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Dokument 32008R0566

Regolamento (CE) n. 566/2008 della Commissione, del 18 giugno 2008 , recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la commercializzazione della carne ottenuta da bovini di età non superiore a dodici mesi

GU L 160 del 19.6.2008, s. 22—25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

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Právní stav dokumentu platné: Tento akt byl změněn. Stávající konsolidované znění: 01/07/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/566/oj

19.6.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 160/22


REGOLAMENTO (CE) N. 566/2008 DELLA COMMISSIONE

del 18 giugno 2008

recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la commercializzazione della carne ottenuta da bovini di età non superiore a dodici mesi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 121, lettera j), in combinato disposto con l’articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 113 ter del regolamento (CE) n. 1234/2007 stabilisce che, a decorrere dal 1o luglio 2008, le carni ottenute da bovini di età non superiore a dodici mesi devono essere commercializzate conformemente alle condizioni di cui allo stesso regolamento, in particolare per quanto riguarda la classificazione dei bovini in determinate categorie e le denominazioni di vendita da utilizzare. Il punto II dell’allegato XI bis, del regolamento (CE) n. 1234/2007 richiede che al momento della macellazione tutti i bovini di età non superiore a dodici mesi siano classificati in una delle due categorie indicate nello stesso allegato XI bis di tale regolamento. Per garantire un’attuazione corretta e uniforme del regolamento (CE) n. 1234/2007, è opportuno definire modalità di applicazione applicabili a decorrere dal 1o luglio 2008.

(2)

L’età dell’animale al momento della macellazione e le denominazioni di vendita dovrebbero essere indicate sull’etichetta in ogni fase della produzione e commercializzazione, conformemente al punto IV dell’allegato XI bis del regolamento (CE) n. 1234/2007. Poiché le dimensioni dei prodotti da etichettare dipendono dalla fase di produzione e commercializzazione, è necessario prescrivere che le indicazioni dell’età e le denominazioni di vendita siano perfettamente leggibili sull’etichetta. Inoltre, al fine di garantire la trasparenza nei confronti del consumatore finale, l’indicazione dell’età dell’animale al momento della macellazione e la denominazione di vendita dovrebbero figurare nello stesso campo visivo e sulla stessa etichetta al momento della vendita delle carni al consumatore finale.

(3)

Conformemente all’articolo 121, lettera j), del regolamento (CE) n. 1234/2007, dovrebbero essere definite le modalità pratiche di indicazione della lettera di identificazione della categoria, di cui all’allegato XI bis del regolamento (CE) n. 1234/2007. A fini di controllo è necessario prescrivere che la lettera di identificazione della categoria sia indicata sulla carcassa quanto prima possibile dopo la macellazione dei bovini.

(4)

Per garantire una corretta applicazione dell’articolo 113 ter del regolamento (CE) n. 1234/2007, in ogni fase della produzione e della commercializzazione gli operatori dovrebbero registrare le indicazioni relative a ogni loro fornitore di carni bovine di animali di età non superiore a 12 mesi. Benché la tracciabilità degli alimenti all’interno della Comunità sia garantita dal regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (2), è necessaria tuttavia una disposizione speciale per garantire anche la tracciabilità delle carni di cui trattasi importate da paesi terzi.

(5)

Al fine di verificare l’applicazione dell’articolo 113 ter del regolamento (CE) n. 1234/2007 e informarne la Commissione, dovrebbero essere effettuati controlli ufficiali comprendenti anche la supervisione della classificazione dei bovini al momento della macellazione, come stabilito nel punto II dell’allegato XI bis del citato regolamento. Inoltre, dovrebbe essere consentito alle autorità competenti designate dagli Stati membri per l’esecuzione di tali controlli di delegare i loro compiti a organismi terzi indipendenti nel rispetto di determinate condizioni da definirsi.

