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Document 32008R1147

Regolamento (CE) n. 1147/2008 della Commissione, del 31 ottobre 2008 , che modifica il regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE, per quanto concerne la parte III.10 dell’allegato I

GU L 313 del 22.11.2008, p. 1–44 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1147/oj

22.11.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 313/1


REGOLAMENTO (CE) n. 1147/2008 DELLA COMMISSIONE

del 31 ottobre 2008

che modifica il regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE, per quanto concerne la parte III.10 dell’allegato I

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE (1), in particolare l’articolo 27,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE (2), prevede un modulo generico obbligatorio di notificazione degli aiuti di Stato.

(2)

In seguito all’adozione da parte della Commissione della nuova disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela ambientale (3), è necessario modificare una parte del modulo di notificazione allegato al regolamento (CE) n. 794/2004.

(3)

Il regolamento (CE) n. 794/2004 deve pertanto essere modificato di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La parte III.10 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 794/2004 è sostituita dall’allegato di cui al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 ottobre 2008.

Per la Commissione

Neelie KROES

Membro della Commissione


(1)  GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.

(2)  GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1.

(3)  GU C 82 dell’1.4.2008, pag. 1.


ALLEGATO

«PARTE III.10

SCHEDA DI INFORMAZIONI COMPLEMENTARI SUGLI AIUTI DI STATO PER LA TUTELA DELL’AMBIENTE

La presente scheda di informazioni complementari deve essere utilizzata per la notifica degli aiuti ai quali si applica la disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela ambientale (di seguito:“disciplina per gli aiuti ambientali”)  (1) . Essa va utilizzata anche per gli aiuti individuali per la tutela dell’ambiente non coperti da un regolamento di esenzione per categoria o soggetti a notifica individuale perché superano le soglie stabilite nel regolamento di esenzione per categoria al di là delle quali scatta l’obbligo di notificazione individuale.

1.   Caratteristiche essenziali della misura notificata

Si prega di compilare le parti del modulo di notifica pertinenti sulla base delle caratteristiche della misura notificata. Il modulo comporta anche alcune istruzioni per la sua compilazione.

A)

Precisare il tipo di aiuto e compilare le parti pertinenti della sezione 3 [“Compatibilità degli aiuti ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE”] della scheda di informazioni complementari:

aiuti per il superamento delle norme comunitarie o per l’innalzamento del livello di tutela ambientale da parte delle imprese in assenza di norme comunitarie — compilare la sezione 3.1;

aiuti per l’acquisto di nuovi mezzi di trasporto intesi al superamento delle norme comunitarie o all’innalzamento del livello di tutela ambientale in assenza di norme comunitarie — compilare la sezione 3.1;

aiuti alla PMI per l’adeguamento a norme comunitarie non ancora in vigore — compilare la sezione 3.2;

aiuti agli studi ambientali — compilare la sezione 3.3;

aiuti per il risparmio energetico — compilare la sezione 3.4;

aiuti a favore delle fonti energetiche rinnovabili — compilare la sezione 3.5;

aiuti alla cogenerazione — compilare la sezione 3.6;

aiuti al teleriscaldamento energeticamente sufficiente — compilare la sezione 3.7;

aiuti per la gestione dei rifiuti — compilare la sezione 3.8;

aiuti per il risanamento di siti contaminati — compilare la sezione 3.9;

aiuti al trasferimento di imprese — compilare la sezione 3.10;

aiuti connessi a regimi di autorizzazioni scambiabili — compilare la sezione 3.11;

aiuti sotto forma di sgravi o esenzioni da imposte ambientali — compilare la sezione 6.

Compilare inoltre la sezione 4 (“Effetto di incentivazione e necessità degli aiuti”) la sezione 7 (“Criteri che determinano la necessità di una valutazione dettagliata”), la sezione 8 (“Informazioni supplementari per la valutazione dettagliata”) (2), e la sezione 10 (“Relazioni e monitoraggio”).

B)

Spiegare le principali caratteristiche della misura notificata (obiettivi, effetti probabili dell’aiuto, strumento dell’aiuto, intensità dell’aiuto, beneficiari, budget, ecc.).

C)

L’aiuto può essere cumulato con altri aiuti?

no

In caso affermativo, compilare la sezione 9 (“Cumulo”) della presente scheda di informazioni complementari.

D)

L’aiuto è destinato a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo?

no

In caso affermativo, compilare la sezione 5 [“Compatibilità degli aiuti ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera b), del trattato CE”] della presente scheda di informazioni complementari.

E)

Se l’aiuto individuale notificato è stato concesso nel quadro di un regime di aiuti autorizzato, si prega di fornire informazioni su tale regime (numero del caso, denominazione del regime, data dell’autorizzazione della Commissione):

F)

Se viene applicato un aiuto specifico/una maggiorazione per le piccole imprese, si prega di confermare che i beneficiari rispondono alla definizione di piccola impresa secondo la legislazione comunitaria:

G)

Se viene applicato un aiuto specifico/una maggiorazione per le medie imprese, si prega di confermare che i beneficiari rispondono alla definizione di media impresa secondo la legislazione comunitaria:

H)

Se del caso, indicare i tassi di cambio utilizzati ai fini della notifica:

I)

Tutti i documenti allegati dagli Stati membri al modulo di notifica devono essere numerati; i numeri dei documenti vanno indicati nelle pertinenti sezioni della scheda di informazioni complementari.

2.   Obiettivo dell’aiuto

A)

Alla luce degli obiettivi di comune interesse di cui alla disciplina per gli aiuti ambientali (sezione 1.2), indicare le finalità ambientali perseguite dalla misura notificata. Fornire una descrizione dettagliata di ogni tipo di aiuto da accordare ai sensi della misura notificata:

B)

Se la misura notificata è già stata applicata in passato, indicarne i risultati in termini di tutela dell’ambiente (citando il numero di caso corrispondente e la data d’autorizzazione della Commissione e, se possibile, allegando le relazioni di valutazione nazionali sulla misura):

C)

Se si tratta di una misura nuova, indicare i risultati previsti e il periodo nel corso del quale saranno conseguiti:

3.   Compatibilità degli aiuti ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE

Se al progetto notificato come aiuto individuale partecipano più beneficiari, le informazioni che seguono vanno fornite per ciascuno di essi.

3.1.   Aiuti per il superamento delle norme comunitarie o per l’innalzamento del livello di tutela ambientale da parte delle imprese in assenza di norme comunitarie  (3)

3.1.1.   Natura degli investimenti oggetto dell’aiuto e norme applicabili

A)

Specificare se l’aiuto è concesso per:

investimenti che consentono al beneficiario di innalzare il livello di tutela ambientale risultante dalle sue attività superando le norme comunitarie applicabili  (4), indipendentemente dall’esistenza di una normativa nazionale obbligatoria più rigorosa delle norme comunitarie;

oppure

investimenti che consentono al beneficiario di innalzare il livello di tutela ambientale risultante dalle sue attività in assenza di norme comunitarie.

B)

Fornire informazioni dettagliate, inclusi, se del caso, dati sulle norme comunitarie rilevanti:

C)

Se l’aiuto è concesso per rispondere a norme nazionali che vanno al di là di quelle comunitarie, indicare tali norme nazionali applicabili e allegarne una copia:

3.1.2.   Intensità di aiuto e maggiorazioni

Nel caso di regimi d’aiuto, l’intensità di aiuto deve essere calcolata per ciascuno dei beneficiari.

A)

Qual è l’intensità massima di aiuto applicabile alla misura notificata (5)? …

B)

L’aiuto è concesso nell’ambito di una procedura di gara autenticamente competitiva (6)?

no

In caso affermativo, fornire dettagli sulla procedura di gara e allegare una copia del bando o della relativa bozza:

C)

Maggiorazioni

Ai progetti sono applicate delle maggiorazioni?

no

In caso affermativo, specificare di che tipo.

Nell’ambito della misura notificata viene applicata una maggiorazione per le PMI?

no

In caso affermativo, specificare il livello della maggiorazione applicabile (7): …

Nell’ambito della misura notificata è applicata la maggiorazione per l’ecoinnovazione (8)?

no

In caso affermativo, descrivere in che modo sono soddisfatte le seguenti condizioni:

gli attivi o il progetto ecoinnovativi rappresentano una novità o un sensibile miglioramento rispetto alla situazione del settore industriale pertinente a livello comunitario;

il beneficio ambientale previsto è significativamente maggiore rispetto al miglioramento derivato dall’evoluzione generale del livello tecnologico che caratterizza attività analoghe;

il carattere innovativo degli attivi o dei progetti in questione comporta un certo livello di rischio tecnologico, commerciale o finanziario superiore al rischio generalmente associato ad analoghi attivi o progetti non innovativi.

Fornire informazioni dettagliate che dimostrino che le condizioni di cui sopra sono soddisfatte:

Specificare il livello della maggiorazione (9): …

D)

In caso di un regime d’aiuti, indicare l’intensità di aiuto complessiva dei progetti sovvenzionati nel quadro del regime notificato (comprese le maggiorazioni)(in %): …

3.1.3.   Costi ammissibili  (10)

A)

Si prega di confermare che i costi ammissibili sono limitati ai sovraccosti d’investimento necessari a raggiungere un livello di tutela ambientale superiore a quello richiesto dalle norme comunitarie:

B)

Si prega di confermare anche che:

se il costo dell’investimento a favore della tutela ambientale può essere facilmente individuabile, il costo ammissibile corrisponde a tale costo connesso alla tutela dell’ambiente;

oppure

i sovraccosti di investimento sono calcolati rapportando l’investimento alla situazione controfattuale in assenza di aiuti, cioè l’investimento di riferimento (11);

e

i costi ammissibili sono calcolati al netto di qualsiasi profitto operativo e costo operativo connesso all’investimento supplementare per la tutela dell’ambiente e verificatosi durante i primi cinque anni di vita dell’investimento interessato.

C)

In cosa consistono i costi ammissibili?

investimenti in attivi materiali;

investimenti in attivi immateriali.

D)

Nel caso di investimenti in attivi materiali, indicare il tipo di investimenti in questione:

investimenti realizzati in terreni strettamente necessari per soddisfare obiettivi ambientali;

investimenti in fabbricati destinati a ridurre o a eliminare l’inquinamento e i fattori inquinanti;

investimenti in impianti e attrezzature destinati a ridurre o a eliminare l’inquinamento e i fattori inquinanti;

investimenti volti ad adattare i metodi di produzione in modo da tutelare l’ambiente.

E)

Nel caso di investimenti in attivi immateriali (trasferimento di tecnologie mediante acquisizione di licenze di sfruttamento o di conoscenze tecniche brevettate o non brevettate), confermare che tutti questi attivi immateriali soddisfano le seguenti condizioni:

sono considerati elementi patrimoniali ammortizzabili;

sono acquistati a condizioni di mercato presso imprese rispetto alle quali l’acquirente non disponga di alcun potere di controllo, diretto o indiretto;

figurano all’attivo del bilancio dell’impresa e rimangono e sono sfruttati nell’azienda del beneficiario dell’aiuto per almeno cinque anni (12).

Confermare inoltre che, se gli attivi immateriali sono rivenduti nel corso del quinquennio:

gli introiti ottenuti dalla cessione saranno dedotti dai costi ammissibili;

e

l’importo totale o parziale dell’aiuto sarà eventualmente rimborsato.

F)

Nel caso di investimenti che mirano ad ottenere un livello di tutela ambientale superiore rispetto alle norme comunitarie, si prega di confermare le dichiarazioni appropriate:

qualora l’impresa si stia adeguando a norme nazionali adottate in assenza di norme comunitarie, i costi ammissibili corrispondono ai sovraccosti d’investimento necessari per ottenere il livello di tutela ambientale prescritto dalle norme nazionali;

qualora l’impresa si stia adeguando o superi norme nazionali più rigorose di quelle comunitarie o superi le norme comunitarie, i costi ammissibili corrispondono ai sovraccosti d’investimento necessari per ottenere un livello di tutela ambientale superiore a quanto prescritto dalle norme comunitarie (13);

in assenza di norme, i costi ammissibili corrispondono ai costi d’investimento necessari per conseguire un livello di tutela ambientale superiore a quello che verrebbe raggiunto dall’impresa o dalle imprese interessate in assenza di qualsiasi aiuto ambientale.

