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Document 32009D0302

    2009/302/CE: Decisione del Consiglio, del 21 maggio 2008 , relativa alla firma e all’applicazione provvisoria dell’accordo tra la Comunità europea e la Repubblica islamica del Pakistan su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

    GU L 84 del 31.3.2009, p. 33–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/302/oj

    Related international agreement

    31.3.2009   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 84/33


    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    del 21 maggio 2008

    relativa alla firma e all’applicazione provvisoria dell’accordo tra la Comunità europea e la Repubblica islamica del Pakistan su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

    (2009/302/CE)

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 80, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

    vista la proposta della Commissione,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il 5 giugno 2003 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con paesi terzi sulla sostituzione di alcune disposizioni degli accordi bilaterali in vigore con un accordo comunitario.

    (2)

    La Commissione ha negoziato, a nome della Comunità, un accordo con il Pakistan su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei conformemente ai meccanismi e alle direttive di cui all’allegato della decisione del Consiglio del 5 giugno 2003 che autorizza la Commissione ad avviare negoziati con paesi terzi sulla sostituzione di alcune disposizioni degli accordi bilaterali in vigore con un accordo comunitario.

    (3)

    È opportuno firmare e applicare in via provvisoria l’accordo negoziato dalla Commissione, fatta salva la sua eventuale conclusione in una data successiva,

    DECIDE:

    Articolo 1

    La firma dell’accordo tra la Comunità europea e la Repubblica islamica del Pakistan su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei è approvata a nome della Comunità, con riserva della decisione del Consiglio relativa alla conclusione di detto accordo.

    Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.

    Articolo 2

    Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la (le) persona (persone) abilitata (abilitate) a firmare l’accordo a nome della Comunità, con riserva della sua conclusione.

    Articolo 3

    In attesa della sua entrata in vigore, l’accordo è applicato in via provvisoria dal primo giorno del mese successivo alla data alla quale le parti si sono notificate l’avvenuto espletamento delle procedure necessarie a tal fine.

    Articolo 4

    Il presidente del Consiglio è autorizzato a effettuare la notifica di cui all’articolo 8, paragrafo 2, dell’accordo.

    Fatto a Bruxelles, addì 21 maggio 2008.

    Per il Consiglio

    Il presidente

    M. ZVER


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    31.3.2009   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 84/34


    ACCORDO

    tra la Comunità europea e la Repubblica islamica del Pakistan su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

    LA COMUNITÀ EUROPEA,

    da una parte, e

    LA REPUBBLICA ISLAMICA DEL PAKISTAN (in seguito denominata «Pakistan»)

    dall’altra,

    (in seguito denominate «le parti»)

    CONSTATANDO che vari Stati membri della Comunità europea e la Repubblica islamica del Pakistan hanno concluso accordi bilaterali in materia di servizi aerei che devono essere resi integralmente conformi al diritto comunitario,

    CONSTATANDO che la Comunità europea dispone di una competenza esclusiva in relazione a diversi aspetti che possono essere disciplinati dagli accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi da Stati membri della Comunità europea con paesi terzi,

    CONSTATANDO che, in virtù della legislazione comunitaria, la Comunità europea ha concesso ai vettori aerei comunitari stabiliti in uno Stato membro il diritto all’accesso non discriminatorio alle rotte aeree fra Stati membri della Comunità europea e paesi terzi,

    VISTI gli accordi fra la Comunità europea e i quattro paesi terzi di cui all’allegato III che prevedono, per i cittadini di tali paesi terzi, la possibilità di acquisire la proprietà di vettori aerei titolari di una licenza rilasciata conformemente alla legislazione comunitaria europea,

    RICONOSCENDO che tutti gli aspetti degli accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi tra gli Stati membri della Comunità europea e la Repubblica islamica del Pakistan devono essere integralmente conformi alla legislazione delle parti in modo da istituire un fondamento giuridico valido per la prestazione dei servizi aerei tra la Comunità europea e la Repubblica islamica del Pakistan e per garantire la continuità di tali servizi aerei,

