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Document 32008R0649

Regolamento (CE) n. 649/2008 del Consiglio, dell’ 8 luglio 2008 , che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di carbone attivato in polvere originario della Repubblica popolare cinese

GU L 181 del 10.7.2008, p. 1–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 10/07/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/649/oj

10.7.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 181/1


REGOLAMENTO (CE) N. 649/2008 DEL CONSIGLIO

dell’8 luglio 2008

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di carbone attivato in polvere originario della Repubblica popolare cinese

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l’articolo 9 e l’articolo 11, paragrafo 2,

vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDIMENTO

1.1.   Misure in vigore

(1)

Con regolamento (CE) n. 1006/96 (2), in seguito a un’inchiesta antidumping, il Consiglio ha imposto un dazio antidumping definitivo di 323 EUR per tonnellata sulle importazioni di carbone attivato in polvere originario della Repubblica popolare cinese (RPC) («l’inchiesta iniziale»).

(2)

Con regolamento (CE) n. 1011/2002 (3), in seguito a un riesame in previsione della scadenza in conformità dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, il Consiglio ha rinnovato l’imposizione del dazio antidumping definitivo sulle importazioni di carbone attivato in polvere originario della RPC («la prima inchiesta di riesame in previsione della scadenza»).

1.2.   Domanda di riesame (inchiesta attuale)

(3)

In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza (4), la Commissione ha ricevuto il 12 marzo 2007 una domanda di riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

(4)

La domanda è stata presentata dal Consiglio europeo dell’industria chimica (CEFIC) («il richiedente») per conto di due produttori che rappresentano la maggior parte, in questo caso più del 50 %, della produzione comunitaria totale di carbone attivato in polvere. La domanda è stata motivata con il fatto che la scadenza delle misure avrebbe comportato il rischio del persistere o della reiterazione del dumping e del pregiudizio nei confronti dell’industria comunitaria.

(5)

Avendo stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che esistevano elementi di prova sufficienti per giustificare l’apertura del riesame in previsione della scadenza, la Commissione ha avviato il presente riesame il 13 giugno 2007, con un avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (l’«avviso di apertura») (5).

1.3.   Parti interessate dall’inchiesta

(6)

La Commissione ha formalmente avvisato dell’inizio del riesame in previsione della scadenza i produttori esportatori, i rappresentanti del paese esportatore, gli importatori, i fornitori, i produttori e gli utilizzatori comunitari, nonché il richiedente. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di far conoscere il loro punto di vista per iscritto e di chiedere di essere sentite entro il termine fissato nell’avviso di apertura. Sono state sentite tutte le parti interessate che ne hanno fatto richiesta dimostrando di avere particolari motivi per chiedere un’audizione.

a)   Campionamento dei produttori esportatori nella RPC

(7)

Dato il numero relativamente elevato di produttori esportatori della RPC (ne sono elencati 132 nella domanda di riesame), si è esaminata l’ipotesi di usare, per il riesame in previsione della scadenza, un campione ai sensi dell’articolo 17 del regolamento di base. Perché la Commissione potesse decidere se servirsi di un campione e, in tal caso, di selezionarlo, ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di base, i produttori esportatori sono stati invitati a manifestarsi entro 15 giorni dall’apertura del riesame per fornire alla Commissione le informazioni richieste nell’avviso di apertura. Tuttavia, nessun produttore esportatore ha risposto alle domande per valutare l’opportunità di un campionamento né si è manifestato altrimenti in risposta all’avviso di apertura, per cui non si è proceduto al campionamento dei produttori esportatori.

b)   Campionamento degli importatori comunitari

(8)

Dato il numero relativamente elevato di importatori comunitari (ne sono elencati 33 nella domanda di riesame), si è esaminata l’ipotesi di usare, per il riesame in previsione della scadenza, un campione ai sensi dell’articolo 17 del regolamento di base. Perché la Commissione potesse decidere se servirsi di un campione e, in tal caso, di selezionarlo, ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di base, gli importatori comunitari sono stati invitati a manifestarsi entro 15 giorni dall’apertura del riesame per fornire alla Commissione le informazioni richieste nell’avviso di apertura.

(9)

Tuttavia, poiché su 33 importatori contattati soltanto tre hanno risposto alle domande per valutare l’opportunità di un campionamento e si sono dette disponibili a collaborare, si è deciso di non procedere al campionamento.

1.4.   Questionari e verifica

(10)

Sono stati inviati questionari ai rappresentanti del paese esportatore e a tutti gli importatori, i fornitori, i produttori, gli utilizzatori noti della Comunità e ai produttori del paese di riferimento, gli Stati Uniti d’America («USA») (cfr. considerando da 22 a 24 qui sotto).

(11)

Sono state ricevute risposte complete ai questionari da tre fornitori di materie prime all’industria comunitaria, tre utilizzatori, due produttori comunitari che sostengono la domanda di riesame, un produttore che si oppone al procedimento e un produttore del paese di riferimento. Non ha collaborato nessun produttore esportatore della RPC.

(12)

La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della sua analisi e ha effettuato visite di verifica nelle sedi delle seguenti società:

a)

produttori comunitari:

Norit B.V., Amersfoort, Paesi Bassi, e Glasgow, Regno Unito,

CECA SA, Parigi e Bordeaux, Francia;

b)

altro produttore:

Chemviron Carbon SA, Feluy, Belgio;

c)

fornitori comunitari:

Klasmann & Deilmann GmbH, Geeste, Niedersachsen, Germania,

Rheinbraun Brennstoff GmbH, Colonia, Germania,

WTL International Ltd, Macclesfield, Cheshire, Regno Unito;

d)

produttore nel paese di riferimento:

Norit Americas Inc., Marshall, Texas, USA.

