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Document 32009D0406

Decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009 , concernente gli sforzi degli Stati membri per ridurre le emissioni dei gas a effetto serra al fine di adempiere agli impegni della Comunità in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2020

GU L 140 del 5.6.2009, p. 136–148 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/406/oj

5.6.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 140/136


DECISIONE N. 406/2009/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 23 aprile 2009

concernente gli sforzi degli Stati membri per ridurre le emissioni dei gas a effetto serra al fine di adempiere agli impegni della Comunità in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2020

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 175, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1)

L’obiettivo ultimo della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC), approvata a nome della Comunità europea con decisione 94/69/CE del Consiglio (3), è di stabilizzare le concentrazioni di gas a effetto serra nell’atmosfera a un livello tale da escludere qualsiasi pericolosa interferenza delle attività umane sul sistema climatico.

(2)

Secondo il parere della Comunità, espresso da ultimo in particolare dal Consiglio europeo del marzo 2007, questo obiettivo potrà essere conseguito solo se la temperatura mondiale media alla superficie del globo non aumenterà di oltre 2 °C rispetto ai livelli dell’era preindustriale, il che presuppone una riduzione, entro il 2050, delle emissioni mondiali di gas a effetto serra di almeno 50 % rispetto ai livelli del 1990. Le emissioni di gas a effetto serra della Comunità contemplate nella presente decisione dovrebbero continuare a diminuire dopo il 2020 come parte degli sforzi della Comunità volti a contribuire a tale obiettivo di riduzione globale delle emissioni. I paesi sviluppati, compresi gli Stati membri dell’Unione europea, dovrebbero continuare a dare l’esempio impegnandosi a ridurre collettivamente, per il 2020, le loro emissioni di gas a effetto serra del 30 % circa rispetto ai livelli del 1990. Essi dovrebbero agire in tal senso anche al fine di ridurre collettivamente le loro emissioni di gas a effetto serra del 60-80 % entro il 2050 rispetto ai livelli del 1990. Tutti i settori dell’economia dovrebbero contribuire a realizzare tali riduzioni delle emissioni, compresi i settori del trasporto marittimo e aereo internazionale. Il trasporto aereo contribuisce a tali riduzioni grazie alla sua inclusione nel sistema comunitario per lo scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra («sistema comunitario»). In caso di mancata approvazione, da parte degli Stati membri, di un accordo internazionale che includa le emissioni del trasporto marittimo internazionale nei suoi obiettivi di riduzione nel quadro dell’Organizzazione marittima internazionale, o di mancata approvazione di un siffatto accordo nel quadro dell’UNFCCC da parte della Comunità entro il 31 dicembre 2011, è opportuno che la Commissione formuli una proposta volta ad includere le emissioni del trasporto marittimo internazionale nell’obiettivo comunitario di riduzione in vista dell’entrata in vigore entro il 2013 dell’atto proposto. Tale proposta dovrebbe limitare al massimo eventuali incidenze negative sulla competitività della Comunità, tenendo conto al contempo dei potenziali vantaggi per l’ambiente.

(3)

Inoltre, per conseguire questo obiettivo, il Consiglio europeo del marzo 2007 ha approvato l’obiettivo comunitario di ridurre entro il 2020 le emissioni di gas a effetto serra del 30 % rispetto ai livelli del 1990 come suo contributo ad un accordo globale e completo per il periodo successivo al 2012, a condizione che altri paesi sviluppati si impegnino a realizzare riduzioni comparabili e che i paesi in via di sviluppo più avanzati sul piano economico si impegnino a contribuire in funzione delle proprie responsabilità e capacità.

(4)

Il Consiglio europeo del marzo 2007 ha posto in evidenza l’impegno della Comunità a trasformare l’Europa in un’economia con un’efficienza energetica elevata ed emissioni di gas a effetto serra ridotte e ha deciso che, sino alla conclusione di un accordo globale e completo per il periodo successivo al 2012 e fatta salva la sua posizione nell’ambito dei negoziati internazionali, la Comunità si impegna in modo fermo ed indipendente a realizzare una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di almeno il 20 % entro il 2020 rispetto al 1990.

(5)

I miglioramenti nel campo dell’efficienza energetica sono un elemento di importanza cruciale affinché gli Stati membri ottemperino ai requisiti previsti dalla presente decisione. In tale contesto, la Commissione dovrebbe seguire da vicino i progressi compiuti per la realizzazione dell’obiettivo di ridurre il consumo energetico del 20 % entro il 2020 e dovrebbe proporre azioni supplementari qualora i progressi non siano sufficienti.

(6)

La direttiva 2003/87/CE (4) istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità che riguarda alcuni settori economici. Tutti i settori economici dovrebbero contribuire alle riduzioni delle emissioni per conseguire entro il 2020, in modo efficace rispetto ai costi, l’obiettivo di una riduzione del 20 % delle emissioni dei gas a effetto serra rispetto ai livelli del 1990. Gli Stati membri dovrebbero pertanto attuare politiche e misure aggiuntive al fine di limitare ulteriormente le emissioni di gas a effetto serra provenienti da fonti non disciplinate dalla direttiva 2003/87/CE.

(7)

È auspicabile che lo sforzo di ciascuno Stato membro sia stabilito rispetto ai livelli delle sue emissioni di gas a effetto serra del 2005 contemplate nella presente decisione, adeguata per escludere le emissioni prodotte da impianti che esistevano nel 2005 ma fatti rientrare nel sistema comunitario nel periodo che va dal 2006 al 2012. Le assegnazioni annuali di emissioni per il periodo dal 2013 al 2020 in termini di tonnellate di biossido di carbonio equivalente dovrebbero essere determinate sulla base di dati rivisti e certificati.

(8)

È opportuno che gli sforzi di riduzione degli Stati membri si basino sul principio di solidarietà tra Stati membri e sulla esigenza di una crescita economica sostenibile nella Comunità, tenendo conto del PIL relativo pro capite degli Stati membri. Gli Stati membri che hanno attualmente un PIL pro capite relativamente basso e dunque grandi aspettative di crescita del PIL dovrebbero essere autorizzati ad aumentare le loro emissioni di gas a effetto serra rispetto al 2005, ma dovrebbero limitare tale aumento in modo da contribuire all’impegno di riduzione indipendente assunto dalla Comunità. Gli Stati membri che attualmente vantano un PIL pro capite relativamente elevato dovrebbero ridurre le loro emissioni di gas a effetto serra rispetto ai valori del 2005.