    CONSTATANDO che il presente accordo lascia impregiudicate le disposizioni degli accordi bilaterali sui servizi aerei fra gli Stati membri della Comunità europea e la Repubblica islamica del Pakistan che non sono in contrasto con la legislazione della Comunità europea, né con la legislazione pakistana,

    RICONOSCENDO che le disposizioni degli accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi fra gli Stati membri della Comunità europea e la Repubblica islamica del Pakistan che i) comportano o favoriscono l’adozione di accordi fra imprese, decisioni da parte di associazioni di imprese o pratiche concordate che impediscono, falsano o restringono la concorrenza fra vettori aerei sulle relative rotte; o ii) rafforzano gli effetti di tali accordi, decisioni o pratiche concordate; o iii) delegano ai vettori aerei o ad altri operatori economici privati la responsabilità di adottare misure che impediscono, limitano o falsano la concorrenza fra vettori aerei sulle relative rotte, possono rendere inefficaci le norme sulla concorrenza applicabili alle imprese,

    CONSTATANDO che la Comunità europea e la Repubblica islamica del Pakistan non intendono, nell’ambito del presente accordo, accrescere il volume totale del traffico aereo fra la Comunità europea e la Repubblica islamica del Pakistan, alterare l’equilibrio fra i vettori aerei comunitari e i vettori aerei della Repubblica islamica del Pakistan, né modificare le disposizioni dei vigenti accordi bilaterali sui servizi aerei in relazione ai diritti di traffico,

    HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

    Articolo 1

    Disposizioni generali

    1.   Ai fini del presente accordo, per «Stati membri» si intendono gli Stati membri della Comunità europea.

    2.   In ciascuno degli accordi elencati nell’allegato I, i riferimenti ai cittadini dello Stato membro che è parte di tale accordo si intendono fatti ai cittadini degli Stati membri della Comunità europea.

    3.   In ciascuno degli accordi elencati nell’allegato I, i riferimenti ai vettori o alle compagnie aeree dello Stato membro che è parte di tale accordo si intendono fatti ai vettori o alle compagnie aeree designate da tale Stato.

    Articolo 2

    Designazione da parte di uno Stato membro

    1.   Le disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo prevalgono sulle corrispondenti disposizioni degli articoli di cui all’allegato II, lettere a) e b) rispettivamente, in relazione alla designazione dei vettori aerei da parte dello Stato membro interessato, alle autorizzazioni e ai permessi ad essi rilasciati dalla Repubblica islamica del Pakistan, nonché al rifiuto, alla revoca, alla sospensione o alla limitazione di tali autorizzazioni o permessi.

    2.   Una volta ricevuta la designazione da parte di uno Stato membro della Comunità europea, la Repubblica islamica del Pakistan rilascia gli opportuni permessi e autorizzazioni con tempi procedurali minimi, a condizione che:

    i)

    il vettore aereo sia stabilito nel territorio dello Stato membro che ha effettuato la designazione a norma del trattato che istituisce la Comunità europea e sia in possesso di una licenza di esercizio valida rilasciata da uno Stato membro in conformità della legislazione comunitaria; e

    ii)

    lo Stato membro competente per il rilascio del certificato di operatore aereo eserciti e mantenga l’effettivo controllo regolamentare sul vettore aereo e l’autorità aeronautica competente sia chiaramente indicata nella designazione; e

    iii)

    il vettore aereo appartenga direttamente o tramite partecipazione maggioritaria a Stati membri e/o a cittadini di Stati membri e/o ad altri Stati, elencati nell’allegato III e/o a cittadini di questi altri Stati, e sia da questi effettivamente controllato; e

    iv)

    il vettore aereo abbia la sede principale delle sue attività nel territorio dello Stato membro che gli ha rilasciato una valida licenza di esercizio.

