EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009D0381

2009/381/CE: Decisione della Commissione, del 13 maggio 2009 , recante modifica della decisione 2006/771/CE relativa all’armonizzazione dello spettro radio per l’utilizzo da parte di apparecchiature a corto raggio [notificata con il numero C(2009) 3710] (Testo rilevante ai fini del SEE )

GU L 119 del 14.5.2009, p. 32–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/381/oj

14.5.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 119/32


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 13 maggio 2009

recante modifica della decisione 2006/771/CE relativa all’armonizzazione dello spettro radio per l’utilizzo da parte di apparecchiature a corto raggio

[notificata con il numero C(2009) 3710]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2009/381/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione n. 676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa ad un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunità europea (decisione spettro radio) (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2006/771/CE della Commissione (2) armonizza le condizioni tecniche per l’uso dello spettro per un’ampia gamma di apparecchiature a corto raggio, fra cui applicazioni quali allarmi, apparecchiature locali di comunicazione, dispositivi per l’apertura di porte e impianti medici. Le apparecchiature a corto raggio sono di norma prodotti destinati al grande pubblico e/o portatili che possono facilmente essere trasportati e utilizzati al di là delle frontiere. La diversità delle condizioni di accesso allo spettro radio ne impedisce pertanto la libera circolazione, aumenta i costi di produzione e crea rischi di interferenze dannose con altre applicazioni e servizi radioelettrici.

(2)

La decisione 2008/432/CE della Commissione (3) ha modificato le condizioni tecniche armonizzate per le apparecchiature a corto raggio di cui alla decisione 2006/771/CE sostituendo l’allegato.

(3)

Vista la rapida evoluzione della tecnologia e delle esigenze della società, tuttavia, potrebbero essere sviluppate nuove applicazioni per le apparecchiature a corto raggio che richiedono periodici aggiornamenti delle condizioni di armonizzazione dello spettro.

(4)

A norma dell’articolo 4, paragrafo 2, della decisione n. 676/2002/CE, il 5 luglio 2006 la Commissione ha affidato alla Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT) il mandato permanente (4) di aggiornare l’allegato della decisione 2006/771/CE per adeguarlo al progresso tecnologico e all’evoluzione del mercato nel settore delle apparecchiature a corto raggio.

(5)

Nella sua relazione del novembre 2008 (5), presentata nell’ambito di tale mandato, la CEPT ha suggerito alla Commissione di apportare modifiche ad alcuni aspetti tecnici dell’allegato alla decisione 2006/771/CE.

(6)

Occorre pertanto modificare la decisione 2006/771/CE di conseguenza.

(7)

Le apparecchiature funzionanti nelle condizioni stabilite nella presente decisione devono inoltre rispettare la direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità (6) per utilizzare lo spettro efficacemente al fine di evitare interferenze dannose; la conformità è dimostrata dal rispetto di norme armonizzate o dal superamento di procedure alternative di valutazione della conformità.

(8)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato sullo spettro radio,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato della decisione 2006/771/CE è sostituito dall’allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 maggio 2009.

Per la Commissione

Viviane REDING

Membro della Commissione


(1)  GU L 108 del 24.4.2002, pag. 1.

(2)  GU L 312 dell’11.11.2006, pag. 66.

(3)  GU L 151 dell’11.6.2008, pag. 49.

(4)  Mandato permanente alla CEPT riguardante l’aggiornamento annuale dell’allegato tecnico della decisione della Commissione relativa all’armonizzazione tecnica dello spettro radio per l’utilizzo da parte di apparecchiature a corto raggio (5 luglio 2006).

(5)  Relazione 26 della CEPT, RSCOM 08-88.

(6)  GU L 91 del 7.4.1999, pag. 10.


ALLEGATO

«ALLEGATO

Bande di frequenza armonizzate e parametri tecnici per apparecchiature a corto raggio

Tipo di apparecchia-ture a corto raggio

Banda di frequenza

Limite di potenza/limite dell’intensità di campo/limite della densità di potenza (1)

Parametri aggiuntivi/prescrizioni in materia di accesso allo spettro e di mitigazione (2)

Altre restrizioni d’uso (3)

Termine di attuazione

Apparecchiature a corto raggio non specifiche (4)

6 765-6 795 kHz

42 dBμA/m a 10 metri

 

 

1o ottobre 2008

13,553-13,567 MHz

42 dBμA/m a 10 metri

 

 

1o ottobre 2008

26,957-27,283 MHz

Potenza equivalente irradiata (e.r.p.) di 10 mW, corrispondente a 42 dBμA/m a 10 metri

 

Le applicazioni video sono escluse

1o giugno 2007

40,660-40,700 MHz

10 mW e.r.p.

