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Document 32008R0775

    Regolamento (CE) n. 775/2008 della Commissione, del 4 agosto 2008 , che fissa limiti massimi di residui per la cantaxantina utilizzata come additivo nell'alimentazione animale, in aggiunta alle condizioni stabilite dalla direttiva 2003/7/CE (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 207 del 5.8.2008, p. 5–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 29/05/2021; abrogato da 32021R0758

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/775/oj

    5.8.2008   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 207/5


    REGOLAMENTO (CE) N. 775/2008 DELLA COMMISSIONE

    del 4 agosto 2008

    che fissa limiti massimi di residui per la cantaxantina utilizzata come additivo nell'alimentazione animale, in aggiunta alle condizioni stabilite dalla direttiva 2003/7/CE

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 2, terza frase,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Le condizioni di autorizzazione della cantaxantina come additivo nell'alimentazione di talune categorie di animali sono stabilite dalla direttiva 2003/7/CE della Commissione, del 24 gennaio 2003, che modifica le condizioni di autorizzazione della cantaxantina nei mangimi in conformità alla direttiva 70/524/CEE del Consiglio (2). La direttiva 2003/7/CE ha sostituito per talune categorie di animali le condizioni di autorizzazione stabilite dal regolamento (CE) n. 2316/98 della Commissione (3). Detto additivo è stato di conseguenza iscritto nel registro comunitario degli additivi per mangimi quale prodotto esistente, conformemente all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1831/2003.

    (2)

    Su richiesta della Commissione, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha adottato il 14 giugno 2007 un parere sui limiti massimi di residui (LMR) di cantaxantina nei prodotti alimentari provenienti da animali (4). Per rispettare la dose quotidiana ammissibile di cantaxantina, l'Autorità ha proposto di fissare per questa sostanza LMR corrispondenti ai valori indicati nel parere.

    (3)

    Occorre di conseguenza stabilire LMR per la cantaxantina utilizzata come additivo nell'alimentazione animale, in aggiunta alle condizioni esistenti di autorizzazione di questo additivo.

    (4)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Per la cantaxantina, in aggiunta alle condizioni di autorizzazione previste dalla direttiva 2003/7/CE, si applicano i limiti massimi di residui indicati nell'allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 4 agosto 2008.

    Per la Commissione

    Androulla VASSILIOU

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 378/2005 della Commissione (GU L 59 del 5.3.2005, pag. 8).

    (2)  GU L 22 del 25.1.2003, pag. 28.

    (3)  GU L 289 del 28.10.1998, pag. 4.

    (4)  Parere del gruppo di esperti scientifici sugli additivi e i prodotti o le sostanze usate nei mangimi in merito ai limiti massimi di residui per la cantaxantina nei prodotti alimentari provenienti da animali che hanno consumato cantaxantina come additivo alimentare. The EFSA Journal (2007) 507, 1-19.


    ALLEGATO

    Numero CE

    Additivo

    Formula chimica, descrizione

    Specie o categoria di animali

    Limiti massimi di residui (LMR) negli alimenti d’origine animale interessati

    Coloranti compresi i pigmenti

    1.

    Carotenoidi e xantofille

    E161 g

    Cantaxantina

    C40H52O2

    Pollame (escluse le galline ovaiole)

    15 mg di cantaxantina/kg di fegato (tessuto umido) e 2,5 mg di cantaxantina/kg di pelle/grasso (tessuto umido)

    Galline ovaiole

    30 mg di cantaxantina/kg di tuorlo d'uovo (tessuto umido)

    Salmoni

    10 mg di cantaxantina/kg di muscolo (tessuto umido)

    Trote

    5 mg di cantaxantina/kg di muscolo (tessuto umido)

     

    3.1

    Cantaxantina autorizzata dalla legislazione comunitaria come colorante per prodotti alimentari

     

    Pollame (escluse le galline ovaiole)

    15 mg di cantaxantina/kg di fegato (tessuto umido) e 2,5 mg di cantaxantina/kg di pelle/grasso (tessuto umido)

    Galline ovaiole

    30 mg di cantaxantina/kg di tuorlo d'uovo (tessuto umido)

    Salmoni

    10 mg di cantaxantina/kg di muscolo (tessuto umido)

    Trote

    5 mg di cantaxantina/kg di muscolo (tessuto umido)


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