This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32009D0335
2009/335/EC: Commission Decision of 20 April 2009 on technical guidelines for the establishment of the financial guarantee in accordance with Directive 2006/21/EC of the European Parliament and of the Council concerning the management of waste from extractive industries (notified under document number C(2009) 2798)
2009/335/CE: Decisione della Commissione, del 20 aprile 2009 , relativa alle linee guida tecniche per la costituzione della garanzia finanziaria conformemente alla direttiva 2006/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive [notificata con il numero C(2009) 2798]
2009/335/CE: Decisione della Commissione, del 20 aprile 2009 , relativa alle linee guida tecniche per la costituzione della garanzia finanziaria conformemente alla direttiva 2006/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive [notificata con il numero C(2009) 2798]
GU L 101 del 21.4.2009, p. 25–25
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
In force
21.4.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 101/25 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 20 aprile 2009
relativa alle linee guida tecniche per la costituzione della garanzia finanziaria conformemente alla direttiva 2006/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive
[notificata con il numero C(2009) 2798]
(2009/335/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 2006/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE (1), in particolare l’articolo 22, paragrafo 1, lettera c),
considerando quanto segue:
(1) |
Allo scopo di garantire modalità comuni a tutti gli Stati membri ai fini della costituzione della garanzia finanziaria di cui all’articolo 14 della direttiva 2006/21/CE, occorre definire una base comune minima per il calcolo di detta garanzia, segnatamente per quanto riguarda le informazioni di cui tener conto ed il metodo di calcolo della garanzia stessa. |
(2) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 23, paragrafo 2, della direttiva 2006/21/CE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1. Ai fini del calcolo della garanzia finanziaria di cui all’articolo 14 della direttiva 2006/21/CE, gli Stati membri e le autorità competenti tengono conto di quanto segue:
a) |
probabili ripercussioni sull’ambiente e sulla salute umana della struttura di deposito dei rifiuti; |
b) |
definizione del ripristino, ivi compreso l’uso successivo della struttura di deposito dei rifiuti; |
c) |
norme ed obiettivi ambientali applicabili, compresa la stabilità fisica della struttura di deposito dei rifiuti, norme minime di qualità per le risorse idriche e il suolo e tassi di emissione massimi degli agenti inquinanti; |
d) |
misure tecniche necessarie per conseguire gli obiettivi ambientali, in particolare misure volte a garantire la stabilità della struttura di deposito e a limitare i danni ambientali; |
e) |
misure necessarie a conseguire tali obiettivi durante e dopo la chiusura della struttura, ivi compreso il ripristino del terreno, il trattamento successivo alla chiusura e il monitoraggio se necessario, e, ove siano pertinenti, misure volte a ristabilire la biodiversità; |
f) |
durata prevista delle ripercussioni ambientali negative e delle misure correttive necessarie; |
g) |
valutazione dei costi necessari per il ripristino del terreno, la chiusura e la fase successiva ad essa, ivi compreso l’eventuale monitoraggio della chiusura o il trattamento degli agenti inquinanti. |
2. La valutazione di cui alla lettera g) è eseguita da terzi indipendenti e titolari di qualifiche idonee e tiene conto di un’eventuale chiusura imprevista o precoce.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 20 aprile 2009.
Per la Commissione
Stavros DIMAS
Membro della Commissione
(1) GU L 102 dell'11.4.2006, pag. 15.