    3.   La Repubblica islamica del Pakistan può rifiutare, revocare, sospendere o limitare le autorizzazioni o i permessi di un vettore aereo designato da uno Stato membro qualora si verifichi una delle seguenti circostanze:

    i)

    il vettore aereo non sia stabilito nel territorio dello Stato membro che ha proceduto alla designazione a norma del trattato che istituisce la Comunità europea ovvero non possieda una licenza di esercizio valida rilasciata da uno Stato membro ai sensi della legislazione comunitaria; o

    ii)

    il controllo regolamentare effettivo del vettore aereo non sia esercitato o non sia mantenuto dallo Stato membro responsabile del rilascio del suo certificato di operatore aereo oppure l’autorità aeronautica competente non sia chiaramente indicata nella designazione; o

    iii)

    il vettore aereo non appartenga direttamente o tramite partecipazione maggioritaria a Stati membri e/o a cittadini di Stati membri e/o ad altri Stati elencati nell’allegato III e/o a cittadini di questi altri Stati, o non sia da questi effettivamente controllato; o

    iv)

    il vettore aereo non abbia la sede principale delle sue attività nel territorio dello Stato membro che gli ha rilasciato una valida licenza di esercizio; o

    v)

    il vettore aereo sia già autorizzato ad operare in virtù di un accordo bilaterale concluso tra la Repubblica islamica del Pakistan ed un altro Stato membro e che la Repubblica islamica del Pakistan dimostri che, esercitando i suoi diritti di traffico a norma del presente accordo su una rotta che comprende un punto situato in quest’altro Stato membro, il vettore eluderebbe le restrizioni sui diritti di traffico imposte dall’altro accordo; o

    vi)

    il vettore aereo designato sia titolare di un certificato di operatore aereo e di una licenza di esercizio rilasciati da uno Stato membro col quale la Repubblica islamica del Pakistan non abbia alcun accordo bilaterale relativo a servizi aerei e che tale Stato membro abbia negato i diritti di traffico o le opportunità commerciali correlate ad un vettore titolare di una licenza rilasciata dalla Repubblica islamica del Pakistan.

    4.   La Repubblica islamica del Pakistan esercita i diritti di cui al paragrafo 3, senza discriminare i vettori aerei comunitari in base alla loro nazionalità, a condizione che possiedano i requisiti di cui sopra.

    Articolo 3

    Sicurezza

    1.   Le disposizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo integrano le corrispondenti disposizioni degli articoli di cui all’allegato II, lettera c).

    2.   Se uno Stato membro ha designato un vettore aereo il cui controllo regolamentare è esercitato e mantenuto da un altro Stato membro, i diritti della Repubblica islamica del Pakistan in relazione alle disposizioni sulla sicurezza contenute nell’accordo fra lo Stato membro che ha designato il vettore e la Repubblica islamica del Pakistan si applicano parimenti all’adozione, all’esercizio o al mantenimento di norme di sicurezza da parte dell’altro Stato membro e per quanto riguarda l’autorizzazione all’esercizio rilasciata a tale vettore aereo.

    Articolo 4

    Tariffe di trasporto all’interno della Comunità europea

    1.   Le disposizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo integrano le corrispondenti disposizioni degli articoli di cui all’allegato II, lettera d).

    2.   Le tariffe praticate dal vettore o dai vettori aerei designati dalla Repubblica islamica del Pakistan in forza di un accordo di cui all’allegato I che contenga una disposizione elencata nell’allegato II, lettera d), per trasporti effettuati interamente nella Comunità europea sono soggette alla legislazione della Comunità europea. La legislazione comunitaria è applicata senza discriminazioni.

    Articolo 5

    Compatibilità con le norme sulla concorrenza

    1.   Nonostante qualsiasi disposizione contraria, nessuna disposizione degli accordi elencati nell’allegato I: i) favorisce l’adozione di accordi tra imprese, decisioni di associazioni di imprese o pratiche concordate che impediscano, falsino o restringano il gioco della concorrenza; ii) rafforza gli effetti di tali accordi, decisioni o pratiche concordate; o iii) delega ad operatori economici privati la responsabilità di adottare misure che impediscono, limitano o falsano la concorrenza.

    2.   Le disposizioni contenute negli accordi elencati nell’allegato I che siano incompatibili con il paragrafo 1 del presente articolo non vengono applicate.