(9)

Per garantire una ripartizione più equa fra gli Stati membri degli sforzi tesi a contribuire all’adempimento dell’impegno indipendente di riduzione della Comunità, nessuno Stato membro dovrebbe essere tenuto a ridurre, entro il 2020, le sue emissioni di gas a effetto serra di oltre 20 % rispetto ai livelli del 2005 né dovrebbe essere autorizzato ad aumentare, da oggi al 2020, le sue emissioni di gas a effetto serra di oltre il 20 % rispetto ai livelli del 2005. Le riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra dovrebbero avvenire tra il 2013 e il 2020. Ogni Stato membro dovrebbe essere autorizzato a prelevare dall’anno successivo una quantità fino al 5 % della propria assegnazione annuale di emissioni. Qualora le emissioni di uno Stato membro siano inferiori all’assegnazione annuale di emissioni, lo stesso dovrebbe essere autorizzato a riportare le sue riduzioni di emissione in eccesso agli anni successivi.

(10)

Al fine di attenuare le differenze tra i costi di abbattimento, incorsi dai vari Stati membri, consentendo una maggiore flessibilità dal punto di vista geografico e, al contempo, quale strumento per migliorare il rapporto costi-efficacia dell’impegno complessivo della Comunità, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a cedere parte dei loro diritti di emissioni annuali ad altri Stati membri. La trasparenza di tali trasferimenti dovrebbe essere garantita mediante una notifica alla Commissione e la registrazione di ciascun trasferimento nei registri di entrambi gli Stati membri interessati Tale trasferimento può essere effettuato con modalità reciprocamente convenienti, tra l’altro mediante vendita all’asta, il ricorso a intermediari del mercato operanti a titolo di agenti o accordi bilaterali.

(11)

È opportuno che in seno all’Unione si realizzino riduzioni significative delle emissioni di gas a effetto serra. L’utilizzo di crediti risultanti da attività di progetto dovrebbe essere limitato in modo da renderlo supplementare all’azione interna. L’Unione mantiene il suo impegno ai fini del continuo miglioramento del meccanismo di sviluppo pulito (CDM) e perseguirà miglioramenti attraverso gli opportuni processi internazionali. È importante che i crediti derivanti da attività di progettazione utilizzati dagli Stati membri rappresentino riduzioni di emissioni effettive, verificabili, supplementari e permanenti e apportino benefici evidenti in termini di sviluppo sostenibile senza avere incidenze negative di rilievo a livello ambientale o sociale. Gli Stati membri dovrebbero altresì riferire in merito ai criteri qualitativi che applicano per l’utilizzo di tali crediti.

(12)

Per garantire agli Stati membri una certa flessibilità nell’adempimento dei loro impegni, promuovere lo sviluppo sostenibile nei paesi terzi, in particolare nei paesi in via di sviluppo, e offrire una certa sicurezza agli investitori, è opportuno che la Comunità continui a riconoscere, anche prima che venga concluso un futuro accordo internazionale sui cambiamenti climatici («accordo internazionale sui cambiamenti climatici»), una certa quantità di crediti risultanti dai progetti di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra realizzati nei paesi terzi. È opportuno che gli Stati membri garantiscano che le loro politiche di acquisto di questi crediti contribuiscono all’equa distribuzione geografica dei progetti, in particolare aumentando la quota di riduzioni di emissioni certificate (CER) acquisite presso paesi meno sviluppati e presso piccoli Stati insulari in via di sviluppo (SIDS), e alla conclusione di un accordo internazionale sui cambiamenti climatici.

(13)

È pertanto auspicabile che gli Stati membri possano utilizzare i crediti di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra emessi per riduzioni realizzate nel periodo dal 2008 al 2012 risultanti da tipi di progetti ammissibili per l’utilizzo nel sistema comunitario in tale periodo. Gli Stati membri dovrebbero inoltre poter utilizzare i crediti di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra legati a riduzioni realizzate dopo il periodo dal 2008 al 2012 risultanti da progetti registrati nel periodo dal 2008 al 2012 e che corrispondono a tipi di progetti ammissibili per l’utilizzo nel sistema comunitario nel corso di tale periodo.

(14)

Nei paesi meno sviluppati sono stati realizzati pochissimi progetti che si avvalgono del CDM. Visto che la Comunità si adopera per un’equa distribuzione dei progetti CDM, anche attraverso l’alleanza mondiale per la lotta contro i cambiamenti climatici istituita nella comunicazione della Commissione del 18 settembre 2007 dal titolo «Dar vita ad un’alleanza mondiale contro il cambiamento climatico tra l’Unione europea e i paesi poveri in via di sviluppo maggiormente esposti», è opportuno fornire garanzie sull’ammissibilità dei crediti risultanti da progetti avviati dopo il periodo dal 2008 al 2012 nei paesi meno sviluppati per tipi di progetti ammissibili per l’utilizzo nel sistema comunitario nel corso del periodo dal 2008 al 2012. È opportuno che tale ammissibilità si prolunghi sino al 2020 o, se tale data è anteriore, fino alla conclusione di un accordo pertinente con la Comunità.

(15)

Per garantire una maggiore flessibilità per gli Stati membri e promuovere lo sviluppo sostenibile nei paesi in via di sviluppo, è opportuno che gli Stati membri possano utilizzare crediti supplementari provenienti da progetti basati su accordi conclusi dalla Comunità con paesi terzi. In assenza di un accordo internazionale sui cambiamenti climatici che definisca la quantità assegnata ai paesi sviluppati, i progetti ad attuazione congiunta (JI) non possono continuare ad esistere dopo il 2012. È auspicabile tuttavia che i crediti di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra risultanti da questi progetti continuino ad essere riconosciuti attraverso accordi con paesi terzi.

