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Document 32008R1006

    Regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008 , relativo alle autorizzazioni delle attività di pesca dei pescherecci comunitari al di fuori delle acque comunitarie e all’accesso delle navi di paesi terzi alle acque comunitarie, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93 e (CE) n. 1627/94 e abroga il regolamento (CE) n. 3317/94

    GU L 286 del 29.10.2008, p. 33–44 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 16/01/2018; abrogato da 32017R2403

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1006/oj

    29.10.2008   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 286/33


    REGOLAMENTO (CE) N. 1006/2008 DEL CONSIGLIO

    del 29 settembre 2008

    relativo alle autorizzazioni delle attività di pesca dei pescherecci comunitari al di fuori delle acque comunitarie e all’accesso delle navi di paesi terzi alle acque comunitarie, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93 e (CE) n. 1627/94 e abroga il regolamento (CE) n. 3317/94

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 37,

    vista la proposta della Commissione,

    visto il parere del Parlamento europeo,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (CE) n. 3317/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, che stabilisce le disposizioni generali relative all’autorizzazione ad esercitare la pesca nelle acque di un paese terzo nell’ambito di un accordo di pesca (1), stabilisce la procedura di autorizzazione delle attività di pesca dei pescherecci comunitari nelle acque soggette alla giurisdizione di paesi terzi, conformemente ad accordi di pesca conclusi tra tali paesi e la Comunità. La procedura istituita dal suddetto regolamento non risponde più alle necessità connesse agli obblighi internazionali derivanti da accordi di pesca bilaterali nonché da accordi e convenzioni multilaterali adottati nell’ambito delle organizzazioni regionali per la gestione della pesca (ORGP) o da strumenti analoghi. Inoltre le disposizioni del regolamento non sono più sufficienti per conseguire gli obiettivi della politica comune della pesca (PCP), segnatamente in materia di sostenibilità della pesca e di controllo.

    (2)

    A seguito del piano d’azione 2006-2008 per la semplificazione e il miglioramento della politica comune della pesca, presentato nella comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento dell’8 dicembre 2005, e dell’evoluzione intervenuta nelle condizioni di esercizio della pesca al di fuori delle acque comunitarie dall’adozione del regolamento (CE) n. 3317/94, e per garantire l’adempimento degli obblighi internazionali, è necessario introdurre un regime comunitario generale per l’autorizzazione di tutte le attività di pesca svolte dai pescherecci della Comunità al di fuori delle acque comunitarie. Occorre inoltre ridefinire le norme che disciplinano l’accesso dei pescherecci battenti bandiera di un paese terzo alle acque comunitarie, attualmente stabilite in una serie di strumenti giuridici distinti, e, ove opportuno, allinearle alle norme applicabili ai pescherecci comunitari.

    (3)

    Ai pescherecci comunitari dovrebbe essere consentito praticare attività di pesca fuori dalle acque comunitarie solo previa autorizzazione dell’autorità a tal fine competente, vale a dire dall’autorità competente del paese terzo nelle cui acque la nave intende operare, dall’autorità competente ad autorizzare attività di pesca in acque internazionali regolamentate dalle disposizioni adottate nel quadro di una ORGP o di uno strumento analogo o, nel caso delle attività di pesca in alto mare che non sono disciplinate da nessun accordo, dalle autorità competenti degli Stati membri, fatta salva la normativa comunitaria specifica concernente le attività di pesca in alto mare.

    (4)

    È importante definire chiaramente le competenze della Commissione e degli Stati membri in relazione alla procedura di autorizzazione delle attività di pesca dei pescherecci della Comunità al di fuori delle acque comunitarie. A questo riguardo la Commissione dovrebbe essere in grado di garantire che siano rispettati gli obblighi internazionali e le norme della PCP e che le richieste di trasmissione delle domande di autorizzazione siano complete e presentate entro i termini previsti dagli accordi corrispondenti.

    (5)

    I pescherecci comunitari dovrebbero essere autorizzati a svolgere qualsiasi attività di pesca fuori dalle acque comunitarie solo qualora siano soddisfatti una serie di criteri relativi agli obblighi internazionali assunti dalla Comunità nonché alle norme e agli obiettivi della PCP.

    (6)

    Laddove la procedura del Consiglio relativa all’adozione di una decisione sull’applicazione provvisoria di un nuovo protocollo di un accordo bilaterale di pesca con un paese terzo che assegna le possibilità di pesca tra gli Stati membri non possa essere conclusa prima della data di tale applicazione provvisoria, la Commissione dovrebbe essere temporaneamente autorizzata, per evitare qualsiasi interruzione dell’attività di pesca da parte dei pescherecci comunitari, a trasmettere al paese terzo le domande di autorizzazione di pesca nei sei mesi che seguono la scadenza del precedente protocollo.

    (7)

    Al fine di garantire il pieno utilizzo delle possibilità di pesca concesse alla Comunità nell’ambito di accordi di partenariato nel settore della pesca, è necessario che alla Commissione sia riconosciuta la facoltà di riassegnare temporaneamente le possibilità di pesca non utilizzate da uno Stato membro a un altro Stato membro, fatta salva la ripartizione o lo scambio delle possibilità di pesca tra gli Stati membri a titolo del protocollo in questione.