 

Le applicazioni video sono escluse

1o giugno 2007

433,050-434,040 (5) MHz

1 mW e.r.p.

e densità di potenza di - 13dBm/10 kHz per una larghezza di banda di modulazione superiore a 250 kHz

 

I segnali audio e vocali e le applicazioni video sono esclusi

1o ottobre 2008

10 mW e.r.p.

Ciclo di funzionamento (6): 10 %

I segnali audio e vocali e le applicazioni video sono esclusi

1o giugno 2007

434,040-434,790 (5) MHz

1 mW e.r.p.

e densità di potenza di - 13dBm/10 kHz per una larghezza di banda di modulazione superiore a 250 kHz

 

I segnali audio e vocali e le applicazioni video sono esclusi

1o ottobre 2008

10 mW e.r.p.

Ciclo di funzionamento (6): 10 %

I segnali audio e vocali e le applicazioni video sono esclusi

1o giugno 2007

Ciclo di funzionamento (6): 100 % soggetto a una spaziatura tra i canali fino a 25 kHz

I segnali audio e vocali e le applicazioni video sono esclusi

1o ottobre 2008

863,000-868,000 MHz

25 mW e.r.p.

Si devono utilizzare le tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze che garantiscono prestazioni almeno equivalenti alle tecniche descritte nelle norme armonizzate adottate nel quadro della direttiva 1999/5/CE. In alternativa può essere utilizzato anche un ciclo di funzionamento (6) dello 0,1 %

I segnali audio e vocali e le applicazioni video sono esclusi

1o ottobre 2008

868,000-868,600 (5) MHz

25 mW e.r.p.

Si devono utilizzare le tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze che garantiscono prestazioni almeno equivalenti alle tecniche descritte nelle norme armonizzate adottate nel quadro della direttiva 1999/5/CE. In alternativa può essere utilizzato anche un ciclo di funzionamento (6) dell’1 %

Le applicazioni video sono escluse

1o ottobre 2008

25 mW e.r.p.

Si devono utilizzare le tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze che garantiscono prestazioni almeno equivalenti alle tecniche descritte nelle norme armonizzate adottate nel quadro della direttiva 1999/5/CE. In alternativa può essere utilizzato anche un ciclo di funzionamento (6) dello 0,1 %

I segnali audio e vocali e le applicazioni video sono esclusi

1o ottobre 2008

868,700-869,200 (5) MHz

25 mW e.r.p.

Si devono utilizzare le tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze che garantiscono prestazioni almeno equivalenti alle tecniche descritte nelle norme armonizzate adottate nel quadro della direttiva 1999/5/CE. In alternativa può essere utilizzato anche un ciclo di funzionamento (6) dello 0,1 %

Le applicazioni video sono escluse

1o ottobre 2008

25 mW e.r.p.

Si devono utilizzare le tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze che garantiscono prestazioni almeno equivalenti alle tecniche descritte nelle norme armonizzate adottate nel quadro della direttiva 1999/5/CE. In alternativa può essere utilizzato anche un ciclo di funzionamento (6) dello 0,1 %

I segnali audio e vocali e le applicazioni video sono esclusi

1o ottobre 2008

869,400-869,650 (5) MHz

500 mW e.r.p.

Si devono utilizzare le tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze che garantiscono prestazioni almeno equivalenti alle tecniche descritte nelle norme armonizzate adottate nel quadro della direttiva 1999/5/CE. In alternativa può essere utilizzato anche un ciclo di funzionamento (6) del 10 %

La spaziatura tra i canali deve essere pari a 25 kHz, eccetto quando l’intera banda può essere utilizzata anche come canale unico per la trasmissione di dati ad alta velocità

Le applicazioni video sono escluse

1o ottobre 2008

25 mW e.r.p.

Si devono utilizzare le tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze che garantiscono prestazioni almeno equivalenti alle tecniche descritte nelle norme armonizzate adottate nel quadro della direttiva 1999/5/CE. In alternativa può essere utilizzato anche un ciclo di funzionamento (6) dello 0,1 %

I segnali audio e vocali e le applicazioni video sono esclusi

1o ottobre 2008

869,700-870,000 (5) MHz

5 mW e.r.p.