(16)

Per garantire l’esistenza del mercato dei crediti CDM dopo il 2012, è necessario che gli Stati membri possano continuare ad utilizzare questi crediti. A tal fine e per garantire ulteriori riduzioni delle emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, favorendo il conseguimento degli obiettivi della Comunità in materia di energie rinnovabili, efficienza energetica, sicurezza energetica, innovazione e competitività, si propone di autorizzare gli Stati membri ad utilizzare ogni anno, in attesa della conclusione di un accordo internazionale sui cambiamenti climatici, crediti provenienti da progetti di riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra realizzati nei paesi terzi, fino ad una quantità pari al 3 % delle emissioni di gas a effetto serra di ciascun Stato membro non disciplinate dalla direttiva 2003/87/CE nel 2005, o in altri Stati membri. Gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a cedere la parte non utilizzata di questa quantità ad altri Stati membri. Taluni Stati membri aventi un limite negativo o un limite positivo al massimo del 5 %, come stabilito nella presente decisione, dovrebbero essere autorizzati ogni anno a utilizzare, oltre ai crediti di cui sopra, crediti supplementari ammontanti all’1 % delle loro emissioni verificate nel 2005 derivanti da progetti in paesi meno sviluppati e in SIDS, a seguito del loro adempimento a una delle quattro condizioni previste dalla presente decisione.

(17)

La presente decisione non dovrebbe pregiudicare obiettivi nazionali più rigorosi. Qualora gli Stati membri limitino le emissioni di gas a effetto serra contemplate nella presente decisione superando gli obblighi da quest’ultima imposti al fine di conseguire un obiettivo più rigoroso, la limitazione prevista dalla presente decisione per l’utilizzo dei crediti di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra non dovrebbe applicarsi alle riduzioni supplementari di emissioni per il conseguimento dell’obiettivo nazionale.

(18)

Al fine di migliorare il rapporto costi-efficacia del conseguimento degli obiettivi nazionali, in particolare per gli Stati membri aventi obiettivi ambiziosi, gli Stati membri possono ricorrere ai crediti risultanti dai progetti a livello comunitario di cui all’articolo 24 bis della direttiva 2003/87/CE.

(19)

Non appena concluso un accordo internazionale sui cambiamenti climatici, sarà opportuno che gli Stati membri accettino solo i crediti di riduzione delle emissioni provenienti dai paesi che hanno ratificato tale accordo, nell’ambito di una strategia comune.

(20)

Il fatto che alcune disposizioni della presente decisione facciano riferimento all’approvazione, da parte della Comunità, di un futuro accordo internazionale sui cambiamenti climatici, non pregiudica la possibilità che tale accordo sia concluso anche dagli Stati membri.

(21)

All’approvazione di un accordo internazionale sui cambiamenti climatici per il periodo successivo al 2012 e come previsto da tale accordo, la Comunità e i suoi Stati membri dovrebbero partecipare al finanziamento nei paesi in via di sviluppo che hanno ratificato l’accordo di azioni di mitigazione delle emissioni di gas a effetto serra che siano misurabili, notificabili, verificabili e appropriate a livello nazionale, coerentemente con l’obiettivo di contenere l’aumento della temperatura mondiale media annuale alla superficie del globo a 2 °C rispetto ai livelli preindustriali.

(22)

All’approvazione di un accordo internazionale sui cambiamenti climatici nel periodo successivo al 2012 e come previsto da tale accordo, la Comunità e i suoi Stati membri dovrebbero partecipare al finanziamento dell’assistenza ai paesi in via di sviluppo che hanno ratificato l’accordo, in particolare a favore delle comunità e dei paesi più a rischio a causa del cambiamento climatico, allo scopo di assisterli nelle loro strategie di adattamento e di riduzione dei rischi.

(23)

Nel caso in cui entro il 31 dicembre 2010 la Comunità non abbia approvato alcun accordo internazionale sui cambiamenti climatici, la Commissione dovrebbe presentare una proposta volta ad includere nell’impegno di riduzione assunto dalla Comunità le emissioni e gli assorbimenti connessi con l’uso del suolo, i cambiamenti di uso del suolo e la silvicoltura, secondo modalità armonizzate, che si basi sul lavoro svolto nel contesto dell’UNFCCC e che assicuri la permanenza e l’integrità ambientale del contributo dell’uso del suolo, dei cambiamenti di uso del suolo e della silvicoltura e attraverso un monitoraggio e una contabilità accurati in vista dell’entrata in vigore dell’atto proposto a decorrere dal 2013. La Commissione dovrebbe valutare se la ripartizione degli sforzi dei singoli Stati membri debba essere adeguata di conseguenza.

(24)

È auspicabile che i progressi realizzati nell’adempimento degli impegni assunti nell’ambito della presente decisione siano valutati ogni anno, sulla base delle relazioni trasmesse ai sensi della decisione n. 280/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, relativa ad un meccanismo per monitorare le emissioni di gas a effetto serra nella Comunità e per attuare il protocollo di Kyoto (5). Ogni due anni si dovrebbero valutare i progressi previsti, mentre una valutazione complessiva dell’attuazione della presente decisione dovrebbe essere effettuata nel 2016.

(25)

Qualsiasi adeguamento dell’ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE dovrebbe comportare l’adeguamento corrispondente della quantità massima delle emissioni di gas a effetto serra contemplate dalla presente decisione.

(26)

Non appena la Comunità avrà approvato un accordo internazionale sui cambiamenti climatici, sarà opportuno adeguare i limiti di emissione imposti agli Stati membri per adempiere all’impegno della Comunità, stabilito in tale accordo, in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, tenendo conto del principio di solidarietà tra Stati membri e della esigenza di una crescita economica sostenibile nella Comunità. La quantità di crediti risultanti da progetti di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra realizzati nei paesi terzi che ogni Stato membro può utilizzare dovrebbe essere aumentata fino, al massimo, alla metà dello sforzo di riduzione supplementare a norma della presente decisione.

(27)

I registri istituiti ai sensi della decisione n. 280/2004/CE e l’amministratore centrale designato ai sensi della direttiva 2003/87/CE dovrebbero essere utilizzati per garantire un trattamento ed una contabilità precisi di tutte le operazioni ai fini dell’attuazione della presente decisione.