    (8)

    Gli accordi di partenariato nel settore della pesca sono gli accordi menzionati nelle conclusioni del Consiglio del 15 luglio 2004 e che sono stati descritti come tali dal Consiglio al momento della loro conclusione o della loro applicazione provvisoria.

    (9)

    È opportuno adeguare le disposizioni che disciplinano il controllo dell’utilizzo delle possibilità di pesca assegnate ai pescherecci comunitari fuori dalle acque comunitarie e delle possibilità di pesca assegnate ai pescherecci di paesi terzi nelle acque comunitarie e prevedere un meccanismo di intervento tempestivo che consenta di evitare il superamento di tali possibilità da parte degli Stati membri o dei paesi terzi.

    (10)

    Per garantire che le infrazioni siano perseguite in modo coerente ed efficace si dovrebbe prevedere la possibilità di avvalersi pienamente dei rapporti di ispezione e sorveglianza elaborati da ispettori della Commissione, ispettori della Comunità, ispettori degli Stati membri e dei paesi terzi.

    (11)

    È opportuno che tutti i dati relativi alle attività di pesca dei pescherecci della Comunità operanti fuori dalle acque comunitarie conformemente ad accordi di pesca siano mantenuti aggiornati e, laddove opportuno, resi accessibili agli Stati membri e ai paesi terzi interessati. A tal fine è necessario istituire un sistema comunitario di informazione sulle autorizzazioni di pesca.

    (12)

    Le misure necessarie per l’esecuzione del presente regolamento dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (2). Tali regole possono anche prevedere esenzioni dagli obblighi previsti dal presente regolamento se tali obblighi comportano un onere sproporzionato rispetto all’importanza economica dell’attività e, per motivi di efficienza, tali esenzioni dovrebbero essere adottate secondo la procedura di gestione prevista dall’articolo 4 della decisione 1999/468/CE.

    (13)

    È necessario abrogare il regolamento (CE) n. 3317/94 nonché le disposizioni che disciplinano l’accesso dei pescherecci di paesi terzi alle acque comunitarie contenute nel regolamento (CE) n. 1627/94 del Consiglio, del 27 giugno 1994, che stabilisce le disposizioni generali relative ai permessi di pesca speciali (3), e nel regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca (4),

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    CAPO I

    DISPOSIZIONI GENERALI

    Articolo 1

    Ambito di applicazione e obiettivi

    Il presente regolamento istituisce disposizioni riguardanti:

    a)

    l’autorizzazione dei pescherecci comunitari a praticare:

    i)

    attività di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione di un paese terzo nell’ambito di un accordo di pesca concluso tra la Comunità e detto paese; oppure

    ii)

    attività di pesca che rientrano nell’ambito di applicazione di misure di conservazione e di gestione adottate nell’ambito di un’organizzazione regionale per la gestione della pesca o di una struttura simile di cui la Comunità è parte contraente o parte cooperante non contraente, di seguito «ORGP»; oppure

    iii)

    attività di pesca, fuori dalle acque comunitarie, che non rientrano nell’ambito di applicazione di un accordo di pesca o di un’ORGP;

    b)

    l’autorizzazione dei pescherecci di paesi terzi a praticare attività di pesca nelle acque comunitarie;

    nonché gli obblighi di comunicazione relativi alle attività autorizzate.

    Articolo 2

    Definizioni

    Ai fini del presente regolamento si intende per:

    a)

    «accordo» un accordo di pesca concluso o per il quale è stata adottata una decisione di applicazione provvisoria a norma dell’articolo 300 del trattato;

    b)

    «organizzazione regionale per la gestione della pesca» o «ORGP» un’organizzazione o una struttura subregionale o regionale competente, ai sensi del diritto internazionale, per stabilire misure di conservazione e di gestione applicabili alle risorse marine viventi soggette alla sua responsabilità in virtù della convenzione o dell’accordo istitutivo;

    c)

    «attività di pesca»: la cattura, la detenzione a bordo, la trasformazione e il trasferimento di pesce;

    d)

    «peschereccio comunitario» un peschereccio comunitario quale definito all’articolo 3, lettera d), del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca (5);

    e)

    «registro della flotta comunitaria» il registro della flotta comunitaria quale definito all’articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2371/2002;

    f)

    «possibilità di pesca» possibilità di pesca quale definita all’articolo 3, lettera q), del regolamento (CE) n. 2371/2002;

    g)

    «autorità competente per il rilascio delle autorizzazioni» l’autorità responsabile dell’autorizzazione delle attività di pesca dei pescherecci comunitari nell’ambito di un accordo o dell’autorizzazione dei pescherecci dei paesi terzi nelle acque comunitarie;

    h)

    «autorizzazione di pesca» il diritto a praticare attività di pesca in un periodo determinato, in una data zona o per un dato tipo di pesca;

    i)

    «sforzo di pesca» lo sforzo di pesca quale definito all’articolo 3, lettera h), del regolamento (CE) n. 2371/2002;

    j)

    «trasmissione elettronica» il trasferimento, per via elettronica, di dati il cui contenuto, formato e protocollo sono stabiliti dalla Commissione o concordati dalle parti di un accordo;

    k)

    «categoria di pesca» una suddivisione della flotta in base a criteri quali, in particolare, il tipo di imbarcazione, il tipo di attività di pesca e il tipo di attrezzo da pesca utilizzato;

    l)

