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Document 32009D0617

    2009/617/CE: Decisione della Commissione, del 17 agosto 2009 , concernente la non iscrizione dell’olio di paraffina CAS 64742-54-7 nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza [notificata con il numero C(2009) 6305] (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 213 del 18.8.2009, p. 28–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/617/oj

    18.8.2009   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 213/28


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    del 17 agosto 2009

    concernente la non iscrizione dell’olio di paraffina CAS 64742-54-7 nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza

    [notificata con il numero C(2009) 6305]

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (2009/617/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991 relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 2, quarto comma,

    considerando quanto segue:

    (1)

    A norma dell’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE uno Stato membro può, durante un periodo di dodici anni a decorrere dalla notifica della direttiva, autorizzare l’immissione in commercio di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive non elencate nell’allegato I della direttiva e che si trovano già sul mercato due anni dopo la data di notifica della medesima, in attesa che le sostanze in questione siano progressivamente esaminate nell’ambito di un programma di lavoro.

    (2)

    I regolamenti della Commissione (CE) n. 1112/2002 (2) e (CE) n. 2229/2004 (3) fissano le modalità attuative della quarta fase del programma di lavoro di cui all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE e contengono un elenco di sostanze attive da valutare ai fini della loro eventuale iscrizione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. Tale lista include l’olio di paraffina CAS 64742-54-7.

    (3)

    Gli effetti dell’olio di paraffina CAS 64742-54-7 sulla salute umana e sull’ambiente sono stati valutati in conformità dei regolamenti (CE) n. 1112/2002 e (CE) n. 2229/2004 per una serie di impieghi proposti dai notificanti. Tali regolamenti designano inoltre gli Stati membri relatori tenuti a presentare all’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) i rapporti di valutazione e le raccomandazioni pertinenti a norma dell’articolo 21, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2229/2004. Per l’olio di paraffina CAS 64742-54-7 lo Stato membro relatore era la Grecia e tutte le informazioni pertinenti sono state presentate nell’aprile 2008.

    (4)

    La Commissione ha esaminato l’olio di paraffina CAS 64742-54-7 in conformità dell’articolo 24 bis del regolamento (CE) n. 2229/2004. Il progetto di rapporto di riesame su tale sostanza è stato esaminato dagli Stati membri e dalla Commissione in sede di comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e adottato il 12 marzo 2009 sotto forma di rapporto di riesame della Commissione.

    (5)

    Esaminando l’olio di paraffina CAS 64742-54-7, il comitato ha concluso, sulla scorta delle osservazioni ricevute dagli Stati membri, che esistono indizi chiari per ritenere che la sostanza attiva possa avere effetti nocivi sulla salute umana e in particolare sui consumatori e sugli operatori, considerato che le prove esistenti sono insufficienti per permettere di stabilire ADI, ARfD e AOEL.

    (6)

    La Commissione ha invitato il notificante a presentare le proprie osservazioni sui risultati dell’esame sull’olio di paraffina CAS 64742-54-7 e a comunicare se intende continuare a proporre la sostanza. Il notificante ha presentato le proprie osservazioni che sono state oggetto di un esame approfondito. Nonostante gli argomenti addotti dal notificante, gli aspetti problematici già evocati permangono e le valutazioni effettuate sulla base delle informazioni fornite non hanno tuttavia dimostrato che, nelle condizioni di uso proposte, i prodotti fitosanitari contenenti il l’olio di paraffina CAS 64742-54-7 soddisfino le condizioni di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE.

    (7)

    L’olio di paraffina CAS 64742-54-7 non può pertanto essere iscritto nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE.

    (8)

    Occorre adottare misure volte a garantire che le autorizzazioni esistenti di prodotti fitosanitari contenenti l’olio di paraffina CAS 64742-54-7 siano ritirate entro un termine prescritto, non siano ulteriormente rinnovate, né siano concesse nuove autorizzazioni per tali prodotti.

    (9)

    Il periodo di moratoria eventualmente concesso da uno Stato membro per l’eliminazione, lo smaltimento, la commercializzazione e l’utilizzo delle giacenze esistenti di prodotti fitosanitari contenenti l’olio di paraffina CAS 64742-54-7 non deve superare i dodici mesi per consentire l’impiego delle giacenze esistenti entro un ulteriore periodo vegetativo, così da garantire che i prodotti fitosanitari contenenti l’olio di paraffina CAS 64742-54-7 rimangano disponibili agli utilizzatori per diciotto mesi dall’adozione della presente decisione.

    (10)

    La presente decisione non pregiudica la presentazione, conformemente a quanto previsto dall’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE e dal regolamento (CE) n. 33/2008 della Commissione, del 17 gennaio 2008, recante modalità di applicazione della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda una procedura regolare e una procedura accelerata di valutazione delle sostanze attive previste nel programma di lavoro di cui all’articolo 8, paragrafo 2, di tale direttiva ma non comprese nell’allegato I (4), di una domanda relativa a un’eventuale iscrizione dell’olio di paraffina CAS 64742-54-7 nell’allegato I della citata direttiva.

    (11)

    Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    L’olio di paraffina CAS 64742-54-7 non viene iscritto come sostanza attiva nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE.

    Articolo 2

    Gli Stati membri provvedono affinché:

    a)

    le autorizzazioni per i prodotti fitosanitari contenenti l’olio di paraffina CAS 64742-54-7 siano revocate entro il 17 febbraio 2010;

    b)

    non siano più concesse né rinnovate autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti l’olio di paraffina CAS 64742-54-7 a partire dalla data di pubblicazione della presente decisione.

    Articolo 3

    Il periodo di moratoria eventualmente concesso dagli Stati membri a norma dell’articolo 4, paragrafo 6, della direttiva 91/414/CEE, deve essere il più breve possibile e scadere entro il 17 febbraio 2011.

    Articolo 4

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 17 agosto 2009.

    Per la Commissione

    Androulla VASSILIOU

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

    (2)  GU L 168 del 27.6.2002, pag. 14.

    (3)  GU L 379 del 24.12.2004, pag. 13.

    (4)  GU L 15 del 18.1.2008, pag. 5.


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