(28)

Poiché l’impegno di riduzione della Comunità comporta compiti non solo per i governi centrali degli Stati membri, ma anche per le loro amministrazioni locali e regionali e per altre sedi e organizzazioni di sostegno a livello locale e regionale, gli Stati membri dovrebbero garantire la cooperazione tra le loro autorità centrali e locali a vari livelli.

(29)

Oltre ai singoli Stati membri, ai governi centrali e alle organizzazioni e autorità locali e regionali, dovrebbero partecipare alla realizzazione dell’impegno comunitario di riduzione anche gli attori del mercato, insieme alle famiglie e ai singoli consumatori, indipendentemente dai livelli di emissione di gas a effetto serra loro attribuibili.

(30)

Gli Stati membri dovrebbero assicurare il finanziamento dell’impiego di tecniche nuove e innovative, che consentano agli operatori industriali di creare nuovi posti di lavoro, incrementando in tal modo la competitività e promuovendo la realizzazione degli obiettivi stabiliti dalla strategia di Lisbona.

(31)

Poiché l’incremento della produzione di energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili è particolarmente importante ai fini della riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, gli Stati membri dovrebbero adoperarsi a tal fine nel contesto della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili (6).

(32)

Le misure necessarie per l’esecuzione della presente decisione dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (7).

(33)

In particolare, la Commissione dovrebbe avere il potere di determinare le assegnazioni annuali di emissioni per il periodo dal 2013 al 2020 in termini di tonnellate di biossido di carbonio equivalente, di indicare modalità che facilitino i trasferimenti operati dagli Stati membri di parte delle loro quote di emissione aumentandone la trasparenza, nonché di adottare misure per attuare le disposizioni relative ai registri e all’amministratore centrale. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della presente decisione, completandola con nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

(34)

Poiché gli obiettivi della presente decisione non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a causa delle dimensioni e degli effetti della stessa, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato. La presente decisione si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi, in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Oggetto

La presente decisione stabilisce il contributo minimo degli Stati membri all’adempimento dell’impegno assunto dalla Comunità di ridurre, per il periodo dal 2013 al 2020, le emissioni di gas a effetto serra disciplinate dalla presente decisione, e le norme per la realizzazione di tali contributi e per la valutazione del rispetto di questo impegno.

La presente decisione stabilisce inoltre disposizioni per la valutazione e l’attuazione di un impegno più rigoroso della Comunità in materia di riduzioni, superiore al 20 %, da applicare previa approvazione da parte della Comunità di un accordo internazionale che conduca a riduzioni delle emissioni superiori a quelle previste all’articolo 3, come risulta dall’impegno di riduzione del 30 % approvato dal Consiglio europeo del marzo 2007.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente decisione si applicano le seguenti definizioni:

1)

Per «emissioni di gas a effetto serra» si intendono le emissioni di biossido di carbonio (CO2), metano (CH4), protossido di azoto (N2O), idrofluorocarburi (HFC), perfluorocarburi (PFC) e esafluoro di zolfo (SF6) derivanti dalle categorie elencate nell’allegato I, espresse in tonnellate di biossido di carbonio equivalente, come determinate a norma della decisione n. 280/2004/CE, ad esclusione delle emissioni di gas a effetto serra disciplinate dalla direttiva 2003/87/CE.

2)

Per «assegnazione annuale di emissioni» si intendono le emissioni massime di gas a effetto serra consentite annualmente negli anni dal 2013 al 2020, come specificato all’articolo 3, paragrafo 2.

Articolo 3

Livelli delle emissioni per il periodo dal 2013 al 2020

1.   Ciascuno Stato membro è tenuto, entro il 2020, a limitare le sue emissioni di gas a effetto serra, rispetto alle emissioni del 2005, almeno della percentuale stabilita, per lo Stato membro in questione, all’allegato II della presente decisione.

2.   Conformemente ai paragrafi 3, 4 e 5 del presente articolo e all’articolo 5, ogni Stato membro con un limite negativo ai sensi dell’allegato II garantisce, anche ricorrendo alle flessibilità previste nella presente decisione, che le sue emissioni di gas a effetto serra nel 2013 non superino la media delle emissioni di gas a effetto serra relative agli anni 2008, 2009 e 2010, come comunicate e verificate a norma della direttiva 2003/87/CE e della decisione n. 280/2004/CE.

Conformemente ai paragrafi 3, 4 e 5 del presente articolo e all’articolo 5, ogni Stato membro con un limite positivo ai sensi dell’allegato II garantisce, anche ricorrendo alle flessibilità previste nella presente decisione, che le sue emissioni di gas a effetto serra nel 2013 non superino un livello definito da una traiettoria lineare, la quale inizia nel 2009, dalla media delle emissioni di gas a effetto serra dello Stato membro in questione relative agli anni 2008, 2009 e 2010, come comunicate e verificate a norma della direttiva 2003/87/CE e della decisione n. 280/2004/CE, e finisce nel 2020 al limite specificato all’allegato II per quello Stato membro.

Conformemente ai paragrafi 3, 4 e 5 del presente articolo e all’articolo 5, ogni Stato membro limita ogni anno le sue emissioni di gas a effetto serra linearmente, anche ricorrendo alle flessibilità previste nella presente decisione, al fine di garantire che non superino il suo limite per il 2020 riportato all’allegato II.

Entro sei mesi dal momento in cui i dati di emissione revisionati e verificati sono disponibili, sono adottate misure atte a determinare le assegnazioni annuali di emissioni per il periodo dal 2013 al 2020 in termini di tonnellate di biossido di carbonio equivalente.

Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente decisione completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 13, paragrafo 2.

3.   Nel periodo dal 2013 al 2019, uno Stato membro può utilizzare in anticipo una quantità fino al 5 % della sua assegnazione annuale di emissioni relativa all’anno successivo. Se le emissioni di gas a effetto serra di uno Stato membro sono inferiori alla sua assegnazione annuale di emissioni, tenendo conto del ricorso alle flessibilità di cui al presente paragrafo e ai paragrafi 4 e 5, esso può riportare all’anno successivo, fino al 2020, la parte della sua assegnazione annuale di emissioni di un dato anno eccedente le sue emissioni di gas a effetto serra di quell’anno.