    «infrazione grave» un’infrazione grave quale definita dal regolamento (CE) n. 1447/1999 del Consiglio, del 24 giugno 1999, recante l’elenco dei comportamenti che violano gravemente le norme della politica comune della pesca (6), o un’infrazione o violazione grave dell’accordo interessato;

    m)

    «elenco INN» l’elenco dei pescherecci che hanno praticato la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata e identificati nell’ambito di un’ORGP o dalla Commissione a norma del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (7);

    n)

    «sistema comunitario di informazione sulle autorizzazioni di pesca» il sistema di informazione istituito dalla Commissione in conformità dell’articolo 12;

    o)

    «peschereccio di un paese terzo» una nave

    che, a prescindere dalle dimensioni, è adibita principalmente o accessoriamente al trasporto di prodotti della pesca,

    che, anche se non adibita alla cattura con mezzi propri, trasporta i prodotti della pesca trasbordati da altri pescherecci, o

    a bordo della quale i prodotti della pesca sono sottoposti ad una o più delle seguenti operazioni prima del condizionamento: sfilettatura o taglio in tranci, spellatura, macinazione, congelamento e/o trasformazione;

    e che batte bandiera di un paese terzo e/o in esso immatricolata.

    CAPO II

    ATTIVITÀ DI PESCA DEI PESCHERECCI COMUNITARI FUORI DALLE ACQUE COMUNITARIE

    SEZIONE I

    Disposizioni generali

    Articolo 3

    Disposizione generale

    Possono praticare attività di pesca al di fuori delle acque comunitarie solo i pescherecci comunitari cui sia stata rilasciata un’autorizzazione in conformità del presente regolamento.

    SEZIONE II

    Autorizzazione di attività di pesca nell’ambito di accordi

    Articolo 4

    Presentazione delle domande

    1.   Almeno cinque giorni lavorativi prima del termine ultimo di trasmissione delle domande fissato nell’accordo interessato o, se l’accordo non ne prevede, almeno conformemente alle modalità stabilite nell’accordo e fatte salve disposizioni specifiche contenute nella normativa comunitaria, gli Stati membri presentano per via elettronica alla Commissione le domande di autorizzazione di pesca per i pescherecci interessati.

    2.   Le domande di cui al paragrafo 1 contengono il numero di identificazione nel registro della flotta comunitaria e l’indicativo internazionale di chiamata delle navi, nonché qualsiasi altra informazione prevista dall’accordo interessato o prescritta dalla procedura di cui all’articolo 27, paragrafo 2.

    Articolo 5

    Criteri di ammissibilità

    1.   Gli Stati membri presentano alla Commissione solo le domande di autorizzazione per pescherecci battenti la loro bandiera:

    a)

    che già esercitano attività di pesca e che, nei precedenti dodici mesi di attività di pesca esercitata nell’ambito dell’accordo interessato o, nel caso di un nuovo accordo, nell’ambito dell’accordo precedente, abbiano soddisfatto, ove opportuno, le condizioni previste dall’accordo per il periodo considerato;

    b)

    che nei dodici mesi precedenti la domanda di autorizzazione di pesca siano stati oggetto di un procedimento sanzionatorio per infrazioni gravi o siano stati considerati sospetti di tali violazioni ai sensi della legislazione nazionale dello Stato membro e/o laddove il proprietario del peschereccio sia cambiato e il nuovo proprietario fornisca garanzie di soddisfare le condizioni;

    c)

    che non figurino nell’elenco INN;

    d)

    per i quali i dati contenuti nel registro della flotta comunitaria e nel sistema comunitario di informazione sulle autorizzazioni di pesca siano completi ed esatti;

    e)

    che siano in possesso di una licenza di pesca quale prevista dal regolamento (CE) n. 1281/2005 della Commissione, del 3 agosto 2005, relativo alla gestione delle licenze di pesca e alle informazioni minime che devono figurare nella licenza (8);

    f)

    per i quali le informazioni prescritte dall’accordo interessato siano state disponibili e accessibili all’autorità competente per il rilascio delle autorizzazioni; e

    g)

    per i quali le domande di autorizzazione di pesca siano conformi alle disposizioni dell’accordo interessato e del presente regolamento.

    2.   Gli Stati membri provvedono affinché le domande di autorizzazioni di pesca di cui richiedono la trasmissione siano commisurate alle possibilità di pesca di cui dispongono in virtù dell’accordo interessato.

    Articolo 6

    Trasmissione delle domande

    1.   La Commissione trasmette le domande all’autorità competente per il rilascio delle autorizzazioni entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta da parte dello Stato membro in conformità del presente articolo.

    2.   La Commissione esamina le richieste di trasmissione delle domande tenendo conto dei seguenti elementi:

    a)

    le possibilità di pesca assegnate ad ogni Stato membro dal Consiglio sulla base dell’articolo 20 del regolamento (CE) n. 2371/2002 o dell’articolo 37 del trattato; e

    b)

    le condizioni stabilite nell’accordo interessato e nel presente regolamento.

    3.   La Commissione verifica che:

    a)

    le condizioni fissate all’articolo 5 siano soddisfatte; e

    b)

    le domande di autorizzazioni di pesca di cui lo Stato membro interessato richiede la trasmissione siano commensurate alle possibilità di pesca previste dall’accordo interessato, tenendo conto delle domande di tutti gli Stati membri.

