sistemata la lettera «e» minuscola, seguita da un numero distintivo del paese che ha rilasciato l’omologazione:

    1. per la Germania,

    2. per la Francia,

    3. per l’Italia,

    4. per i Paesi Bassi,

    5. per la Svezia,

    6. per il Belgio,

    7. per l’Ungheria,

    8. per la Repubblica ceca,

    9. per la Spagna,

    11. per il Regno Unito,

    12. per l’Austria,

    13. per il Lussemburgo,

    17. per la Finlandia,

    18. per la Danimarca,

    19. per la Romania,

    20. per la Polonia,

    21. per il Portogallo,

    23. per la Grecia,

    24. per l’Irlanda,

    26. per la Slovenia,

    27. per la Slovacchia,

    29. per l’Estonia,

    32. per la Lettonia,

    34. per la Bulgaria,

    36. per la Lituania,

    49. per Cipro,

    50. per Malta,

    in una posizione qualsiasi in prossimità del rettangolo è sistemato un numero di omologazione CE corrispondente al numero della scheda di omologazione CE del tipo di dispositivo di protezione in caso di capovolgimento per quanto riguarda la sua resistenza, nonché la resistenza dei suoi attacchi al trattore.

    Esempio di marchio di omologazione CE

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    ALLEGATO VII

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    ALLEGATO VIII

    Condizioni di omologazione CE

    1.

    La domanda di omologazione CE di un tipo di trattore per quanto riguarda la resistenza del dispositivo di protezione in caso di capovolgimento e dei suoi attacchi al trattore è presentata dal costruttore del trattore o dal suo mandatario.

    2.

    Al servizio tecnico incaricato delle prove di omologazione è presentato un trattore rappresentativo del tipo da omologare, sul quale sono montati un dispositivo di protezione ed i suoi attacchi, debitamente omologati.

    3.

    Il servizio tecnico incaricato delle prove di omologazione verifica se il tipo di dispositivo di protezione omologato è destinato ad essere montato sul tipo di trattore per il quale è richiesta l’omologazione. Esso verifica in particolare se gli attacchi del dispositivo di protezione corrispondono a quelli controllati in sede di omologazione CE.

    4.

    Il detentore dell’omologazione CE può chiedere che quest’ultima sia estesa per altri tipi di dispositivi di protezione.

    5.

    Le competenti autorità concedono detta estensione alle condizioni seguenti:

    5.1.

    il nuovo tipo di dispositivo di protezione in caso di capovolgimento e i suoi attacchi al trattore hanno formato oggetto di omologazione CE;

    5.2.

    esso è progettato per esser montato sul tipo di trattore per il quale è richiesta l’estensione dell’omologazione CE;

    5.3.

    gli attacchi del dispositivo di protezione al trattore corrispondono a quelli controllati in sede di omologazione CE.

    6.

    Una scheda conforme al modello di cui all’allegato IX è allegata alla scheda di omologazione CE per ogni omologazione o estensione dell’omologazione concessa o rifiutata.

    7.

    Le verifiche di cui ai punti 2 e 3 non sono effettuate, qualora la domanda di omologazione CE di un tipo di trattore sia presentata contemporaneamente alla domanda di omologazione CE di un tipo di dispositivo di protezione in caso di capovolgimento destinato ad essere montato sul tipo di trattore per il quale è chiesta l’omologazione CE.

    ALLEGATO IX

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    ALLEGATO X

    PARTE A

    Direttiva abrogata ed elenco delle sue modificazioni successive

    (di cui all’articolo 13)

    Direttiva 77/536/CEE del Consiglio

    (GU L 220 del 29.8.1977, pag. 1)

     

    Allegato I, parte X dell’atto di adesione del 1979

    (GU L 291 del 19.11.1979, pag. 108)

     

    Allegato I, parte IX A dell’atto di adesione del 1985

    (GU L 302 del 15.11.1985, pag. 209)

     

    Direttiva 87/354/CEE del Consiglio

    (GU L 192 dell’11.7.1987, pag. 43)

    limitatamente ai riferimenti di cui all’allegato, punto 9), lettera a), della direttiva 77/536/CEE

    Direttiva 89/680/CEE del Consiglio

    (GU L 398 del 30.12.1989, pag. 26)

     

    Punto XI.C.II.2 dell’allegato I dell’atto di adesione del 1994

    (GU C 241 del 29.8.1994, pag. 205)

     

    Direttiva 1999/55/CE della Commissione

    (GU L 146 dell’11.6.1999, pag. 28)

     

    Punto I.A.21 dell’allegato II dell’atto di adesione del 2003

    (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 53)

     

    Direttiva 2006/96/CE del Consiglio

    (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 81)

    limitatamente ai riferimenti di cui all’articolo 1 della direttiva 77/536/CEE e all’allegato, punto 20

    PARTE B

    Elenco dei termini di attuazione e di applicazione nel diritto nazionale

    (di cui all’articolo 13)

    Direttiva

    Termine di attuazione

    Termine di applicazione

    77/536/CEE

    29 dicembre 1978

    87/354/CEE

    31 dicembre 1987

    89/680/CEE

    3 gennaio 1990

    1999/55/CE

    30 giugno 2000 (1)

    2006/96/CE

    1o gennaio 2007


    (1)  A norma dell’articolo 2 della direttiva 1999/55/CE:

    «1.   A decorrere dal 1o luglio 2000, gli Stati membri non possono:

    rifiutare, per un tipo di trattore, l’omologazione CE o il rilascio del documento di cui all’articolo 10, paragrafo 1, terzo trattino, della direttiva 74/150/CEE o l’omologazione di portata nazionale,

    vietare la prima messa in circolazione dei trattori,

    se tali trattori sono conformi alle prescrizioni della direttiva 77/536/CEE, modificata dalla presente direttiva.

    2.   A decorrere dal 1o gennaio 2001, gli Stati membri:

    non possono rilasciare il documento di cui all’articolo 10, paragrafo 1, terzo trattino, della direttiva 74/150/CEE per un tipo di trattore, se detto trattore non è conforme alle prescrizioni della direttiva 77/536/CEE, modificata dalla presente direttiva;

    possono rifiutare l’omologazione di portata nazionale di un tipo di trattore se esso non è conforme alle prescrizioni della direttiva 77/536/CEE, modificata dalla presente direttiva.»

    ALLEGATO XI

    TAVOLA DI CONCORDANZA

    Direttiva 77/536/CEE

    Direttiva 1999/55/CE

    Presente direttiva

    Articolo 9

     

    Articolo 1

    Articolo 1

     

    Articolo 2

    Articolo 2

     

    Articolo 3

    Articolo 3

     

    Articolo 4

    Articolo 4

     

    Articolo 5

    Articolo 5

     

    Articolo 6

    Articolo 6

     

    Articolo 7

    Articolo 7

     

     

    Articolo 2

    Articolo 8

    Articolo 8

     

    Articolo 9

    Articoli 10 e 11

     

    Articoli 10 e 11

    Articolo 12, paragrafo 1

     

    Articolo 12, paragrafo 2

     

    Articolo 12

     

    Articolo 13

     

    Articolo 14

    Articolo 13

     

    Articolo 15

    Allegati da I a IX

     

    Allegati da I a IX

     

    Allegato X

     

    Allegato XI


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