Uno Stato membro può richiedere per il 2013 e per il 2014 che il tasso di utilizzo anticipato del 5 % venga aumentato in caso di condizioni meteorologiche estreme tali da comportare negli anni in questione un aumento sostanziale delle emissioni di gas a effetto serra rispetto ad anni con condizioni meteorologiche normali. A tal fine lo Stato membro presenta una relazione alla Commissione che motivi la richiesta. Entro tre mesi la Commissione decide se accordare un aumento dell’utilizzo anticipato.

4.   Uno Stato membro può trasferire fino al 5 % della sua assegnazione annuale di emissioni per un dato anno ad altri Stati membri. Uno Stato membro ricevente può usare tale quantità per ottemperare al suo obbligo ai sensi del presente articolo per l’anno in questione o qualsiasi anno successivo fino al 2020. Uno Stato membro non può trasferire nessuna parte della propria assegnazione annuale di emissioni qualora, al momento del trasferimento, risulti inadempiente rispetto ai requisiti della presente decisione.

5.   Uno Stato membro può trasferire ad altri Stati membri la parte della sua assegnazione annuale di emissioni eccedente le sue emissioni di gas a effetto serra relative a quell’anno, tenendo conto del ricorso alle flessibilità di cui ai paragrafi 3 e 4. Uno Stato membro ricevente può usare tale quantità per ottemperare ai suoi obblighi ai sensi del presente articolo per l’anno in questione o qualsiasi anno successivo fino al 2020. Uno Stato membro non può trasferire alcuna parte della propria assegnazione annuale di emissioni qualora al momento del trasferimento, risulti inadempiente rispetto ai requisiti della presente decisione.

6.   Onde facilitare i trasferimenti di cui ai paragrafi 4 e 5 e aumentarne la trasparenza, sono adottate misure che indicano le modalità dei trasferimenti stessi.

Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente decisione completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 13, paragrafo 2.

Articolo 4

Efficienza energetica

1.   Entro il 2012 la Commissione valuta e notifica i progressi realizzati dalla Comunità e dai suoi Stati membri nel conseguimento dell’obiettivo di ridurre il consumo energetico del 20 % entro il 2020 rispetto alle proiezioni per il 2020, come delineato nel piano di azione per l’efficienza energetica di cui alla comunicazione della Commissione del 19 ottobre 2006.

2.   Se del caso, in particolare al fine di assistere gli Stati membri nei loro contributi alla realizzazione degli impegni comunitari di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, la Commissione propone entro il 31 dicembre 2012 misure rafforzate o nuove per accelerare i miglioramenti nel campo dell’efficienza energetica.

Articolo 5

Utilizzo dei crediti risultanti da attività di progetto

1.   Gli Stati membri possono utilizzare i crediti di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra elencati qui di seguito per adempiere ai loro obblighi di cui all’articolo 3:

a)

riduzioni di emissioni certificate (Certified Emission Reductions — CER) e unità di riduzione delle emissioni (Emission Reduction Units — ERU), di cui alla direttiva 2003/87/CE, rilasciate per riduzioni di emissioni fino al 31 dicembre 2012, ammissibili per l’utilizzo nel sistema comunitario nel corso del periodo dal 2008 al 2012;

b)

CER e ERU rilasciate per riduzioni di emissioni realizzate a partire dal 1o gennaio 2013, da progetti registrati prima del 2013, ammissibili per l’utilizzo nel sistema comunitario nel corso del periodo dal 2008 al 2012;

c)

CER rilasciate per riduzioni di emissioni realizzate da progetti attuati nei paesi meno sviluppati, ammissibili per essere utilizzati nell’ambito del sistema comunitario nel corso del periodo dal 2008 al 2012, fino a quando questi paesi non avranno ratificato un accordo pertinente con la Comunità o fino al 2020, a seconda di quale sia la data precedente tra le due;

d)

CER temporanee (tCER) o CER a lungo termine (lCER) derivanti da progetti di afforestazione e riforestazione, purché lo Stato membro, qualora abbia usato tCER e lCER per rispettare gli impegni a norma della decisione 2002/358/CE (8) per il periodo dal 2008 al 2012, si impegni a sostituire in modo continuativo tali crediti con tCER e lCER o altre unità valide ai sensi del protocollo di Kyoto prima della data di scadenza delle tCER o delle lCER, e si impegni altresì a sostituire in modo continuativo le tCER e lCER utilizzate ai sensi della presente decisione con tCER e lCER o altre unità utilizzabili ai fini del rispetto degli impegni prima della data di scadenza delle tCER o delle lCER. Qualora la sostituzione avvenga utilizzando tCER o lCER, lo Stato membro sostituisce altresì tali tCER o lCER, in modo continuativo, prima della loro data di scadenza, fino a quando non sono sostituiti con unità aventi validità illimitata.

Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché le loro politiche di acquisizione di questi crediti favoriscano l’equa distribuzione geografica dei progetti e la conclusione di un accordo internazionale sui cambiamenti climatici.

2.   Oltre a quanto stabilito al paragrafo 1 e qualora i negoziati per un accordo internazionale sui cambiamenti climatici non siano conclusi entro il 31 dicembre 2009, gli Stati membri, per adempiere ai loro obblighi di cui all’articolo 3, possono utilizzare crediti di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra addizionali, risultanti da progetti o da altre attività destinate a ridurre le emissioni, ai sensi degli accordi di cui all’articolo 11 bis, paragrafo 5 della direttiva 2003/87/CE.

3.   Una volta concluso un accordo internazionale sui cambiamenti climatici di cui all’articolo 1, gli Stati membri potranno, a partire dal 1o gennaio 2013, utilizzare solo i crediti derivanti da progetti in paesi terzi che avranno ratificato tale accordo.

4.   L’utilizzo annuale di crediti, conformemente ai paragrafi 1, 2 e 3, da parte di ciascuno Stato membro è pari ad una quantità non superiore al 3 % delle sue emissioni di gas a effetto serra nel 2005, più le quantità trasferite ai sensi del paragrafo 6.