    Articolo 7

    Mancata trasmissione di domande

    1.   La Commissione non trasmette le domande all’autorità competente per il rilascio delle autorizzazioni nel caso in cui:

    a)

    i dati forniti dallo Stato membro conformemente all’articolo 4, paragrafo 2, del presente regolamento siano incompleti per il peschereccio in questione;

    b)

    le possibilità di pesca di cui dispone lo Stato membro interessato siano insufficienti, in considerazione delle specifiche tecniche dell’accordo interessato e le domande da esso presentate;

    c)

    le condizioni previste dall’accordo interessato e dal presente regolamento non siano soddisfatte.

    2.   In caso di mancata trasmissione di una o più domande, la Commissione ne informa senza indugio lo Stato membro interessato e ne espone la motivazione.

    Se lo Stato membro non concorda con le motivazioni della Commissione, le trasmette entro cinque giorni lavorativi le informazioni o documenti che suffragano il suo dissenso. La Commissione riesamina la domanda sulla scorta di tali dati.

    Articolo 8

    Informazione

    1.   La Commissione informa senza indugio lo Stato membro di bandiera, per via elettronica, dell’autorizzazione di pesca rilasciata dall’autorità competente per il rilascio delle autorizzazioni o della decisione dell’autorità competente per il rilascio delle autorizzazioni di non rilasciare un’autorizzazione di pesca per un determinato peschereccio.

    Se un accordo interessato lo prescrive o lo prevede, i documenti di accompagnamento e gli originali sono inviati su supporto cartaceo e/o per via elettronica.

    2.   Lo Stato membro di bandiera comunica immediatamente ai proprietari dei pescherecci interessati le informazioni ricevute in conformità del paragrafo 1.

    3.   Se un’autorità competente per il rilascio delle autorizzazioni comunica alla Commissione di aver deciso di sospendere o revocare un’autorizzazione di pesca rilasciata a un peschereccio comunitario nell’ambito di un accordo, la Commissione informa immediatamente, per via elettronica, lo Stato membro di bandiera di tale peschereccio. Lo Stato membro di bandiera trasmette immediatamente tale informazione al proprietario del peschereccio.

    4.   La Commissione, in consultazione con lo Stato membro di bandiera e con la corrispondente autorità competente per il rilascio delle autorizzazioni, effettua controlli volti ad accertare la compatibilità della decisione di negare o sospendere un’autorizzazione di pesca con l’accordo interessato e informa entrambi dell’esito dei controlli realizzati.

    Articolo 9

    Continuità delle attività di pesca

    1.   Qualora:

    sia scaduto il protocollo di un accordo bilaterale di pesca con un paese terzo che stabilisce le possibilità di pesca previste da tale accordo, e

    sia stato siglato dalla Commissione un nuovo protocollo ma non sia stata ancora adottata una decisione sulla sua conclusione o sulla sua applicazione provvisoria,

    la Commissione può, durante un periodo di sei mesi a decorrere dalla data di scadenza del protocollo precedente e fatta salva la competenza del Consiglio di decidere in merito alla conclusione o all’applicazione provvisoria del nuovo protocollo, trasmettere le domande di autorizzazioni di pesca al paese terzo interessato conformemente al presente regolamento.

    2.   Conformemente alle norme stabilite nell’accordo di pesca interessato, i pescherecci comunitari autorizzati a esercitare attività di pesca in virtù di tale accordo possono, allo scadere delle autorizzazioni di pesca, continuare a pescare alle medesime condizioni per un periodo massimo di sei mesi dalla scadenza, previo parere scientifico favorevole.

    3.   In tale contesto la Commissione applica il criterio di ripartizione delle possibilità di pesca vigenti nel protocollo precedente per il paragrafo 1 e nel protocollo esistente per il paragrafo 2.

    Articolo 10

    Sottoutilizzo delle possibilità di pesca nell’ambito degli accordi di partenariato nel settore della pesca

    1.   Nell’ambito di un accordo di partenariato nel settore della pesca, se dalle richieste di trasmissione delle domande di cui all’articolo 4 del presente regolamento risulta che il numero di autorizzazioni di pesca o il volume delle possibilità di pesca assegnate alla Comunità nell’ambito di un accordo non sono pienamente utilizzati, la Commissione ne informa gli Stati membri interessati chiedendo loro di confermare che non utilizzeranno tali possibilità. La mancata risposta entro i termini fissati dal Consiglio all’atto della conclusione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca è considerata conferma del fatto che le navi dello Stato membro interessato non faranno pieno uso delle loro possibilità di pesca nel periodo in questione.

    2.   Ricevuta la conferma da parte dello Stato membro, la Commissione procede a una valutazione delle possibilità di pesca inutilizzate e ne comunica l’esito agli Stati membri.

    3.   Gli Stati membri che intendono avvalersi delle possibilità di pesca inutilizzate di cui al paragrafo 2 presentano alla Commissione un elenco di tutte le navi per le quali intendono chiedere un’autorizzazione di pesca, nonché la richiesta di trasmissione delle domande per ciascuna di dette navi, in conformità dell’articolo 4.

    4.   La Commissione decide in merito alla riassegnazione delle possibilità di pesca in stretta collaborazione con gli Stati membri interessati.

    Se uno Stato membro interessato obietta a tale riassegnazione, la Commissione, secondo la procedura di cui all’articolo 27, paragrafo 2, decide in merito alla riassegnazione tenendo conto dei criteri fissati nell’allegato I; essa notifica quindi la propria decisione agli Stati membri interessati.