1.5.   Periodo dell’inchiesta di riesame

(13)

L’inchiesta relativa al rischio del persistere o della reiterazione del dumping e del pregiudizio ha coperto il periodo compreso tra il 1o aprile 2006 e il 31 marzo 2007 (periodo dell’inchiesta di riesame o «PIR»).

(14)

L’esame delle tendenze significative ai fini della valutazione del rischio del persistere o della reiterazione del pregiudizio ha riguardato il periodo tra il 1o gennaio 2003 e la fine del PIR («periodo in esame»).

2.   PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

(15)

Il prodotto in esame è lo stesso dell’inchiesta iniziale e del successivo riesame in previsione della scadenza, vale a dire il carbone attivato in polvere («PAC») attualmente classificabile al codice NC ex 3802 10 00. Si tratta di una forma microporosa di carbone, ottenuta da numerose materie prime quali carbone, lignite, torba, legno, noccioli di olive o gusci di noci di cocco, attivate mediante vapore o procedimenti chimici. Il PAC consiste in una polvere finissima. Il carbone attivato viene venduto anche in forma granulare (carbone attivato in granuli o «GAC»), non interessata dalle misure in vigore o dal presente riesame.

(16)

Come confermato dal precedente riesame in previsione della scadenza, la definizione di PAC prevede che sia costituito da almeno il 90 % in massa (% m/m) di particelle di dimensioni inferiori a 0,5 mm.

(17)

Le applicazioni generali del PAC sono il trattamento delle acque (potabilizzazione dell’acqua e trattamento delle acque reflue), purificazione di gas e aria, recupero di solventi, decolorazione dello zucchero e di oli e grassi vegetali, deodorazione e purificazione di diversi prodotti dell’industria chimica (acidi organici), farmaceutica (capsule gastrointestinali) e alimentare (bevande alcoliche e analcoliche).

(18)

L’inchiesta ha confermato che il PAC prodotto e venduto dai produttori comunitari e il PAC importato dalla RPC e quello prodotto e venduto nel paese di riferimento (gli USA) presentano le stesse caratteristiche fisiche e tecniche fondamentali e sono identici sotto tutti gli aspetti. Essi sono considerati pertanto prodotti simili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

3.   PROBABILITÀ DEL PERSISTERE O DELLA REITERAZIONE DEL DUMPING

3.1.   Osservazioni preliminari

(19)

Conformemente all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, il riesame in previsione della scadenza intende determinare se la scadenza delle misure in vigore comporti il rischio del persistere o della reiterazione del dumping.

(20)

All’inizio sono stati esaminati i volumi esportati nella Comunità durante il PIR. Va sottolineato che, poiché nessun produttore esportatore cinese e nessun importatore comunitario ha collaborato alla presente inchiesta, i dati relativi alle esportazioni sono stati stabiliti in conformità dell’articolo 18 del regolamento di base, ossia servendosi dei dati disponibili. Al riguardo, si ricorda che nessun produttore esportatore cinese o importatore comunitario ha collaborato anche alla prima inchiesta di riesame in previsione della scadenza. Tuttavia, dall’istituzione del dazio antidumping definitivo nel 1996, sono disponibili statistiche di Eurostat relative alle importazioni di PAC. Tali statistiche sono state confermate da informazioni provenienti da ricerche di mercato presentate dall’industria comunitaria. Su tale base, e in mancanza di altre informazioni più attendibili, sono state utilizzate dette statistiche, dalle quali è emerso che durante il PIR sono state importate dalla RPC nella Comunità circa 529 tonnellate di PAC. Una simile quantità è ridotta in confronto alla quantità importata nella Comunità prima dell’imposizione delle misure, ma rappresenta comunque più dell’1 % del consumo di PAC della Comunità durante il PIR. Si è poi proceduto a un calcolo indicativo del dumping.

3.2.   Probabilità del persistere del dumping

(21)

Per quanto riguarda la probabilità di un persistere del dumping, si è esaminato se attualmente si verifichino pratiche di dumping sulle esportazioni provenienti dalla RPC. Questo perché, se si accertava che il dumping aveva effettivamente luogo in questa fase, poteva trattarsi di un’indicazione importante circa la probabilità che tali pratiche continuassero in futuro, qualora le misure in vigore venissero lasciate scadere.

a)   Paese di riferimento

(22)

Poiché la RPC presenta un’economia in transizione, il valore normale è stato determinato sulla base delle informazioni ottenute in un paese terzo ad economia di mercato, selezionato in conformità dell’articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base.

(23)

Gli USA sono stati giudicati un paese di riferimento appropriato nel quadro dell’inchiesta iniziale e della prima inchiesta in previsione della scadenza. Come già indicato nell’avviso di apertura, la Commissione aveva preso in considerazione gli USA quale paese di riferimento appropriato anche nel quadro della presente inchiesta di riesame in previsione della scadenza. A questo proposito, dall’inchiesta è emerso che gli USA erano il paese di riferimento più adeguato per le ragioni seguenti.

Gli USA sono uno dei principali paesi produttori di PAC a livello mondiale. Dalle cifre presentate dal produttore americano che ha collaborato e dai produttori comunitari nella domanda di riesame è emerso che il volume di produzione dei due paesi è comparabile. Inoltre, come indicato nel considerando 18, il PAC prodotto e venduto negli Stati Uniti è risultato un prodotto simile al PAC prodotto nella RPC ed esportato nella Comunità. Da un confronto con le importazioni comunitarie di PAC dalla RPC, è risultato che le vendite effettuate sul mercato interno dal produttore statunitense che ha collaborato erano rappresentative (in termini di volume). Infine, il livello di concorrenza negli USA è risultato molto alto: oltre alla concorrenza tra vari produttori statunitensi, si è constatata anche la concorrenza delle importazioni di PAC (essenzialmente da RPC, Sri Lanka e Filippine), che non erano soggette a restrizioni quantitative o a dazi all’importazione durante il PIR. Inoltre, il principale produttore statunitense di PAC si è dimostrato pronto a collaborare.