(6)

Gli operatori interessati devono permettere l’accesso alle loro sedi e a tutti i registri per consentire agli esperti della Commissione, alle autorità competenti o agli organismi terzi indipendenti di verificare l’applicazione dell’articolo 113 ter del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(7)

Il punto VIII dell’allegato XI bis del regolamento (CE) n. 1234/2007 stabilisce che le carni ottenute da bovini di età non superiore a dodici mesi importate da paesi terzi possono essere commercializzate nella Comunità solo in conformità con le disposizioni dello stesso regolamento. Ciò implica che l’autorità competente designata dal paese terzo interessato o, in assenza di quest’ultima, un organismo terzo indipendente, dovrebbero approvare e controllare un sistema di identificazione e registrazione dei bovini che garantisca il rispetto delle disposizioni del citato regolamento.

(8)

È opportuno consentire solo agli organismi terzi indipendenti che garantiscono il rispetto di determinate norme di verificare le attività di operatori di paesi terzi che intendano commercializzare sul mercato comunitario carni ottenute da bovini di età non superiore a dodici mesi.

(9)

È necessario che la Commissione possa acquisire dall’autorità competente o dall’organismo terzo indipendente di un paese terzo tutte le informazioni necessarie per verificare l’applicazione dell’articolo 113 ter del regolamento (CE) n. 1234/2007. A tal fine dovrebbero essere chiaramente definite le informazioni da comunicare alla Commissione e le modalità di comunicazione delle stesse dalla Commissione agli Stati membri. Inoltre, laddove necessario e a determinate condizioni, dovrebbe essere consentito alla Commissione di effettuare controlli in situ nei paesi terzi.

(10)

Qualora accertino ripetute inadempienze alle norme per quanto riguarda le carni importate, è necessario che la Commissione, nel rispetto di determinate condizioni, fissi norme specifiche per l’importazione delle carni di cui trattasi al fine di garantire il rispetto dell’articolo 113 ter del regolamento (CE) n. 1234/2007 e del presente regolamento e assicurare con ciò condizioni di commercializzazione equivalenti per le carni prodotte nella Comunità e quelle importate da paesi terzi.

(11)

È necessario disporre che gli Stati membri adottino determinate misure qualora accertino casi di inosservanza delle disposizioni dell’articolo 113 ter del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(12)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Campo di applicazione

Il presente regolamento stabilisce modalità di applicazione per quanto riguarda la commercializzazione delle carni ottenute da bovini di età non superiore a dodici mesi, come stabilito dall’articolo 113 ter del regolamento (CE) n. 1234/2007.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per «autorità competente» l’autorità centrale di uno Stato membro, competente per l’organizzazione dei controlli ufficiali di cui al punto VII dell’allegato XI bis del regolamento (CE) n. 1234/2007, o qualsiasi altra autorità cui sia stata conferita tale competenza o, ove del caso, le omologhe autorità dei paesi terzi.

Articolo 3

Categorie di bovini di età non superiore a dodici mesi

La classificazione nelle categorie di cui al punto II dell’allegato XI bis del regolamento (CE) n. 1234/2007 riguarda:

a)

categoria V: bovini di età non superiore a otto mesi;

b)

categoria Z: bovini di età superiore a otto mesi, ma non a superiore a dodici mesi.

Articolo 4

Informazioni obbligatorie sull’etichetta

1.   In deroga alle disposizioni del punto IV dell’allegato XI bis del regolamento (CE) n. 1234/2007, la lettera di identificazione della categoria, di cui al punto II dell’allegato XI bis dello stesso regolamento è apposta subito dopo la macellazione sulla superficie esterna della carcassa, mediante etichette o bolli.

Le dimensioni dell’etichetta non superano 50 cm2. La lettera di identificazione della categoria è perfettamente leggibile sull’etichetta e eventuali modifiche sono consentite solo secondo le modalità stabilite nell’articolo 8, paragrafo 3, secondo comma, del presente regolamento.

Qualora siano utilizzati bolli, l’altezza della lettera non supera due centimetri ed è stampigliata direttamente sulla superficie delle carni utilizzando inchiostro indelebile.

Sui quarti posteriori le etichette o i bolli sono apposti a livello del controfiletto, all’altezza della quarta vertebra lombare, sui quarti anteriori a livello della punta di petto, a 10-30 cm di distanza dal centro dello sterno.