    5.   La trasmissione di domande in conformità del presente articolo non pregiudica in alcun modo la ripartizione delle possibilità di pesca o il loro scambio tra gli Stati membri in conformità dell’articolo 20 del regolamento (CE) n. 2371/2002.

    6.   Fino alla fissazione dei termini di cui al paragrafo 1, nulla osta a che la Commissione applichi il meccanismo previsto dai paragrafi da 1 a 4.

    SEZIONE III

    Attività di pesca che non rientrano nell’ambito di applicazione di un accordo

    Articolo 11

    Disposizioni generali

    1.   L’esercente di un peschereccio comunitario che intenda praticare attività di pesca in alto mare in acque che non rientrano nell’ambito di applicazione di un accordo o di un’ORPG informa le autorità dello Stato membro di bandiera di tali attività.

    Fatta salva la normativa comunitaria concernente le attività di pesca in alto mare, i pescherecci comunitari in possesso di un’autorizzazione rilasciata dai rispettivi Stati membri in conformità delle disposizioni nazionali possono praticare attività di pesca in alto mare in acque che non rientrano nell’ambito di applicazione di un accordo o di un’ORPG.

    Dieci giorni prima dell’inizio delle attività di pesca di cui al primo comma gli Stati membri notificano alla Commissione le navi autorizzate ad operare in conformità dello stesso comma, specificando le specie, gli attrezzi da pesca, il periodo e la zona a cui si applica l’autorizzazione.

    2.   Gli Stati membri si adoperano per ricevere informazione in ordine a qualsiasi accordo concluso tra i loro cittadini e un paese terzo che autorizzi i pescherecci battenti la loro bandiera a praticare attività di pesca nelle acque soggette alla giurisdizione o alla sovranità di un paese terzo, e ne informano la Commissione mediante trasmissione per via elettronica dell’elenco delle navi interessate.

    3.   La presente sezione si applica solo ai pescherecci di lunghezza fuoritutto superiore a 24 metri.

    SEZIONE IV

    Obblighi di comunicazione e fermo delle attività di pesca

    Articolo 12

    Sistema comunitario di informazione sulle autorizzazioni di pesca

    1.   La Comunità istituisce un sistema comunitario di informazione sulle autorizzazioni di pesca contenente i dati relativi alle autorizzazioni rilasciate in conformità del presente regolamento. La Commissione crea a tal fine un sito web protetto.

    2.   Gli Stati membri provvedono affinché i dati richiesti in relazione alle autorizzazioni di pesca nell’ambito di un accordo o di un’ORGP figurino nel sistema comunitario di informazione sulle autorizzazioni di pesca e li tengono costantemente aggiornati.

    Articolo 13

    Comunicazione delle catture e dello sforzo di pesca

    1.   I pescherecci comunitari cui è stata rilasciata un’autorizzazione di pesca ai sensi della sezione II o III trasmettono settimanalmente alle rispettive autorità nazionali competenti i dati relativi alle catture e, se necessario, allo sforzo di pesca. A richiesta la Commissione può accedere a tali dati.

    Nonostante il primo comma, dal 1o gennaio 2010 i pescherecci comunitari di lunghezza fuoritutto superiore a 24 metri trasmettono giornalmente alle rispettive autorità nazionali competenti i dati relativi alle catture e, se necessario, allo sforzo di pesca conformemente al regolamento (CE) n. 1566/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1966/2006 del Consiglio concernente la registrazione e la trasmissione elettronica dei dati sulle attività di pesca e i sistemi di telerilevamento (9). Dal 1o gennaio 2011 la medesima disposizione si applica ai pescherecci comunitari di lunghezza fuoritutto superiore a 15 metri.

    2.   Gli Stati membri raccolgono i dati di cui al paragrafo 1 del presente articolo e, anteriormente al giorno 15 di ogni mese civile, trasmettono per via elettronica alla Commissione o a un organismo da questa designato dati per ogni stock, gruppo di stock o categoria di pesca sui quantitativi catturati e, se prescritto da un accordo o da un regolamento di attuazione del medesimo, lo sforzo di pesca esercitato nel mese precedente dalle navi battenti la loro bandiera nelle acque soggette ad un accordo e nei sei mesi precedenti per le attività di pesca fuori dalle acque comunitarie non soggette ad un accordo.

    3.   La Commissione, secondo la procedura di cui all’articolo 27, paragrafo 2, decide in merito al formato in cui trasmettere i dati di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

    Articolo 14

    Controllo delle catture e dello sforzo di pesca

    Fatte salve le disposizioni del capitolo V del regolamento (CE) n. 2371/2002, gli Stati membri provvedono affinché siano rispettati gli obblighi in materia di comunicazione delle catture e, se necessario, dello sforzo di pesca previsti dall’accordo interessato.

    Articolo 15

    Fermo delle attività di pesca

    1.   Fatto salvo il disposto dell’articolo 26, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2371/2002 e dell’articolo 21, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2847/93, se uno Stato membro ritiene che le sue possibilità di pesca disponibili siano considerate esaurite, esso vieta immediatamente l’esercizio della pesca per la zona, gli attrezzi, lo stock o il gruppo di stock considerati. Questa misura si applica fatte salve le disposizioni specifiche contenute nell’accordo interessato.