G)

Per i regimi di aiuto, presentare una metodologia di calcolo dettagliata, in relazione alla situazione controfattuale, che sarà applicata a tutti gli aiuti individuali basati sul regime notificato, e fornire i documenti giustificativi pertinenti:

Per le misure di aiuto individuali, fornire un calcolo dettagliato dei costi ammissibili del progetto di investimento notificato, in relazione alla situazione controfattuale, e fornire i documenti giustificativi pertinenti:

3.1.4.   Norme specifiche applicabili agli aiuti per l’acquisto di nuovi mezzi di trasporto intesi al superamento delle norme comunitarie o all’innalzamento del livello di tutela ambientale in assenza di norme comunitarie  (14)

In caso di aiuti per l’acquisto di nuovi mezzi di trasporto intesi al superamento delle norme comunitarie o all’innalzamento del livello di tutela ambientale in assenza di norme comunitarie, oltre a rispondere alle sezioni 3.1-3.1.3:

A)

Confermare che i nuovi veicoli per il trasporto stradale, ferroviario, marittimo e lungo le vie navigabili interne che rispettano le norme comunitarie adottate sono stati acquistati prima dell’entrata in vigore di queste, e che esse, una volta diventate obbligatorie, non si applicano retroattivamente ai veicoli già acquistati:

Si prega di fornire informazioni dettagliate:

B)

Nei casi di interventi di equipaggiamento di veicoli già circolanti volti alla tutela ambientale nel settore dei trasporti, si prega di confermare:

che gli autoveicoli esistenti vengono adeguati a norme ambientali non ancora in vigore al momento in cui detti autoveicoli sono diventati operativi;

oppure

che essi non sono soggetti ad alcuna norma ambientale.

3.2.   Aiuti per l’adeguamento a norme comunitarie non ancora in vigore  (15)

3.2.1.   Condizioni di base

A)

Confermare che l’investimento è stato effettuato e concluso almeno un anno prima dell’entrata in vigore della norma:

no

Se sì, nel caso di regimi di aiuto, si prega di fornire dettagli sul modo in cui tale condizione è rispettata:

Se sì, nel caso di aiuti individuali, si prega di fornire dettagli e documenti giustificativi pertinenti:

B)

Si prega di fornire dettagli sulle norme comunitarie rilevanti, così come sulle date rilevanti ai fini del rispetto della condizione A:

3.2.2.   Intensità di aiuto

Qual è l’intensità di base applicabile alla misura notificata?

per le piccole imprese (16): …;

per le medie imprese (17): …;

per le grandi imprese (18): …

3.2.3.   Costi ammissibili

A)

Si prega di confermare che i costi ammissibili sono limitati ai sovraccosti d’investimento necessari a raggiungere il livello di tutela ambientale richiesto dalla norma comunitaria rispetto al livello di tutela ambientale esistente richiesto prima dell’entrata in vigore di detta norma:

B)

Si prega inoltre di confermare che:

se il costo dell’investimento a favore della tutela ambientale può essere facilmente individuabile, il costo ammissibile corrisponde a tale costo connesso alla tutela dell’ambiente;

oppure

i sovraccosti di investimento sono calcolati rapportando l’investimento alla situazione controfattuale in assenza di aiuti, cioè l’investimento di riferimento  (19);

e

i costi ammissibili sono calcolati al netto di qualsiasi profitto operativo e costo operativo connesso all’investimento supplementare per la tutela dell’ambiente e verificatosi durante i primi cinque anni di vita dell’investimento interessato.

C)

In cosa consistono i costi ammissibili?

investimenti in attivi materiali;

investimenti in attivi immateriali.

D)

Nel caso di investimenti in attivi materiali, indicare il tipo di investimenti in questione:

investimenti realizzati in terreni strettamente necessari per soddisfare obiettivi ambientali;

investimenti in fabbricati destinati a ridurre o a eliminare l’inquinamento e i fattori inquinanti;

investimenti in impianti e attrezzature destinati a ridurre o a eliminare l’inquinamento e i fattori inquinanti;

investimenti volti ad adattare i metodi di produzione in modo da tutelare l’ambiente.

E)

Nel caso di investimenti in attivi immateriali (trasferimento di tecnologie mediante acquisizione di licenze di sfruttamento o di conoscenze tecniche brevettate o non brevettate), confermare che tutti questi attivi immateriali soddisfano le seguenti condizioni:

sono considerati elementi patrimoniali ammortizzabili;

sono acquistati a condizioni di mercato presso imprese rispetto alle quali l’acquirente non disponga di alcun potere di controllo, diretto o indiretto;

figurano all’attivo del bilancio dell’impresa e rimangono e sono sfruttati nell’azienda del beneficiario dell’aiuto per almeno cinque anni (20).

Confermare inoltre che, se gli attivi immateriali sono rivenduti nel corso del quinquennio:

gli introiti ottenuti dalla cessione saranno dedotti dai costi ammissibili;

e

l’importo totale o parziale dell’aiuto sarà eventualmente rimborsato.

F)

Per i regimi di aiuto, presentare una metodologia di calcolo dettagliata, in relazione alla situazione controfattuale, che sarà applicata a tutti gli aiuti individuali basati sul regime notificato, e fornire i documenti giustificativi pertinenti:

Per le misure di aiuto individuali, fornire un calcolo dettagliato dei costi ammissibili del progetto di investimento notificato, in relazione alla situazione controfattuale, e fornire i documenti giustificativi pertinenti:

3.3.   Aiuti agli studi ambientali  (21)

3.3.1.   Studi direttamente connessi a investimenti intesi al raggiungimento di norme che superano quelle comunitarie o innalzano il livello di tutela ambientale in assenza di norme comunitarie

A)

Si prega di confermare se l’aiuto è concesso per studi direttamente connessi a investimenti intesi al raggiungimento di norme che superano quelle comunitarie o innalzano il livello di tutela ambientale in assenza di norme comunitarie:

no

In caso affermativo, specificare la finalità dell’investimento:

consente al beneficiario di innalzare il livello di tutela ambientale risultante dalle sue attività, superando le norme comunitarie applicabili, indipendentemente dall’esistenza di una normativa nazionale obbligatoria più rigorosa delle norme comunitarie;

oppure

consente al beneficiario di innalzare il livello di tutela ambientale risultante dalle sue attività in assenza di norme comunitarie.

B)

Fornire informazioni dettagliate, inclusi, se del caso, dati sulle norme comunitarie rilevanti:

C)

Se l’aiuto è concesso per studi direttamente connessi a investimenti intesi al raggiungimento di norme nazionali che vanno al di là di quelle comunitarie, indicare tali norme nazionali applicabili e allegarne una copia:

D)

Descrivere i tipi di studi che saranno sovvenzionati:

3.3.2.   Studi direttamente connessi a investimenti intesi a consentire un risparmio energetico

Si prega di confermare che l’aiuto è concesso per studi direttamente connessi a investimenti intesi a consentire un risparmio energetico:

no

In caso affermativo, si prega di fornire elementi che dimostrino in che modo la finalità dell’investimento in questione corrisponde alla definizione di risparmio energetico di cui al punto 70, paragrafo 2, della disciplina per gli aiuti ambientali:

3.3.3.   Studi direttamente connessi a investimenti per la produzione di energia rinnovabile

A)

Si prega di confermare se l’aiuto è concesso per studi direttamente connessi a investimenti finalizzati alla produzione di energia rinnovabile:

no

In caso affermativo, si prega di fornire elementi che dimostrino in che modo la finalità dell’investimento in questione corrisponde alla definizione di produzione di energia da fonti rinnovabili di cui al punto 70, paragrafi 5 e 9, della disciplina per gli aiuti ambientali:

B)

Specificare i tipi di fonti di energia rinnovabili che si intende sostenere con l’investimento legato allo studio ambientale e fornire precisazioni:

3.3.4.   Intensità di aiuto e maggiorazioni

A)

Qual è l’intensità massima di aiuto applicabile alla misura notificata (22)?

B)

Nell’ambito della misura notificata viene applicata una maggiorazione per le PMI?

no

In caso affermativo, specificare il livello della maggiorazione applicabile (23): …

3.4.   Aiuti per il risparmio energetico  (24)

3.4.1.   Condizioni di base

A)

Si prega di confermare che la misura notificata è conforme alla definizione di risparmio energetico di cui al punto 70, paragrafo 2, della disciplina per gli aiuti ambientali:

B)

Specificare, fornendo informazioni dettagliate, i tipi di misure sovvenzionate che consentono di realizzare un risparmio energetico, così come il livello di risparmio energetico da raggiungere:

3.4.2.   Aiuti agli investimenti

3.4.2.1.   Intensità di aiuto e maggiorazioni

A)

Qual è l’intensità di base applicabile alla misura notificata (25)? …

B)

Maggiorazioni

Nell’ambito della misura notificata viene applicata una maggiorazione per le PMI?:

no

In caso affermativo, specificare il livello della maggiorazione applicabile (26): …

C)

L’aiuto è concesso nell’ambito di una procedura di gara autenticamente competitiva (27)?

no

In caso affermativo, fornire dettagli sulla procedura di gara e allegare una copia del bando o della relativa bozza:

D)

In caso di un regime d’aiuti, indicare l’intensità di aiuto complessiva dei progetti sovvenzionati nel quadro del regime notificato (comprese le maggiorazioni)(in %):

3.4.2.2.   Costi ammissibili (28)

A)

Per quanto riguarda il calcolo dei costi ammissibili, confermare che i costi ammissibili sono limitati ai sovraccosti d’investimento necessari a raggiungere un risparmio energetico superiore al livello prescritto dalle norme comunitarie:

B)

Confermare inoltre che

nel caso in cui il costo dell’investimento a favore della tutela ambientale possa essere facilmente individuabile, il costo ammissibile corrisponde a tale costo connesso alla tutela dell’ambiente;

oppure

la parte dell’investimento direttamente connessa al risparmio energetico è calcolata rapportando l’investimento alla situazione controfattuale in assenza di aiuti, cioè l’investimento di riferimento (29);

e

i costi ammissibili sono calcolati al netto di qualsiasi profitto operativo e costo operativo connesso all’investimento supplementare per il risparmio energetico e verificatosi durante i primi tre anni di vita dell’investimento in esame nel caso delle PMI, durante i primi quattro anni nel caso delle grandi imprese che non fanno parte del sistema europeo di scambio dei diritti di emissioni di CO2, e durante i primi cinque anni nel caso delle grandi imprese che fanno parte del sistema europeo di scambio dei diritti di emissioni di CO2  (30).

C)

Nel caso di aiuti agli investimenti per il raggiungimento di un livello di risparmio energetico superiore a quello richiesto dalle norme comunitarie, si prega di indicare quale delle seguenti affermazioni è applicabile:

qualora l’impresa si stia adeguando a norme nazionali adottate in assenza di norme comunitarie, i costi ammissibili corrispondono ai sovraccosti d’investimento necessari per ottenere il livello di tutela ambientale prescritto dalle norme nazionali;

qualora l’impresa si stia adeguando o superi norme nazionali più rigorose di quelle comunitarie rilevanti o superi le norme comunitarie, i costi ammissibili corrispondono ai sovraccosti d’investimento necessari per ottenere un livello di tutela ambientale superiore a quanto prescritto dalle norme comunitarie (31);

in assenza di norme, i costi ammissibili corrispondono ai costi d’investimento necessari per conseguire un livello di tutela ambientale superiore a quello che verrebbe raggiunto dall’impresa o dalle imprese interessate in assenza di qualsiasi aiuto ambientale.

D)

In cosa consistono i costi ammissibili?

investimenti in attivi materiali;

investimenti in attivi immateriali.

E)

Nel caso di investimenti in attivi materiali, indicare il tipo di investimenti in questione:

investimenti realizzati in terreni strettamente necessari per soddisfare obiettivi ambientali;

investimenti in fabbricati destinati a ridurre o a eliminare l’inquinamento e i fattori inquinanti;

investimenti in impianti e attrezzature destinati a ridurre o a eliminare l’inquinamento e i fattori inquinanti;

investimenti volti ad adattare i metodi di produzione in modo da tutelare l’ambiente.

F)

Nel caso di investimenti in attivi immateriali (trasferimento di tecnologie mediante acquisizione di licenze di sfruttamento o di conoscenze tecniche brevettate o non brevettate), confermare che tutti questi attivi immateriali soddisfano le seguenti condizioni:

sono considerati elementi patrimoniali ammortizzabili;

sono acquistati a condizioni di mercato presso imprese rispetto alle quali l’acquirente non disponga di alcun potere di controllo, diretto o indiretto;

figurano all’attivo del bilancio dell’impresa e rimangono e sono sfruttati nell’azienda del beneficiario dell’aiuto per almeno cinque anni (32).

Confermare inoltre che, se gli attivi immateriali sono rivenduti nel corso del quinquennio:

gli introiti ottenuti dalla cessione saranno dedotti dai costi ammissibili;

e

l’importo totale o parziale dell’aiuto sarà eventualmente rimborsato.