5.   Gli Stati membri aventi un limite negativo o un limite positivo, al massimo del 5 %, come stabilito all’allegato II, ed elencati all’allegato III, sono autorizzati ogni anno a utilizzare, oltre ai crediti utilizzati a norma del paragrafo 4, crediti addizionali derivanti da progetti in paesi meno sviluppati e in SIDS, in misura pari all’1 % delle loro emissioni verificate nel 2005, come conseguenza della rispondenza ad una delle quattro condizioni seguenti:

a)

i costi diretti dell’intero pacchetto superino lo 0,70 % del PIL secondo la valutazione d’impatto della Commissione a corredo del pacchetto di misure di attuazione degli obiettivi dell’Unione europea sui cambiamenti climatici e le energie rinnovabili per il 2020;

b)

si verifichi un aumento pari almeno allo 0,1 % del PIL tra l’obiettivo di fatto adottato per lo Stato membro in questione e lo scenario economicamente efficace secondo la valutazione d’impatto della Commissione di cui alla lettera a);

c)

più del 50 % delle emissioni totali disciplinate dalla presente decisione per lo Stato membro in questione siano imputabili alle emissioni connesse ai trasporti; o

d)

lo Stato membro in questione per il 2020 abbia un obiettivo di energie rinnovabili superiore al 30 % secondo quanto stabilito dalla direttiva 2009/28/CE.

6.   Ogni anno, uno Stato membro può trasferire ad un altro Stato membro la parte inutilizzata della quantità annuale pari al 3 % di cui al paragrafo 4. Se l’utilizzo annuale dei crediti da parte di uno Stato membro non raggiunge la quantità di cui al paragrafo 4, lo Stato membro può trasferire agli anni successivi la parte inutilizzata di questa quantità.

7.   Gli Stati membri inoltre possono utilizzare i crediti derivanti da progetti realizzati a livello comunitario, rilasciati a norma dell’articolo 24 bis della direttiva 2003/87/CE ai fini del rispetto degli impegni di riduzione delle emissioni, senza limiti quantitativi di alcun tipo.

Articolo 6

Comunicazione, valutazione dei progressi, modifiche e revisione

1.   Nelle relazioni presentate a norma dell’articolo 3 della decisione n. 280/2004/CE gli Stati membri includono quanto segue:

a)

le loro emissioni annuali dei gas a effetto serra risultanti dall’attuazione dell’articolo 3;

b)

l’utilizzazione, la distribuzione geografica e i tipi di crediti, nonché i criteri qualitativi ad essi applicabili, utilizzati conformemente all’articolo 5;

c)

i progressi previsti nell’adempimento degli obblighi ai sensi della presente decisione, comprese informazioni sulle politiche e misure nazionali e sulle proiezioni nazionali;

d)

informazioni sulle politiche e misure nazionali supplementari previste onde limitare le emissioni di gas a effetto serra al di là degli impegni da essi assunti a norma della presente decisione e ai fini dell’applicazione di un accordo internazionale sui cambiamenti climatici di cui all’articolo 8.

2.   Qualora uno Stato membro utilizzi crediti derivanti da tipi di progetti che non possono essere usati da operatori nel sistema comunitario, lo Stato membro in questione fornisce una motivazione dettagliata riguardo l’utilizzo di tali crediti.

3.   Nella relazione presentata a norma dell’articolo 5, paragrafi 1 e 2, della decisione n. 280/2004/CE la Commissione valuta se i progressi compiuti dagli Stati membri sono ad essi sufficienti per rispettare gli obblighi loro derivanti dalla presente decisione.

La valutazione tiene conto dei progressi delle politiche e delle misure comunitarie e delle informazioni trasmesse dagli Stati membri, conformemente agli articoli 3 e 5 della decisione n. 280/2004/CE.

Ogni due anni, partendo dalle emissioni di gas a effetto serra dichiarate per il 2013, la valutazione comprende anche le previsioni concernenti i progressi della Comunità ai fini del rispetto del suo impegno di riduzione e degli Stati membri ai fini del rispetto degli obblighi derivanti dalla presente decisione.

4.   Nella relazione di cui al paragrafo 3 la Commissione valuta l’applicazione generale della presente decisione, compresi l’utilizzo e la qualità dei crediti CDM e la necessità di ulteriori politiche e misure comuni e coordinate a livello comunitario nei settori disciplinati dalla presente decisione onde assistere gli Stati membri nell’adempimento dei loro impegni derivanti dalla presente decisione, e, se del caso, presenta proposte.

5.   Ai fini dell’applicazione della presente decisione, la Commissione presenta, se del caso, proposte di modifica della decisione n. 280/2004/CE e adotta modifiche della decisione 2005/166/CE della Commissione (9) in vista degli atti modificativi che si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2013, onde assicurare in particolare:

a)

monitoraggio, comunicazione e verifiche di emissioni dei gas a effetto serra più celeri, efficienti, trasparenti ed efficaci in termini di costi;

b)

l’elaborazione di proiezioni nazionali delle emissioni di gas a effetto serra successivamente al 2020.

Articolo 7

Misure correttive

1.   Se le emissioni di gas a effetto serra di uno Stato membro superano l’assegnazione annuale di emissioni specificata a norma dell’articolo 3, paragrafo 2, tenendo conto delle flessibilità utilizzate a norma degli articoli 3 e 5, si applicano le misure seguenti:

a)

una deduzione dall’assegnazione di emissioni dello Stato membro dell’anno successivo di una quantità pari all’ammontare delle tonnellate di biossido di carbonio equivalente di emissioni in eccesso moltiplicate per un fattore di mitigazione di 1,08;

b)

lo sviluppo di un piano d’azione correttivo conformemente al paragrafo 2 del presente articolo; e

c)

la sospensione temporanea della possibilità di trasferire parte dell’assegnazione di emissioni dello Stato membro e dei suoi diritti JI/CDM a un altro Stato membro fino a quando lo Stato membro si sia conformato all’articolo 3, paragrafo 2.

2.   Uno Stato membro di cui al paragrafo 1 presenta alla Commissione entro tre mesi una valutazione e un piano d’azione correttivo che includa:

a)

gli interventi che lo Stato membro attuerà al fine di adempiere ai suoi obblighi specifici in virtù dell’articolo 3, paragrafo 2, attribuendo priorità alle politiche e alle misure nazionali e all’attuazione dell’azione della Comunità;

b)

un calendario di attuazione di tali interventi, che consenta la valutazione dei progressi annuali di attuazione.