    Articolo 6

    Allegati dell’accordo

    Gli allegati del presente accordo ne costituiscono parte integrante.

    Articolo 7

    Revisione o modifica

    Le parti possono rivedere o modificare il presente accordo in qualsiasi momento mediante reciproco consenso. In qualsiasi momento, ognuna delle parti può chiedere che si tengano consultazioni finalizzate ad una revisione o ad una modifica del presente accordo mediante reciproco consenso e l’altra parte risponde a tale richiesta entro 60 (sessanta) giorni dalla data in cui è stata avanzata.

    Articolo 8

    Entrata in vigore e applicazione transitoria

    1.   Il presente accordo entra in vigore alla data in cui le parti si sono notificate per iscritto l’avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne necessarie per la sua entrata in vigore.

    2.   In deroga al paragrafo 1, le parti convengono di applicare in via transitoria il presente accordo dal primo giorno del mese successivo alla data alla quale le parti si sono notificate l’avvenuto espletamento delle procedure necessarie a questo fine.

    3.   Gli accordi e le altre intese concluse tra Stati membri e la Repubblica islamica del Pakistan che, alla data della firma del presente accordo non siano ancora entrati in vigore e non siano applicati in via provvisoria sono indicati nell’allegato I, lettera b). Il presente accordo si applica a tutti questi accordi ed intese alla data della loro entrata in vigore o della loro applicazione transitoria.

    Articolo 9

    Denuncia

    1.   La denuncia di uno degli accordi dell’allegato I comporta automaticamente l’inefficacia di tutte le disposizioni del presente accordo relative all’accordo in questione.

    2.   La denuncia di tutti gli accordi dell’allegato I comporta automaticamente l’inefficacia delle disposizioni del presente accordo.

    IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente accordo.

    Fatto a Bruxelles in duplice esemplare, il ventiquattro febbraio duemilanove nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finnica, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, romena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese.

    За Европейската общност

    Por la Comunidad Europea

    Za Evropské společenství

    For Det Europæiske Fællesskab

    Für die Europäische Gemeinschaft

    Euroopa Ühenduse nimel

    Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

    For the European Community

    Pour la Communauté européenne

    Per la Comunità europea

    Eiropas Kopienas vārdā

    Europos bendrijos vardu

    Az Európai Közösség részéről

    Għall-Komunità Ewropea

    Voor de Europese Gemeenschap

    W imieniu Wspólnoty Europejskiej

    Pela Comunidade Europeia

    Pentru Comunitatea Europeană

    Za Európske spoločenstvo

    Za Evropsko skupnost

    Euroopan yhteisön puolesta

    För Europeiska gemenskapen

    Image

    Image

    За Ислямска република Пакистан

    Por la República Islámica de Pakistán

    Za Pákistánskou islámskou republiku

    For Den Islamiske Republik Pakistan

    Für die Islamische Republik Pakistan

    Pakistani Islamivabariigi nimel

    Για την Ισλαμική Δημοκρατία του Πακιστάν

    For the Islamic Republic of Pakistan

    Pour la République islamique du Pakistan

    Per la Repubblica islamica del Pakistan

    Pakistānas Islāma Republikas vārdā

    Pakistano Islamo Respublikos vardu

    A Pakisztáni Iszlám Köztársaság részéről

    Għar-Repubblika Iżlamika tal-Pakistan

    Voor de Islamitische Republiek Pakistan

    W imieniu Islamskiej Republiki Pakistanu

    Pela República Islâmica do Paquistão

    Pentru Republica Islamică Pakistan

    Za Pakistanskú islamskú republiku

    Za Islamsko republiko Pakistan

    Pakistanin islamilaisen tasavallan puolesta

    För Islamiska republiken Pakistan

    Image


    ALLEGATO I

    Elenco provvisorio degli accordi di cui all’articolo 1 del presente accordo

    a)