G)

Per i regimi di aiuto, presentare una metodologia di calcolo dettagliata, in relazione alla situazione controfattuale (33), che sarà applicata a tutti gli aiuti individuali basati sul regime notificato, e fornire i documenti giustificativi pertinenti:

Se la notifica riguarda una misura di aiuti individuale, fornire un calcolo dettagliato dei costi ammissibili del progetto di investimento notificato, in relazione alla situazione controfattuale, e fornire i documenti giustificativi pertinenti:

3.4.3.   Aiuti al funzionamento

A)

Si prega di fornire informazioni/calcoli che dimostrino che gli aiuti si limitano a compensare i sovraccosti netti di produzione derivanti dall’investimento, tenendo conto dei benefici derivanti dal risparmio energetico (34):

B)

Qual è la durata della misura di aiuto al funzionamento (35)? …

C)

L’aiuto è decrescente?

no

Qual è l’intensità:

degli aiuti decrescenti (indicare i tassi decrescenti per ciascun anno) (36): …;

degli aiuti non decrescenti (37): …

3.5.   Aiuti a favore delle fonti energetiche rinnovabili  (38)

3.5.1.   Condizioni di base

A)

Si prega di confermare che l’aiuto è concesso esclusivamente per la promozione delle fonti di energia rinnovabili come definite dalla disciplina per gli aiuti ambientali (39):

no

B)

Nel caso della promozione di biocarburanti, si prega di confermare che l’aiuto è concesso solo per la promozione di biocarburanti sostenibili ai sensi di tale disciplina:

no

C)

Specificare, fornendo informazioni dettagliate, i tipi di fonti di energia rinnovabili (40) sostenute nel quadro della misura notificata:

3.5.2.   Aiuti agli investimenti

3.5.2.1.   Intensità di aiuto e maggiorazioni

A)

Qual è l’intensità di base applicabile a ciascuna fonte di energia rinnovabile sostenuta dalla misura notificata (41)? …

B)

Nell’ambito della misura notificata viene applicata una maggiorazione per le PMI?

no

In caso affermativo, specificare il livello della maggiorazione applicabile (42): …

C)

L’aiuto è concesso nell’ambito di una procedura di gara autenticamente competitiva (43)?

no

In caso affermativo, fornire dettagli sulla procedura di gara e allegare una copia del bando o della relativa bozza:

D)

In caso di un regime d’aiuti, indicare l’intensità di aiuto complessiva dei progetti sovvenzionati nel quadro del regime notificato (comprese le maggiorazioni)(in %):

3.5.2.2.   Costi ammissibili (44)

A)

Si prega di confermare che i costi ammissibili si limitano ai sovraccosti sostenuti dal beneficiario rispetto ai costi caratteristici di una centrale elettrica tradizionale o di un sistema di riscaldamento tradizionale di pari capacità in termini di produzione effettiva di energia:

B)

Confermare anche che:

nel caso in cui il costo dell’investimento a favore delle fonti di energia rinnovabili posa essere facilmente individuabile, il costo ammissibile corrisponde a tale costo connesso alle fonti di energia rinnovabili;

oppure

i sovraccosti di investimento sono calcolati rapportando l’investimento alla situazione controfattuale in assenza di aiuti, cioè l’investimento di riferimento (45);

e

i costi ammissibili vanno calcolati al netto di qualsiasi profitto e costo operativo connesso agli investimenti supplementari per le fonti di energia rinnovabili e verificatosi durante i primi cinque anni di vita dell’investimento interessato.

C)

In cosa consistono i costi ammissibili?

investimenti in attivi materiali;

investimenti in attivi immateriali.

D)

Nel caso di investimenti in attivi materiali, indicare il tipo di investimenti in questione:

investimenti realizzati in terreni strettamente necessari per soddisfare obiettivi ambientali;

investimenti in fabbricati destinati a ridurre o a eliminare l’inquinamento e i fattori inquinanti;

investimenti in impianti e attrezzature destinati a ridurre o a eliminare l’inquinamento e i fattori inquinanti;

investimenti volti ad adattare i metodi di produzione in modo da tutelare l’ambiente.

E)

Nel caso di investimenti in attivi immateriali (trasferimento di tecnologie mediante acquisizione di licenze di sfruttamento o di conoscenze tecniche brevettate o non brevettate), confermare che tutti questi attivi immateriali soddisfano le seguenti condizioni:

sono considerati elementi patrimoniali ammortizzabili;

sono acquistati a condizioni di mercato presso imprese rispetto alle quali l’acquirente non disponga di alcun potere di controllo, diretto o indiretto;

figurano all’attivo del bilancio dell’impresa e rimangono e sono sfruttati nell’azienda del beneficiario dell’aiuto per almeno cinque anni (46).

Confermare inoltre che, se gli attivi immateriali sono rivenduti nel corso del quinquennio:

gli introiti ottenuti dalla cessione saranno dedotti dai costi ammissibili;

e

l’importo totale o parziale dell’aiuto sarà eventualmente rimborsato.

F)

Per i regimi di aiuto, presentare una metodologia di calcolo dettagliata, in relazione alla situazione controfattuale, che sarà applicata a tutti gli aiuti individuali basati sul regime notificato, e fornire i documenti giustificativi pertinenti:

Per le misure di aiuto individuali, fornire un calcolo dettagliato dei costi ammissibili del progetto di investimento notificato, in relazione alla situazione controfattuale, e fornire i documenti giustificativi pertinenti:

3.5.3.   Aiuti al funzionamento

In funzione dell’alternativa scelta per la valutazione dell’aiuto al funzionamento (47), compilare la parte pertinente della sezione qui di seguito.

3.5.3.1.   Alternativa 1

A)

Fornire, per la durata della misura notificata, le informazioni seguenti a dimostrazione che l’aiuto al funzionamento è concesso per coprire la differenza fra il costo di produzione di energia da fonti rinnovabili e il prezzo di mercato del tipo di energia interessata:

analisi dettagliata dei costi di produzione dell’energia da ciascuna delle fonti di energia rinnovabile interessate (48):

analisi dettagliata del prezzo di mercato del tipo di energia interessata:

B)

Si prega di dimostrare che l’aiuto sarà concesso solo fino al completamento, conformemente alle consuete norme contabili, dell’ammortamento degli impianti (49), e di fornire un’analisi dettagliata dell’ammortamento di ciascun tipo (50) di investimento a favore della tutela dell’ambiente:

Per i regimi di aiuto, specificare come sarà garantito il rispetto di questa condizione:

Per gli aiuti individuali, fornire un’analisi dettagliata che dimostri che questa condizione è soddisfatta:

C)

Nel determinare l’importo degli aiuti al funzionamento, si prega di dimostrare come viene detratto dai costi di produzione qualsiasi aiuto agli investimenti concesso all’impresa interessata per il nuovo impianto:

D)

Gli aiuti coprono anche una normale remunerazione del capitale?

no

In caso affermativo, fornire precisazioni nonché informazioni/calcoli che mostrino il tasso normale di remunerazione e indicare le ragioni per cui il tasso scelto è adeguato:

E)

Per gli aiuti alla produzione di energia rinnovabile dalla biomassa, nei casi in cui gli aiuti al funzionamento siano superiori all’importo dell’investimento, si prega di fornire dati/documenti giustificativi (basati su esempi di calcolo per i regimi di aiuto o su calcoli dettagliati per gli aiuti individuali) che dimostrino che i costi totali sostenuti dall’impresa dopo l’ammortamento dell’impianto continuano a superare i prezzi di mercato dell’energia:

F)

Specificare i meccanismi di sostegno (tenendo conto dei requisiti di cui sopra), e in particolare i metodi di calcolo dell’importo dell’aiuto:

per i regimi d’aiuto, sulla base di un esempio (teorico) di progetto ammissibile:

Si prega inoltre di confermare che la metodologia di calcolo sopra descritta sarà applicata a tutti gli aiuti individuali basati sul regime notificato:

per gli aiuti individuali, fornire un calcolo dettagliato dell’importo dell’aiuto (tenendo conto dei requisiti di cui sopra):

G)

Qual è la durata della misura notificata?

La prassi della Commissione è limitare l’autorizzazione a 10 anni. In caso affermativo, ci si impegna a notificare nuovamente la misura entro il termine di 10 anni?

no

3.5.3.2.   Alternativa 2

A)

Fornire una descrizione dettagliata del certificato verde o del sistema di gare d’appalto (incluse, fra l’altro, informazioni sul livello dei poteri discrezionali, il ruolo dell’amministratore, il meccanismo di fissazione dei prezzi, il meccanismo di finanziamento, il meccanismo di sanzione e il meccanismo di ridistribuzione):

B)

Qual è la durata della misura notificata (51)?

C)

Fornire dati/calcoli che dimostrino che l’aiuto è indispensabile per garantire la redditività delle fonti di energia rinnovabili:

D)

Fornire dati/calcoli che dimostrino che l’aiuto non determina globalmente una sovraccompensazione a vantaggio di fonti di energia rinnovabili:

E)

Fornire informazioni/calcoli che dimostrino che l’aiuto non disincentiva i produttori dall’essere più competitivi:

3.5.3.3.   Alternativa 3 (52)

A)

Qual è la durata della misura d’aiuto al funzionamento (53)? …

B)

Fornire, per la durata della misura notificata, le informazioni seguenti a dimostrazione che l’aiuto al funzionamento è concesso per compensare la differenza fra il costo di produzione di energia da fonti rinnovabili e il prezzo di mercato del tipo di energia interessata:

analisi dettagliata dei costi di produzione dell’energia da ciascuna delle fonti di energia rinnovabili interessata (54):

analisi dettagliata del prezzo di mercato del tipo di energia interessata:

C)

L’aiuto è decrescente?

no

Qual è l’intensità:

degli aiuti decrescenti (indicare i tassi decrescenti per ciascun anno) (55):

…;

degli aiuti non decrescenti (56): …

3.6.   Aiuti alla cogenerazione  (57)

3.6.1.   Condizioni di base

Confermare se tale aiuto è concesso esclusivamente ad unità di cogenerazione conformi alla definizione di cogenerazione ad alto rendimento di cui al punto 70, paragrafo 11, della disciplina per gli aiuti ambientali:

no

3.6.2.   Aiuti agli investimenti

Si prega di confermare che:

la nuova unità di cogenerazione permette di ottenere un risparmio generalizzato di energia primaria rispetto alla produzione separata secondo la definizione della direttiva 2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (58) e della decisione 2007/74/CE della Commissione (59);

il miglioramento di un’unità di cogenerazione esistente o la conversione di un impianto di produzione di energia esistente in un’unità di cogenerazione consentono di ottenere un risparmio di energia primaria rispetto alla situazione di partenza.

Fornire informazioni dettagliate ed elementi che dimostrino che le condizioni di cui sopra sono soddisfatte:

3.6.2.1.   Intensità di aiuto e maggiorazioni

A)

Qual è l’intensità di base applicabile alla misura notificata (60)?: …

B)

Maggiorazioni:

Nell’ambito della misura notificata viene applicata una maggiorazione per le PMI?

no

In caso affermativo, specificare il livello della maggiorazione applicabile (61): …

C)

L’aiuto è concesso nell’ambito di una procedura di gara autenticamente competitiva (62)?

no

In caso affermativo, fornire dettagli sulla procedura di gara e allegare una copia del bando o della relativa bozza:

D)

In caso di un regime d’aiuti, indicare l’intensità di aiuto complessiva dei progetti sovvenzionati nel quadro del regime notificato (comprese le maggiorazioni)(in %):

3.6.2.2.   Costi ammissibili (63)

A)

Si prega di confermare che i costi ammissibili sono limitati ai sovraccosti d’investimento necessari alla realizzazione di un impianto di cogenerazione ad alto rendimento:

B)

Si prega di confermare inoltre che:

se il costo dell’investimento a favore della cogenerazione può essere facilmente individuabile, il costo ammissibile corrisponde a tale costo connesso alla cogenerazione;

oppure

i sovraccosti di investimento direttamente legati alla cogenerazione sono calcolati rapportando l’investimento alla situazione controfattuale in assenza di aiuti, cioè l’investimento di riferimento (64);

e

i costi ammissibili sono calcolati al netto di qualsiasi profitto operativo e costo operativo connesso all’investimento supplementare e verificatosi durante i primi cinque anni di vita dell’investimento interessato.

C)

In cosa consistono i costi ammissibili?

investimenti in attivi materiali;

investimenti in attivi immateriali.

D)

Nel caso di investimenti in attivi materiali, indicare il tipo di investimenti in questione:

investimenti realizzati in terreni strettamente necessari per soddisfare obiettivi ambientali;

investimenti in fabbricati destinati a ridurre o a eliminare l’inquinamento e i fattori inquinanti;

investimenti in impianti e attrezzature destinati a ridurre o a eliminare l’inquinamento e i fattori inquinanti;

investimenti volti ad adattare i metodi di produzione in modo da tutelare l’ambiente.

E)

Nel caso di investimenti in attivi immateriali (trasferimento di tecnologie mediante acquisizione di licenze di sfruttamento o di conoscenze tecniche brevettate o non brevettate), confermare che tutti questi attivi immateriali soddisfano le seguenti condizioni:

sono considerati elementi patrimoniali ammortizzabili;

sono acquistati a condizioni di mercato presso imprese rispetto alle quali l’acquirente non disponga di alcun potere di controllo, diretto o indiretto;

figurano all’attivo del bilancio dell’impresa e rimangono e sono sfruttati nell’azienda del beneficiario dell’aiuto per almeno cinque anni (65).

Confermare inoltre che, se gli attivi immateriali sono rivenduti nel corso del quinquennio:

gli introiti ottenuti dalla cessione saranno dedotti dai costi ammissibili;

e

l’importo totale o parziale dell’aiuto sarà eventualmente rimborsato.

