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Document 32009D0317

2009/317/CE: Decisione della Commissione, del 6 aprile 2009 , che modifica la decisione 79/542/CEE del Consiglio relativa al trasporto aereo di animali, al transito di animali attraverso determinati paesi terzi e ai certificati di polizia sanitaria per talune carni di solipedi e per il transito e il magazzinaggio di talune carni fresche [notificata con il numero C(2009) 2273] (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 94 del 8.4.2009, pp. 100–111 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 08/04/2010; abrog. impl. da 32010D0477

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/317/oj

8.4.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 94/100


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 6 aprile 2009

che modifica la decisione 79/542/CEE del Consiglio relativa al trasporto aereo di animali, al transito di animali attraverso determinati paesi terzi e ai certificati di polizia sanitaria per talune carni di solipedi e per il transito e il magazzinaggio di talune carni fresche

[notificata con il numero C(2009) 2273]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2009/317/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l’introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (1), in particolare la frase introduttiva dell’articolo 8, l’articolo 8, punto 4 e l’articolo 8, punto 5, terzo trattino,

vista la direttiva 2004/68/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, che stabilisce norme di polizia sanitaria per l’importazione e il transito nella Comunità di determinati ungulati vivi, che modifica le direttive 90/426/CEE e 92/65/CEE e che abroga la direttiva 72/462/CEE (2), in particolare l’articolo 6, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 79/542/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1976 che istituisce un elenco di paesi terzi o parti di paesi terzi e definisce le condizioni sanitarie, di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per l’importazione nella Comunità di taluni animali vivi e delle loro carni fresche (3), stabilisce le condizioni sanitarie per l’importazione nella Comunità di animali vivi esclusi gli equini e l’importazione di carne fresca di tali animali, inclusi gli equini ma esclusi i preparati di carne.

(2)

L’articolo 6 della decisione 79/542/CEE stabilisce le condizioni di trasporto degli animali vivi importati nella Comunità. Il trasporto aereo di tali animali rappresenta un rischio per la salute degli animali nella Comunità, a causa di insetti vettori di malattie animali che potrebbero essere presenti sui mezzi di trasporto aereo. È pertanto opportuno introdurre misure per la disinfestazione dei mezzi di tale tipo di trasporto al fine di evitare di introdurre accidentalmente nella Comunità insetti vettori potenzialmente infetti insieme agli animali importati.

(3)

La decisione 79/542/CEE stabilisce che gli animali destinati all’importazione nella Comunità possono transitare solamente in paesi terzi autorizzati ad esportare nella Comunità animali della stessa specie. È tuttavia consentito il transito di animali in determinati paesi terzi che non sono autorizzati ad esportare animali nella Comunità. Tale transito è consentito solamente se gli animali sono destinati alla macellazione immediata una volta raggiunta la destinazione finale nella Comunità. La procedura seguita per redigere l’elenco di tali pesi terzi è stata stabilita sulla base di diversi fattori, in particolare la situazione sanitaria degli animali nel paese terzo, le garanzie relative all’integrità degli animali durante il transito, i controlli ai posti d’ispezione frontalieri e alla destinazione finale.

(4)

Se si considera la possibilità di trasportare animali nella Comunità da o attraverso paesi terzi, occorre inoltre prendere in considerazione aspetti relativi al benessere degli animali e alla tracciabilità. Le norme comunitarie attualmente in vigore causano una situazione in cui il trasporto dei bovini destinati all’ingrasso deve seguire un itinerario più lungo al fine di evitare il transito in determinati paesi terzi non autorizzati all’esportazione di animali nella Comunità. Ciò ha ripercussioni negative sulla salute degli animali. Si ritiene pertanto appropriato estendere anche ai bovini destinati all’ingrasso la possibilità di transitare in paesi terzi non autorizzati all’esportazione di animali nella Comunità.

(5)

È inoltre necessario garantire un’adeguata tutela della salute animale nella Comunità, nel caso in cui gli animali destinati all’ingrasso siano importati successivamente al transito in paesi terzi non autorizzati all’esportazione di animali nella Comunità. Occorre quindi stabilire misure appropriate da applicare sia durante il transito che alla destinazione finale. Tali misure devono garantire lo stato di salute degli animali e l’integrità della partita durante il trasporto nonché limitare ulteriori movimenti degli animali dalle aziende agricole di destinazione nella Comunità.

(6)

La aziende agricole di destinazione devono essere specificamente designate dall’autorità veterinaria competente dello Stato membro di destinazione. Nel designare tali aziende agricole, l’autorità veterinaria competente deve garantire in particolare il controllo degli animali durante tutto il periodo compreso tra la data di arrivo all’azienda agricola e la data di macellazione.