Gli Stati membri possono tuttavia optare per altre posizioni su ciascun quarto, purché ne informino anticipatamente la Commissione. La Commissione trasmette tali informazioni agli altri Stati membri.

2.   L’indicazione dell’età del bovino alla macellazione e le denominazioni di vendita di cui al punto IV dell’allegato XI bis del regolamento (CE) n. 1234/2007 sono:

a)

perfettamente leggibili in ciascuna fase della produzione e commercializzazione;

b)

presentate nello stesso campo visivo e sulla stessa etichetta al momento della vendita della carne al consumatore finale.

3.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione le norme di cui al punto IV dell’allegato XI bis del regolamento (CE) n. 1234/2007 entro il 1o luglio 2009 e le trasmettono immediatamente eventuali modifiche successive delle stesse.

Articolo 5

Registrazione delle informazioni

La registrazione delle informazioni di cui al punto VI dell’allegato XI bis del regolamento (CE) n. 1234/2007 comprende anche l’indicazione del nome e dell’indirizzo dell’operatore responsabile della precedente fase di commercializzazione che ha fornito le carni di cui al punto I dell’allegato XI bis di tale regolamento.

Articolo 6

Controlli ufficiali

1.   I controlli ufficiali di cui al punto VII dell’allegato XI bis del regolamento (CE) n. 1234/2007 comprendono anche la supervisione della classificazione dei bovini al momento della macellazione, come stabilito nel punto II dell’allegato XI bis dello stesso regolamento.

2.   Un’autorità competente può delegare, in parte o in toto, l’esecuzione dei controlli di cui è responsabile a uno o più organismi terzi indipendenti soltanto se è comprovato che detti organismi:

a)

dispongono di un numero sufficiente di addetti adeguatamente qualificati e esperti;

b)

sono imparziali e liberi da qualsiasi conflitto di interessi per quanto riguarda l’espletamento dei compiti che sono stati loro delegati.

In particolare, l’autorità competente può delegare l’esecuzione dei controlli di cui è responsabile solo se l’organismo terzo indipendente offre tutte le garanzie di rispetto delle condizioni stabilite dalla versione notificata più recente della norma europea EN 45011 o della guida ISO 65 («Requisiti generali relativi agli organismi che procedono alla certificazione di prodotti»), pubblicate nella serie C della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

3.   L’autorità competente che intenda delegare i suoi compiti di controllo a uno o più organismi terzi indipendenti ne informa la Commissione. La notifica precisa:

a)

l’autorità competente che intende delegare i propri compiti di controllo; e

b)

uno o più organismi terzi indipendenti a cui intende delegare tali compiti di controllo.

La Commissione trasmette agli Stati membri le notifiche di cui al primo comma.

4.   L’organismo terzo indipendente che esegue i controlli in parola:

a)

comunica all’autorità competente, periodicamente e ogniqualvolta quest’ultima ne faccia richiesta, i risultati dei controlli effettuati. Se i controlli evidenziano casi di inosservanza, l’organismo terzo indipendente ne informa immediatamente l’autorità competente;

b)

consente all’autorità competente di accedere ai propri uffici e strutture e fornisce tutte le informazioni e l’assistenza necessarie all’autorità competente per svolgere il proprio mandato.

5.   L’autorità competente che deleghi i compiti di controllo a un organismo terzo indipendente è tenuta a procedere periodicamente alla supervisione dello stesso.

Se tale supervisione evidenzia carenze da parte dell’organismo nell’espletamento dei compiti che gli sono delegati, l’autorità competente può revocare la delega conferita.

L’autorità competente revoca la delega immediatamente se l’organismo terzo indipendente non adotta tempestivamente le opportune misure correttive.

6.   In ciascuna fase della produzione e commercializzazione gli operatori danno accesso alle loro sedi e a tutti i registri che comprovino agli esperti della Commissione, alle autorità competenti o agli organismi terzi indipendenti il rispetto delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1234/2007.

