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Document 32009D0616

2009/616/CE: Decisione della Commissione, del 17 agosto 2009 , concernente la non iscrizione dell'olio di petrolio CAS 92062-35-6 nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza [notificata con il numero C(2009) 6303] (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 213 del 18.8.2009, p. 26–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/616/oj

18.8.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 213/26


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 17 agosto 2009

concernente la non iscrizione dell'olio di petrolio CAS 92062-35-6 nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza

[notificata con il numero C(2009) 6303]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2009/616/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2, quarto comma,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE uno Stato membro può, durante un periodo di dodici anni a decorrere dalla notifica della direttiva, autorizzare l'immissione in commercio di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive non elencate nell'allegato I della direttiva e che si trovano già sul mercato due anni dopo la data di notifica della medesima, in attesa che tali sostanze siano progressivamente esaminate nell'ambito di un programma di lavoro.

(2)

I regolamenti (CE) nn. 1112/2002 (2) e 2229/2004 (3) della Commissione fissano le modalità attuative della quarta fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2 della direttiva 91/414/CEE e contengono un elenco di sostanze attive da valutare ai fini della loro eventuale iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. Tale elenco comprende l'olio di petrolio CAS 92062-35-6.

(3)

Gli effetti dell'olio di petrolio CAS 92062-35-6 sulla salute umana e sull'ambiente sono stati valutati in conformità alle disposizioni di cui ai regolamenti (CE) nn. 1112/2002 e 2229/2004 per una serie di impieghi proposti dal notificante. Tali regolamenti designano inoltre gli Stati membri relatori tenuti a presentare all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) le relazioni di valutazione e le raccomandazioni pertinenti, a norma dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2229/2004. Per l'olio di petrolio CAS 92062-35-6 lo Stato membro relatore era la Spagna e tutte le informazioni pertinenti sono state presentate a marzo 2008.

(4)

La Commissione ha esaminato l'olio di petrolio CAS 92062-35-6 in conformità all'articolo 24 bis del regolamento (CE) n. 2229/2004. Il progetto di rapporto di riesame su tale sostanza è stato esaminato dagli Stati membri e dalla Commissione in sede di comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e adottato il 12 marzo 2009 sotto forma di rapporto di riesame della Commissione.

(5)

Esaminando l'olio di petrolio CAS 92062-35-6, il comitato ha concluso, sulla scorta delle osservazioni pervenute dagli Stati membri, che esistono indizi chiari per ritenere che la sostanza attiva possa avere effetti nocivi sulla salute umana e in particolare sui lavoratori, considerato che le prove esistenti non sono sufficienti per stabilire DGA, DAR e AOEL.

(6)

La Commissione ha invitato il notificante a presentare le proprie osservazioni sui risultati dell'esame dell'olio di petrolio CAS 92062-35-6 e a comunicare se intendesse continuare a proporre la sostanza. Il notificante ha presentato le proprie osservazioni che sono state oggetto di un esame approfondito. Tuttavia, nonostante gli argomenti fatti valere dal notificante, le preoccupazioni emerse permangono e le valutazioni effettuate sulla base delle informazioni fornite non hanno dimostrato che, nelle condizioni di uso proposte, i prodotti fitosanitari contenenti l'olio di petrolio CAS 92062-35-6 possano soddisfare in linea di massima le prescrizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE.

(7)

L'olio di petrolio CAS 92062-35-6 non va pertanto iscritto nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE.

(8)

Occorre adottare misure volte a garantire che le autorizzazioni esistenti per prodotti fitosanitari contenenti l'olio di petrolio CAS 92062-35-6 siano revocate entro un termine stabilito, non siano ulteriormente rinnovate, né siano concesse nuove autorizzazioni per tali prodotti.

(9)

Il periodo di moratoria eventualmente concesso da uno Stato membro per l'eliminazione, lo smaltimento, la commercializzazione e l'utilizzo delle giacenze esistenti di prodotti fitosanitari contenenti l'olio di petrolio CAS 92062-35-6 non deve superare i dodici mesi per consentire l'impiego delle giacenze esistenti entro un ulteriore periodo vegetativo, così da garantire che i prodotti fitosanitari contenenti l'olio di petrolio CAS 92062-35-6 rimangano disponibili agli utilizzatori per diciotto mesi dall'adozione della presente decisione.

(10)

La presente decisione non pregiudica la presentazione, conformemente a quanto previsto dall'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE e dal regolamento (CE) n. 33/2008 della Commissione, del 17 gennaio 2008, recante modalità di applicazione della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda una procedura regolare e una procedura accelerata di valutazione delle sostanze attive previste nel programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, di tale direttiva ma non comprese nell'allegato I (4), di una domanda relativa a un'eventuale iscrizione dell'olio di petrolio CAS 92062-35-6 nell'allegato I della citata direttiva.

(11)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'olio di petrolio CAS 92062-35-6 non è iscritto come sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE.

Articolo 2

Gli Stati membri provvedono affinché:

a)

le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti l'olio di petrolio CAS 92062-35-6 siano ritirate entro il 17 febbraio 2010;

b)

non siano più concesse né rinnovate autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti l'olio di petrolio CAS 92062-35-6 a partire dalla data di pubblicazione della presente decisione.

Articolo 3

Il periodo di moratoria eventualmente concesso dagli Stati membri a norma dell'articolo 4, paragrafo 6, della direttiva 91/414/CEE, deve essere il più breve possibile e scadere entro il 17 febbraio 2011.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 agosto 2009.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

(2)  GU L 168 del 27.6.2002, pag. 14.

(3)  GU L 379 del 24.12.2004, pag. 13.

(4)  GU L 15 del 18.1.2008, pag. 5.


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