    Accordi in materia di servizi aerei fra la Repubblica islamica del Pakistan e gli Stati membri della Comunità europea conclusi, firmati e/o applicati in via transitoria alla data della firma del presente accordo:

    accordo fra il governo federale dell’Austria e il governo della Repubblica islamica del Pakistan in materia di servizi aerei fatto a Rawalpindi il 28 maggio 1971, in seguito denominato «accordo Pakistan-Austria» nell’allegato II;

    modificato da ultimo dal memorandum d’intesa fatto ad Islamabad il 27 settembre 2006, in seguito denominato «memorandum d’intesa Pakistan-Austria» nell’allegato II;

    accordo fra il governo della Repubblica popolare di Bulgaria e il governo della Repubblica islamica del Pakistan in materia di servizi aerei fatto a Islamabad il 22 ottobre 1969, in seguito denominato «accordo Pakistan-Bulgaria» nell’allegato II;

    accordo fra il governo della Repubblica socialista cecoslovacca e il governo della Repubblica islamica del Pakistan in materia di servizi aerei fatto a Praga il 2 settembre 1969, in seguito denominato «accordo Pakistan-Repubblica ceca» nell’allegato II;

    progetto di accordo tra il governo del Regno di Danimarca e il governo della Repubblica islamica del Pakistan in materia di servizi aerei siglato ad Oslo il 23 marzo 1999, in seguito denominato «progetto di accordo Pakistan-Danimarca» nell’allegato II;

    integrato dal progetto di memorandum d’intesa tra i paesi scandinavi e il Pakistan siglato ad Oslo il 23 marzo 1999;

    accordo fra il governo della Repubblica francese e il governo del Pakistan in materia di servizi aerei fatto a Karachi il 31 luglio 1950, in seguito denominato «accordo Pakistan-Francia» nell’allegato II;

    modificato dallo scambio di note del 29 agosto e del 20 e 31 ottobre 1960;

    modificato dallo scambio di note del 2 e 9 luglio 1974;

    accordo sui trasporti aerei fra la Repubblica federale di Germania e il Pakistan fatto a Bonn il 20 luglio 1960, in seguito denominato «accordo Pakistan-Germania» nell’allegato II;

    da leggere in combinato disposto con il verbale concordato fatto a Bonn il 12 novembre 1998;

    accordo in materia di servizi aerei fra il governo della Repubblica ellenica e il governo della Repubblica islamica del Pakistan fatto ad Atene il 15 novembre 2005, in seguito denominato «accordo Pakistan-Grecia» nell’allegato II;

    accordo fra il governo della Repubblica popolare ungherese e il governo della Repubblica islamica del Pakistan in materia di servizi aerei fatto a Budapest l’11 maggio 1977, in seguito denominato «accordo Pakistan-Ungheria» nell’allegato II;

    accordo fra il governo della Repubblica italiana e il governo della Repubblica islamica del Pakistan in materia di servizi aerei fatto a Roma il 5 ottobre 1957, in seguito denominato «accordo Pakistan-Italia» nell’allegato II;

    modificato dal memorandum d’intesa fatto a Roma il 16 gennaio 1974;

    modificato da ultimo dal protocollo d’intesa fatto a Roma il 24 marzo 2004;

    accordo fra il governo della Repubblica di Malta e il governo della Repubblica islamica del Pakistan in materia di servizi aerei fatto a La Valletta il 25 aprile 1975, in seguito denominato «accordo Pakistan-Malta» nell’allegato II;

    accordo fra il governo del Regno dei Paesi Bassi e il governo del Pakistan in materia di servizi aerei fatto a Karachi il 17 luglio 1952;

    modificato dal verbale concordato fatto all’Aia il 27 aprile 1995;

    modificato dal verbale concordato fatto all’Aia il 28 giugno 1995;

    modificato dal memorandum d’intesa fatto a Bhurban il 16 novembre 1995;

    progetto di accordo tra il governo del Regno dei Paesi Bassi ed il governo del Pakistan in materia di servizi aerei fatto a Bhurban il 16 novembre 1995, in seguito denominato «progetto di accordo Pakistan-Paesi Bassi» nell’allegato II;

    modificato dal verbale concordato fatto all’Aia il 25 marzo 1997;

    modificato da ultimo dal memorandum d’intesa riservato fatto a Karachi il 28 novembre 1998.