(24)

Alla luce di quanto precede, e poiché non sono pervenute osservazioni dalle parti interessate in merito alla scelta del paese di riferimento, sono stati scelti gli Stati Uniti come paese di riferimento più adeguato.

b)   Valore normale

(25)

Conformemente all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di base, si è valutato se le vendite nazionali rappresentative di PAC negli USA, considerati i prezzi praticati, fossero effettuate nel corso di normali operazioni commerciali: si è quindi esaminato se le vendite effettuate sul mercato interno fossero redditizie. A tal fine, il costo totale di produzione di ciascun tipo durante il PIR è stato confrontato al prezzo medio delle operazioni di vendita effettuate per ciascun tipo durante il medesimo periodo. Dal confronto è emerso che la maggior parte delle vendite era stata redditizia. Dall’inchiesta è emerso altresì che tutte le vendite sono state effettuate ad acquirenti indipendenti. I prezzi pagati o pagabili per il PAC da acquirenti indipendenti sul mercato interno statunitense nel corso di normali operazioni commerciali sono stati quindi utilizzati per determinare il valore normale a norma dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento base.

c)   Prezzo all’esportazione

(26)

Come indicato più sopra, nessun produttore esportatore cinese e nessun importatore di PAC comunitario ha collaborato alla presente inchiesta di riesame in previsione della scadenza. Il prezzo all’esportazione è stato determinato pertanto sulla base dei dati disponibili in conformità dell’articolo 18 del regolamento di base. Come indicato nel considerando 20 e in assenza di altre informazioni affidabili, si è proceduto in questo senso facendo riferimento al prezzo medio indicato dalle statistiche di Eurostat sulle importazioni (TARIC) durante il PIR.

d)   Confronto

(27)

Ai fini di un equo confronto tra il valore normale e il prezzo all’esportazione, si è tenuto conto delle differenze tra i fattori che, secondo quanto constatato, influiscono sui prezzi e sulla loro comparabilità, in conformità dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base. Sono stati quindi effettuati adeguamenti per le differenze inerenti ai costi di carico, assicurazione e trasporto interno. In mancanza di informazioni dai produttori esportatori cinesi, gli adeguamenti del prezzo di esportazione sono stati basati sui dati a disposizione, in questo caso le informazioni pertinenti contenute nella domanda di riesame.

e)   Margine di dumping

(28)

Il confronto tra la media ponderata del valore normale e la media ponderata del prezzo all’esportazione di tutti i tipi ha permesso di rilevare che le esportazioni di PAC verso la Comunità erano ancora oggetto di un margine sostanziale di dumping durante il PIR. Il margine di dumping era pari all’importo di cui il valore normale superava i prezzi applicati alle esportazioni nella Comunità. La media ponderata del margine di dumping era superiore a 20 %. Anche se tale margine di dumping ha dovuto in gran parte essere calcolato a partire dai dati disponibili a causa della mancata collaborazione dei produttori esportatori cinesi, esso è però indicativo dell’andamento attuale delle esportazioni cinesi. Naturalmente, se i produttori esportatori cinesi avessero collaborato, si sarebbe potuto effettuare un calcolo più preciso.

3.3.   Sviluppo delle esportazioni verso la Comunità in caso di scadenza delle misure

(29)

È stato anche esaminato l’andamento delle esportazioni di PAC dalla RPC verso la Comunità in caso di scadenza delle misure. A tal fine, sono stati esaminati la capacità di produzione inutilizzata nel paese, il volume delle esportazioni e il mercato interno cinese, nonché la politica in materia di prezzi adottata dalla RPC nei confronti di altri paesi terzi. Dato che i produttori esportatori non hanno collaborato, si sono utilizzate informazioni provenienti da ricerche di mercato presentate dall’industria comunitaria.

f)   Capacità di produzione, mercato interno della Cina e volume delle esportazioni

(30)

Dalle informazioni di cui dispone la Commissione risulta che la RPC, con circa 300 produttori, è il principale produttore ed esportatore di carbone attivato (granulare e in polvere) del mondo. Durante il PIR, le capacità produttive cinesi per quanto riguarda il PAC erano stimate a circa 190 000 tonnellate, delle quali circa 70 000 erano vendute sul mercato interno e circa 60 000 esportate. Risultava quindi disponibile una capacità inutilizzata di circa 60 000 tonnellate, capacità che supera il consumo comunitario nel corso del PIR.

(31)

I principali mercati delle esportazioni per il PAC cinese sono il Sudest asiatico, il Giappone, la Repubblica di Corea, gli USA e l’Europa. Tuttavia, secondo gli elementi di prova presentati dall’industria comunitaria, il fabbisogno supplementare di PAC importato nei paesi terzi è minimo e la capacità di assorbire ulteriori esportazioni dalla Cina quasi trascurabile. Va sottolineato inoltre che una serie di potenziali mercati delle esportazioni nella regione asiatica, quali India e Indonesia, applicano elevati dazi doganali al PAC.

(32)

Sulla base dei dati disponibili, si valuta che il tasso di crescita annuale di consumo interno, produzione e capacità produttive di PAC nella RPC sarà di circa il 5 %. Dal momento che gli USA hanno imposto misure antidumping sul PAC cinese attivato a vapore nell’aprile 2007 (cioè dopo il PIR), le esportazioni potrebbero addirittura diminuire, per cui la capacità inutilizzata non calerà sicuramente ma, con ogni probabilità, aumenterà ancora in futuro.