(7)

La decisione 79/542/CEE, modificata dalla decisione 2008/752/CE della Commissione (4), comprende un riferimento alle malattie, elencate nell’allegato A della direttiva 90/426/CEE del Consiglio (5), soggette all’obbligo di denuncia nei certificati di polizia sanitaria per determinate carni provenienti da solipedi domestici e selvatici. Tuttavia, poiché solamente la peste equina e la morva possono essere trasmesse attraverso la carne, i certificati devono includere riferimenti specifici solo a tali malattie.

(8)

Per ragioni di chiarezza e coerenza della legislazione comunitaria, occorre eliminare il modello di certificato di polizia sanitaria per il «transito/magazzinaggio» dall’allegato II della decisione 79/542/CEE e sostituire l’allegato III di tale decisione.

(9)

È pertanto necessario modificare di conseguenza la decisione 79/542/CEE.

(10)

I provvedimenti di cui alla presente decisione risultano conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 79/542/CEE è così modificata:

(1)

All’articolo 6, paragrafo 1, è aggiunto il seguente secondo comma:

«Nel caso di trasporto aereo degli animali, si procede ad irrorare la cassa o il container in cui avviene il trasporto e l’area circostante con un insetticida adeguato immediatamente prima della chiusura delle porte dell’aeromobile e successivamente ad ogni apertura delle porte dell’aeromobile prima di raggiungere la destinazione finale».

(2)

Gli allegati I, II e III sono modificati conformemente all’allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 1o marzo 2009.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 6 aprile 2009.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)   GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.

(2)   GU L 139 del 30.4.2004, pag. 321; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 128.

(3)   GU L 146 del 14.6.1979, pag. 15.

(4)   GU L 261 del 30.9.2008, pag. 1.

(5)   GU L 224 del 18.8.1990, pag. 42.


ALLEGATO

Gli allegati I, II e III della decisione 79/542/CEE sono così modificati:

1)

Nell’allegato I, parte 1, capitolo «Condizioni specifiche», il punto «I» è sostituito da quanto segue:

« “I”

:

per il transito attraverso il territorio, su autocarri sigillati con un sigillo numerato progressivamente, di animali destinati alla macellazione immediata o di bovini destinati all’ingrasso provenienti da uno Stato membro e destinati a un altro Stato membro. Il numero di sigillo deve essere indicato nel certificato sanitario rilasciato, in conformità del modello di cui all’allegato F della direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina (1), per bovini e suini e secondo il modello I dell’allegato E della direttiva 91/68/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, relativa alle condizioni di polizia sanitaria per ovini e caprini da applicare negli scambi intracomunitari di ovini e caprini (2). Inoltre, il sigillo deve essere intatto all’arrivo al designato posto d’ispezione frontaliero di entrata nella Comunità, e il numero di sigillo deve essere registrato nel sistema TRACES. Al punto di uscita dalla Comunità, prima del transito attraverso uno o più paesi terzi, il certificato sarà timbrato dalle competenti autorità veterinarie con la seguente formulazione: “SOLO PER IL TRANSITO TRA LE VARIE PARTI DELL’UE ATTRAVERSO LA EX REPUBBLICA IUGOSLAVA DI MACEDONIA/MONTENEGRO/SERBIA (*1)  (*2)

I bovini destinati all’ingrasso sono trasportati direttamente all’azienda agricola di destinazione designata dall’autorità veterinaria competente di destinazione. Tali animali non devono lasciare l’azienda agricola, salvo per la macellazione immediata.

(1)   GU 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64."

(2)   GU L 46 del 19.2.1991, pag. 19."

(*1)  Cancellare il paese non interessato."

(*2)  Escluso il Kosovo quale definito dalla risoluzione n. 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999.» "

2)

La parte 2 dell’allegato II è modificata come segue:

a)

Il «Modello di certificato veterinario EQU» è sostituito dal seguente:

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b)

Il «Modello di certificato veterinario EQW» è sostituito dal seguente:

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c)

Il modello del certificato di polizia sanitaria «TRANSITO/MAGAZZINAGGIO» è soppresso.

3)

L’allegato III è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO III

(Transito e/o magazzinaggio)

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(1)   GU 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64.

(2)   GU L 46 del 19.2.1991, pag. 19.

(*1)  Cancellare il paese non interessato.

(*2)  Escluso il Kosovo quale definito dalla risoluzione n. 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999.» »


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