F)

Per i regimi di aiuto, presentare una metodologia di calcolo dettagliata, in relazione alla situazione controfattuale, che sarà applicata a tutti gli aiuti individuali basati sul sistema notificato, e fornire i documenti giustificativi pertinenti:

Per le misure di aiuto individuali, fornire un calcolo dettagliato dei costi ammissibili del progetto di investimento notificato, in relazione alla situazione controfattuale, e fornire i documenti giustificativi pertinenti:

3.6.3.   Aiuti al funzionamento

A)

Si prega di confermare che l’unità di cogenerazione preesistente è conforme alla definizione di cogenerazione ad alto rendimento di cui al punto 70, paragrafo 11, della disciplina per gli aiuti ambientali, e presenta un risparmio generalizzato di energia primaria rispetto alla produzione separata come prescritto dalla direttiva 2004/8/CE e dalla decisione 2007/74/CE:

B)

Confermare inoltre che gli aiuti al funzionamento a favore della cogenerazione ad alto rendimento sono concessi esclusivamente:

alle imprese che provvedono alla distribuzione pubblica di calore e di energia elettrica, ove questi siano prodotti a costi superiori al prezzo di mercato (66);

a favore dell’impiego industriale della cogenerazione di calore e di energia elettrica, laddove si possa dimostrare che il costo di produzione di un’unità di energia ottenuta mediante tale tecnica è superiore al prezzo di mercato di un’unità di energia tradizionale (67).

Fornire informazioni dettagliate ed elementi che dimostrino che le condizioni rilevanti sono soddisfatte:

3.6.3.1.   Alternativa 1

A)

Fornire le informazioni seguenti a dimostrazione che l’aiuto al funzionamento è concesso per coprire la differenza fra il costo di produzione di energia in unità di cogenerazione e il prezzo di mercato del tipo di energia interessata:

analisi dettagliata dei costi di produzione dell’energia in unità di cogenerazione (68):

analisi dettagliata del prezzo di mercato del tipo di energia interessata:

B)

Si prega di dimostrare che: l’aiuto sarà concesso solo fino al completamento, conformemente alle consuete norme contabili, dell’ammortamento degli impianti (69), e di fornire un’analisi dettagliata dell’ammortamento di ciascun tipo di investimento a favore della tutela dell’ambiente:

Per i regimi di aiuto, specificare come sarà garantito il rispetto di questa condizione:

Per gli aiuti individuali, fornire un’analisi dettagliata che dimostri che questa condizione è soddisfatta:

C)

Nel determinare l’importo degli aiuti al funzionamento, si prega di dimostrare come viene detratto dai costi di produzione qualsiasi aiuto agli investimenti concesso all’impresa interessata per il nuovo impianto:

D)

Gli aiuti coprono anche una normale remunerazione del capitale?

no

In caso affermativo, fornire precisazioni nonché informazioni/calcoli che mostrino il tasso normale di remunerazione e indicare le ragioni per cui il tasso scelto è adeguato:

E)

Per gli aiuti a sostegno delle unità di cogenerazione di calore ed elettricità basate sulla biomassa, se gli aiuti al funzionamento sono superiori all’importo dell’investimento, si prega di fornire dati/documenti giustificativi (basati su esempi di calcolo per i regimi di aiuto o su calcoli dettagliati per gli aiuti individuali) che dimostrino che i costi totali sostenuti dall’impresa dopo l’ammortamento dell’impianto continuano a superare i prezzi di mercato dell’energia:

F)

Specificare i meccanismi di sostegno (tenendo conto dei requisiti di cui sopra), e in particolare i metodi di calcolo dell’importo dell’aiuto:

per i regimi d’aiuto, sulla base di un esempio (teorico) di progetto ammissibile:

Si prega inoltre di confermare che la metodologia di calcolo sopra descritta sarà applicata a tutti gli aiuti individuali basati sul regime notificato:

per gli aiuti individuali, fornire un calcolo dettagliato dell’importo dell’aiuto (tenendo conto dei requisiti di cui sopra):

G)

Qual è la durata della misura notificata?

La prassi della Commissione è limitare l’autorizzazione a 10 anni. In caso affermativo, ci si impegna a notificare nuovamente la misura entro il termine di 10 anni?

no

3.6.3.2.   Alternativa 2

A)

Fornire una descrizione dettagliata del certificato o del sistema di gare d’appalto (incluse, fra l’altro, informazioni sul livello dei poteri discrezionali, il ruolo dell’amministratore e il meccanismo di fissazione dei prezzi):

B)

Qual è la durata della misura notificata (70)?

C)

Fornire dati/calcoli che dimostrino che l’aiuto è indispensabile per garantire la redditività della produzione di energia negli impianti di cogenerazione:

D)

Fornire dati/calcoli che dimostrino che l’aiuto non determina globalmente una sovraccompensazione a vantaggio dell’energia prodotta in impianti di cogenerazione:

E)

Fornire informazioni/calcoli che dimostrino che l’aiuto non disincentiva i produttori di energia in cogenerazione dall’essere più competitivi:

3.6.3.3.   Alternativa 3

A)

Qual è la durata della misura d’aiuto al funzionamento (71)? …

B)

Fornire, per la durata della misura notificata, le informazioni seguenti a dimostrazione che l’aiuto al funzionamento è concesso per compensare la differenza fra il costo di produzione di energia in impianti di cogenerazione e il prezzo di mercato del tipo di energia interessata:

analisi dettagliata dei costi di produzione dell’energia negli impianti di cogenerazione:

analisi dettagliata del prezzo di mercato del tipo di energia interessata:

C)

L’aiuto è decrescente?

no

Qual è l’intensità:

degli aiuti decrescenti (indicare i tassi decrescenti per ciascun anno) (72):

…;

degli aiuti non decrescenti (73): …

3.7.   Aiuti al teleriscaldamento energeticamente efficiente  (74)

3.7.1.   Condizioni di base

Si prega di confermare che:

gli aiuti ambientali agli investimenti a favore di impianti di teleriscaldamento energeticamente efficiente conducono ad un risparmio di energia primaria;

e

l’impianto di teleriscaldamento beneficiario soddisfa la definizione di teleriscaldamento energeticamente efficiente di cui al punto 70, paragrafo 13, della disciplina per gli aiuti ambientali;

e

l’operazione combinata di produzione di calore (e di elettricità nel caso della cogenerazione) e di distribuzione di calore risulta in un risparmio di energia primaria;

oppure

l’investimento è inteso ad utilizzare e distribuire il calore di scarto ai fini del teleriscaldamento.

Per i regimi di aiuto, specificare come viene garantito il rispetto di questa condizione:

Nel caso di aiuti individuali, fornire informazioni dettagliate e documenti giustificativi pertinenti:

3.7.2.   Intensità di aiuto e maggiorazioni

A)

Qual è l’intensità di base applicabile alla misura notificata (75)? …

B)

Nell’ambito della misura notificata viene applicata una maggiorazione per le PMI?

no

In caso affermativo, specificare il livello della maggiorazione applicabile (76): …

C)

L’aiuto è concesso nell’ambito di una procedura di gara autenticamente competitiva (77)?

no

In caso affermativo, fornire dettagli sulla procedura di gara e allegare una copia del bando o della relativa bozza:

D)

In caso di un regime d’aiuti, indicare l’intensità di aiuto complessiva dei progetti sovvenzionati nel quadro del regime notificato (comprese le maggiorazioni) (in %):

3.7.3.   Costi ammissibili  (78)

A)

Si prega di confermare che i costi ammissibili sono limitati ai sovraccosti d’investimento necessari ad effettuare un investimento che conduca al teleriscaldamento energeticamente efficiente rispetto all’investimento di riferimento:

B)

Confermare inoltre che:

nel caso in cui il costo dell’investimento a favore della tutela dell’ambiente possa essere facilmente individuabile, il costo ammissibile corrisponde a tale costo connesso al teleriscaldamento energeticamente efficiente;

oppure

i sovraccosti di investimento sono calcolati rapportando l’investimento alla situazione controfattuale in assenza di aiuti, cioè l’investimento di riferimento (79),

e

i costi ammissibili sono calcolati al netto di qualsiasi profitto operativo e costo operativo connesso all’investimento supplementare e verificatosi durante i primi cinque anni di vita dell’investimento interessato.

C)

In cosa consistono i costi ammissibili?

investimenti in attivi materiali;

investimenti in attivi immateriali.

D)

Nel caso di investimenti in attivi materiali, indicare il tipo di investimenti in questione:

investimenti realizzati in terreni strettamente necessari per soddisfare obiettivi ambientali;

investimenti in fabbricati destinati a ridurre o a eliminare l’inquinamento e i fattori inquinanti;

investimenti in impianti e attrezzature destinati a ridurre o a eliminare l’inquinamento e i fattori inquinanti;

investimenti volti ad adattare i metodi di produzione in modo da tutelare l’ambiente.

E)

Nel caso di investimenti in attivi immateriali (trasferimento di tecnologie mediante acquisizione di licenze di sfruttamento o di conoscenze tecniche brevettate o non brevettate), confermare che tutti questi attivi immateriali soddisfano le seguenti condizioni:

sono considerati elementi patrimoniali ammortizzabili;

sono acquistati a condizioni di mercato presso imprese rispetto alle quali l’acquirente non disponga di alcun potere di controllo, diretto o indiretto;

figurano all’attivo del bilancio dell’impresa e rimangono e sono sfruttati nell’azienda del beneficiario dell’aiuto per almeno cinque anni (80).

Confermare inoltre che, se gli attivi immateriali sono rivenduti nel corso del quinquennio:

gli introiti ottenuti dalla cessione saranno dedotti dai costi ammissibili;

e

l’importo totale o parziale dell’aiuto sarà eventualmente rimborsato.

F)

Per i regimi di aiuto, presentare una metodologia di calcolo dettagliata, in relazione alla situazione controfattuale, che sarà applicata a tutti gli aiuti individuali basati sul regime notificato, e fornire i documenti giustificativi pertinenti:

Per le misure di aiuto individuali, fornire un calcolo dettagliato dei costi ammissibili del progetto di investimento notificato, in relazione alla situazione controfattuale, e fornire i documenti giustificativi pertinenti:

3.8.   Aiuti per la gestione dei rifiuti  (81)

3.8.1.   Condizioni generali

Si prega di confermare che le condizioni seguenti sono soddisfatte:

gli aiuti sono concessi per la gestione dei rifiuti di altre imprese, ivi comprese le attività di riutilizzo, riciclaggio e recupero di energia, che sia conforme alla classificazione gerarchica dei principi della gestione dei rifiuti (82);

l’investimento è inteso a ridurre l’inquinamento prodotto da altre imprese (gli “inquinatori”), escluso l’inquinamento prodotto dal beneficiario degli aiuti;

gli aiuti non esentano indirettamente gli inquinatori dagli oneri che incomberebbero loro in forza della normativa comunitaria, ovvero da oneri che andrebbero considerati come normali costi di un’impresa per gli inquinatori;

gli investimenti vanno oltre lo “stato dell’arte” (83) oppure prevedono un impiego innovativo di tecnologie tradizionali;

i materiali interessati sarebbero altrimenti eliminati o trattati secondo un approccio meno rispettoso dell’ambiente;

gli investimenti non si limitano ad accrescere la domanda di riciclaggio dei materiali senza potenziare la raccolta dei medesimi.

Fornire inoltre informazioni dettagliate ed elementi che dimostrino che le condizioni di cui sopra sono soddisfatte:

3.8.2.   Intensità di aiuto

A)

Qual è l’intensità di base applicabile alla misura notificata (84)?…

B)

Nell’ambito della misura notificata viene applicata una maggiorazione per le PMI?

no

In caso affermativo, specificare il livello della maggiorazione applicabile (85): …

C)

In caso di un regime d’aiuti, indicare l’intensità di aiuto complessiva dei progetti sovvenzionati nel quadro del regime notificato (comprese le maggiorazioni) (in %):

3.8.3.   Costi ammissibili  (86)

A)

Si prega di confermare che i costi ammissibili sono limitati ai sovraccosti d’investimento, sostenuti dal beneficiario, necessari a effettuare un investimento che conduca alla gestione dei rifiuti, rispetto all’investimento di riferimento, ad esempio una produzione tradizionale di pari capacità che non prevede la gestione dei rifiuti:

B)

Confermare inoltre che:

se il costo dell’investimento a favore della gestione dei rifiuti può essere facilmente individuabile, i costi ammissibili corrispondono a tali costi connessi alla gestione dei rifiuti;

oppure

i sovraccosti di investimento sono calcolati rapportando l’investimento alla situazione controfattuale in assenza di aiuti, cioè l’investimento di riferimento (87);

e

dai costi ammissibili sono detratti i costi di un tale investimento di riferimento;

i costi ammissibili sono calcolati al netto di qualsiasi profitto operativo e costo operativo connesso all’investimento supplementare per la gestione dei rifiuti e verificatosi durante i primi cinque anni di vita dell’investimento interessato.

C)

In cosa consistono i costi ammissibili?

investimenti in attivi materiali;

investimenti in attivi immateriali.

D)

Nel caso di investimenti in attivi materiali, indicare il tipo di investimenti in questione:

investimenti realizzati in terreni strettamente necessari per soddisfare obiettivi ambientali;

investimenti in fabbricati destinati a ridurre o a eliminare l’inquinamento e i fattori inquinanti;

investimenti in impianti e attrezzature destinati a ridurre o a eliminare l’inquinamento e i fattori inquinanti;

investimenti volti ad adattare i metodi di produzione in modo da tutelare l’ambiente.