    accordo fra il governo della Repubblica popolare di Polonia e il governo della Repubblica islamica del Pakistan in materia di servizi aerei fatto a Rawalpindi il 30 ottobre 1970, in seguito denominato «accordo Pakistan-Polonia» nell’allegato II;

    accordo fra il governo della Repubblica islamica del Pakistan e il governo del Portogallo in materia di servizi aerei fatto a Karachi il 7 giugno 1958, in seguito denominato «accordo Pakistan-Portogallo» nell’allegato II;

    accordo sui trasporti aerei fra il governo della Repubblica islamica del Pakistan e il governo del Regno di Spagna fatto a Madrid il 19 giugno 1979, in seguito denominato «accordo Pakistan-Spagna» nell’allegato II;

    modificato dallo scambio di note del 20 e 29 luglio 1988;

    accordo fra il governo della Repubblica socialista di Romania e il governo della Repubblica islamica del Pakistan in materia di servizi aerei fatto a Rawalpindi il 9 gennaio 1973, in seguito denominato «accordo Pakistan-Romania» nell’allegato II;

    progetto di accordo tra il governo del Regno di Svezia e il governo della Repubblica islamica del Pakistan in materia di servizi aerei siglato ad Oslo il 23 marzo 1999, in seguito denominato «progetto di accordo Pakistan-Svezia» nell’allegato II;

    integrato dal progetto di memorandum d’intesa tra i paesi scandinavi e il Pakistan siglato ad Oslo il 23 marzo 1999;

    accordo fra il governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e il governo della Repubblica islamica del Pakistan in materia di servizi aerei fatto a Karachi il 14 settembre 1999, in seguito denominato «accordo Pakistan-Regno Unito» nell’allegato II;

    modificato dal memorandum d’intesa fatto a Londra il 9 febbraio 2000.

    b)

    Accordi ed altre intese relativi a servizi aerei siglati o firmati fra la Repubblica islamica del Pakistan e Stati membri della Comunità europea non ancora entrati in vigore e non ancora oggetto di applicazione transitoria alla data della firma del presente accordo:

    accordo fra il governo della Repubblica islamica del Pakistan e il governo del Granducato del Lussemburgo in materia di servizi aerei siglato a Karachi il 14 ottobre 1997, in seguito denominato «accordo Pakistan-Lussemburgo» nell’allegato II;

    integrato dal memorandum d’intesa fatto a Karachi il 14 ottobre 1997.


    ALLEGATO II

    Elenco provvisorio degli articoli degli accordi elencati nell’allegato I e di cui agli articoli da 2 a 4 del presente accordo

    a)

    Designazione da parte di uno Stato membro:

    articolo 3 dell’accordo Pakistan-Austria e articolo 2 bis del memorandum d’intesa Pakistan-Austria fatto a Islamabad il 27 settembre 2006;

    articolo III dell’accordo Pakistan-Bulgaria;

    articolo III dell’accordo Pakistan-Repubblica ceca;

    progetto di articolo 3 dell’accordo Pakistan-Danimarca;

    articolo 2 dell’accordo Pakistan-Francia;

    articolo 3 dell’accordo Pakistan-Germania;

    articolo 3 dell’accordo Pakistan-Grecia;

    articolo 3 dell’accordo Pakistan-Ungheria;

    articolo II dell’accordo Pakistan-Italia;

    articolo 3 dell’accordo Pakistan-Malta;

    articolo 4 del progetto di accordo Pakistan-Paesi Bassi

    articolo III dell’accordo Pakistan-Polonia;

    articolo II dell’accordo Pakistan-Portogallo;

    articolo III dell’accordo Pakistan-Romania;

    articolo 3 dell’accordo Pakistan-Spagna;

    progetto di articolo 3 dell’accordo Pakistan-Svezia;

    articolo 4 dell’accordo Pakistan-Regno Unito.

    b)