(33)

Inoltre, secondo le informazioni di cui dispone la Commissione, l’industria cinese del carbone attivato attraversa un momento di difficoltà finanziarie, in particolare per il fatto che il basso utilizzo degli impianti causa un aumento dei costi, il che aumenta anche gli stimoli ad esportare a prezzi di dumping per ottenere migliori economie di scala.

(34)

In queste circostanze, è molto probabile che, se le misure cessassero e la Comunità diventasse un mercato interessante per le esportazioni, i produttori cinesi aumenterebbero l’utilizzazione degli impianti per esportare volumi di prodotto significativi, ridurre i costi e migliorare la propria situazione finanziaria.

g)   Andamento dei prezzi sui mercati dei paesi terzi

(35)

Un’analisi dei prezzi delle esportazioni cinesi verso gli altri paesi terzi, come gli USA, indica che anche in questo caso le esportazioni di PAC sono avvenute a prezzi molto bassi e sono state soggette a un tasso di dumping significativo (superiore al margine stabilito nella presente inchiesta di riesame in previsione della scadenza, cfr. il precedente considerando 28). È evidente che, per questo tipo di prodotto, il dumping è un pratica consolidata da parte della Cina.

(36)

Di conseguenza, se il dazio antidumping cessasse, il mercato comunitario molto probabilmente attrarrebbe grandi quantità di PAC oggetto di dumping. Va anche osservato che le importazioni cinesi, pur se in quantità minori, sono rimaste presenti sul mercato comunitario anche dopo l’imposizione delle misure antidumping nel 1996, il che faciliterebbe un aumento delle importazioni qualora le misure fossero lasciate scadere.

3.4.   Conclusioni circa la probabilità del persistere del dumping

(37)

Durante il PIR, le importazioni di PAC cinese superavano i livelli minimi e restavano oggetto di dumping. Si è stabilito che le pratiche di dumping sono proseguite e che, qualora le misure venissero lasciate scadere, con ogni probabilità tali pratiche continuerebbero. In tal caso è anche probabile che le esportazioni di PAC cinese verso la Comunità aumentino significativamente (tornando almeno ai livelli rilevati dall’inchiesta iniziale), poiché la PRC dispone di capacità inutilizzate di rilevante entità. I prezzi di tali quantitativi supplementari di importazioni raggiungeranno con ogni probabilità livelli significativi di dumping.

4.   DEFINIZIONE DELL’INDUSTRIA COMUNITARIA

(38)

L’inchiesta ha mostrato che il PAC attualmente è prodotto da un numero limitato di produttori comunitari. I due produttori richiedenti e altri due produttori che non hanno collaborato all’inchiesta seguono il procedimento tradizionale di miscelazione delle materie prime necessarie per ottenere PAC mediante processi di attivazione.

(39)

Si è anche constatato che alcuni altri produttori comunitari fabbricano PAC macinando GAC importato dalla RPC. Dalle stime fornite dall’industria comunitaria si conclude che, del GAC importato dalla RPC, circa 10 000 tonnellate vengono macinate nella Comunità per ottenere PAC. Ad esempio, un altro produttore che ha collaborato con la Commissione durante l’inchiesta ha prodotto PAC secondo questo metodo. Tuttavia, come nel caso della prima inchiesta di riesame, queste quantità non sono state inserite nel calcolo della produzione totale comunitaria e del consumo comunitario.

(40)

I due produttori comunitari per conto dei quali è stata presentata la domanda di riesame hanno collaborato all’inchiesta. Ciò rappresenta l’80 % circa della produzione comunitaria di PAC e, di conseguenza, tali società costituiscono l’industria comunitaria ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, e dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base.

(41)

Poiché l’industria comunitaria è costituita da due società, per motivi di riservatezza le informazioni riguardanti l’industria comunitaria sono state indicizzate ove necessario.

5.   SITUAZIONE DEL MERCATO COMUNITARIO

5.1.   Consumo sul mercato comunitario

(42)

Il consumo comunitario (UE-27) è stato calcolato in base ai seguenti elementi:

vendite sul mercato comunitario effettuate dai due produttori comunitari che hanno collaborato,

vendite sul mercato comunitario effettuate dai produttori comunitari di PAC che non hanno collaborato (in base alle stime del richiedente),

statistiche sulle importazioni ottenute da Eurostat.

(43)

Come indicato nel considerando 39, determinate quantità di PAC prodotto mediante macinazione di GAC importato dalla RPC non sono state inserite nel calcolo del consumo comunitario.

(44)

In base a quanto precede, il consumo comunitario di PAC è aumentato del 7 % nel periodo in esame. Un aumento del 10 % registrato fra il 2003 e il 2005 è stato seguito da un leggero calo nel 2006, dopodiché il consumo è rimasto stabile per tutto il corso del PIR.

 

2003

2004

2005

2006

PIR

Consumo (in tonnellate)

38 163

39 499

41 983

40 697

40 783

Indice (2003 = 100)

100

104

110

107

107

5.2.   Importazioni attuali dalla RPC

a)   Volume e quota di mercato

(45)

Lo sviluppo dei volumi e della quota di mercato delle importazioni di PAC dalla RPC è indicato nella tabella che segue, basata sulle informazioni di Eurostat. Il volume delle importazioni dalla RPC è aumentato nel periodo in esame del 55 %, ma la loro quota di mercato è rimasta complessivamente al di sotto del 2 %.