E)

Nel caso di investimenti in attivi immateriali (trasferimento di tecnologie mediante acquisizione di licenze di sfruttamento o di conoscenze tecniche brevettate o non brevettate), confermare che tutti questi attivi immateriali soddisfano le seguenti condizioni:

sono considerati elementi patrimoniali ammortizzabili;

sono acquistati a condizioni di mercato presso imprese rispetto alle quali l’acquirente non disponga di alcun potere di controllo, diretto o indiretto,

figurano all’attivo del bilancio dell’impresa e rimangono e sono sfruttati nell’azienda del beneficiario dell’aiuto per almeno cinque anni (88).

Confermare inoltre che, se gli attivi immateriali sono rivenduti nel corso del quinquennio:

gli introiti ottenuti dalla cessione saranno dedotti dai costi ammissibili;

e

l’importo totale o parziale dell’aiuto sarà eventualmente rimborsato.

F)

Per i regimi di aiuto, presentare una metodologia di calcolo dettagliata, in relazione alla situazione controfattuale, che sarà applicata a tutti gli aiuti individuali basati sul regime notificato, e fornire i documenti giustificativi pertinenti:

Per le misure di aiuto individuali, fornire un calcolo dettagliato dei costi ammissibili del progetto di investimento notificato, in relazione alla situazione controfattuale, e fornire i documenti giustificativi pertinenti:

3.9.   Aiuti per il risanamento di siti contaminati  (89)

3.9.1.   Condizioni generali

Si prega di confermare che le condizioni seguenti sono soddisfatte:

gli aiuti agli investimenti a favore delle imprese che rimediano ai danni ambientali mediante il risanamento di siti contaminati (90) portano a un livello superiore di tutela ambientale.

Descrivere in dettaglio tale miglioramento della tutela ambientale, fornendo anche, se del caso, le informazioni disponibili sul sito, il tipo di contaminazione, una descrizione dell’attività che ha causato la contaminazione, e la procedura di risanamento prevista:

l’inquinatore (91) responsabile della contaminazione non è individuabile oppure non è possibile addebitargli i costi dell’inquinamento.

Fornire informazioni dettagliate ed elementi che dimostrino che la condizione di cui sopra è soddisfatta:

3.9.2.   Intensità di aiuto e costi ammissibili

A)

Qual è l’intensità di base applicabile alla misura notificata (92)? …

B)

Si prega di confermare che l’importo totale degli aiuti non sarà in nessun caso superiore ai costi effettivi dei lavori di risanamento:

C)

Specificare i costi dei lavori di risanamento (93):

D)

Confermare che l’aumento di valore del terreno è dedotto dai costi ammissibili:

Precisare come ciò viene garantito:

E)

Per i regimi di aiuto, presentare una metodologia di calcolo dettagliata, conforme ai principi sopra indicati, che sarà applicata a tutti gli aiuti individuali basati sul regime notificato, e fornire i documenti giustificativi pertinenti:

Per le misure di aiuto individuali, fornire un calcolo dettagliato dei costi ammissibili del progetto di investimento notificato, conformemente ai principi sopra indicati, e fornire i documenti giustificativi pertinenti:

3.10.   Aiuti al trasferimento di imprese  (94)

3.10.1.   Condizioni generali

A)

Si prega di confermare che:

il cambiamento di ubicazione è dettato da motivi di tutela o di prevenzione ambientale e fa seguito a una decisione amministrativa o giudiziaria emessa da un’autorità pubblica competente, oppure è il frutto di un concordato tra l’impresa e l’autorità pubblica competente;

l’impresa rispetta le norme ambientali più rigorose applicabili alla nuova regione di insediamento.

Fornire informazioni dettagliate ed elementi che dimostrino che le condizioni di cui sopra sono soddisfatte:

B)

Si prega di confermare che il beneficiario degli aiuti:

è un’impresa ubicata in un area urbana o in una zona speciale di conservazione designata ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (95), che svolge, nel rispetto della normativa vigente, un’attività fonte di grave inquinamento e che, proprio a causa di tale ubicazione, deve lasciare il luogo in cui è insediata per spostarsi in una zona più adeguata;

oppure

è uno stabilimento o un impianto cui si applica la direttiva Seveso II (96).

Fornire informazioni dettagliate e documenti giustificativi:

3.10.2.   Intensità di aiuto e costi ammissibili

A)

Qual è l’intensità di base applicabile alla misura notificata (97)? …

B)

Nell’ambito della misura notificata viene applicata una maggiorazione per le PMI?

no

In caso affermativo, specificare il livello della maggiorazione applicabile (98): …

C)

Si prega di fornire precisazioni e relativi documenti giustificativi (se del caso) in merito ai seguenti elementi legati agli aiuti al trasferimento di imprese:

a)

benefici:

ricavato della vendita o della locazione dell’impianto o del terreno sgomberati:

indennizzo corrisposto in caso di esproprio:

altri benefici connessi al trasferimento dell’impianto, in particolare i benefici derivanti dal miglioramento della tecnologia utilizzata, attuato in occasione del trasferimento, e le plusvalenze contabili derivanti dall’uso più consono dell’impianto:

investimenti connessi ad eventuali aumenti della capacità:

altri potenziali benefici:

b)

costi:

costi connessi all’acquisto del terreno, alla costruzione o all’acquisto di un nuovo impianto di capacità pari all’impianto sgomberato:

eventuali penali in cui è incorsa l’impresa per la risoluzione del contratto di locazione di terreni o di immobili, qualora la decisione amministrativa o giudiziaria che ne ordina il trasferimento comporti la risoluzione anticipata di detto contratto:

altri costi potenziali:

D)

Per i regimi di aiuto, indicare una metodologia di calcolo (ad esempio basandosi su un esempio teorico) per i costi ammissibili/importo dell’aiuto, che includa i benefici/costi di cui alla lettera C), che sarà applicata a tutti gli aiuti individuali basati sul regime notificato:

Per le misure di aiuto individuali, fornire un calcolo dettagliato per i costi ammissibili/importo dell’aiuto del progetto di investimento notificato, che includa i benefici/costi di cui alla lettera C), e fornire i documenti giustificativi pertinenti:

3.11.   Aiuti connessi a regimi di autorizzazioni scambiabili  (99)

A)

Descrivere in dettaglio il regime di autorizzazioni scambiabili, compresi, fra l’altro, gli obiettivi, le modalità di concessione, le autorità/entità interessate, il ruolo dello Stato, i beneficiari, gli aspetti procedurali:

B)

Spiegare in che modo:

il regime di autorizzazioni scambiabili è concepito in modo tale da conseguire obiettivi ambientali superiori a quelli a cui mirano le norme comunitarie che le imprese interessate sono tenute a rispettare:

l’assegnazione delle quote è effettuata in modo trasparente e si basa su criteri oggettivi e su dati provenienti da fonti della più elevata attendibilità:

la quantità totale di autorizzazioni o di quote scambiabili concesse a ciascuna impresa ad un prezzo inferiore al valore di mercato non supera le previsioni di fabbisogno dell’impresa quali stimate per una situazione senza sistema di scambio:

la metodologia di assegnazione non favorisce determinate imprese o determinati settori:

Nel caso in cui la metodologia di assegnazione favorisca determinate imprese o determinati settori, spiegare in che modo ciò sia giustificato dalla logica ambientale del regime stesso oppure come sia necessario ai fini della coerenza con altre politiche ambientali:

Si prega inoltre di spiegare in che modo:

l’assegnazione di autorizzazioni o di quote ai nuovi operatori non avviene a condizioni più favorevoli di quelle previste per le imprese già presenti sugli stessi mercati:

l’accesso al regime non deve essere indebitamente ostacolato dall’assegnazione alle imprese già presenti di autorizzazioni o di quote più elevate rispetto a quelle concesse ai nuovi operatori:

Fornire informazioni dettagliate ed elementi che dimostrino che le condizioni di cui sopra sono soddisfatte:

C)

Confermare che i seguenti criteri (100) sono rispettati dal regime:

i beneficiari sono selezionati in base a criteri oggettivi e trasparenti e gli aiuti sono, in linea di principio, concessi secondo modalità identiche per tutti i concorrenti operanti nello stesso settore e/o nello stesso mercato rilevante ove essi siano in una situazione fattuale simile;

e

l’asta integrale garantisce un aumento sostanziale dei costi di produzione per ciascun settore o categoria di singoli beneficiari;

e

l’aumento dei costi derivante dal regime di autorizzazioni scambiabili non può venir fatto gravare sul consumatore senza che si verifichi una contrazione notevole delle vendite (101);

e

si è utilizzata la tecnica più vantaggiosa all’interno del SEE come parametro per il livello di sovvenzione concessa.

Fornire informazioni dettagliate che dimostrino come sono applicati questi criteri:

4.   Effetto di incentivazione e necessità degli aiuti  (102)

4.1.   Condizioni generali

A)

I progetti oggetto dell’aiuto sono cominciati prima della presentazione della domanda di aiuto da parte dei beneficiari alle autorità nazionali?

no

In caso affermativo, la Commissione ritiene che l’aiuto non costituisca un incentivo per il beneficiario (103).

B)

In caso negativo, indicare le date:

Il progetto ambientale ha avuto inizio il: …

Il beneficiario ha presentato la domanda di aiuto alle autorità nazionali il: …

Si prega di allegare documenti che dimostrino quanto sopra.

4.2.   Valutazione dell’effetto di incentivazione

Se l’aiuto è concesso

a imprese che non siano PMI,

a PMI, ma è soggetto a una valutazione dettagliata,

la Commissione esigerà che l’effetto di incentivazione dell’aiuto sia dimostrato da una valutazione. Passare alle domande successive. Negli altri casi, la Commissione ritiene che l’effetto di incentivazione sia automaticamente presente per la misura d’aiuto.

4.2.1.   Condizioni generali

Se occorre dimostrare l’effetto di incentivazione per più imprese partecipanti al progetto notificato, le informazioni che seguono vanno fornite per ciascuna di esse.

Per dimostrare l’effetto di incentivazione, la Commissione esige una valutazione da parte dello Stato membro che provi che in assenza di aiuti, ovvero nella situazione controfattuale, non sarebbe stata scelta l’alternativa più rispettosa per l’ambiente. Si prega di fornire le informazioni che seguono

4.2.2.   Criteri

A)

Dimostrare che la situazione controfattuale è credibile:

B)

I costi ammissibili sono stati calcolati in linea con la metodologia di cui ai punti 81, 82 e 83 della disciplina per gli aiuti ambientali?

no

Fornire informazioni dettagliate ed elementi che dimostrino la metodologia utilizzata:

C)

L’investimento sarebbe stato sufficientemente redditizio in assenza di aiuti?

no

Fornire informazioni dettagliate e giustificativi in merito a tale redditività (104):

5.   Compatibilità degli aiuti ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera b), del trattato CE

Gli aiuti a favore della tutela dell’ambiente destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto  (105) di comune interesse europeo possono essere considerati compatibili con il mercato comune in virtù dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera b), del trattato CE

5.1.   Condizioni generali (cumulative)

A)

Fornire informazioni dettagliate ed elementi giustificativi per quanto riguarda i termini di attuazione del progetto notificato, compresi partecipanti, obiettivi, effetti e mezzi per la realizzazione degli obiettivi (106):

B)

Confermare che:

si tratta di un progetto di comune interesse europeo (107): fornisce un contributo concreto, esemplare e identificabile alla realizzazione degli interessi comunitari in materia di tutela ambientale (108);

e

i vantaggi insiti negli obiettivi del progetto non si limitano allo Stato membro o agli Stati membri che lo realizzano ma si estendono all’intera Comunità. (109);

e

il progetto contribuisce in modo sostanziale agli obiettivi comunitari.

Si prega di fornire informazioni dettagliate e documenti giustificativi:

C)

Fornire informazioni dettagliate e giustificativi che dimostrino che l’aiuto è necessario E che costituisce un incentivo per l’esecuzione del progetto:

D)

Si prega di fornire informazioni e giustificativi a dimostrazione del fatto che il progetto comporta un grado di rischio elevato:

E)

Si prega di fornire informazioni e giustificativi a dimostrazione del fatto che il progetto riveste grande importanza tenuto conto del suo volume (110):

F)

Indicare il contributo (111) del beneficiario al progetto:

G)

Elencare gli Stati membri da cui provengono le imprese partecipanti al progetto notificato (112):

5.2.   Descrizione del progetto

Descrivere dettagliatamente il progetto, compresi, fra le altre cose, la struttura/organizzazione, i beneficiari, il budget, l’importo dell’aiuto, l’intensità di aiuto (113), gli investimenti interessati e i costi ammissibili. A titolo di guida, cfr. la sezione 3 della presente scheda di informazioni complementari.