La Commissione può presentare un parere sul piano d’azione correttivo dello Stato membro in questione.

Prima di esprimere tale parere, la Commissione può sottoporre il piano d’azione correttivo al comitato sui cambiamenti climatici di cui all’articolo 13, paragrafo 1, per osservazioni.

Articolo 8

Adeguamenti applicabili in caso di approvazione da parte della Comunità di un accordo internazionale sui cambiamenti climatici

1.   Entro tre mesi dalla firma, da parte della Comunità, di un accordo internazionale sui cambiamenti climatici che comporterà, entro il 2020, riduzioni obbligatorie delle emissioni dei gas a effetto serra superiori al 20 % rispetto ai livelli del 1990, come risulta dall’impegno di riduzione del 30 % approvato dal Consiglio europeo del marzo 2007, la Commissione presenta una relazione che valuta, in particolare, i seguenti elementi:

a)

la natura delle misure concordate nel quadro dei negoziati internazionali, nonché gli impegni assunti da altri paesi sviluppati a pervenire a riduzioni delle emissioni comparabili a quelle della Comunità e gli impegni assunti da paesi in via di sviluppo economicamente più avanzati a contribuire adeguatamente, in funzione delle rispettive responsabilità e capacità;

b)

le implicazioni dell’accordo internazionale sui cambiamenti climatici e, di conseguenza, le opzioni necessarie a livello della Comunità per passare all’obiettivo di riduzione del 30 % in modo equilibrato, trasparente ed equo, tenendo conto del lavoro svolto durante il primo periodo d’impegno del protocollo di Kyoto;

c)

la competitività delle industrie manifatturiere della Comunità nel contesto dei rischi di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio;

d)

l’impatto dell’accordo internazionale sui cambiamenti climatici su altri settori economici della Comunità;

e)

l’impatto sul settore agricolo della Comunità, inclusi i rischi di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio;

f)

le modalità adeguate per includere le emissioni e gli assorbimenti relativi all’uso del suolo, ai cambiamenti di uso del suolo e alla silvicoltura nella Comunità;

g)

l’afforestazione, la riforestazione, nonché le attività finalizzate ad evitare la deforestazione e il degrado forestale nei paesi terzi nell’eventualità della messa in atto di un sistema internazionalmente riconosciuto in tale ambito;

h)

la necessità di politiche e misure comunitarie addizionali, alla luce degli impegni di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra assunti dalla Comunità e dagli Stati membri.

2.   Sulla base della relazione di cui al paragrafo 1 la Commissione presenta, se del caso, una proposta legislativa al Parlamento europeo e al Consiglio che modifica la presente decisione a norma del paragrafo 1, in vista dell’entrata in vigore dell’atto modificativo previa approvazione, da parte della Comunità, dell’accordo internazionale sui cambiamenti climatici e in vista degli impegni di riduzione delle emissioni che andranno attuati a norma di tale accordo.

La proposta si basa sui principi di trasparenza, efficienza economica ed efficacia in termini di costi, nonché di equità e solidarietà nella ripartizione degli sforzi tra gli Stati membri.

3.   La proposta consente agli Stati membri, se del caso, di utilizzare, in aggiunta ai crediti previsti dalla presente decisione, CER, ERU o altri crediti approvati risultanti da progetti in paesi terzi che hanno ratificato l’accordo internazionale sui cambiamenti climatici.

4.   La proposta include altresì, se del caso, misure che consentono agli Stati membri di usare negli anni seguenti la parte inutilizzata della quantità aggiuntiva utilizzabile di cui al paragrafo 3 o di trasferirla ad un altro Stato membro.

5.   La proposta comprende inoltre, se del caso, qualsiasi altra misura necessaria per contribuire al conseguimento delle riduzioni obbligatorie a norma del paragrafo 1 in modo trasparente, equilibrato ed equo e comprende, in particolare, misure di attuazione che prevedano l’uso da parte degli Stati membri di altri tipi di crediti di progetto o di altri meccanismi istituiti nell’ambito dell’accordo internazionale sui cambiamenti climatici, a seconda dei casi.

6.   Sulla base di norme concordate come parte di un accordo internazionale sui cambiamenti climatici, la Commissione propone di includere le emissioni e gli assorbimenti derivanti da attività di uso del suolo, cambiamenti di uso del suolo e silvicoltura, se del caso, secondo modalità armonizzate che assicurino la permanenza e l’integrità ambientale del contributo derivante da attività di uso del suolo, cambiamenti di uso del suolo e silvicoltura, nonché un monitoraggio e una contabilità accurati. La Commissione valuta se la ripartizione degli sforzi dei singoli Stati membri debba essere adeguata di conseguenza.

7.   La proposta include le opportune misure transitorie e sospensive in attesa dell’entrata in vigore dell’accordo internazionale sui cambiamenti climatici.

Articolo 9

Procedura relativa alle attività di uso del suolo, cambiamenti di uso del suolo e silvicoltura in caso di mancato accordo internazionale sui cambiamenti climatici

In caso di mancata approvazione da parte della Comunità di un accordo internazionale sui cambiamenti climatici entro il 31 dicembre 2010, gli Stati membri possono indicare le loro intenzioni per quanto concerne l’inclusione di uso del suolo, cambiamenti di uso del suolo e silvicoltura nell’impegno di riduzione della Comunità, tenendo conto delle metodologie sviluppate nel contesto dell’UNFCCC. Tenendo conto di tali indicazioni da parte degli Stati membri, la Commissione valuta, entro il 30 giugno 2011, modalità di inclusione delle emissioni e degli assorbimenti derivanti da attività di uso del suolo, cambiamenti di uso del suolo e silvicoltura nell’impegno di riduzione della Comunità, assicurando la permanenza e l’integrità ambientale del contributo delle attività di uso del suolo, cambiamenti di uso del suolo e silvicoltura nonché un monitoraggio e una contabilità accurati, e presenta se del caso una proposta con l’obiettivo di consentire l’entrata in vigore dell’atto proposto a decorrere dal 2013. Nella valutazione la Commissione esamina se la ripartizione degli sforzi dei singoli Stati membri debba essere adeguata di conseguenza.