 

2003

2004

2005

2006

PIR

Volume delle importazioni (in tonnellate)

341

662

600

515

529

Indice (2003 = 100)

100

194

176

151

155

Quota di mercato

0,9 %

1,7 %

1,4 %

1,3 %

1,3 %

b)   Andamento del prezzo delle importazioni

(46)

I prezzi medi d’importazione del PAC originario della RPC, come risultano da Eurostat e aggiungendovi i costi successivi all’importazione, i dazi doganali e quelli antidumping, hanno segnato un incremento piuttosto moderato dell’8 % nel periodo in esame, come risulta dalla tabella che segue.

 

2003

2004

2005

2006

PIR

Prezzo (EUR/t)

1 169

1 104

1 187

1 217

1 267

Indice (2003 = 100)

100

94

102

104

108

(47)

In mancanza di dati particolareggiati sulle vendite dei produttori esportatori cinesi, la Commissione ha dovuto confrontare i prezzi all’importazione adeguati ottenuti da Eurostat con la media dei prezzi di vendita franco fabbrica dell’industria comunitaria nel suo complesso, vale a dire senza distinguere fra i vari tipi di PAC. Tale confronto indica che i prezzi all’esportazione cinesi praticati durante il PIR erano più bassi del 25-30 % rispetto a quelli dell’industria comunitaria validi per lo stesso periodo.

5.3.   Importazioni da altri paesi terzi

(48)

Le importazioni di PAC da paesi diversi dalla RPC sono aumentate significativamente nel periodo in esame, passando dalle 7 300 tonnellate circa del 2003 alle 10 000 tonnellate del PIR, con quote di mercato rispettive pari al 19 % e al 25 % circa. I principali paesi esportatori erano la Malaysia, l’Indonesia, le Filippine e gli USA.

(49)

Mentre le importazioni dagli USA si sono dimezzate, quelle da Malaysia, Indonesia e Filippine sono aumentate dalle 2 800 tonnellate del 2003 alle 6 200 tonnellate del PIR, con una quota combinata sul mercato comunitario durante il PIR pari al 15 %. L’inchiesta ha mostrato che alcune delle importazioni dai detti tre paesi sono costituite da PAC prodotto a partire da gusci di noci di cocco che i produttori comunitari non possono produrre da soli a causa dell’indisponibilità della materia prima Quindi, una parte di queste importazioni è stata avviata dall’industria comunitaria stessa, al fine di integrare la gamma del PAC offerto agli utilizzatori comunitari.

(50)

I prezzi medi delle importazioni da Malaysia, Indonesia e Filippine sono inferiori a quelli praticati dall’industria comunitaria. I prezzi delle importazioni da Malaysia e Indonesia erano nella stessa fascia delle importazioni di PAC dalla RPC, mentre i prezzi delle importazioni dalle Filippine sono aumentati in modo considerevole nel periodo in esame (37 %) e si sono attestati al 20 % in più rispetto ai prezzi delle importazioni cinesi registrati nel PIR.

(51)

I prezzi delle importazioni dagli USA sono significativamente più alti di quelli dell’industria comunitaria. La grande maggioranza di queste importazioni è costituita da tipi speciali di PAC che si vendono a prezzi elevati sul mercato comunitario.

(52)

In sintesi, l’inchiesta ha mostrato che alcune importazioni di PAC dai paesi terzi sono complementari alla produzione dell’industria comunitaria. Altre importazioni sono avvenute a prezzi largamente al di sopra del prezzo medio praticato dall’industria comunitaria. Vi sono anche altre importazioni, effettuate a prezzi relativamente bassi, che potrebbero avere un certo effetto sul mercato comunitario. In base alle tendenze osservate nel periodo in esame però risulta che difficilmente si verificherà un incremento.

5.4.   Situazione economica dell’industria comunitaria

a)   Produzione, capacità produttiva installata e tasso di utilizzo degli impianti

(53)

La capacità di produrre PAC può variare a seconda della miscela di composti a bassa attivazione (rimasti meno a lungo nel forno) e ad alta attivazione (rimasti più a lungo nel forno). La capacità indicata in tabella è stata quindi stabilita in base a una miscela del PAC ad alta e bassa attivazione effettivamente prodotto.

 

2003

2004

2005

2006

PIR

Produzione (in tonnellate)

100

105

95

100

100

Capacità produttiva installata (in tonnellate)

100

90

85

86

86

Tasso di utilizzo degli impianti

100

118

112

118

116

(54)

La produzione di PAC da parte dell’industria comunitaria è rimasta stabile nel periodo in esame, con alcune fluttuazioni nel 2004 e nel 2005.

(55)

La capacità installata è calata fra il 2003 e il 2005, il che è attribuibile alla legislazione ambientale introdotta nel 2003 dalle autorità locali di uno Stato membro, in cui si trova un impianto dell’industria comunitaria. Per rispettare i nuovi requisiti ambientali, il produttore comunitario interessato ha dovuto arrestare il funzionamento di uno dei suoi impianti di attivazione.

(56)

Come diretta conseguenza delle minori capacità produttive, il tasso di utilizzo degli impianti è aumentato in modo proporzionale.

b)   Volumi delle vendite, quota di mercato del consumo comunitario, prezzo di vendita medio e crescita

 

2003

2004

2005

2006

PIR

Volumi delle vendite

100

96

94

96

96

Quota di mercato

100

93

87

91

91

Prezzo di vendita medio

100

99

98

99

99

Crescita

100

96

92

95

96

(57)

I volumi di vendita durante il PIR sono calati del 4 % rispetto all’inizio del periodo in esame. Poiché il consumo comunitario è aumentato del 7 % nel periodo in esame (cfr. il precedente considerando 44), la quota di mercato dell’industria comunitaria è scesa del 9 % nel periodo in esame. Nonostante il suddetto calo, la quota di mercato dell’industria comunitaria è rimasta al di sopra del 50 % per tutto il periodo in esame.