    2.   Se le possibilità di pesca disponibili di uno Stato membro sono espresse sia in termini di catture che di limitazioni dello sforzo, lo Stato membro vieta l’esercizio della pesca per la zona, gli attrezzi, lo stock o il gruppo di stock considerati non appena sia ritenuta esaurita una di tali possibilità. Per consentire la prosecuzione delle attività nelle possibilità di pesca non esaurite che coinvolga anche le possibilità esaurite, gli Stati membri notificano alla Commissione misure tecniche che non incidono negativamente sulle possibilità di pesca esaurite. Questa misura si applica fatte salve le disposizioni specifiche contenute nell’accordo interessato.

    3.   Gli Stati membri notificano senza indugio alla Commissione qualsiasi divieto di pesca stabilito in conformità del presente articolo.

    4.   Se ritiene esaurite le possibilità di pesca a disposizione della Comunità o di uno Stato membro, la Commissione ne informa gli Stati membri interessati chiedendo di vietare l’esercizio della pesca conformemente ai paragrafi 1, 2 e 3.

    5.   Non appena sono vietate le attività di pesca conformemente ai paragrafi 1 o 2, le autorizzazioni di pesca specifiche relative allo stock o al gruppo di stock considerati sono sospese.

    Articolo 16

    Sospensione delle autorizzazioni di pesca

    1.   Se nell’ambito di un accordo di pesca un’autorità competente per il rilascio delle autorizzazioni notifica alla Commissione la decisione di sospendere o revocare l’autorizzazione di pesca di un peschereccio che batte bandiera di uno Stato membro, la Commissione informa senza indugio lo Stato membro di bandiera. La Commissione svolge i controlli pertinenti, conformemente alle procedure previste nell’accordo interessato, ove opportuno di concerto con lo Stato membro di bandiera e con le autorità competenti per il rilascio delle autorizzazioni del paese terzo interessato, e informa dell’esito lo Stato membro di bandiera e, ove opportuno, le autorità competenti per il rilascio delle autorizzazioni del paese terzo.

    2.   Qualora l’autorità competente per il rilascio delle autorizzazioni di un paese terzo sospenda un’autorizzazione di pesca che ha concesso a un peschereccio comunitario, lo Stato membro di bandiera sospende il permesso di pesca previsto dall’accordo per tutto il periodo di sospensione dell’autorizzazione di pesca.

    Se l’autorizzazione di pesca è definitivamente revocata dalle autorità competenti per il rilascio delle autorizzazioni del paese terzo, lo Stato membro di bandiera revoca immediatamente il permesso di pesca rilasciato al peschereccio interessato a norma dell’accordo interessato.

    3.   I rapporti di ispezione e sorveglianza elaborati da ispettori della Commissione, da ispettori comunitari, da ispettori degli Stati membri o da ispettori di un paese terzo che sia parte dell’accordo interessato costituiscono elementi di prova ammissibili nell’ambito di procedimenti amministrativi e giudiziari in qualsiasi Stato membro. Ai fini dell’accertamento dei fatti, tali rapporti sono considerati equivalenti ai rapporti di ispezione e di sorveglianza degli Stati membri interessati.

    SEZIONE V

    Accesso ai dati

    Articolo 17

    Accesso ai dati

    1.   Fatti salvi gli obblighi previsti dalla direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale (10), i dati trasmessi dagli Stati membri alla Commissione o a un organismo da questa designato in conformità del presente capo sono messi sul sito web protetto del sistema comunitario di informazione sulle autorizzazioni di pesca a disposizione di tutti gli utenti interessati che sono autorizzati:

    a)

    dagli Stati membri;

    b)

    dalla Commissione o da un organismo da questa designato, per quanto riguarda il controllo e l’ispezione.

    L’accesso fornito a tali soggetti è limitato ai dati di cui necessitano ai fini del rilascio delle autorizzazioni di pesca e/o delle loro attività di ispezione ed è subordinato alle norme in materia di riservatezza dei dati.

    2.   I proprietari o gli agenti di una nave registrata nel sistema comunitario di informazione sulle autorizzazioni di pesca possono ottenere una copia elettronica dei dati contenuti nel registro presentando una richiesta ufficiale alla Commissione per il tramite dell’amministrazione nazionale.

    CAPO III

    ATTIVITÀ DI PESCA PRATICATE DA PESCHERECCI DI PAESI TERZI NELLE ACQUE COMUNITARIE

    Articolo 18

    Disposizioni generali

    1.   I pescherecci di paesi terzi sono autorizzati:

    a)

    a praticare attività di pesca nelle acque comunitarie purché siano in possesso di un’autorizzazione di pesca rilasciata in conformità del presente capo;

    b)

    a effettuare operazioni di sbarco, trasbordo nei porti o trasformazione del pesce purché siano in possesso di un’autorizzazione preventiva dello Stato membro nelle cui acque avrà luogo l’operazione.

    2.   I pescherecci di paesi terzi che, al 31 dicembre di un qualsiasi anno civile, sono autorizzati a praticare attività di pesca nell’ambito di un accordo possono continuare ad operare nell’ambito di quell’accordo a partire dal 1o gennaio dell’anno successivo fino a quando la Commissione abbia deciso in merito al rilascio di un’autorizzazione di pesca a tali pescherecci per quest’ultimo anno in conformità dell’articolo 20.