Le applicazioni vocali sono ammesse se corredate di tecniche di mitigazione avanzate

Le applicazioni audio e video sono escluse

1o giugno 2007

25 mW e.r.p.

Si devono utilizzare le tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze che garantiscono prestazioni almeno equivalenti alle tecniche descritte nelle norme armonizzate adottate nel quadro della direttiva 1999/5/CE. In alternativa può essere utilizzato anche un ciclo di funzionamento (6) dello 0,1 %

I segnali audio e vocali e le applicazioni video sono esclusi

1o ottobre 2008

2 400-2 483,5 MHz

10 mW di potenza isotropa equivalente irradiata (e.i.r.p.)

 

 

1o giugno 2007

5 725-5 875 MHz

25 mW e.i.r.p.

 

 

1o giugno 2007

24,150-24,250 GHz

100 mW e.i.r.p.

 

 

1o ottobre 2008

61,0-61,5 GHz

100 mW e.i.r.p.

 

 

1o ottobre 2008

Sistemi di trasmissione a banda larga

2 400-2 483,5 MHz

100 mW e.i.r.p.

e densità di 100 mW/100 kHz e.i.r.p. quando è applicata la modulazione con salto di frequenze, densità di 10 mW/MHz e.i.r.p. quando sono utilizzati altri tipo di modulazione

Si devono utilizzare le tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze che garantiscono prestazioni almeno equivalenti alle tecniche descritte nelle norme armonizzate adottate nel quadro della direttiva 1999/5/CE

 

1o novembre 2009

57,0-66,0 (5) GHz

40 dBm e.i.r.p.

e densità 13 dBm/MHz e.i.r.p.

 

Le applicazioni per esterni sono escluse

1o novembre 2009

25 dBm e.i.r.p.

e densità - 2 dBm/MHz e.i.r.p.

 

Gli impianti fissi per esterni sono esclusi

1o novembre 2009

Impianti di allarme

868,600-868,700 MHz

10 mW e.r.p.

Spaziatura tra i canali: 25 kHz

L’intera banda può essere utilizzata anche come canale unico per la trasmissione di dati ad alta velocità

Ciclo di funzionamento (6): 1,0 %

 

1o ottobre 2008

869,250-869,300 MHz

10 mW e.r.p.

Spaziatura tra i canali: 25 kHz

Ciclo di funzionamento (6): 0,1 %

 

1o giugno 2007

869,300-869,400 MHz

10 mW e.r.p.

Spaziatura tra i canali: 25 kHz

Ciclo di funzionamento (6): 1,0 %

 

1o ottobre 2008

869,650-869,700 MHz

25 mW e.r.p.

Channel spacing: 25 kHz

Ciclo di funzionamento (6): 10 %

 

1o giugno 2007

Sistemi di telesoccorso (7)

869,200-869,250 MHz

10 mW e.r.p.

Spaziatura tra i canali: 25 kHz

Ciclo di funzionamento (6): 0,1 %

 

1o giugno 2007

Applicazioni induttive (8)

20,050-59,750 kHz

72 dBμA/m a 10 metri

 

 

1o giugno 2007

59,750-60,250 kHz

42 dBμA/m a 10 metri

 

 

1o giugno 2007

60,250-70,000 kHz

69 dBμA/m a 10 metri

 

 

1o giugno 2007

70-119 kHz

42 dBμA/m a 10 metri

 

 

1o giugno 2007

119-127 kHz

66 dBμA/m a 10 metri

 

 

1o giugno 2007

127-140 kHz

42 dBμA/m a 10 metri

 

 

1o ottobre 2008

140-148,5 kHz

37,7 dBμA/m a 10 metri

 

 

1o ottobre 2008

148,5-5 000 kHz

Nelle bande specifiche di cui sotto si applicano intensità di campo più elevate e ulteriori restrizioni d’uso:

- 15 dBμA/m a 10 metri in ogni larghezza di banda di 10 kHz

Inoltre, l’intensità di campo totale è di - 5 dΒμΑ/m a 10 metri per sistemi che funzionano a larghezze di banda superiori a 10 kHz.