6.   Aiuti sotto forma di sgravi o esenzioni da imposte ambientali

6.1.   Condizioni generali

A)

Si prega di spiegare in che modo gli sgravi o le esenzioni fiscali contribuiscono indirettamente a migliorare il livello di tutela ambientale, e indicare le ragioni per cui gli sgravi e le esenzioni fiscali non compromettono gli obiettivi generali perseguiti:

B)

Per gli sgravi o esenzioni da imposte armonizzate a livello comunitario si prega di confermare che:

l’aiuto è concesso per un periodo massimo di 10 anni;

e

i beneficiari corrispondono almeno il livello comunitario minimo di imposizione prescritto dalla direttiva applicabile (114).

Fornire, per ogni categoria di beneficiari, giustificativi riguardanti il livello minimo di imposizione da pagare (tasso effettivamente pagato, preferibilmente in EUR, e nelle stesse unità della legislazione comunitaria applicabile):

sono compatibili con la pertinente legislazione comunitaria applicabile e conformi ai limiti e alle condizioni ivi fissati.

Indicare le disposizioni rilevanti e fornire pertinenti documenti giustificativi:

C)

Per gli sgravi o esenzioni da imposte ambientali che non sono state armonizzate, o che sono state armonizzate ma i beneficiari pagano meno del livello comunitario minimo di imposizione, si prega di confermare che l’aiuto è concesso per un periodo massimo di 10 anni:

no

Si prega inoltre di fornire quanto segue:

una descrizione dettagliata dei settori esonerati:

informazioni, per ogni settore, quanto alle tecniche più vantaggiose all’interno del SEE relativamente alla riduzione del danno ambientale cui mira l’imposta:

un elenco dei 20 maggiori beneficiari degli sgravi/riduzioni così come una descrizione dettagliata della loro situazione, in particolare il fatturato, le quote di mercato e l’entità della base imponibile:

6.2.   Necessità dell’aiuto

Si prega di confermare che:

i beneficiari sono selezionati in base a criteri oggettivi e trasparenti e gli aiuti sono, in linea di principio, concessi secondo modalità identiche per tutti i concorrenti operanti nello stesso settore e/o nello stesso mercato rilevante ove essi siano in una situazione fattuale simile;

e

l’imposta ambientale al netto dello sgravio porterebbe a un aumento sostanziale dei costi di produzione per ciascun settore o categoria di singoli beneficiari (115);

e

in assenza dell’aiuto, l’aumento sostanziale dei costi di produzione porterebbe a una contrazione notevole delle vendite se venisse fatto gravare sul consumatore (116).

Fornire i documenti giustificativi riguardanti le condizioni sopra indicate:

6.3.   Proporzionalità dell’aiuto

Specificare quale delle condizioni seguenti è soddisfatta:

A)

Il regime definisce i criteri a garanzia che ciascun beneficiario corrisponda una parte dell’imposta nazionale complessivamente equivalente alle prestazioni ambientali di ciascun beneficiario paragonate a quelle ottenute con la tecnica più vantaggiosa all’interno del SEE?

no

Fornire informazioni dettagliate ed elementi comprovanti che questa condizione è soddisfatta:

B)

I beneficiari degli aiuti corrispondono almeno il 20 % dell’imposta nazionale?

no

In caso negativo, si prega di dimostrare come possa essere giustificata un’aliquota inferiore nell’ottica di una limitata distorsione della concorrenza:

C)

Gli sgravi e le esenzioni fiscali sono condizionati alla conclusione di accordi tra lo Stato membro e le imprese o le associazioni di imprese beneficiarie?

no

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate e giustificativi comprovanti che le imprese o le associazioni di imprese si impegnano a conseguire obiettivi di tutela ambientale aventi effetti equivalenti: i) all’imposizione legata alle prestazioni ambientali (117), oppure ii) al 20 % dell’imposta nazionale (118), oppure iii) all’applicazione del livello comunitario minimo di imposizione:

Confermare inoltre che:

il contenuto degli accordi è stato negoziato dallo Stato membro e stabilisce segnatamente gli obiettivi e lo scadenzario per il loro conseguimento;

lo Stato membro assicura un controllo indipendente e tempestivo degli impegni assunti in forza di questi accordi;

gli accordi saranno periodicamente rivisti alla luce di innovazioni tecnologiche o di altra natura e prevedono un sistema efficace di sanzioni da irrogare in caso di mancato adempimento degli impegni.

Specificare, per ogni settore, gli obiettivi e lo scadenzario e descrivere i meccanismi di controllo e revisione (ad esempio da parte di chi e con quale periodicità), così come il sistema di sanzioni:

7.   Criteri che determinano ma necessità di una valutazione dettagliata  (119)

Indicare se la misura notificata rientra nelle seguenti categorie di aiuti:

per le misure che rientrano nel campo di applicazione di un regolamento di esenzione per categoria: caso notificato alla Commissione in forza di un obbligo di notifica individuale dell’aiuto come previsto dal regolamento di esenzione per categoria;

aiuti agli investimenti: quando l’importo degli aiuti ad una singola impresa supera 7,5 Mio EUR (anche se nell’ambito di un regime di aiuti autorizzato);

aiuti al funzionamento per misure di risparmio energetico: quando l’importo degli aiuti per impresa supera 5 Mio EUR su cinque anni;

aiuti al funzionamento per la produzione di elettricità da fonti rinnovabili e/o per la produzione combinata di calore rinnovabile: quando gli aiuti sono concessi a impianti a elettricità rinnovabile la cui capacità di produzione di elettricità rinnovabile supera 125 MW;

aiuti al funzionamento per la produzione di biocarburante: quando gli aiuti sono concessi ad impianti per la produzione di biocarburante la cui produzione supera 150 000 tonnellate l’anno;

aiuti al funzionamento per la cogenerazione: quando gli aiuti sono concessi ad impianti di cogenerazione la cui capacità di produzione di elettricità da cogenerazione supera 200 MW (120);

aiuti al funzionamento concessi a favore di nuovi impianti di energia rinnovabile calcolati sulla base di un calcolo dei costi esterni evitati (121).

In questo caso, si prega di fornire un’analisi comparativa dei costi motivata e quantificata, recante una valutazione dei costi esterni generati dai produttori di energia concorrenti, in modo da dimostrare che l’aiuto costituisce effettivamente una compensazione a fronte di costi esterni evitati (122).

Se la misura notificata rientra almeno in una di queste categorie di aiuti, è soggetta a una valutazione dettagliata e devono essere fornite informazioni supplementari per consentire alla Commissione di effettuarla (sezione 8 della presente scheda di informazioni complementari).

8.   Informazioni supplementari per la valutazione dettagliata  (123)

Se al progetto notificato soggetto alla valutazione dettagliata partecipano più beneficiari, le informazioni che seguono vanno fornite per ciascuno di essi. Le informazioni fornite nella presente sezione non dispensano dall’obbligo di descrivere dettagliatamente il progetto notificato, inclusi i partecipanti, nelle precedenti sezioni della scheda.

8.1.   Osservazioni generali

La valutazione dettagliata mira ad assicurare che importi elevati di aiuto alla tutela dell’ambiente non alterino la concorrenza in misura contraria al comune interesse, ma contribuiscano effettivamente al suo conseguimento. Ciò accade quando i vantaggi derivanti dall’aiuto di Stato in termini di benefici per l’ambiente sono più importanti del danno per la concorrenza e per gli scambi  (124).

La valutazione dettagliata è effettuata sulla base degli elementi positivi e negativi specificati nelle sezioni 5.2.1 e 5.2.2 della disciplina per gli aiuti ambientali, che si applicano oltre ai criteri di cui al capitolo 3 della stessa disciplina.

Le informazioni richieste di seguito rappresentano un elenco indicativo degli elementi di cui la Commissione può aver bisogno per una valutazione dettagliata. Si tratta di orientamenti volti a rendere trasparenti e prevedibili le decisioni della Commissione e la relativa motivazione, per garantire la prevedibilità e la certezza del diritto. Gli Stati membri dovrebbero fornire tutti gli elementi che ritengano utili per la valutazione del caso.

Gli Stati membri sono invitati a basarsi in particolare sulle fonti di informazione elencate di seguito. Si prega di indicare se simili documenti giustificativi sono allegati alla notifica:

valutazioni di regimi di aiuti di Stato o di misure di aiuto di Stato precedenti;

valutazioni dell’impatto effettuate dall’autorità che concede gli aiuti;

altri studi in materia di tutela ambientale.

8.2.   Fallimento del mercato  (125)

A)

Indicare il contributo atteso dalla misura in termini di tutela ambientale (in modo quantificabile), allegando i documenti giustificativi:

B)

Indicare il livello di protezione ambientale perseguito rispetto alle norme comunitarie esistenti e/o alle norme di altri Stati membri e fornire i documenti giustificativi:

C)

Nel caso di aiuti per l’adeguamento a norme nazionali che vanno oltre le norme comunitarie, fornire le informazioni seguenti e (se del caso) documenti giustificativi:

natura, tipo e ubicazione dei principali concorrenti del beneficiario degli aiuti:

costi per l’attuazione delle norme nazionali (regimi di autorizzazioni scambiabili) che graverebbero sull’impresa in assenza di aiuti:

costi comparativi dell’attuazione di dette norme per i principali concorrenti del beneficiario:

8.3.   Strumento adeguato  (126)

Indicare per quali motivi lo Stato membro ha deciso di fare ricorso a uno strumento selettivo come l’aiuto di Stato per incrementare la tutela dell’ambiente e allegare i documenti giustificativi:

valutazioni d’impatto della misura proposta;

analisi comparativa delle opzioni alternative prese in considerazione dallo Stato membro;

motivazioni a riprova che il principio “chi inquina paga” è rispettato;

altro: …

8.4.   Effetto di incentivazione e necessità degli aiuti  (127)

Oltre al calcolo dei sovraccosti di cui al capitolo 3 della disciplina per gli aiuti ambientali, fornire le informazioni in appresso.

A)

Dimostrare quali azioni specifiche (128) non sarebbero state intraprese dall’impresa in assenza di aiuti (situazione controfattuale) e fornire i documenti giustificativi:

B)

Almeno uno dei seguenti elementi deve risultare presente per dimostrare l’effetto ambientale previsto connesso al cambiamento di comportamento. Specificare gli elementi rilevanti per la misura notificata e fornire i documenti giustificativi:

aumento del livello di tutela ambientale;

ritmo accelerato di attuazione di norme non ancora in vigore.

C)

I seguenti elementi possono essere utilizzati per dimostrare l’effetto di incentivazione. Specificare gli elementi rilevanti per la misura notificata e fornire i documenti giustificativi (129):

vantaggi per la produzione;

condizioni di mercato;

eventuali future norme cogenti (se, a livello comunitario, vi sono negoziati in corso per introdurre norme obbligatorie, nuove o più rigorose, che la misura interessata mirerebbe a rispettare);

livello di rischio;

livello di redditività.

D)

Nel caso di aiuti concessi a imprese che si adeguano a norme nazionali o superiori alle norme comunitarie o adottate in assenza di norme comunitarie, fornire informazioni e giustificativi che dimostrino che il beneficiario degli aiuti avrebbe subito un danno notevole in termini di sovraccosti e non sarebbe stato in grado di sostenere i costi connessi all’immediata attuazione delle norme nazionali:

8.5.   Proporzionalità degli aiuti  (130)

A)

Fornire un calcolo accurato dei costi ammissibili, che dimostri che essi sono realmente limitati ai sovraccosti necessari a raggiungere il livello di tutela ambientale:

B)

I beneficiari sono stati scelti mediante un processo di selezione aperto?

no

Si prega di fornire informazioni dettagliate (131) e documenti giustificativi:

C)

Spiegare come viene garantito che l’importo dell’aiuto sia limitato al minimo necessario e allegare documenti giustificativi:

8.6   Analisi della distorsione della concorrenza e degli scambi  (132)

8.6.1.   Mercati rilevanti ed effetti sugli scambi

A)

Indicare se è probabile che l’aiuto incida sulla concorrenza fra imprese su un mercato del prodotto:

no

Precisare quali sono i mercati del prodotto sui quali l’aiuto può avere un’incidenza (133):

B)

Per ciascuno di tali mercati, fornire una stima indicativa della quota di mercato del beneficiario:

Per ciascuno di tali mercati, fornire una stima indicativa delle quote di mercato delle altre imprese presenti sul mercato. Se possibile, indicare il relativo indice di Herfindahl-Hirschman (HHI):

C)

Descrivere la struttura e le dinamiche dei mercati rilevanti, allegando documenti giustificativi:

D)

Se del caso, fornire informazioni sull’incidenza sugli scambi (spostamento dei flussi di scambio e delocalizzazione dell’attività economica):

E)

La Commissione prenderà in considerazione gli elementi seguenti nel valutare in che misura è probabile che il beneficiario possa aumentare o mantenere il livello delle vendite come conseguenza degli aiuti. Indicare quelli per cui sono forniti giustificativi (134):

riduzione o compensazione dei costi unitari di produzione;

processi produttivi più rispettosi dell’ambiente;

nuovi prodotti.