    Articolo 19

    Trasmissione delle domande di paesi terzi

    1.   Alla data di entrata in vigore di un accordo che assegna a un paese terzo possibilità di pesca nelle acque comunitarie, il paese terzo trasmette per via elettronica alla Commissione un elenco delle navi battenti bandiera di tale paese e/o ivi immatricolate che intendono avvalersi di tali possibilità di pesca.

    2.   Entro i termini stabiliti dall’accordo interessato o dalla Commissione, le autorità competenti del paese terzo presentano per via elettronica alla Commissione le domande di autorizzazione di pesca per i pescherecci battenti bandiera di tale paese, precisando l’indicativo internazionale di chiamata di ogni nave e qualsiasi altra informazione richiesta dall’accordo o stabilita secondo la procedura di cui all’articolo 27, paragrafo 2.

    Articolo 20

    Rilascio delle autorizzazioni di pesca

    1.   La Commissione esamina le domande di autorizzazioni di pesca tenendo conto delle possibilità di pesca assegnate al paese terzo e rilascia le autorizzazioni di pesca conformemente alle misure adottate dal Consiglio e alle disposizioni contenute nell’accordo interessato.

    2.   La Commissione informa le autorità competenti del paese terzo e degli Stati membri in merito alle autorizzazioni di pesca rilasciate.

    Articolo 21

    Criteri di ammissibilità

    La Commissione rilascia autorizzazioni di pesca unicamente ai pescherecci di paesi terzi:

    a)

    che possano essere ammessi a beneficiare di un’autorizzazione di pesca in virtù dell’accordo interessato e, se del caso, siano inclusi in un elenco delle navi che svolgono attività di pesca notificato nell’ambito di tale accordo;

    b)

    che, nei precedenti dodici mesi di attività di pesca esercitata nell’ambito dell’accordo interessato o, nel caso di un nuovo accordo, nell’ambito dell’accordo precedente, abbiano soddisfatto, ove opportuno, le condizioni previste dall’accordo per il periodo considerato;

    c)

    che nei dodici mesi precedenti la domanda di autorizzazione di pesca siano stati oggetto di una procedura di sanzione per infrazioni gravi o siano stati considerati sospetti di tali violazioni conformemente alla legislazione nazionale dello Stato membro e/o laddove il proprietario del peschereccio sia cambiato e il nuovo proprietario fornisca garanzie di soddisfare le condizioni;

    d)

    che non figurino in un elenco INN;

    e)

    per i quali si disponga delle informazioni richieste dall’accordo interessato; e

    f)

    per i quali le domande siano conformi all’accordo interessato e al presente capo.

    Articolo 22

    Obblighi generali

    I pescherecci di paesi terzi cui sia stata rilasciata un’autorizzazione di pesca in conformità del presente capo sono tenuti a conformarsi alle disposizioni della PCP relative alle misure di conservazione e di controllo e ad altre disposizioni per l’esercizio della pesca da parte dei pescherecci comunitari nella zona di pesca in cui esercitano le loro attività, nonché alle disposizioni stabilite nell’accordo interessato.

    Articolo 23

    Controllo delle catture e dello sforzo di pesca

    1.   I pescherecci di paesi terzi operanti nelle acque comunitarie trasmettono settimanalmente alle rispettive autorità nazionali e alla Commissione, o a un organismo da questa designato, i dati

    a)

    richiesti dall’accordo interessato;

    b)

    stabiliti dalla Commissione secondo la procedura prevista dall’accordo interessato; oppure

    c)

    stabiliti secondo la procedura di cui all’articolo 27, paragrafo 2.

    Nonostante il primo comma, dal 1o gennaio 2010 i pescherecci di paesi terzi di lunghezza fuoritutto superiore a 24 metri trasmettono giornalmente per via elettronica tali dati. Dal 1o gennaio 2011 la medesima disposizione si applica ai pescherecci comunitari di lunghezza fuoritutto superiore a 15 metri.

    2.   Se l’accordo interessato lo prescrive, i paesi terzi raccolgono i dati di cattura trasmessi dai loro pescherecci in conformità del paragrafo 1 e, anteriormente al giorno 15 di ogni mese civile, trasmettono per via elettronica alla Commissione, o a un organismo da questa designato, i quantitativi di ogni stock, gruppo di stock o categoria di pesca catturati nelle acque comunitarie nel corso del mese precedente da parte di tutte le navi battenti la loro bandiera.

    3.   I dati di cattura di cui al paragrafo 2 sono accessibili agli Stati membri a richiesta e fatte salve le norme che disciplinano la riservatezza dei dati.

    Articolo 24

    Fermo delle attività di pesca

    1.   Se le possibilità di pesca concesse a un paese terzo sono considerate esaurite, la Commissione ne informa senza indugio il paese terzo e le competenti autorità di ispezione degli Stati membri. Per consentire la prosecuzione delle attività di pesca delle possibilità di pesca non esaurite che coinvolga anche le possibilità esaurite, il paese terzo trasmette alla Commissione misure tecniche che non incidono negativamente sulle possibilità di pesca esaurite. Questa misura si applica fatte salve le disposizioni specifiche contenute nell’accordo interessato.

    2.   A decorrere dalla data della comunicazione della Commissione, le autorizzazioni di pesca rilasciate alle navi battenti bandiera di detto paese si ritengono sospese per le attività di pesca di cui trattasi e le navi non sono più autorizzate a praticare tali attività.