(58)

Il prezzo medio di vendita dell’industria comunitaria sul mercato della Comunità è rimasto stabile nel periodo in esame. La stabilità dei prezzi di vendita in presenza di volumi di vendite ridotti ha causato una crescita negativa del 4 % durante il periodo in esame, rispecchiando il calo dei volumi di vendita della stessa quota percentuale.

c)   Scorte

 

2003

2004

2005

2006

PIR

Scorte

100

138

115

97

85

(59)

Data l’interruzione di una delle linee di produzione nel 2004 (cfr. il precedente considerando 55) e al fine di venire incontro ai clienti, l’industria comunitaria ha dovuto, in via temporanea, aumentare le scorte. Nel corso degli anni successivi però, il livello delle scorte è nuovamente sceso ai livelli iniziali, ossia circa il 10-20 % dei volumi produttivi.

d)   Redditività, utile sul capitale investito e flusso di cassa

 

2003

2004

2005

2006

PIR

Rendimento sulle vendite comunitarie

100

383

337

200

226

Utile sul capitale investito

100

1 051

692

215

348

Flusso di cassa (in % delle vendite comunitarie)

100

143

119

100

128

(60)

Questi tre indicatori hanno seguito una tendenza analoga (anche se in misura differente) durante il periodo in esame, vale a dire un netto aumento tra il 2003 e il 2004 seguito da un graduale calo fino alla fine del PIR.

(61)

L’evoluzione del rendimento, dell’utile sul capitale investito e del flusso di cassa tra il 2003 e il 2004 dovrebbe essere vista alla luce del fatto che, nel 2003, i risultati finanziari dell’industria comunitaria sono stati particolarmente scarsi, con un rendimento sulle vendite leggermente al di sopra del pareggio. Gli scarsi risultati dell’industria comunitaria nel 2003 sono dovuti alle difficoltà incontrate quell’anno da uno dei produttori comunitari.

(62)

Il calo dei profitti tra il 2005 e il 2006 è parzialmente dovuto ai costi affrontati dall’industria comunitaria per rispettare determinati requisiti ambientali (cfr. il precedente considerando 55).

(63)

L’altro produttore di PAC che ha collaborato, e che macina il GAC importato (cfr. il precedente considerando 39), ha argomentato che l’industria comunitaria, visto l’aumento dei suoi livelli di profitto per quanto riguarda il PAC tra il 2003 e il 2006 come indicato nella denuncia, ha potuto sostenere in questo modo le proprie vendite di GAC. In altre parole si afferma che, poiché il PAC è stato protetto, l’industria comunitaria ha potuto venderlo a un prezzo maggiore e, quindi, avrebbe richiesto un prezzo minore per il GAC. Per questo motivo, la suddetta parte si è opposta al mantenimento delle misure.

(64)

Per quanto riguarda il presunto sostegno incrociato fra il GAC e il PAC prodotto dall’industria comunitaria, si osserva che la questione esula almeno in parte dall’ambito del presente riesame, dal momento che il rendimento delle vendite di GAC non è sottoposto ad analisi nel quadro dell’inchiesta. Per quanto riguarda i livelli di profitto va osservato che, mentre l’industria comunitaria ha registrato un netto aumento del rendimento fra il 2003 e il 2004, questo periodo di sviluppo è stato seguito da uno di declino nel 2006 e durante il PIR. Come osservato nel precedente considerando 61, il netto aumento registrato fra il 2003 e il 2004 va visto in relazione agli scarsi risultati finanziari conseguiti dall’industria comunitaria nel 2003 piuttosto che alla luce di un buon risultato finanziario nel 2004. Inoltre, nel periodo in esame, il rendimento dell’industria comunitaria non ha mai superato il 5,5 % rispetto alle sue vendite di PAC sul mercato comunitario. Per questo, l’idea che l’aumento di rendimento nel periodo in esame fosse a livelli che avrebbero consentito all’industria comunitaria di sostenere le proprie vendite di altri prodotti va respinta, in quanto il rendimento delle vendite di PAC nel periodo in esame è stato troppo basso perché si possa parlare di sostegno incrociato.

e)   Occupazione, salari e produttività

 

2003

2004

2005

2006

PIR

Numero di dipendenti

100

97

88

90

90

Salari/dipendente

100

100

99

100

97

Produttività (tonnellate/addetto)

100

108

108

111

111

(65)

Come indicato dalla tabella di cui sopra, nel periodo in esame l’industria comunitaria ha ridotto il numero degli addetti di circa il 10 %. Poiché la produzione effettiva è rimasta stabile nello stesso periodo (cfr. il precedente considerando 54), l’aumento di produttività rispecchia queste due evoluzioni.

(66)

Inoltre, i salari sono rimasti piuttosto stabili nel periodo in esame.

f)   Investimenti

 

2003

2004

2005

2006

PIR

Investimenti (EUR)

100

70

71

135

135

(67)

La tabella di cui sopra mostra che, nel corso del 2006 e del PIR, l’industria comunitaria ha realizzato investimenti significativi. Per le ragioni spiegate nel considerando 55, questi investimenti sono dovuti ai requisiti ambientali.

g)   Capacità di ottenere capitali

(68)

L’industria comunitaria non ha riferito di difficoltà nel reperire capitali durante il periodo in esame.

h)   Entità del dumping

(69)

Come si è visto, i dati a disposizione mostrano che il margine di dumping può dirsi significativo.

i)   Ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping

(70)

Come già concluso dal precedente riesame in previsione della scadenza, le misure antidumping in vigore fanno sì che l’industria comunitaria in un certo modo sia stata in grado di riprendersi dagli effetti del dumping precedente, pur trovandosi ancora in una situazione di vulnerabilità.