 

 

1o ottobre 2008

400-600 kHz

- 8 dBμA/m a 10 metri

 

Queste condizioni di uso si applicano esclusivamente alle applicazioni RFID (9)

1o ottobre 2008

3 155-3 400 kHz

13,5 dBμA/m a 10 metri

 

 

1o ottobre 2008

5 000-30 000 kHz

Nelle bande specifiche di cui sotto si applicano intensità di campo più elevate e ulteriori restrizioni d’uso:

- 20 dBμA/m a 10 metri in ogni larghezza di banda di 10 kHz

Inoltre, l’intensità di campo totale è di - 5 dΒμΑ/m a 10 metri per sistemi che funzionano a larghezze di banda superiori a 10 kHz

 

 

1o ottobre 2008

6 765-6 795 kHz

42 dBμA/m a 10 metri

 

 

1o giugno 2007

7 400-8 800 kHz

9 dBμA/m a 10 metres

 

 

1o ottobre 2008

10 200-11 000 kHz

9 dBμA/m a 10 metres

 

 

1o ottobre 2008

13 553-13 567 kHz

42 dBμA/m a 10 metres

 

 

1o giugno 2007

60 dBμA/m a 10 metres

 

Queste condizioni si applicano esclusivamente alle applicazioni RFID (9) ed EAS (10)

1o ottobre 2008

26 957-27 283 kHz

42 dBμA/m a 10 metres

 

 

1o ottobre 2008

Impianti medici attivi (11)

9-315 kHz

30 dBμA/m at 10 m

Ciclo di funzionamento (6): 10 %

 

1o ottobre 2008

402-405 MHz

25 μW e.r.p.

Spaziatura tra i canali: 25 kHz

I trasmettitori individuali possono combinare canali adiacenti per una più ampia larghezza di banda fino a 300 kHz

Altre tecniche per accedere allo spettro o ridurre le interferenze, incluse le bande larghe superiore a 300 kHz, possono essere utilizzate a condizione che il risultato sia almeno equivalente alle tecniche descritte nelle norme armonizzate adottate a norma della direttiva 1999/5/CE per assicurare il funzionamento compatibile con gli altri utenti e in particolare con le radiosonde meteorologiche

 

1o novembre 2009

Applicazioni audio senza filo (12)

87,5-108,0 MHz

50 nW e.r.p.

Spaziatura tra i canali fino a 200 kHz

 

1o ottobre 2008

863-865 MHz

10 mW e.r.p.

 

 

1o giugno 2007

Applicazioni di radio determinazione (13)

2 400-2 483,5 MHz

25 mW e.i.r.p.

 

 

1o novembre 2009

17,1-17,3 GHz

26 dBm e.i.r.p.

Si devono utilizzare le tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze che garantiscono prestazioni almeno equivalenti alle tecniche descritte nelle norme armonizzate adottate nel quadro della direttiva 1999/5/CE

Queste condizioni di uso si applicano esclusivamente ai sistemi di terra

1o novembre 2009

Radar per rilevamento del livello dei serbatoi (14)

4,5-7,0 GHz

24 dBm e.i.r.p (15)

 

 

1o novembre 2009

8,5-10,6 GHz

30 dBm e.i.r.p. (15)

 

 

1o novembre 2009

24,05-27,0 GHz

43 dBm e.i.r.p. (15)

 

 

1o novembre 2009

57,0-64,0 GHz

43 dBm e.i.r.p. (15)

 

 

1o novembre 2009

75,0-85,0 GHz

43 dBm e.i.r.p. (15)

 

 

1o novembre 2009

Comandi di modelli (16)

26 990-27 000 kHz

100 mW e.r.p.

 

 

1o novembre 2009

27 040-27 050 kHz

100 mW e.r.p.

 

 

1o novembre 2009

27 090-27 100 kHz

100 mW e.r.p.

 

 

1o novembre 2009

27 140-27 150 kHz

100 mW e.r.p.

 

 

1o novembre 2009

27 190-27 200 kHz

100 mW e.r.p.

 

 

1o novembre 2009

Identificazione a radiofrequenza (RFID)

2 446-2 454 MHz

100 mW e.i.r.p.

 

 

1o novembre 2009


(1)  Gli Stati membri devono permettere l’uso dello spettro radio fino ai limiti di potenza, intensità di campo o densità di potenza di cui alla presente tabella. Conformemente all’articolo 3, paragrafo 3, della decisione 2006/771/CE, essi possono imporre condizioni meno restrittive, vale a dire permettere l’uso dello spettro a potenza, intensità di campo o densità di potenza più elevate.