    Rifiuto, revoca, sospensione o limitazione delle autorizzazioni o permessi:

    articolo 4 dell’accordo Pakistan-Austria e articolo 2 ter del memorandum d’intesa Pakistan-Austria;

    articolo IV dell’accordo Pakistan-Bulgaria;

    articolo IV dell’accordo Pakistan-Repubblica ceca;

    progetto di articolo 4 dell’accordo Pakistan-Danimarca;

    articolo 2 dell’accordo Pakistan-Francia;

    articolo 4 dell’accordo Pakistan-Germania;

    articolo 4 dell’accordo Pakistan-Grecia;

    articolo 4 dell’accordo Pakistan-Ungheria;

    articolo VIII dell’accordo Pakistan-Italia;

    articolo 4 dell’accordo Pakistan-Lussemburgo;

    articolo 4 dell’accordo Pakistan-Malta;

    articolo 5 del progetto di accordo Pakistan-Paesi Bassi;

    articolo IV dell’accordo Pakistan-Polonia;

    articolo VIII dell’accordo Pakistan-Portogallo;

    articolo IV dell’accordo Pakistan-Romania;

    articolo 4 dell’accordo Pakistan-Spagna;

    progetto di articolo 4 dell’accordo Pakistan-Svezia;

    articolo 5 dell’accordo Pakistan-Regno Unito.

    c)

    Sicurezza:

    allegato D del memorandum d’intesa Pakistan-Austria;

    articolo V dell’accordo Pakistan-Bulgaria;

    articolo V dell’accordo Pakistan-Repubblica ceca;

    progetto di articolo 16 dell’accordo Pakistan-Danimarca;

    articolo 8 dell’accordo Pakistan-Grecia;

    articolo 5 dell’accordo Pakistan-Ungheria;

    articolo II dell’accordo Pakistan-Italia;

    articolo 6 dell’accordo Pakistan-Lussemburgo;

    articolo 5 dell’accordo Pakistan-Malta;

    appendice II del verbale concordato Pakistan-Paesi Bassi del 25 marzo 1997;

    articolo V dell’accordo Pakistan-Romania;

    articolo 5 dell’accordo Pakistan-Spagna;

    progetto di articolo 16 dell’accordo Pakistan-Svezia.

    d)

    Tariffe di trasporto all’interno della Comunità europea:

    articolo 9 dell’accordo Pakistan-Austria;

    articolo VIII dell’accordo Pakistan-Bulgaria;

    articolo VIII dell’accordo Pakistan-Repubblica ceca;

    progetto di articolo 11 dell’accordo Pakistan-Danimarca;

    articolo 6 dell’accordo Pakistan-Francia;

    articolo 4 del verbale concordato fatto a Bonn il 12 novembre 1998, come applicato in via provvisoria nel quadro dell’accordo Pakistan-Germania;

    articolo 13 dell’accordo Pakistan-Grecia;

    articolo 9 dell’accordo Pakistan-Ungheria;

    articolo VI dell’accordo Pakistan-Italia;

    articolo 10 dell’accordo Pakistan-Lussemburgo;

    articolo 9 dell’accordo Pakistan-Malta;

    articolo 6 del progetto di accordo Pakistan-Paesi Bassi;

    articolo VIII dell’accordo Pakistan-Polonia;

    articolo VI dell’accordo Pakistan-Portogallo;

    articolo IX dell’accordo Pakistan-Romania;

    articolo 9 dell’accordo Pakistan-Spagna;

    progetto di articolo 11 dell’accordo Pakistan-Svezia;

    articolo 7 dell’accordo Pakistan-Regno Unito.


    ALLEGATO III

    Elenco degli altri Stati di cui all’articolo 2 del presente accordo

    a)

    la Repubblica d’Islanda (ai sensi dell’accordo sullo Spazio economico europeo);

    b)

    il Principato del Liechtenstein (ai sensi dell’accordo sullo Spazio economico europeo);

    c)

    il Regno di Norvegia (ai sensi dell’accordo sullo Spazio economico europeo);

    d)

    la Confederazione svizzera (ai sensi dell’accordo sul trasporto aereo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera).

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