5.5.   Attività di esportazione dell’industria comunitaria

 

2003

2004

2005

2006

PIR

Volumi delle vendite (in tonnellate) per l’esportazione

100

108

114

122

121

Prezzo di vendita medio (esportazioni)

100

94

96

99

101

(71)

I volumi di vendita per le esportazioni sono aumentati in tutto il periodo in esame di circa il 21 % tra il 2003 e il PIR.

(72)

La media dei prezzi di vendita per le esportazioni è rimasta stabile se si confrontano i prezzi di vendita del 2003 con quelli registrati durante il PIR. I prezzi sono leggermente scesi nel 2004, ma l’industria comunitaria è riuscita ad aumentarli a partire dal 2005.

5.6.   Conclusioni sulla situazione del mercato comunitario

(73)

Tra il 2003 e il PIR i seguenti indicatori relativi all’industria comunitaria hanno presentato un’evoluzione positiva: rendimento, utile sul capitale investito, flusso di cassa, utilizzo degli impianti e giacenze finali. I prezzi di vendita unitari e la produzione sono rimasti praticamente stabili, la produttività è aumentata e l’industria comunitaria ha potuto investire per rispettare alcuni requisiti ambientali.

(74)

Al contrario, i seguenti indicatori hanno evidenziato un andamento negativo: volume delle vendite, quota di mercato e occupazione. Inoltre, la capacità produttiva è scesa a causa dei suddetti requisiti ambientali.

(75)

Nel complesso, anche se la situazione presenta luci e ombre, gli sviluppi positivi sembrano prevalere su quelli negativi. Va anche detto che, confrontando gli andamenti sopra esposti con quelli rilevati nel corso dell’inchiesta iniziale, è chiaro che le misure antidumping in vigore hanno avuto un effetto positivo sulla situazione economica dell’industria comunitaria. Non va comunque trascurato il fatto che anche gli indicatori che evidenziano un andamento positivo, in particolare la redditività e l’utile sugli investimenti, non hanno nemmeno lontanamente raggiunto i livelli che l’industria comunitaria avrebbe potuto raggiungere se si fosse completamente ripresa dal pregiudizio causato dal dumping pregiudizievole del passato.

(76)

La Commissione ritiene perciò che la situazione dell’industria comunitaria sia migliorata rispetto al periodo precedente l’imposizione delle misure ma che sia ancora fragile.

6.   RISCHIO DEL PERSISTERE O DELLA REITERAZIONE DEL PREGIUDIZIO

(77)

L’inchiesta ha mostrato che le capacità inutilizzate nella RPC sono notevoli, tanto da superare il consumo comunitario registrato nel corso del PIR. Inoltre, data l’imposizione delle misure antidumping sulle importazioni di PAC (attivato a vapore) originario della RPC da parte degli USA, c’è un rischio imminente di sviamento commerciale dei volumi precedentemente esportati verso gli USA qualora si lasciassero scadere le misure. Si tratta di un rischio ancora maggiore per il fatto che i prezzi a cui il PAC viene importato negli USA sono anche più bassi di quelli a cui viene importato nel mercato comunitario.

(78)

Inoltre, i prezzi a cui viene attualmente importato il PAC risultano essere oggetto di dumping e si trovano molto al di sotto della media dei prezzi di vendita (e dei costi) dell’industria comunitaria.

(79)

L’effetto combinato di fattori come:

le capacità inutilizzate di rilevante entità presenti nella RPC,

il rischio imminente di sviamento degli scambi dovuto all’imposizione di misure da parte degli USA, e

il basso livello dei prezzi a cui il PAC originario della RPC viene importato nella Comunità e negli USA,

indica un rischio grave di reiterazione del pregiudizio qualora le misure venissero lasciate scadere.

(80)

Come indicato più sopra, anche se la situazione dell’industria comunitaria è migliorata rispetto al periodo precedente all’imposizione delle misure antidumping, essa rimane fragile. È probabile che, se l’industria comunitaria fosse esposta ad un aumento delle importazioni in dumping dalla RPC, la sua situazione finanziaria si deteriorerebbe, come ha rivelato l’inchiesta iniziale. Alla luce di questi fatti, la Commissione ha pertanto concluso che con tutta probabilità l’abrogazione delle misure determinerebbe la reiterazione del pregiudizio subito dall’industria comunitaria.

7.   INTERESSE DELLA COMUNITÀ

7.1.   Osservazioni preliminari

(81)

Ai sensi dell’articolo 21 del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se un prolungamento delle misure antidumping attualmente in vigore fosse contrario all’interesse generale della Comunità. La determinazione dell’interesse della Comunità si è basata su una valutazione di tutti gli interessi in gioco. La presente inchiesta ha analizzato una situazione in cui sono già in vigore misure antidumping e ha permesso di valutare l’eventualità di un impatto negativo eccessivo sulle parti interessate a causa di tali misure.

(82)

Su tali basi la Commissione ha esaminato se, nonostante le conclusioni sul rischio del persistere o della reiterazione del dumping pregiudizievole, non esistessero ragioni valide per concludere che, nel caso di specie, il mantenimento delle misure non fosse nell’interesse della Comunità.

(83)

Pertanto, sono stati inviati dei questionari, oltre ai tre produttori di cui al considerando 11, ad altri produttori (compresi quelli che macinano il GAC importato per ottenere PAC), quattro fornitori comunitari, i tre importatori della Comunità che hanno accettato di collaborare (cfr. il precedente considerando 9) e 37 utilizzatori menzionati nella domanda e/o noti alla Commissione.