8.6.2.   Incentivi dinamici/crowding out

Nella sua analisi degli effetti dell’aiuto sugli incentivi dinamici a investire dei concorrenti, la Commissione prenderà in considerazione gli elementi seguenti (135). Indicare per quali di essi sono allegati documenti giustificativi:

importo degli aiuti;

frequenza degli aiuti;

durata degli aiuti;

riduzione progressiva degli aiuti;

prontezza di adeguamento a norme future;

livello delle norme regolamentari rispetto agli obiettivi ambientali;

rischio di sovvenzioni incrociate;

neutralità tecnologica;

innovazione competitiva.

8.6.3.   Tenere in vita imprese inefficienti  (136)

La Commissione prenderà in considerazione gli elementi seguenti nella sua analisi degli effetti degli aiuti per evitare che siano impropriamente utilizzati a sostegno di imprese incapaci di adeguarsi a norme e tecnologie più rispettose dell’ambiente perché carenti sotto il profilo dell’efficienza. Indicare per quali di essi sono forniti documenti giustificativi e informazioni dettagliate:

tipo di beneficiari;

sovraccapacità del settore interessato dagli aiuti;

comportamento normale nel settore interessato dagli aiuti;

importanza relativa degli aiuti;

processo di selezione;

selettività.

8.6.4.   Potere di mercato/comportamento discriminatorio  (137)

La Commissione prenderà in considerazione gli elementi seguenti nella sua analisi degli effetti dell’aiuto sul potere di mercato del beneficiario. Indicare per quali di essi sono forniti documenti giustificativi e informazioni dettagliate:

potere di mercato del beneficiario degli aiuti e struttura del mercato;

nuovi arrivi;

differenziazione di prodotto e discriminazione di prezzo;

potere dell’acquirente.

8.6.5.   Conseguenze sugli scambi e sull’ubicazione  (138)

Si prega di dimostrare che l’aiuto non è stato decisivo per la scelta dell’ubicazione per l’investimento:

9.   Cumulo  (139)

A)

L’aiuto concesso nel quadro della misura notificata è cumulato con altri aiuti (140)?

no

B)

In caso affermativo, indicare quali sono le regole in materia di cumulo applicabili alla misura notificata:

C)

Indicare come sarà verificato il rispetto delle regole in materia di cumulo nel quadro della misura notificata:

10.   Relazioni e monitoraggio  (141)

10.1.   Relazioni annuali

Si noti che questo obbligo di presentare relazioni annuali lascia impregiudicato lo stesso tipo di obbligo di cui al presente regolamento.

Confermare che ci si impegna a presentare relazioni annuali sull’esecuzione della misura di aiuto ambientale notificata alla Commissione, che specificheranno, per ciascun regime approvato, per quanto riguarda le grandi imprese, gli elementi elencati in appresso:

la ragione sociale dei beneficiari,

l’importo degli aiuti per beneficiario,

l’intensità di aiuto,

una descrizione degli obiettivi della misura e del tipo di tutela ambientale che si intende incentivare,

i settori di attività nei quali vengono realizzati i progetti sovvenzionati,

una spiegazione di come sia stato rispettato l’effetto di incentivazione:

Nel caso di sgravi o esenzioni fiscali, confermare che ci si impegna a presentare relazioni annuali contenenti gli elementi elencati in appresso:

i testi legislativi o regolamentari con cui vengono istituiti gli aiuti,

precisazioni sulle categorie di imprese che beneficiano degli sgravi o delle esenzioni fiscali,

precisazioni sui settori economici maggiormente interessati da detti sgravi/esenzioni:

10.2.   Monitoraggio e valutazione

A)

Confermare che ci si impegna a conservare una documentazione dettagliata relativa alla concessione degli aiuti, con tutte le informazioni necessarie per accertare il rispetto delle regole in materia di costi ammissibili e intensità di aiuto massima autorizzabile:

B)

Confermare che ci si impegna a garantire che la documentazione dettagliata di cui alla lettera A) sia conservata per dieci anni dalla data di concessione degli aiuti:

C)

Confermare che ci si impegna a fornire i documenti di cui alla lettera A) su richiesta della Commissione:

11.   Altre informazioni

Si invita a fornire ogni altra informazione ritenuta necessaria ai fini della valutazione delle misure in questione a norma della disciplina per gli aiuti ambientali.»


(1)  GU C 82 dell’1.4.2008, pag. 1. Per maggiori informazioni riguardanti l’uso della presente scheda nel settore agricolo e della pesca, cfr. la sezione 2.1 (punti 59 e 61) della disciplina per gli aiuti ambientali.

(2)  Le sezioni 4, 7 e 8 non devono essere compilate in caso di esenzioni e sgravi da imposte ambientali rientranti nel campo d’applicazione del capo 4 della disciplina per gli aiuti ambientali.

(3)  Cfr. la disciplina per gli aiuti ambientali, sezione 3.1.1.

(4)  Si noti che non possono essere concessi aiuti che permettono all’impresa di adeguarsi a norme comunitarie già adottate ma non ancora in vigore.

(5)  L’intensità massima d’aiuto è del 50 % dei costi d’investimento ammissibili.

(6)  Per maggiori dettagli sulla procedura di gara autenticamente competitiva richiesta, cfr. il punto 77 della disciplina per gli aiuti ambientali.

(7)  L’intensità può essere aumentata di 10 punti percentuali per le medie imprese e di 20 punti percentuali per le piccole imprese.

(8)  Per maggiori informazioni cfr. il punto 78 della disciplina per gli aiuti ambientali.

(9)  L’intensità può essere aumentata di 10 punti percentuali.

(10)  Per maggiori informazioni cfr. i punti da 80 a 84 della disciplina per gli aiuti ambientali.

(11)  Lo scenario controfattuale deve basarsi su un investimento paragonabile dal punto di vista tecnico che comporti un livello inferiore di protezione ambientale (corrispondente a quello previsto dalle eventuali norme comunitarie obbligatorie, ove esistenti) e che sarebbe verosimilmente realizzato in assenza di aiuti. Cfr. il punto 81, lettera b), della disciplina per gli aiuti ambientali.

(12)  Ad eccezione dei casi in cui gli attivi immateriali diventano obsoleti da un punto di vista tecnico.

(13)  Si noti che i costi degli investimenti necessari per ottenere il livello di tutela prescritto dalle norme comunitarie non sono ammissibili.

(14)  Cfr. la disciplina per gli aiuti ambientali, sezione 3.1.2.

(15)  Cfr. la disciplina per gli aiuti ambientali, sezione 3.1.3.

(16)  L’intensità massima di aiuto è del 25 % se l’investimento è effettuato e concluso più di tre anni prima del termine perentorio di recepimento o della data di entrata in vigore, e del 20 % se l’investimento è effettuato e concluso da uno a tre anni prima del termine perentorio di recepimento o della data di entrata in vigore.

(17)  L’intensità massima di aiuto è del 20 % se l’investimento è effettuato e concluso più di tre anni prima del termine perentorio di recepimento o della data di entrata in vigore, e del 15 % se l’investimento è effettuato e concluso da uno a tre anni prima del termine perentorio di recepimento o della data di entrata in vigore.

(18)  L’intensità massima di aiuto è del 15 % se l’investimento è effettuato e concluso più di tre anni prima del termine perentorio di recepimento o della data di entrata in vigore, e del 10 % se l’investimento è effettuato e concluso da uno a tre anni prima del termine perentorio di recepimento o della data di entrata in vigore.

(19)  Lo scenario controfattuale deve basarsi su un investimento paragonabile dal punto di vista tecnico che comporti un livello inferiore di protezione ambientale e che sarebbe verosimilmente realizzato in assenza di aiuti. Cfr. il punto 81, lettera b), della disciplina per gli aiuti ambientali.

(20)  Ad eccezione dei casi in cui gli attivi immateriali diventano obsoleti da un punto di vista tecnico.

(21)  Si veda la disciplina per gli aiuti ambientali, sezione 3.1.4.

(22)  L’intensità massima d’aiuto è del 50 % dei costi dello studio.

(23)  Quando l’aiuto è a nome di una PMI, l’intensità può essere aumentata di 10 punti percentuali per le medie imprese e di 20 punti percentuali per le piccole imprese.

(24)  Cfr. la disciplina per gli aiuti ambientali, sezione 3.1.5.

(25)  L’intensità massima d’aiuto è il 60 % dei costi d’investimento ammissibili.

(26)  L’intensità può essere aumentata di 10 punti percentuali per le medie imprese e di 20 punti percentuali per le piccole imprese.

(27)  Per maggiori dettagli sulla procedura di gara autenticamente competitiva richiesta, cfr. il punto 97 della disciplina per gli aiuti ambientali.

(28)  Per più ampie informazioni, cfr. il punto 98 della disciplina per gli aiuti ambientali.

(29)  Lo scenario controfattuale deve basarsi su un investimento paragonabile dal punto di vista tecnico che comporti un livello inferiore di protezione ambientale e che sarebbe verosimilmente realizzato in assenza di aiuti. Cfr. il punto 81, lettera b), della disciplina per gli aiuti ambientali.

(30)  Si osservi che per le grandi imprese il periodo può essere ridotto a tre anni di vita dell’investimento ove si possa dimostrare che il periodo di ammortamento dell’investimento in esame non superi i tre anni.

(31)  Si noti che i costi degli investimenti necessari per ottenere il livello di tutela prescritto dalle norme comunitarie non sono ammissibili.

(32)  Ad eccezione dei casi in cui gli attivi immateriali diventano obsoleti da un punto di vista tecnico.

(33)  Cfr. il punto 81, lettera b), della disciplina per gli aiuti ambientali.

(34)  Si osservi che si devono detrarre dai costi di produzione gli eventuali aiuti agli investimenti concessi all’impresa e destinati al nuovo impianto.

(35)  Si noti che tale durata deve limitarsi a massimo 5 anni.

(36)  L’intensità di aiuto non deve essere superiore al 100 % dei sovraccosti nel primo anno ma deve diminuire in maniera lineare per raggiungere il tasso zero alla fine del quinto anno.

(37)  L’intensità massima d’aiuto è del 50 % dei sovraccosti.

(38)  Cfr. la disciplina per gli aiuti ambientali, sezione 3.1.6.

(39)  Cfr. il punto 70, paragrafi 5-9, della disciplina per gli aiuti ambientali.

(40)  Gli aiuti agli investimenti e/o al funzionamento per la produzione di biocarburanti sono consentiti solo nel caso dei biocarburanti sostenibili.

(41)  L’intensità massima di aiuto è del 60 % dei costi di investimento ammissibili.

(42)  L’intensità può essere aumentata di 10 punti percentuali per le medie imprese e di 20 punti percentuali per le piccole imprese.

(43)  Per maggiori dettagli sulla procedura di gara autenticamente competitiva richiesta, cfr. il punto 104 della disciplina per gli aiuti ambientali.

(44)  Per più ampie informazioni cfr. i punti 105 e 106 della disciplina per gli aiuti ambientali.

(45)  Lo scenario controfattuale deve basarsi su un investimento paragonabile dal punto di vista tecnico che comporti un livello inferiore di protezione ambientale e che sarebbe verosimilmente realizzato in assenza di aiuti. Cfr. il punto 81, lettera b), della disciplina per gli aiuti ambientali.

(46)  Ad eccezione dei casi in cui gli attivi immateriali diventano obsoleti da un punto di vista tecnico.

(47)  Per maggiori informazioni sull’alternativa 1 cfr. il punto 109 della disciplina per gli aiuti ambientali; per l’alternativa 2 cfr. il punto 110 della stessa disciplina e per l’alternativa 3 cfr. il punto 111.

(48)  Per i regimi di aiuto, le informazioni possono essere fornite sotto forma di un esempio di calcolo (teorico) (preferibilmente indicando gli importi in valore netto attuale). I costi di produzione andrebbero almeno specificati separatamente per ciascun tipo di fonte di energia rinnovabile. Può anche essere utile fornire informazioni specifiche per diverse capacità di impianto e per diversi tipi di impianti di produzione quando la struttura dei costi varia sensibilmente (ad esempio nei casi di centrali eoliche sulla terraferma e/o offshore).

(49)  L’energia supplementare prodotta dall’impianto non potrà beneficiare di alcun sostegno finanziario. Gli aiuti possono tuttavia coprire anche una normale remunerazione del capitale.

(50)  L’ammortamento dovrebbe almeno essere specificato separatamente per ogni tipo di fonte di energia rinnovabile (preferibilmente indicando gli importi in valore netto attuale). Può anche essere utile fornire informazioni specifiche per diverse capacità di impianto, così come per le centrali eoliche sulla terraferma e/o offshore.

(51)  Si osservi che la Commissione può autorizzare questo tipo di misura notificata per un periodo di 10 anni.

(52)  Gli Stati membri possono concedere aiuti al funzionamento conformemente alle disposizioni di cui al punto 100 della disciplina per gli aiuti ambientali.

(53)  La durata deve essere limitata a massimo 5 anni.

(54)  Per i regimi di aiuto, le informazioni possono essere fornite sotto forma di un esempio di calcolo (teorico) (preferibilmente indicando gli importi in valore netto attuale). I costi di produzione andrebbero almeno specificati separatamente per ciascun tipo di fonte di energia rinnovabile. Può anche essere utile fornire informazioni specifiche per diverse capacità di impianto così come per le centrali eoliche sulla terraferma e/o offshore.