    3.   Se una sospensione delle attività di pesca applicabile in conformità del paragrafo 2 riguarda tutte le attività di pesca per le quali sono state concesse autorizzazioni, tali autorizzazioni si ritengono revocate.

    4.   Il paese terzo provvede affinché i pescherecci interessati siano immediatamente informati dell’applicazione del presente articolo e cessino tutte le attività di pesca interessate.

    5.   Non appena le attività di pesca sono vietate ai sensi dei paragrafi 1 e 2, le attività di pesca specifiche per gli stock o gruppi di stock interessati sono sospese.

    Articolo 25

    Mancato rispetto delle norme pertinenti

    1.   Fatti salvi i procedimenti giudiziari ai sensi della legislazione nazionale, gli Stati membri notificano immediatamente alla Commissione qualsiasi infrazione constatata in relazione alle attività di pesca esercitate da un peschereccio di un paese terzo nelle acque comunitarie nell’ambito dell’accordo interessato.

    2.   Per un periodo massimo di dodici mesi non possono essere rilasciati licenze o permessi di pesca speciali ai pescherecci di paesi terzi per i quali non siano stati adempiuti gli obblighi previsti dall’accordo interessato.

    La Commissione comunica alle autorità del paese terzo interessato i nomi e le caratteristiche dei pescherecci di quel paese che nel mese o nei mesi successivi non saranno autorizzati a pescare nella zona di pesca comunitaria a seguito di un’infrazione alle norme pertinenti dell’accordo interessato.

    3.   La Commissione notifica alle autorità di ispezione degli Stati membri le misure da essa adottate a norma del paragrafo 2.

    CAPO IV

    MISURE DI ATTUAZIONE

    Articolo 26

    Modalità di applicazione

    Le modalità di applicazione del presente regolamento possono essere adottate secondo la procedura di cui all’articolo 27, paragrafo 2. Tali modalità possono anche prevedere esenzioni dagli obblighi previsti dal presente regolamento se tali obblighi comportano un onere sproporzionato rispetto all’importanza economica dell’attività.

    Articolo 27

    Procedura di comitato

    1.   La Commissione è assistita dal comitato per il settore della pesca e dell’acquacoltura istituito ai sensi dell’articolo 30 del regolamento (CE) n. 2371/2002.

    2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

    Il periodo di cui all’articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a venti giorni lavorativi.

    CAPO V

    DISPOSIZIONI COMUNI E FINALI

    Articolo 28

    Obblighi internazionali

    Il presente regolamento non pregiudica le disposizioni stabilite negli accordi interessati e nelle disposizioni comunitarie che attuano tali disposizioni.

    Articolo 29

    Abrogazione

    1.   Gli articoli 18, 28 ter, 28 quater e 28 quinquies del regolamento (CEE) n. 2847/93 sono soppressi.

    2.   L’articolo 3, paragrafo 2, l’articolo 4, paragrafo 2, l’articolo 9 e l’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1627/94 sono soppressi.

    3.   Il regolamento (CE) n. 3317/94 è abrogato.

    4.   I riferimenti alle disposizioni soppresse si intendono fatti alle disposizioni del presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza riportata nell’allegato II.

    Articolo 30

    Entrata in vigore

    1.   Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    2.   L’articolo 18 del regolamento (CEE) n. 2847/93 si applica fino all’entrata in vigore del regolamento che stabilisce le modalità di applicazione dell’articolo 13 del presente regolamento.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addì 29 settembre 2008.

    Per il Consiglio

    Il presidente

    M. BARNIER


    (1)  GU L 350 del 31.12.1994, pag. 13.

    (2)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

    (3)  GU L 171 del 6.7.1994, pag. 7.

    (4)  GU L 261 del 20.10.1993, pag 1.

    (5)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

    (6)  GU L 167 del 2.7.1999, pag. 5.

    (7)  Cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.

    (8)  GU L 203 del 4.8.2005, pag. 3.

    (9)  GU L 340 del 22.12.2007, pag. 46.

    (10)  GU L 41 del 14.2.2003, pag. 26.


    ALLEGATO I

    Criteri per la riassegnazione delle possibilità di pesca prevista all’articolo 10

    Ai fini della riassegnazione delle possibilità di pesca, la Commissione tiene conto in particolare dei seguenti elementi:

    data di ciascuna delle domande ricevute,

    possibilità di pesca da riassegnare,

    numero di domande ricevute,

    numero di Stati membri richiedenti,

    se le possibilità di pesca sono interamente o parzialmente basate sul livello dello sforzo di pesca o sul volume delle catture, sforzo di pesca previsto o catture che ci si aspetta che siano effettuate da ciascuna nave interessata.


    ALLEGATO II

    Regolamento (CE) n. 1627/94

    Disposizione corrispondente nel presente regolamento

    Articolo 3, paragrafo 2

    Capo III

    Articolo 4, paragrafo 2

    Capo III

    Articolo 9

    Articoli 19, 20 e 21

    Articolo 10

    Articolo 25

    Regolamento (CEE) n. 2847/93

    Disposizione corrispondente nel presente regolamento

    Articolo 18

    Articolo 13

    Articolo 28 ter

    Articolo 18

    Articolo 28 quater

    Articolo 22

    Articolo 28 quinquies

    Articolo 24


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