Articolo 7

Carni importate da paesi terzi

1.   Ai fini del punto VIII dell’allegato XI bis del regolamento (CE) n. 1234/2007, l’autorità competente designata da un paese terzo o, in assenza di quest’ultima, l’organismo terzo indipendente di cui al punto VIII dell’allegato XI bis dello stesso regolamento, approva e controlla un sistema di identificazione e registrazione dei bovini a partire dalla data di nascita degli animali. Il sistema in parola fornisce informazioni affidabili sull’età esatta degli animali al momento della macellazione e garanzie del rispetto del punto VIII dell’allegato XI bis del citato regolamento.

2.   L’organismo terzo indipendente, di cui al punto VIII dell’allegato XI bis del regolamento (CE) n. 1234/2007, offre tutte le garanzie di rispetto delle condizioni stabilite dalla versione notificata più recente della norma europea EN 45011 o della guida ISO 65 («Requisiti generali relativi agli organismi che procedono alla certificazione di prodotti»), pubblicate nella serie C della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

3.   Sono comunicati alla Commissione il nome e l’indirizzo, e se possibile anche l’indirizzo Internet e di posta elettronica, dell’autorità competente o dell’organismo terzo indipendente, di cui al paragrafo 1, con l’indicazione di tutti gli operatori per i quali effettuano i controlli.

La comunicazione di cui al primo comma è effettuata anteriormente all’importazione della prima partita di carne di ciascun operatore nella Comunità e, successivamente, entro un mese da qualsiasi cambiamento apportato alle informazioni da comunicare.

La Commissione trasmette agli Stati membri le comunicazioni di cui al secondo comma.

4.   Su richiesta delle autorità competenti degli Stati membri, o di propria iniziativa, la Commissione può in qualsiasi momento chiedere all’autorità competente o all’organismo terzo indipendente di cui al paragrafo 1 di fornire tutte le informazioni necessarie per garantire il rispetto delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1234/2007.

Essa può inoltre chiedere al paese terzo di autorizzare i rappresentanti della Commissione a effettuare, laddove richiesto, controlli in situ sul suo territorio. Detti controlli sono effettuati congiuntamente con le autorità competenti del paese terzo, se del caso, con l’organismo terzo indipendente.

5.   Qualora, per quanto riguarda le carni importate da paesi terzi, siano accertati casi specifici di inosservanza delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1234/2007 o del presente regolamento, la Commissione, secondo la procedura di cui all’articolo 195, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, può stabilire condizioni specifiche di importazione, valutando caso per caso e in via rigorosamente provvisoria, dopo aver consultato il paese terzo interessato. Tali condizioni sono proporzionate per consentire la verifica della conformità con le disposizioni del regolamento (CE) n. 1234/2007 e del presente regolamento.

Articolo 8

Notifica dei casi di inosservanza e misure di controllo

1.   Qualora uno Stato membro ritenga che le carni di cui al punto I dell’allegato XI bis del regolamento (CE) n. 1234/2007, provenienti da un altro Stato membro, non sono conformi alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1234/2007 o del presente regolamento, ne informa immediatamente l’autorità competente e la Commissione.

2.   Qualora uno Stato membro possa dimostrare che le carni importate da un paese terzo di cui al punto VIII dell’allegato XI bis del regolamento (CE) n. 1234/2007 non sono conformi alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1234/2007 o del presente regolamento, ne informa immediatamente la Commissione.

La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

3.   Gli Stati membri adottano tutte le misure e gli interventi necessari per risolvere i problemi di inosservanza di cui ai paragrafi 1 e 2.

In particolare gli Stati membri esigono il ritiro dal mercato delle carni di cui trattasi fino all’apposizione di una nuova etichettatura conforme al regolamento (CE) n. 1234/2007 e al presente regolamento.

Articolo 9

Le comunicazioni alla Commissione previste dal regolamento (CE) n. 1234/2007 e dal presente regolamento sono inviate al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale dell’Agricoltura e dello Sviluppo rurale

Fax +32-2 295 33 10

E-mail: agri-bovins@ec.europa.eu

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 giugno 2008.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 470/2008 (GU L 140 del 30.5.2008, pag. 1).

(2)  GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 202/2008 della Commissione (GU L 60 del 5.3.2008, pag. 17).


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