Articolo 10

Modifiche all’ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE e applicazione del suo articolo 24 bis

La quantità di emissioni massima per ogni Stato membro, ai sensi dell’articolo 3 della presente decisione, è adeguata in funzione della quantità di:

a)

quote di emissioni di gas a effetto serra rilasciati in applicazione dell’articolo 11 della direttiva 2003/87/CE che risulta da una modifica dell’ambito di applicazione della direttiva in questione per quanto riguarda le fonti contemplate, previa approvazione finale da parte della Commissione dei piani nazionali di assegnazione per il periodo dal 2008 al 2012, a norma della direttiva 2003/87/CE;

b)

quote o crediti rilasciati in applicazione degli articoli 24 e 24 bis della direttiva 2003/87/CE in relazione alle riduzioni delle emissioni in uno Stato membro contemplate dalla presente decisione;

c)

quote di emissione di gas a effetto serra derivanti da impianti esclusi dal sistema comunitario a norma dell’articolo 27 della direttiva 2003/87/CE per il periodo in cui sono esclusi.

La Commissione pubblica i valori risultanti da questo adeguamento.

Articolo 11

Registri e amministratore centrale

1.   I registri della Comunità e dei suoi Stati membri istituiti conformemente all’articolo 6 della decisione n. 280/2004/CE garantiscono l’accurata contabilizzazione delle transazioni effettuate nell’ambito della presente decisione. Il pubblico ha accesso a queste informazioni.

2.   L’amministratore centrale designato ai sensi dell’articolo 20 della direttiva 2003/87/CE effettua, mediante il suo catalogo delle transazioni indipendente, un controllo automatizzato delle singole transazioni nell’ambito della presente decisione e, qualora necessario, blocca le transazioni per accertarsi che non siano state commesse irregolarità. Il pubblico ha accesso a queste informazioni.

3.   La Commissione adotta le misure necessarie per l’attuazione dei paragrafi 1 e 2.

Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente decisione, completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 13, paragrafo 2.

Articolo 12

Modifiche del regolamento (CE) n. 994/2008

Ai fini dell’attuazione della presente decisione, la Commissione adotta modifiche del regolamento (CE) n. 994/2008 della Commissione, dell’8 ottobre 2008, relativo a un sistema standardizzato e sicuro di registri a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e della decisione n. 280/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (10).

Articolo 13

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato sui cambiamenti climatici istituito ai sensi dell’articolo 9 della decisione n. 280/2004/CE.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7, della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

Articolo 14

Relazione

La Commissione redige una relazione sull’attuazione della presente decisione. La relazione valuta altresì in che modo l’attuazione della presente decisione ha influito sulla concorrenza a livello nazionale, comunitario e internazionale. La Commissione presenta la relazione al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 31 ottobre 2016, corredandola, se del caso, di proposte, indicando in particolare se sia opportuno differenziare gli obiettivi nazionali per il periodo successivo al 2020.

Articolo 15

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 16

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Strasburgo, addì 23 aprile 2009.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

H.-G. PÖTTERING

Per il Consiglio

Il presidente

P. NEČAS


(1)  GU C 27 del 3.2.2009, pag. 71.

(2)  Parere del Parlamento europeo del 17 dicembre 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 6 aprile 2009.

(3)  GU L 33 del 7.2.1994, pag. 11.

(4)  Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).

(5)  GU L 49 del 19.2.2004, pag. 1.

(6)  Cfr. pag. 16 della presente Gazzetta ufficiale.

(7)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(8)  Decisione 2002/358/CE del Consiglio, del 25 aprile 2002, riguardante l’approvazione, a nome della Comunità europea, del protocollo di Kyoto allegato alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e l’adempimento congiunto dei relativi impegni (GU L 130 del 15.5.2002, pag. 1).

(9)  Decisione 2005/166/CE della Commissione, del 10 febbraio 2005, che istituisce le modalità di applicazione della decisione n. 280/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ad un meccanismo per monitorare le emissioni di gas a effetto serra nella Comunità e per attuare il protocollo di Kyoto (GU L 55 dell’1.3.2005, pag. 57).

(10)  GU L 271 dell’11.10.2008, pag. 3.


ALLEGATO I

CATEGORIE DI CUI ALL’ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1, DELLA PRESENTE DECISIONE ULTERIORMENTE SPECIFICATE NELL’ALLEGATO I, CATEGORIE DA 1 A 4 E CATEGORIA 6 DELLA DECISIONE 2005/166/CE

Energia

Combustione di carburanti

Emissioni fuggitive provenienti da combustibili

Processi industriali

Uso di solventi e altri prodotti

Agricoltura

Rifiuti


ALLEGATO II

LIMITI DELLE EMISSIONI DI GAS A EFFETTO SERRA STABILITI PER GLI STATI MEMBRI A NORMA DELL’ARTICOLO 3

 

Limiti delle emissioni di gas a effetto serra stabiliti per gli Stati membri per il 2020 rispetto ai livelli di emissioni di gas a effetto serra del 2005

Belgio

–15 %

Bulgaria

20 %

Repubblica ceca

9 %

Danimarca

–20 %

Germania

–14 %

Estonia

11 %

Irlanda

–20 %

Grecia

–4 %

Spagna

–10 %

Francia

–14 %

Italia

–13 %

Cipro

–5 %

Lettonia

17 %

Lituania

15 %

Lussemburgo

–20 %

Ungheria

10 %

Malta

5 %

Paesi Bassi

–16 %

Austria

–16 %

Polonia

14 %

Portogallo

1 %

Romania

19 %

Slovenia

4 %

Slovacchia

13 %

Finlandia

–16 %

Svezia

–17 %

Regno Unito

–16 %


ALLEGATO III

STATI MEMBRI DI CUI ALL’ARTICOLO 5, PARAGRAFO 5

 

Belgio

 

Danimarca

 

Irlanda

 

Spagna

 

Italia

 

Cipro

 

Lussemburgo

 

Austria

 

Portogallo

 

Slovenia

 

Finlandia

 

Svezia


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