7.2.   Interesse dell’industria comunitaria

(84)

È lecito aspettarsi che l’industria comunitaria continui a trarre vantaggio dalle misure attualmente in vigore e a recuperare, guadagnando quote di mercato e migliorando la redditività. Se le misure venissero abrogate, è probabile che l’industria comunitaria ricomincerebbe a subire un pregiudizio a causa dell’aumento delle importazioni a prezzi di dumping dal paese in esame e che la sua situazione, attualmente caratterizzata da una certa fragilità, peggiorerebbe.

(85)

Su questa base, visto che l’industria comunitaria rappresenta la maggioranza della produzione comunitaria e che entrambi i produttori comunitari che costituiscono l’industria della Comunità hanno espresso sostegno al mantenimento delle misure, si può concludere che il mantenimento di misure sarebbe nell’interesse dell’industria comunitaria.

7.3.   Interesse dei fornitori comunitari

(86)

La Commissione ha ricevuto risposte al questionario da tre soggetti comunitari che forniscono materie prime (lignite, torba e segatura) all’industria comunitaria. Tutti e tre i soggetti hanno appoggiato il mantenimento delle misure e hanno affermato che una parte rilevante delle loro vendite sarebbe a rischio qualora si lasciassero scadere le misure, il che metterebbe in pericolo la loro stabilità finanziaria.

(87)

Se ne può concludere che il mantenimento di misure sarebbe nell’interesse dei fornitori comunitari dell’industria comunitaria.

7.4.   Interesse degli importatori comunitari

(88)

Come indicato nel considerando 8, la Commissione ha contattato 33 importatori elencati nella domanda di riesame. Solo tre importatori hanno acconsentito a collaborare all’inchiesta. Nessuno dei tre però ha risposto al questionario inviato dalla Commissione.

(89)

La mancanza d’interesse a collaborare con l’inchiesta può senz’altro essere considerata un’indicazione del fatto che le attività degli importatori di PAC non sarebbero danneggiate seriamente dal mantenimento delle misure.

7.5.   Interesse degli utilizzatori comunitari

(90)

Come indicato nel precedente considerando 83, sono stati contattati 37 utilizzatori, molti dei quali clienti dell’industria comunitaria, ma solo tre hanno risposto al questionario.

(91)

Nessuno dei tre utilizzatori ha acconsentito ad accogliere una verifica sul posto. Ciononostante, dall’esame dei dati non verificati risulta che il PAC, facendo una media ponderata, rappresenta una percentuale molto ridotta dei costi di funzionamento degli utilizzatori interessati.

(92)

Si è quindi concluso che le attività degli utilizzatori di PAC non sarebbero danneggiate seriamente dal mantenimento delle misure.

7.6.   Conclusione sull’interesse della Comunità

(93)

Tenuto conto degli interessi di tutte le parti che si sono manifestate nel corso dell’inchiesta, risulta che non vi sono ragioni stringenti d’interesse comunitario contro il prolungamento delle misure antidumping.

8.   DISPOSIZIONI FINALI

(94)

Tutte le parti sono state informate dei principali fatti e considerazioni in base ai quali si intendeva raccomandare il mantenimento delle misure in vigore relative alle importazioni di PAC. Inoltre, dopo tale comunicazione, è stato fissato un termine entro il quale le parti potessero presentare le loro osservazioni.

(95)

Ne consegue che, conformemente all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, è opportuno mantenere le misure antidumping applicabili alle importazioni di PAC originario della RPC.

9.   DAZI

(96)

Viste le conclusioni raggiunte riguardo al persistere del dumping, al rischio di reiterazione del pregiudizio e all’interesse della Comunità, è opportuno mantenere le misure antidumping sulle importazioni di PAC originario della RPC al fine di impedire le reiterazione del pregiudizio causato all’industria comunitaria dalle importazioni oggetto di dumping.

(97)

Il livello attuale di dazio antidumping, basato su un livello di eliminazione del pregiudizio pari al 38,6 %, è fissato a 323 EUR/t (dazio fisso).

(98)

Per quanto riguarda il livello del dazio, una parte interessata ha osservato che, in seguito all’abolizione della riduzione dell’IVA che i produttori esportatori cinesi ottengono all’esportazione di beni derivati da materie prime acquistate sul mercato interno, i margini di dumping devono essere più bassi.

(99)

Tuttavia, data la completa mancanza di qualsiasi forma di collaborazione da parte dei produttori esportatori cinesi e l’assenza di una domanda di riesame intermedio in base all’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, questo presunto cambiamento dei costi di produzione dei beni esportati non ha potuto essere dimostrato, e l’argomento è quindi stato respinto,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di carbone attivato in polvere di cui al codice NC ex 3802 10 00 (codice TARIC 3802100020) originario della Repubblica popolare cinese.

2.   L’importo del dazio antidumping definitivo è pari a 323 EUR/t (peso netto).

3.   Se le merci vengono danneggiate prima dell’immissione in libera pratica e, di conseguenza, il prezzo effettivamente pagato o pagabile viene ridotto proporzionalmente ai fini della determinazione del valore in dogana ai sensi dell’articolo 145 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (6), l’importo del dazio antidumping, calcolato in base agli importi di cui sopra, è ridotto di una percentuale corrispondente alla riduzione del prezzo effettivamente pagato o pagabile.

Articolo 2

Salvo diversa indicazione, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 8 luglio 2008.

Per il Consiglio

La presidente

C. LAGARDE


(1)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17).

(2)  GU L 134 del 5.6.1996, pag. 20.

(3)  GU L 155 del 14.6.2002, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 931/2003 (GU L 133 del 29.5.2003, pag. 36).

(4)  GU C 228 del 22.9.2006, pag. 3.

(5)  GU C 131 del 13.6.2007, pag. 14.

(6)  GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 214/2007 (GU L 62 dell’1.3.2007, pag. 6).


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