(55)  L’intensità di aiuto non deve essere superiore al 100 % dei sovraccosti nel primo anno ma deve diminuire in maniera lineare per raggiungere il tasso zero alla fine del quinto anno.

(56)  L’intensità massima d’aiuto è del 50 % dei sovraccosti.

(57)  Cfr. la disciplina per gli aiuti ambientali, sezione 3.1.7.

(58)  GU L 52 del 21.2.2004, pag. 50.

(59)  GU L 32 del 6.2.2007, pag. 183.

(60)  L’intensità massima d’aiuto è il 60 % dei costi d’investimento ammissibili.

(61)  L’intensità può essere aumentata di 10 punti percentuali per le medie imprese e di 20 punti percentuali per le piccole imprese.

(62)  Per maggiori dettagli sulla procedura di gara autenticamente competitiva richiesta, cfr. il punto 116 della disciplina per gli aiuti ambientali.

(63)  Per più ampie informazioni cfr. i punti 117 e 118 della disciplina per gli aiuti ambientali.

(64)  Lo scenario controfattuale deve basarsi su un investimento paragonabile dal punto di vista tecnico che comporti un livello inferiore di protezione ambientale e che sarebbe verosimilmente realizzato in assenza di aiuti. Cfr. il punto 81, lettera b), della disciplina per gli aiuti ambientali.

(65)  Ad eccezione dei casi in cui gli attivi immateriali diventano obsoleti da un punto di vista tecnico.

(66)  Il carattere necessario degli aiuti sarà determinato prendendo in considerazione i costi e i proventi risultanti dalla produzione e dalla vendita del calore e dell’energia elettrica.

(67)  Il costo di produzione può comprendere la normale remunerazione del capitale dell’impianto ma da tale costo di produzione devono essere dedotti gli eventuali benefici ottenuti dall’impresa in termini di produzione di calore.

(68)  Per i regimi di aiuto queste informazioni possono essere fornite nella forma di un esempio di calcolo (teorico).

(69)  L’energia supplementare prodotta dall’impianto non potrà beneficiare di alcun sostegno finanziario. Gli aiuti possono tuttavia coprire anche una normale remunerazione del capitale.

(70)  Si osservi che la Commissione può autorizzare questo tipo di misura notificata per un periodo di 10 anni.

(71)  La durata deve essere limitata a massimo 5 anni.

(72)  L’intensità di aiuto non deve essere superiore al 100 % dei sovraccosti nel primo anno ma deve diminuire in maniera lineare per raggiungere il tasso zero alla fine del quinto anno.

(73)  L’intensità massima d’aiuto è del 50 % dei sovraccosti.

(74)  Cfr. la disciplina per gli aiuti ambientali, sezione 3.1.8.

(75)  L’intensità massima d’aiuto è il 50 % dei costi ammissibili. Se gli aiuti sono intesi unicamente a favore della parte produttiva dell’impianto di teleriscaldamento, per gli impianti di teleriscaldamento energeticamente efficiente alimentati con fonti rinnovabili di energia o di cogenerazione, l’intensità massima di aiuto è del 60 % dei costi ammissibili.

(76)  L’intensità può essere aumentata di 10 punti percentuali per le medie imprese e di 20 punti percentuali per le piccole imprese.

(77)  Per maggiori dettagli sulla procedura di gara autenticamente competitiva richiesta, cfr. il punto 123 della disciplina per gli aiuti ambientali.

(78)  Per maggiori informazioni cfr. i punti 124 e 125 della disciplina per gli aiuti ambientali.

(79)  Lo scenario controfattuale deve basarsi su un investimento paragonabile dal punto di vista tecnico che comporti un livello inferiore di protezione ambientale e che sarebbe verosimilmente realizzato in assenza di aiuti. Cfr. il punto 81, lettera b), della disciplina per gli aiuti ambientali.

(80)  Ad eccezione dei casi in cui gli attivi immateriali diventano obsoleti da un punto di vista tecnico.

(81)  Cfr. la disciplina per gli aiuti ambientali, sezione 3.1.9.

(82)  Classificazione contenuta nella comunicazione della Commissione sul riesame della strategia comunitaria per la gestione dei rifiuti [COM(96) 399 def. del 30.7.1996]. Per informazioni più dettagliate cfr. la nota 45 della disciplina per gli aiuti ambientali.

(83)  Per la definizione cfr. la nota 46 della disciplina per gli aiuti ambientali.

(84)  L’intensità massima d’aiuto è il 50 % dei costi d’investimento ammissibili.

(85)  L’intensità può essere aumentata di 10 punti percentuali per le medie imprese e di 20 punti percentuali per le piccole imprese.

(86)  Per più ampie informazioni, cfr. i punti 130 e 131 della disciplina per gli aiuti ambientali.

(87)  Lo scenario controfattuale deve basarsi su un investimento paragonabile dal punto di vista tecnico che comporti un livello inferiore di protezione ambientale e che sarebbe verosimilmente realizzato in assenza di aiuti. Cfr. il punto 81, lettera b), della disciplina per gli aiuti ambientali.

(88)  Ad eccezione dei casi in cui gli attivi immateriali diventano obsoleti da un punto di vista tecnico.

(89)  Cfr. la disciplina per gli aiuti ambientali, sezione 3.1.10.

(90)  I danni ambientali interessati consistono nel degrado della qualità del suolo, delle acque di superficie o delle falde freatiche.

(91)  In questo contesto, per “inquinatore” si intende il responsabile secondo l’ordinamento di ciascuno Stato membro, fatta salva l’adozione di norme comunitarie in materia.

(92)  Gli aiuti possono raggiungere il 100 % dei costi ammissibili.

(93)  Nel caso di risanamento di siti contaminati, si considerano investimenti ammissibili tutte le spese sostenute dall’impresa per il risanamento del sito, a prescindere dal fatto che, sotto il profilo contabile, le si possa iscrivere o meno all’attivo del bilancio.

(94)  Cfr. la disciplina per gli aiuti ambientali, sezione 3.1.11.

(95)  GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7.

(96)  Direttiva 96/82/CE del Consiglio sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose (GU L 10 del 14.1.1997, pag. 13).

(97)  L’intensità massima d’aiuto è il 50 % dei costi d’investimento ammissibili.

(98)  L’intensità può essere aumentata di 10 punti percentuali per le medie imprese e di 20 punti percentuali per le piccole imprese.

(99)  Cfr. la disciplina per gli aiuti ambientali, sezione 3.1.12.

(100)  Si osservi che questi criteri non si applicano al periodo fino al 31 dicembre 2012 nel caso dei regimi di autorizzazioni scambiabili conformemente alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).

(101)  Questa analisi può essere condotta sulla base delle stime, tra le altre cose, dell’elasticità del prezzo del prodotto nel settore interessato, stime da effettuare nell’ambito del rilevante mercato geografico. È possibile ricorrere alle stime del calo delle vendite e al relativo impatto sulla redditività dell’impresa.

(102)  Cfr. la disciplina per gli aiuti ambientali, sezione 3.2.

(103)  Cfr. il punto 143 della disciplina per gli aiuti ambientali.

(104)  Tenendo debitamente conto dei vantaggi associati all’investimento in assenza di aiuti, compreso il valore delle autorizzazioni scambiabili di cui l’impresa interessata potrebbe disporre in virtù dell’investimento ecologico.

(105)  La Commissione può anche considerare che un gruppo di progetti costituisca un unico progetto.

(106)  I progetti devono essere specifici e chiaramente definiti per quanto riguarda questi aspetti.

(107)  Il comune interesse europeo deve essere dimostrato in termini pratici: va ad esempio dimostrato che il progetto permette di compiere progressi significativi verso la realizzazione di specifici obiettivi ambientali della Comunità.

(108)  Ad esempio rivestendo una grande centralità ai fini della strategia ambientale dell’Unione europea.

(109)  La realizzazione del progetto ad opera di imprese di diversi Stati membri non costituisce una condizione sufficiente.

(110)  Deve essere di notevoli dimensioni e produrre effetti ambientali sostanziali.

(111)  La Commissione valuta in modo più favorevole i progetti notificati che prevedono un contributo significativo dal parte del beneficiario.

(112)  La Commissione valuta in modo più favorevole i progetti notificati che coinvolgono imprese appartenenti ad un numero considerevole di Stati membri.

(113)  Si osservi che la Commissione può autorizzare percentuali di aiuto più elevate rispetto a quelle definite dalla disciplina per gli aiuti ambientali.

(114)  “Livello comunitario minimo di imposizione”: il livello minimo di imposizione fiscale previsto dalla legislazione comunitaria. Per quanto riguarda i prodotti energetici e l’elettricità, per livello comunitario minimo di imposizione si intende il livello minimo di imposizione di cui all’allegato I della direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità (GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51).

(115)  I prodotti energetici e le “imprese a forte consumo di energia”, come definite all’articolo 17, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2003/96/CE, si ritiene soddisfino questo criterio fino a quando la disposizione rimane in vigore.

(116)  A tal fine, gli Stati membri possono tra l’altro fornire le stime relative all’elasticità del prezzo del prodotto nel settore interessato nell’ambito del rilevante mercato geografico assieme alle stime del calo delle vendite e/o dei profitti per le imprese operanti nel settore interessato o appartenenti alla categoria interessata.

(117)  Cioè lo stesso effetto che si avrebbe se il regime definisse criteri a garanzia che ciascun beneficiario corrisponda una parte dell’imposta nazionale complessivamente equivalente alle prestazioni ambientali di ciascun beneficiario paragonate a quelle ottenute con la tecnica più vantaggiosa all’interno del SEE — cfr. il punto 159, lettera a), della disciplina.

(118)  A meno che non possa essere giustificata un’aliquota inferiore nell’ottica di una limitata distorsione della concorrenza — cfr. il punto 159, lettera b), della disciplina.

(119)  Cfr. la disciplina per gli aiuti ambientali, sezione 5.1.

(120)  Si osservi che gli aiuti per la produzione di calore da cogenerazione vengono valutati sulla base della capacità di produzione elettrica al momento della notifica.

(121)  Per più ampie informazioni si veda il punto 161 della disciplina per gli aiuti ambientali.

(122)  Il metodo utilizzato per calcolare i costi esterni evitati deve essere internazionalmente riconosciuto e precedentemente approvato dalla Commissione. Si osservi inoltre che l’importo in eccesso di aiuti concessi ai produttori rispetto all’importo di aiuti al funzionamento per le fonti energetiche rinnovabili secondo l’alternativa 1 (si veda il punto 109 della disciplina per gli aiuti ambientali) deve essere in ogni caso reinvestito dall’impresa in fonti di energia rinnovabili ai sensi della sezione 3.1.6.1.

(123)  Si veda la disciplina per gli aiuti ambientali, sezione 5.2.

(124)  Per più ampie informazioni sulla valutazione dettagliata e la comparazione fra elementi positivi e negativi, cfr. le sezioni 1.3, 5.2.1 (punti da 166 a 174) e 5.2.2 (punti da 175 a 188) della disciplina per gli aiuti ambientali.

(125)  Cfr. la disciplina per gli aiuti ambientali, sezione 5.2.1.1.

(126)  Cfr. la disciplina per gli aiuti ambientali, sezione 5.2.1.2.

(127)  Cfr. la disciplina per gli aiuti ambientali, sezione 5.2.1.3.

(128)  Ad esempio un nuovo investimento, un processo produttivo più ecologico e/o un nuovo prodotto più rispettoso dell’ambiente.

(129)  Per maggiori informazioni sui diversi tipi di vantaggi, cfr. la sezione 5.2.1.3 (punto 172) della disciplina per gli aiuti ambientali.

(130)  Cfr. la disciplina per gli aiuti ambientali, sezione 5.2.1.4.

(131)  Ad esempio come sono garantite la non discriminazione, la trasparenza e l’apertura.

(132)  Per maggiori informazioni sugli effetti negativi della misura di aiuto, cfr. la sezione 5.2.2.

(133)  Per maggiori informazioni cfr la nota 60 della disciplina per gli aiuti ambientali.

(134)  Per maggiori informazioni cfr. il punto 177 della disciplina per gli aiuti ambientali.

(135)  Per maggiori informazioni cfr. i punti 178 e 179 della disciplina per gli aiuti ambientali.

(136)  Per maggiori informazioni cfr. la sezione 5.2.2.2 della disciplina per gli aiuti ambientali.

(137)  Per maggiori informazioni cfr. la sezione 5.2.2.3 della disciplina per gli aiuti ambientali.

(138)  Per maggiori informazioni cfr. la sezione 5.2.2.4. della disciplina per gli aiuti ambientali.

(139)  Cfr. la disciplina per gli aiuti ambientali, capitolo 6.

(140)  Gli aiuti per la tutela ambientale non sono cumulabili con gli aiuti de minimis a fronte degli stessi costi ammissibili qualora detto cumulo risulti in intensità di aiuto superiori a quelle stabilite dalla disciplina per gli aiuti ambientali.

(141)  Cfr. la disciplina per gli aiuti ambientali, sezioni 7.1, 7.2 e 7.3.


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