(2)  Gli Stati membri possono imporre esclusivamente questi “parametri aggiuntivi/prescrizioni in materia di accesso allo spettro e di mitigazione” e non possono aggiungere altri parametri o altre prescrizioni in materia di accesso allo spettro e di mitigazione. Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3, della decisione 2006/771/CE, per condizioni meno restrittive si intende che gli Stati membri possono omettere completamente i parametri/le prescrizioni in materia di accesso allo spettro e di mitigazione in una data cella oppure permettere valori più elevati.

(3)  Gli Stati membri possono imporre esclusivamente queste “altre restrizioni d’uso” e non possono aggiungere ulteriori restrizioni d’uso. Dato che a norma dell’articolo 3, paragrafo 3, della decisione 2006/771/CE possono essere introdotte condizioni meno restrittive, gli Stati membri possono omettere in parte o in tutto queste restrizioni.

(4)  Questa categoria comprende tutti i tipi di applicazioni che soddisfano le condizioni tecniche (ad esempio gli strumenti di telemetria, i telecomandi, gli allarmi, i dati in generale ed altre applicazioni analoghe).

(5)  Per questa banda di frequenza gli Stati membri devono rendere possibili tutti i gruppi alternativi di condizioni d’uso.

(6)  Per “ciclo di funzionamento” si intende la proporzione di tempo in un periodo di un’ora durante la quale un’apparecchiatura trasmette. In base alle condizioni meno restrittive contemplate all’articolo 3, paragrafo 3, della decisione 2006/771/CE, gli Stati membri possono consentire un valore di “ciclo di funzionamento” più elevato.

(7)  Le apparecchiature di telesoccorso sono utilizzate per assistere, in situazioni di emergenza, le persone anziane o i disabili.

(8)  Questa categoria comprende, ad esempio, apparecchiature per l’immobilizzazione dei veicoli e l’identificazione degli animali, i sistemi di allarme, la rilevazione di cavi, la gestione dei rifiuti, l’identificazione delle persone, i collegamenti vocali senza filo, il controllo dell’accesso, i sensori di prossimità, i sistemi antifurto ivi compresi i sistemi antifurto ad induzione RF, il trasferimento di dati verso dispositivi palmari, l’identificazione automatica di articoli, i sistemi di controllo senza filo e la riscossione automatica dei pedaggi stradali.

(9)  Questa categoria riguarda le applicazioni induttive utilizzate per l’identificazione delle frequenze radio (RFID).

(10)  Questa categoria riguarda le applicazioni induttive utilizzate per i sistemi elettronici antitaccheggio (Electronic article surveillance — EAS).

(11)  Questa categoria riguarda la parte radio dei dispositivi medici impiantabili attivi, secondo la definizione della direttiva 90/385/CEE del Consiglio, del 20 giugno 1990, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi medici impiantabili attivi (GU L 189 del 20.7.1990, pag. 17).

(12)  Applicazioni per sistemi audio senza filo, tra cui: altoparlanti senza filo; cuffie senza filo; cuffie senza filo per dispositivi portatili, quali lettori CD, cassette o radio; cuffie senza filo da utilizzare a bordo di un veicolo, ad esempio per la radio o il telefono cellulare, ecc.; auricolari per il controllo, da utilizzare durante concerti o altri spettacoli.

(13)  Questa categoria comprende le applicazioni utilizzate per determinare la posizione, la velocità e/o altre caratteristiche di un oggetto o per ottenere informazioni su questi parametri.

(14)  I radar per il rilevamento del livello dei serbatoi (TLPR) sono un’applicazione specifica di radiodeterminazione utilizzata per misurare il livello dei serbatoi. I radar sono installati in serbatoi di metallo o di cemento armato o in strutture simili costituite di materiali con caratteristiche di attenuazione paragonabili. I serbatoi sono progettati per contenere sostanze.

(15)  Il limite di potenza si applica all’interno di un serbatoio chiuso e corrisponde a una densità spettrale di -41,3 dBm/MHz e.i.r.p. all’esterno di un serbatoio di prova da 500 litri.

(16)  Questa categoria comprende le applicazioni utilizzate per controllare il movimento di modelli (essenzialmente riproduzioni di veicoli in miniatura) in aria, su terra, sull’acqua o sott’acqua.»


Top